Ossario comune

L’art. 67 del R.P.M. così recita:
“Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L’ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico”.

Una domanda sorge spontanea: l’ossario comune puo’ essere accessibile al pubblico frequentatore dei cimiteri? all’interno le ossa devono essere riversate sfuse o contenute in nylon?

L’ossario comune, di solito, e’ un pozzo, un vano ipogeo o un blocco in mattoni, cemento armato dove gettare le ossa in modo promiscuo ed indistinto. E’la stessa struttura muraria delle sue pareti (anche se quasi mai e’ cosi’) a dover risultare impermeabile alle infiltrazioni o alle acque piovane. Spesso, purtroppo, l’ossario si trasforma, invece, in un acquitrino ristagnante.

Non necessaraimente, prima di esser riposte nell’ossario comune le ossa debbono esser racchiuse in sacchi di plastica. Cio’ non e’ richiesto dal regolamento. Anzi, ossa avvolte nel nylon potrebbero esser ancora, in qualche modo, riconducibili ad un particolare cadavere (e sue trasformazioni di stato), mentre la Legge parla di conservazione massiva senza piu’ alcun segno di riconoscimento.

Di solito all’atto dell’esumazione/estumulazione si usano invoucri provvisori di plastica per una prima cernita tra le ossa non richieste e quelle, invece, da riporre in cassetta ossario (Art. 36 comma 2 DPR 28/90) per una nuova tumulazione o per il trasporto ad altro luogo che non sia il crematorio, altrimenti sarebbe sufficiente un contenitore di materiale facilmente combustibile.

L’ossame deve esser celato alla vista del pubblico, ma il punto fisico in cui si trova l’ossario puo’ esser tranquillamente segnalato con un cartello, un’indicazione, una croce….

Sulla botola dell’ossario e’ possibile collocare fiori, oggetti votivi per il legittimo esercizio delle pratiche di pietas e devozione.

L’ossario e’, alla fine, una sepoltura collettiva: dopo tutto e’ pur sempre una tomba, ancorche’ anonima, ed il nostro ordinamento di polizia mortuaria consente sempre gesti di pieta’ e venerazione verso i defunti assimilabili al diritto secondario di sepolcro.

Sulla botola dell’ossario (si pensi ad un sacrario di guerra) potrebbe esser officiata anche la Santa Messa.

L’importante e’ non intralciare le operazioni cimiteriali di apertura e chiusura delle botola per l’immissione di nuove ossa.

L’ingresso all’area dove e’ collocato l’ossario potrebbe esser inibita ai visitatori durante l’esecuzione di operazioni cimiteriali o se ci sono seri pericoli per la loro incolumita’ (cedimento della volta, rischio di cadute….).

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Carlo Ballotta

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53 thoughts on “Ossario comune

  1. Potreste dirmi che fine ultima fanno le ossa degli ossari,allorquando in
    questi ossari non ci sia più capienza ?

    Grazie per Vostra risposta

  2. Si vedano gli Artt. 74 e 85 (nonche’, per contrapposizione, l’Art. 67) DPR 10/9/1990, n. 285.
    In Italia, almeno dall’editto napoleonico di Saint Cloud, vige il principio dell’individualità della sepoltura, con le sole eccezioni dell’art. 67 ed art. 80, 6 DPR 285/1990 citato.

    Le ossa non possono esser inumate, ossia collocate in profondità, nel sottosuolo, a di diretto contatto con il il terreno. Esse possono solo esser:

    1) Tumulate, entro cassetta di zinco, in ossarino, colombario, nicchia, loculo (sia o meno presente un feretro ai sensi del paragrafo 13 Circ.Min. n. 24/1993)

    2) Sversate in forma promiscua ed indistinta nell’ossario comune dove saranno conservate sub specie aeternitatis ossia per sempre.

    3) Cremate, in modo massivo, su disposizione dell’Autorità Comunale, ai sensi dell’paragrafo 6 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10. Le risultanti ceneri saranno disperse nel cinerario comune di cui ogni cimitero deve esser dotato Ex Art. 80 comma 6 DPR 285/1990.

