Ossario comune

L’art. 67 del R.P.M. così recita:
“Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L’ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico”.

Una domanda sorge spontanea: l’ossario comune puo’ essere accessibile al pubblico frequentatore dei cimiteri? all’interno le ossa devono essere riversate sfuse o contenute in nylon?

L’ossario comune, di solito, e’ un pozzo, un vano ipogeo o un blocco in mattoni, cemento armato dove gettare le ossa in modo promiscuo ed indistinto. E’la stessa struttura muraria delle sue pareti (anche se quasi mai e’ cosi’) a dover risultare impermeabile alle infiltrazioni o alle acque piovane. Spesso, purtroppo, l’ossario si trasforma, invece, in un acquitrino ristagnante.

Non necessaraimente, prima di esser riposte nell’ossario comune le ossa debbono esser racchiuse in sacchi di plastica. Cio’ non e’ richiesto dal regolamento. Anzi, ossa avvolte nel nylon potrebbero esser ancora, in qualche modo, riconducibili ad un particolare cadavere (e sue trasformazioni di stato), mentre la Legge parla di conservazione massiva senza piu’ alcun segno di riconoscimento.

Di solito all’atto dell’esumazione/estumulazione si usano invoucri provvisori di plastica per una prima cernita tra le ossa non richieste e quelle, invece, da riporre in cassetta ossario (Art. 36 comma 2 DPR 28/90) per una nuova tumulazione o per il trasporto ad altro luogo che non sia il crematorio, altrimenti sarebbe sufficiente un contenitore di materiale facilmente combustibile.

L’ossame deve esser celato alla vista del pubblico, ma il punto fisico in cui si trova l’ossario puo’ esser tranquillamente segnalato con un cartello, un’indicazione, una croce….

Sulla botola dell’ossario e’ possibile collocare fiori, oggetti votivi per il legittimo esercizio delle pratiche di pietas e devozione.

L’ossario e’, alla fine, una sepoltura collettiva: dopo tutto e’ pur sempre una tomba, ancorche’ anonima, ed il nostro ordinamento di polizia mortuaria consente sempre gesti di pieta’ e venerazione verso i defunti assimilabili al diritto secondario di sepolcro.

Sulla botola dell’ossario (si pensi ad un sacrario di guerra) potrebbe esser officiata anche la Santa Messa.

L’importante e’ non intralciare le operazioni cimiteriali di apertura e chiusura delle botola per l’immissione di nuove ossa.

L’ingresso all’area dove e’ collocato l’ossario potrebbe esser inibita ai visitatori durante l’esecuzione di operazioni cimiteriali o se ci sono seri pericoli per la loro incolumita’ (cedimento della volta, rischio di cadute….).

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Carlo Ballotta

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53 thoughts on “Ossario comune

  1. Ho letto sulla mappamdel cimitero verano di roma che un parente morto tanti anni fa..credo nel 1932 si trova nell’ossario comune. Troveró un segno distintivo della sua sepoltura.?una targa o qualcosa di simile dove portare un fiore?grazie di cuore…silvana

    1. X Silvana,

      qual è la differenza tra i Santi ricordati nominativamente nel calendario liturgico e l’innumerevole (almeno si spera, poiché tutti siamo chiamati alla santità!) schiera di beati festeggiati nella ricorrenza di Ognissanti? La dedica, appunto!
      Lo stesso criterio, se mi è consentito il singolare parallelismo, vale nella polizia mortuaria.
      Mentre le sepolture di cadavere debbono sempre essere individuali ed individuabili con certezza (sono sostanzialmente vietate le orride ed anonime fosse carnaie tanto diffuse nel medioevo) l’ossario comune, come ci suggerisce il nome, è una destinazione per le ossa promiscua, massiva ed indistinta.

      Dei defunti transitati in cimitero è tenuta costante memoria negli appositi registri cimiteriali, ma delle ossa rinvenute all’atto dell’esumazione/estumulazione non richieste per un’ulteriore sepoltura privata, si perde per sempre ogni tracciabilità, allorquando esse siano disperse (cioè sversate e sparpagliate alla rinfusa) in ossario comune. Questa è la tragica verità!

      1. Sarebbe da rifare la legge, probabilmente scritta in anni in cui non c’era la possibilità di tenere separate le ossa tramite i moderni imballaggi.

        1. X Luca,

          l’ossario comune è volutamente una destinazione promiscua, massiva ed indistinta. La soluzione, se si vuole mantenere la singolarità privata e dedicata della sepoltura, c’è già: basta semplicemente ottenere in concessione una celletta ossario, lì le ossa di ogni particolare defunto saranno tumulate, per ragioni di semplicità operativa, entro una cassetta – anche se antiestetica – di zinco.

