Parti anatomiche riconoscibili: smaltimento e relativi oneri.

Cara Redazione,

Volevo chiederVi a chi competa l’onere della cremazione o della tumulazione delle parti anatomiche riconoscibili, esitate dalle sale operatorie dei nostri ospedali di T.
Noi abbiamo una ditta che sulla base di un contratto d’appalto, si incarica del trasporto di tali arti, cura anche il loro confezionamento nelle relative cassette e verifica che le stesse siano corredare dalla documentazione che va al seguito.
Ma il costo della cremazione (o della tumulazione quando l’interessato così si esprima), una volta che la cassetta sia stata consegnata, a nostre spese, all’obitorio comunale, a chi fa carico?


Risposta:

Dal punto di vista amministrativo, cioè per quanto riguarda le autorizzazioni, sia all’inumazione, alla tumulazione, o alla cremazione, ma anche al trasporto, si opera rinvio all’art. 3, comma 2 d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, rispetto a cui si segnala la spettanza dell’A.USL “competente per territorio”, dato che la “produzione” (amputazione) potrebbe aversi pure da altri soggetti (es.: A.S.O., A.S.O.U. case di cura, ecc.).

Dal punto di vista degli oneri, il riferimento è all’art. 1, comma 4 stesso d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che si coordina con i postulati di cui agli artt. 158 e ss. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif., principi tra cui rientra quello per il quale l’onere dello “smaltimento” (sia permesso l’uso del termine un po’empio e brutale) fa carico al soggetto che produce quanto ne sia oggetto di gestione.

Conseguentemente, l’onere relativo, sia si tratti d’inumazione (che è, pur sempre, a titolo oneroso), sia che si tratti di tumulazione (ma rispetto a questa pratica, si veda di seguito) o cremazione, comprensivo anche del trasporto è a carico della struttura sanitaria in cui si è amputata la “parte anatomica riconoscibile”.

Questi criteri vengono meno, quando la persona che abbia subito la mutilazione si sia avvalsa della facoltà riconosciutale dall’art. 3, comma 4 d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in quanto, in tali ipotesi, la persona stessa assume l’esercizio di un potere di disposizione. In particolare, quando si tratti di tumulazione, questa pratica diventa fisiologica perchè la persona amputata l’ha richiesta, pure in considerazione del fatto che la tumulazione è, per sua natura, una pratica “conservativa” ed avente durata determinata.

Essa, per di più, si configura sempre come una sepoltura privata, e quindi a titolo oneroso,  per cui appare del tutto disfunzionale che la struttura sanitaria in cui avvenga l’amputazione ricorra ad una modalità “conservativa”, specie considerando che, decorso il termine di durata previsto localmente, dovrebbe provvedere a dare diversa destinazione alla parte anatomica riconoscibile, ancora una volta con oneri a proprio carico.

Sotto questo ultimo profilo, è ipotizzabile che le strutture sanitarie si orientino sul ricorso a pratiche, quali l’inumazione e/o la cremazione delle parti anatomiche riconoscibili, tali da consentire un trattamento definitivo.

 

Written by:

Carlo Ballotta

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