    4) Incinerate su istanza degli aventi titolo a disporne ex Art. 79 DPR 285/1990 e destinate, sotto forma di ceneri, ad una sepoltura dedicata (esempio: tumulazione o anche affido, laddove permesso da apposita Legge Regionale o, almeno, dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, anche ai sensi del DPR 24 febbraio 2004), residualmente, come extrema ratio, è sempre ammessa la dispersione, non in natura, procedura non ciontemplata dal DPR 285/1990, ma in cinerario comune ex Art. 80 comma 6 DPR 285/1990.

    Ovvviamente il punto 4 non si applica alle ossa già deposte nell’ossario comune, siccome per esse non è più possibile esercitare da parte degli aventi causa del De Cuius nessun atto di disposizione. Queste ossa, ricevono sì tutela dall’Ordinamento Giuridico (Artt. 36 e 43 DPR 285/1990 con relativa sanzione aministrativa x Art. 358 Regio Decreto n. 1265/1934 e soprattutto Artt. 411, 412, 413 Codice Penale) ma sono assimilabili, di fatto, ad una sorta di res nullius, sottratta ad ogni atto di disposizione del privato cittadino in termini di pietas e pratica funebre, sulla quale ha potere solo il comune (decidendone ad esempio la cremazione) in quanto titolare ultimo della funzione cimiteriale (Art. 824 Codice Civile, Artt. 337, 343 e 394 Regio Decreto n. 1265/1934, Art. 43 e seguenti DPR 285/1990).

    Per trasferire le ossa alla loro nuova collocazione, se il trasporto avviene entro il perimetro dello stesso cimitero, non occorrono nè decreto di trasporto, nè la cassetta di zinco di cui all’Art. 36 DPR 295/1990, nè l’annotazione negli appositi registri cimiteriali, e neppure una qualche autorizzazione particolarmente strutturata, come accade, invece, per esumazioni ed estumulazioni straordinarie

    Per il trasbordo basta un semplice contenitore, giusto per celare le ossa alla vista di persone facilmente impressionabile, anche secondo lo spirito dell’Art. 67 DPR 29/1990, se letto estensivamente, qualora l’operazione avvenga durante l’orario di apertura del cimitero al pubblico).

    Se, invece, le ossa saranno:

    a) cremate all’interno dello stesso cimitero, b) incinerate ma in impianto di cremazione situato fuori del cimitero di prima sepoltura, C) semplicemente spostate nell’ossario comune di un altro cimitero occorreranno le relative autorizzazioni, anche cumulative, cioè adottate con un unico atto amministrativo, o dal dirigente dei servizi cimiteriali (Art. 103 comma 3 lettera f) Decreto Legislativo n. 267/2000) o dallo stesso responsabile del servizio di custodia, il quale dovrà pur sempre trascrivere ex Art. 52 comma 2 lettera d) DPR 285/1990, la quantità complessiva espressa, di solito, in Kilogrammi (non essendo più possibile un identificazione singola ed individuale dell’ossame) di ossa trasportate dall’ossario comune al crematorio per esser calcinate, la loro trasformazione di stato (da ossa a ceneri) o il semplice trasporto (solo se fuori del recinto cimiteriale, altrimenti anche questa registrazione parrebbe quasi pleonastica, quando non ultronea).

    L’ossario comune è un impianto obbligatorio per qualunque cimitero ex Art. 67 DPR 285/1990, (al pari della camera mortuaria, della recinzione, del cinerario comune, dei campi d’inumazione) la sua soppressione per ricavarne un area da dare in concessione, ai sensi del Capo XVIII DPR 10 settembre 1990 n. 285, deve esser prevista nel piano regolatore cimiteriale ex Artt 59 e 91 DPR 285/1990 e non può in alcuna maniera intaccare la disponibilità di spazi istituzionali ed attrezzature (ossario, cinerario, camera mortuaria, quadre ad inumazione…) che il comune è tenuto a garantire, mentre la concessione di superficie cimiteriale da adibire a sepoltura privata (edicole, campetti ad inumazione per tombe di famiglia, cappelle, tumuli singoli o plurimi…) è solo una facoltà, e mai un obbligo.

    il cambio di destinazione di porzione di cimitero da ossario comune ad area da adibirsi a costruzione di loculi o cappele gentilizie o in concessione a privati, non si applica l’art. 96 del DPR 285/1990. Difatti detto articolo riguarda la soppressione del cimitero, cioè il cambio di destinazione d’uso di un bene appartenente al demanio comunale per trasferirlo verosimilmente al patrimonio disponibile, ad esempio per essere destinato ad aree fabbricabili per la residenza.