    2. No ! Non troverai alcun segno distintivo, in quanto le immissioni di resti in fossa o ossario comune o generale, portano ad una promiscuità dei resti

  2. Ho trovato la lapide della celletta di mia nonna staccata dal muro, eppure avevamo pagato per lasciarla li altri 20 anni,
    come posso sapere se hanno tolto le ossa e messe nell’ossario comunale?
    E nel caso, a chi devo rivlgermi per denunciarli?

    1. X Laura,

      io procederei così:

      di tutte le operazioni cimiteriali (comprese le estumulazione finalizzate alla dispersione delle ossa in ossario comune, se non richieste dagli interessati per una nuova sepoltura privata e dedicata) deve esser tenuta fedele e diligente annotazione nei libri cimiteriali di cui agli Artt. 52 e 53 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

      Questi schedari hanno natura di pubblici registri ai sensi del combinato disposto tra l’Art. 10 D.Lgs n.267/2000 e soprattutto l’Art. 2699 Cod. Civile, essendo essi tenuti e formati dal responsabile del servizio di custodia cimiteriale, che, in questo caso agisce, in qualità di pubblico ufficiale.

      Richieda pure, ex DPR n.184/2006, l’accesso agli atti per la consultazione dell’archivio. Con ogni probabilità c’è stato un “guasto” nella catena di comando della complessa macchina cimiteriale e le ossa per errore sono state destinate all’ossario comune, dal quale, purtroppo per Lei non sono più recuperabili.

      Per questo errore le sanzione amministrative previste, oltre a quelle eventualmente disciplinari, sono quelle di cui all’Art. 358 del Testo Unico Leggi Sanitarie, da elevarsi secondo modalità e procedure di cui alla Legge n.689/1981 (termini di prescrizione compresi)

      Si tenga presente che il Comune, quale titolare ultimo dell’attività cimiteriale, è tenuto al pagamento in solido della sanzione amministrativa con l’autore del fatto se questi è dipendente ed ha agito nell’esercizio delle sue funzioni.

      Sulla base delle precisazioni da Lei inviate, si ribadisce quanto asserito in precedenza, vale a dire: – la responsabilità diretta del dipendente; – la responsabilità civile del Comune per il danno (…esistenziale?) provocato dal lavoratore subordinato durante l?’esercizio delle sue mansioni.

      Ora , se tali violazioni sono il frutto di azioni attuate in conformità ad ordini e direttive diramati dal dirigente del servizio oppure sono state compiute in assenza di disposizioni da parte della medesima autorità comunale, la responsabilità è da imputarsi a quest’?ultima in quanto ha impartito un comando illegittimo oppure è rimasta inerte rispetto all?’obbligo di organizzare e dirigere i suoi subalterni, in quanto pur sempre titolare della funzione dispositiva di cui all’Art. 2104 Cod. Civile.

      Se, invece, chi ha materialmente agito (cioè il dipendente) non ha rispettato le direttive e gli ordini relativi alla procedura in esame, vedrà la responsabilità interamente a sé ascritta sollevando così il dirigente da questa… brutta faccenda.

      Io, personalmente, citerei in giudizio anche il comune per inadempienza contrattuale.

    2. Solo la lapide esterna, oppure il loculo era aperto totalmente e non vi era più presente il contenitore dei resti ? Cmq viene mantenuto un registro di tutte le concessioni scadute e non rinnovate ! In caso di errore (cioè se potrai fattivamente dimostrare di aver avuto legittimo possesso del loculo e ciononostante avessero disperso i resti) potrai richiedere i danni

  3. X Nives,

    La norma di riferimento nazionale è Art. 80 comma 6 DPR 10 settembre 1990 n. 285: nel cinerario comune, infatti, si effettua la dispersione delle ceneri, ossia lo sversamento, in perpetuo, delle stesse in forma massiva ed indistinta. Attenzione, però, l’Art. 80 comma 6 citato opera di default, ed in via residuale, non trattandosi delle dispersione delle ceneri in natura, ex Legge n.130/2001, la quale richiede una procedura giustamente aggravata giusta l’Art. 411 Cod. Penale. Quindi: per accedere allo sversamento in cinerario comune non è sempre richiesta la manifestazione di volontà del de cuius, poiché si procede in tal senso anche in caso di disinteresse degli aventi diritto a disporre dell’urna per una sua sistemazione privata e dedicata: Esempio: le ceneri dei resti mortali, provenienti da esumazione/estumulazione, se non richieste, sono automaticamente destinate al cinerario comune, senza il bisogno di alcuna specifica volontà del de cuius in tal senso.

