Pagamento delle spese funerarie di indigente

Un recente commento ad un articolo di diversi anni or sono, ha fatto tornare di attualità l’argomento sulla competenza circa la copertura delle spese funerarie di indigente, assistito dai servizi sociali di comune diverso da quello di decesso.
Sostanzialmente:
il trasporto dal luogo di decesso, la fornitura di bara e di quanto necessario per il seppellimento, o la cremazione laddove vi fosse stata la chiara evidenza di tale scelta da parte del defunto, nonché l’apposizione di elemento identificativo in caso di inumazione, a chi competono? Al comune dove è avvenuto il decesso o al comune di ultima residenza del defunto assistito dai servizi sociali o, ancora, al comune di residenza prima del ricovero in struttura assistita?
Or bene, se vi fosse una norma regionale che lo stabilisce chiaramente sarebbe pacifico che si segue la norma regionale.
Ma dove non c’è norma regionale che si fa?
In caso di decesso di persona assistita dai servizi sociali la disciplina applicabile richiede un’analisi che tiene conto sia della normativa vigente che degli orientamenti giurisprudenziali consolidati e alla fine si vedrà che la cosa non è così semplice ….
Difatti dobbiamo registrare un contrasto interpretativo, e non di poco conto.
Da una parte un parere del Ministero dell’interno e dall’altra un parere di una sezione territoriale di Corte dei Conti.
Secondo la Corte dei Conti sez. Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con deliberazione n. 6/2016 del 16/3/2016, il principio fondamentale è che gli oneri relativi all’assistenza in caso di indigenza gravano sul Comune nel quale la persona aveva la residenza in vita.
Lo afferma in risposta ad un quesito sia della Provincia di Trento che di un Comune di quel territorio, chiarendo che:
1) Il comma 4 dell’art. 6 della L. 328/2000 va “interpretato in modo letterale e sistematico, e riguarda, evidentemente, le sole spese inerenti al ricovero nelle strutture assistenziali (per l’eventuale integrazione economica), configurandosi quindi come un’eccezione alla generale regola per cui il Comune di residenza si occupa di tutte le funzioni di assistenza alla persona nei confronti dei propri cittadini (cfr. art. 13, c. 1, del Tuel – Testo unico enti locali – e art. 2, c. 1, del Tullrroc – Testo unico leggi regionali ordinamento dei comuni).
2) Non appare quindi fondatamente sostenibile la tesi – promossa dal Comune istante – per cui le spese funerarie costituirebbero null’altro che “la naturale conclusione di un percorso di assistenza” posto in carico – ex art. 6, c. 4, della citata L. n. 328/2000 – al Comune di precedente residenza (prima del ricovero).
3) I servizi funerari elencati dalle citate disposizioni (art. 1, c. 7-bis, della Legge n. 26/2001 e Art. 5 comma 1 L. 130/2001) rivestono, quindi, carattere di gratuità esclusivamente nei casi tipizzati dalla citata normativa (decesso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari).
Pertanto, qualora venga accertata la ricorrenza di tali presupposti, gli oneri di cui trattasi graveranno necessariamente sul bilancio del Comune di residenza al momento del decesso, che può individuarsi nel Comune dove è ubicata la casa di cura, qualora il deceduto abbia ivi trasferito la propria iscrizione anagrafica, trattandosi in tale ipotesi del “Comune di ultima residenza”, ovvero del “Comune di residenza in vita
”.