    La realizzazione di un nuovo ossario comune, in quanto deputato ad accogliere soli resti ossei ormai scheletrizzati e, quindi, privi di rilevanza igienico-sanitaria, perchè esenti da percolazioni cadaveriche, non dovrebbe esser soggetta nè vincolata (il condizionale è d’obbligo) al Nulla Osta dell’ASL.

    Una preventiva valutazione igienico-sanitaria è senz’altro necessaria nel caso di costruzione o di ampliamento di cimiteri, in questa evenienza il parere risulta obbligatorio, ma va tenuto conto dell’art. 139 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, rinviando all’art. 16 legge 7/8/1990, n. 241, quale modificato dall’art. 11 L. 15 maggio 1997, n. 127. Evidentemente, e sempre salva diversa previsione della legge regionale, si è in presenza di un parere da considerare quale facoltativo.

  3. nel cimitero del mio paese vi è una fossa comune creata a seguito dell’incendio dell’ossaio dove sono state riposte tutte le ossa e ceneri, ora si vuole dare una nuova sistemazione all’area, mediante la costruzione di cappelle private.vi chiedo si può spostare la fossa comune? come?esiste un regolamento?

  4. E’buona norma mantenere per qualche tempo in camera mortaria le ossa rinvenute durante le esumazioni, così da permettere eventuali atti di disposizione da parte degli aventi titolo. Maggiori dettagli dovrebbero esser contenuti nel regolamento comunale di polizia mortuaria.
    E’è il sindaco ex Art. 2 comma 4 DPR 285/1990 a regolare modalità e tempistica delle operazioni cimiteriali.

    Per ragioni di mera logistica ogni tanto la camera mortuaria deve esser liberata dal materiale “in transito” come appunto cassette ossario non richieste.

    Una volta sversate in modo promicuo nell’ossario comune le ossa non sono più nè identificabili nè recuperabili.

    Una Ssnta Messa in suffragio può esser tranqulillamente celebrata anche per i defunti le cui ossa siano state riposte in ossario comune.

    Di solito questa possibilità è garantita dai religiosi in servizio presso il cimitero.

    1. Dentro ogni cimitero c’è un ossario comune. Nei cimiteri di maggiori dimensioni gli ossari comuni possono essere più d’uno. Si rivolga ad es. alla portineria del Verano o del Flaminio per chiedere dove fisicamente si trova l’ossario comune.