  4. Considerato che l’ossario comune e il cinerario comune possono fisicamente insistere nella stessa struttura e che nell’ossario comune la legge parla di conservazione massiva senza alcun segno di riconoscimento; ritenete che il conferimento delle ceneri (spargimento ceneri nell’ossario) non la tumulazione diurna nell’ossario comune possa confluire nella procedura di dispersione delle ceneri stesse o materialmente trattasi di conferimento/tumulazione o quale altra terminologia?

  5. X Davide,

    Mi spiego meglio, giusto per non ingenerare equivoci nominalistici: le ossa provenienti da esumazione/estumulazione, quando non richieste per un’ulteriore sepoltura privata e dedicata, sono gettate, sciolte ed “alla rinfusa”, nell’ossario comune, il quale di norma consta in un ambiente chiuso, confinato e di solito ipogeo, ossia sotterraneo, anche se non mancano esempi contrari con manufatti, anche di lieve entità architettonica, adibiti ad ossario comune eretti sopra il piano di campagna del cimitero.

    La destinazione ultima ed irreversibile dell’ossario comune non prevede in alcun caso che i resti ossei siano preventivamente racchiusi in una cassetta di zinco, proprio perché trattasi di una sistemazione massiva, anonima e finale degli stessi. E’, infatti, l’unica forma di sepoltura collettiva e promiscua, assieme al cinerario comune per le ceneri umane, ammessa dall’Ordinamento Giuridico Italiano.

    Quando dico che dall’ossario comune le ossa non possono più esser asportate per una sepoltura individuale, privata e dedicata, affermo un’ovvietà lapalissiana: in effetti, tra migliaia di tibie, femori, crani sparsi ed accatastati nell’ossario comune come sarebbe possibile riconoscere le ossa di un particolare defunto? Forse dall’esame del DNA su ogni singolo osso? E questo per tutti i defunti accolti in cimitero nel corso dei decenni? Mah, saremmo prossimi alla follia necrofilo-paleontologica, come Lei ben capisce. Non asserisco un enormità giuridica se rilevo come, in ultima analisi, per la Legge Italiana, delle ossa depositate in ossario comune proprio si debba perder traccia. L’attività cimiteriale, di per sé ciclica ed interrotta, è, difatti, a rotazione e non ad accumulo, dopo tutto i vivi di oggi saranno i morti di domani, e per essi bisognerà pur assicurare, con adeguata programmazione, lo spazio sepolcrale, altrimenti i campisanti raggiungerebbero, ben presto, il punto di saturazione e “scoppio”, invadendo le nostre città.

  6. La ringrazio molto della risposta Carlo, allora mi sta dicendo che non è più possibile prelevare la cassetta con i resti e trasferirla in un loculo, pensavo fosse una cosa possibile……
    Sono molto rammaricato per questa cosa, grazie ancora dell’interessamento.

  7. X Davide:

    resti ossei provenienti da estumulazione??? Tale operazione cimiteriale, nel dettaglio, sono disciplinate con ordinanza sindacale, la quale detta il protocollo operativo cui gli addetti del camposanto (= i necrofori) dovranno scrupolosamente attenersi.

    Se è così (e non ho motivi per nutrire dubbi o sospetti) il combinato disposto tra gli Artt. 85 (in via analogica!) e 86 comma 5 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ci pone dinanzi ad un “aut-aut”, cioè ad un’alternativa secca:

    1) Le ossa sono state raccolte entro cassetta di zinco, per una nuova sepoltura privata, singola e dedicata (esempio: tumulazione in apposita celletta ossario)

    2) Le suddette ossa, dopo un congruo tempo di sosta in camera mortuaria, così da permettere su di esse atti di disposizione ancorché tardivi, sono state definitivamente disperse in ossario comune, cioè sversate al suo interno, in modo irreversibile, anonimo e massivo.

    Dall’impianto conosciuto come ossario comune, le ossa non fanno più ritorno (se non per esser cremate e poi disperse in cinerario comune, al fine di guadagnare spazio per nuove e future immissioni) e da esso NON è più possibile recuperarle, per una diversa sistemazione.

    Tertium non datur; ossia soluzioni spurie e miste e quindi raffazzonate (parziale conservazione delle ossa fuori dell’ossario, o incompleto conferimento delle stesse sempre nell’ossario, una volta scaduto un congruo tempo di garanzia fissato dal regolamento comunale di polizia mortuaria) non sono ammesse dalla Legge, anzi rappresentano pure comportamenti illegittimi, e perciò sanzionabili in via amministrativa, se addirittura (ma l’ipotesi è, invero, piuttosto remota!) non dovessero configurare fattispecie di rilevanza penale. L’unico vero e legale motivo per cui le ossa contenute in ossario comune possano da quest’ultimo esser estratte ed uscire dal circuito cimiteriale è, giusta l’Art. 43 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, il loro trasporto presso gli Istituti Universitari,, con relativa consegna, ai direttori delle sale anatomiche, a scopo didattico e di studio.