Di diverso avviso è il Ministero interno, che si è espresso con parere del 29 novembre 2019, n. 419, in risposta all’istanza di un Sindaco, in ordine alla competenza dell’Ente a sostenere gli oneri della sepoltura di un indigente deceduto sul proprio territorio, ma residente in altro Comune.
1) Il Ministero afferma che, nel caso specifico, “alla luce dell’art. 50, D.P.R. n. 285/1990, l’onere ricade sul Comune ove avviene il decesso, indipendentemente dalla residenza posseduta in vita dal defunto, in ossequio al principio implicito e, così, fondativo di tutto il nostro ordinamento di polizia mortuaria, secondo cui l’inumazione deve avvenire spontaneamente nel luogo di morte.
2) Il Ministero dell’interno si era espresso già con nota 13 febbraio 2007, prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F, dicendo: «se da un lato si concorda sulla circostanza che l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 7 bis della citata l. n. 26/01 possa aver implicitamente abrogato l’art. 16 comma 1 lett. b, e quindi ha invertito il principio secondo cui il trasporto funebre era sempre a carico del comune, salvi i casi di trattamenti o servizi speciali, si ritiene però che rimanga vigente l’art. 19 comma 1 del citato d.p.r. n. 285, nella parte in cui espressamente pone a carico del comune il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all’obitorio.».
La predetta fase di trasporto sarebbe a carico del comune, o comunque a cura del medesimo, giacché «tale servizio risponde in realtà ad un evidente interesse pubblico, anche per la necessaria vigilanza da prestare dal punto di vista sanitario e igienico, che giustifica almeno per questa fase, al contrario delle successive onoranze funebri, l’avocazione della gestione e cura del servizio da parte del comune.».

Conclusivamente, il Ministero ha rilevato che «il servizio di trasporto funebre può presentare la connotazione di servizio indispensabile, quando vi è la prevalenza del pubblico interesse, e al medesimo si provvede per garantire da rischi la salute pubblica della collettività, come nel caso in cui occorre liberare la pubblica via o altri luoghi pubblici e privati dalle spoglie mortali, anche su disposizione della Pubblica Autorità.
In tali casi è il comune che ai sensi dell’art. 19 comma 1 del d.p.r. n. 285/90 ne deve curare lo svolgimento, regolamentando comunque il servizio che, secondo una corretta impostazione, potrebbe essere a carico del comune in caso di disinteresse familiare o di prevalente e urgente interesse pubblico (trasferimento del cadavere dalla pubblica via o da altro luogo per disposizione della Pubblica Autorità o da abitazione inadatta per disposizione dell’Autorità Sanitaria), e a pagamento in tutti gli altri casi secondo una tariffa stabilita dal competente organo comunale.
».
Ora, il pubblico interesse, nel caso in esame, consiste nella necessità di dare decorosa sepoltura in cimitero ad una persona defunta, quando nessuno sia in grado di provvedervi economicamente o per assenza dei familiari tenuti a provvedere.

Si tratta di due distinte interpretazioni, che pur obbligando l’Ente pubblico a provvedere, individuano:
a) la prima il comune di ultima residenza in vita (considerando prevalente gli obblighi assistenziali conseguenti alla legge 328/2000) come nel parere della Corte dei Conti sez. Trentino-Alto Adige.
b) la seconda il Comune di decesso (ad esclusione del caso della cremazione, dove la legge è chiara nell’affidamento del compito al comune di residenza) come nel parere del Ministero dell’interno poiché il comune di decesso sarebbe tenuto a provvedere a farsi carico anche economicamente di tali incombenti, per la prevalenza dell’interesse igienico sanitario e di eventuale liberazione della pubblica via (laddove sussista tale fattispecie).

La soluzione, ove non provveda la norma regionale, o finalmente si esprima in modo univoco il livello statale, è quella di identificare nel regolamento di polizia mortuaria comunale il da farsi, consapevoli che il Comune può imporre per via regolamentare il compito di provvedere solo a sé stesso e non ad altro comune.
Se, invece, si volesse affrontare la questione a livello statale, con un atto di indirizzo univoco, si propende per una soluzione che veda, nel caso di decesso in un Comune diverso da quello di residenza, il coordinamento tra i due enti locali.
Il Comune dove è avvenuto il decesso deve comunicare tempestivamente l’evento al Comune di residenza e collaborare per gli adempimenti necessari, pur restando gli oneri economici a carico del Comune di residenza.
Ovvero, in altri termini, la prevalenza della normativa per cui il Comune di residenza si occupa di tutte le funzioni di assistenza alla persona nei confronti dei propri cittadini, indipendentemente dal luogo di decesso. E, inoltre, tale interpretazione è coerente col principio che le risorse agli enti locali, storicamente, sono state assegnate sulla base del criterio di residenza.

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