    Oltre a questo caso, espressamente contemplato dalla legge, un’eventuale domanda di asportazione delle ossa è da considerarsi, giuridicamente, irricevibile e ad essa il comune opporrà un netto rifiuto (anche se, pur sempre scritto e motivato)!

  8. Buongiorno, ho una parente che nel 2002/2003 è stata estumulata con designazione ossario comune, abbiamo contattato il comune per chiedere se era possibile prelevare i resti per metterli insieme al loculo di suo marito che si trova nello stesso cimitero, la risposta è stata che non è possibile……
    Sappiamo tra l’altro che i resti sono dentro a una cassettina di zinco con il suo nome, come dobbiamo comportarci ?
    Grazie.

  9. L’ossario comune e’ destinato alla conservazione, senza limiti temporali, delle ossa in esso depositevi.
    Qualora l’ossario comune pervenga ad una situazione di saturazione, si rende necessario provvedere alla costruzione di altro manufatto destinato alla funzione di ossario comune. E’ tuttavia ammissibile procedere alla cremazione delle ossa conservatevi con il depostito delle ceneri, ai fini di una conservazione in perpetuo e collettiva, nel cinerario comune.

  10. L’ossame deposto nell’ossario comune tende, naturalmente, alla decalcificazione, degradando da tessuto minerale strutturato e composito, ad una finissima polvere bianca, del tutto innocua.

    L’ossario comune dovrebbe, comunque, per ragioni meramente di dignità e rispetto, esser impermeabile ad umidità ed acque piovane, così da evitare che le povere ossa siano immerse in uno stagnante acquitrino, anche se la permanenza nell’acqua, paradossalmente, favorisce il dilavamento dei sali minerali, ossia la decalcificazione, funzionale, nel tempo, alla riduzione volumetrica dell’ossame, in modo da ricavere spazio per nuove immissioni.

    La conservazione nell’ossario comune è perpetua e si esaurisce solo per:

    1) soppressione del cimitero
    2) trasporto delle ossa in altro luogo (esempio: trasferimento in nuovo ossario comune, anche situato in un’altro cimitero)
    3) calcinazione delle ossa in forma massiva ai sensi del paragrafo 6 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 disposta, d’ufficio, dall’Autorità Comunale e sversamento delle relative ceneri in cinerario comune ex Art. 80 comma 6 DPR 285/1990.

    Ossario comune e cinerario comune possono fisicamente insistere nella stessa struttura (camera ipogea, blocco murario epigeo, ossia costruito al si sopra del piano di campagna, pozzetto, botola ricavata nella camera mortuaria o nella cappella cimiteriale adibita alle funzioni religiose…)

    Questa è l’extrema ratio (si potrebbe dire… la soluzione finale, se quest’immagine non rimembrasse le aberranti nefandezze perpetrate dal III Reich); dopo, nessun ulteriore passaggio o trasformazione di stato sarà più possibile, le ceneri rimarranno, per sempre, lì; conservate “sine die”, sino alla fine dei tempi, almeno secondo la lettera del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Per il trasporto delle ossa in forma cumulativa (da cimitero a cimitero, da cimitero a crematorio, bastano un unico decreto di trasporto ed una sola autorizzazione all’accoglimento nel nuovo cimitero di destinazione (compreso il crematorio).

    Non occorre, necessariamente, la cassetta di zinco ex Art. 36 DPR 285/1990, nè tanto meno un’autofunebre con le caratteristiche di cui all’Art. 20 DPR 285/1990.

    Servono solo un contenitore chiuso per evitare trafugamento o caduta accidentale delle ossa, durante la fase di movimentazione del carico ed un veicolo idoneo l trasporto cose (furgone, autocarro…).

    Nei registri cimiteriali ex Art. 52 comma 2 lettera d) DPR 285/1990, dovrà esser annotato il quantitativo (di solito espresso in KG) delle ossa asportate dall’ossario comune ed il luogo del loro trasferimento (se ciò avverrà entro il perimetro dello stesso camposanto tale passaggio amministrativo potrebbe risultare persino ridondante e superfluo…mentre si renderà necessario in tutti gli altri casi).

    Nessuna norma positiva (cioè formale e scritta) sembra, ad oggi, prevedere per le ceneri derivanti dalla calcinazione delle ossa depositate in ossario comune la dispersione non tanto in cinerario comune, ma in natura, esternamente al cimitero, ossia all’aperto, purchè fuori del centro abitato (per tale definizione si veda il decreto Legislativo n. 285/1992) così come disciplinata dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130.

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