  5. Oggi ho avuto un grande dolore.E’ come se mia madre fosse morta una seconda volta!Avevo depositato in camiera mortuaria temporaneamente i suoi resti in una cassetta di zinco dal 2004,anno della sua esumazione da campo a terra,in attesa dell’esumazione di mia sorella,deceduta 10 mesi dopo, per poterle mettere vicine in un fornetto.Mi hanno assicurato che tutto era fattibile e così è stato.Fino a oggi quando mi hanno detto che circa 1 settimana fa hanno buttato via mia madre nell’ossario comunale.Premetto che io spesso andavo a posare un fiore su quella cassetta di zinco recante il nome di mia madre.Purtroppo i tempi di esumazione per mia sorella non sono stati precisi di 10 anni come di mamma,bensì ne sono passati altri5(!!!)e ancora non se ne parla!I responsabili della camera mortuaria,senza avvisarci,hanno proceduto come vi ho detto.E adesso?La mia finalità era buona ed ora mi sento tanto in colpa verso mia madre..davvero non si può recuperare?E’ possibile portare fiori lo stesso e sostare in preghiera?Si può far dire una S.Messa per tutti coloro che si trovano lì sotto?Sono una cattolica praticante e faccio parte di un gruppo di preghiera di RnS e so bene che l’anima di mia madre è nella Luce di Dio con mia sorella e che,come disse S.Agostino:”Il profumo dei fiori e le nostre lacrime non raggiungono il cielo ma solo una S.Messa fa bene ai nostri cari defunti”.Grazie a Dio questo non è mai mancato nè mai mancherà. Grazie se mi date anche l’indirizzo di questo ossario e mi rispondete se devo dire addio completamente ai resti di colei che mi ha messo al mondo o se c’è qualche flebile speranza di riaverla.. Grazie Signore per avermi dato questa mamma sulla terra, abbracciala forte forte a Te,Datore della Sua e della mia vita che a Te consacro.E perdonami,Signore Dio,ma Tu sai come sono andate le cose e quando soffrivo nel saperla per tutto quel tempo lì.Tu sai che la volevo vedere sorridente da una foto accanto a mia sorella, quello era il mio scopo.Ora soffro ancora di più ma Tu mi darai la forza e la certezza che ella brilla e splende con Te e con Anna e tutto il resto non conta.Amen.Lode e Gloria al Signore. Grazie a voi e scusate ma quando comincio a parlare di Gesù non mi fermo … Dio vi benedica a tutti, prego per voi e per colui che oggi mi ha dato quella triste notizia, che balbettava perchè non sapeva come potevo reagire. Lo benedico nel Nome di Gesù perchè egli non ha colpa.Dio è GRANDE e ha sconfitto la morte!! Se abbiamo fede, se crediamo in Lui, sappiamo che ci soccorrerà con la Sua Misericordia e ci porterà tutti in Paradiso con Lui. Alleluia ! ! !

  6. Non esistono in commercio particolari sacchetti, si possono usare persino quelli del pattume (purchè puliti!) o quelli per fare la spesa, avendo cura di rimuovere almeno… il logo del supermarket dalla busta di plastica!!!

    In realtà l’unico contenitore ammesso dalla Legge, anche per un deposito temporaneo, è la cassetta di zinco di cui all’Art. 36 DPR 285/1990.

    In attesa di una loro definitiva sistemazione le ossa possono sostare in camera mortuaria, purchè siano sempre sottratte alla vista del pubblico in analogia con l’Art. 67 DPR 285/1990.

    Se indecomposti i resti mortali estumulati vanno racchiusi in una cassa (risoluzione ministeriale p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004, ma si veda, ad esempio, anche l’Art. 20 comma 9 del Reg. Reg. Regione Lommbardia n.6/2004 così come modificato dal Reg. Reg. 1/2007, oppure la Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871) avendo l’avvertenza di neutralizzare eventulai percolazioni residue con polveri assorbenti oppure con un lenzuolino ad effetto impermeabilizzante posto sul fondo del cofano, magari con le caratteristiche di sicurezza di cui ai D.M. 7 febbraio 2007 e D.M. 28 giugno 2007 (dispositivi plastici sostitutivi dello zinco per feretri da inumare o cremare).

  7. Salve! Leggevo in risposta del 30-12-2007 che esisto delle sacchette specifiche per la conservazione dei resti mortali prima di depositarli definitivamente nell’ossario comune; vorrei, se possibile, avere informazioni più specifiche in merito, Poichè nel nostro Comune siamo in procinto di effettuare delle estumulazione in loculi ormai centenari per i quali non è stato possibile rintracciare gli eredi, sarebbe, questa, una possibile soluzione da adottare, qualora si dovesse presentare qualche familiare a rivendicarne i resti.

  8. Si custodisce il feretro in camera mortuaria per tutto il tempo necessario ai lavori di manutenzione. Se si vuole evitare al pubblico la vista bara la porta del locale sarà chiusa a chiave, anche se di solito l’accesso alla camera mortuaria è già inibito ai visitatori per ovvie questioni di opportunità.
    La cassa deve esser confezionata in modo da non rilasciare gas o liquami, altrimenti occorrerà provvedere al rifascio (detto altrimenti “avvolgimento”) anche ai sensi dell’Art. 88 DPR 285/1990 e della relativa circolare esplicativa 31 luglio 1998 n. 10.

    Tumulare temporaneamente il feretro in un loculo vuoto e ancora in uso al comune o comunque al gestore del cimitero è sempre soluzione possibile ma poco pratica perchè bisognerebbe procedere al tamponamento della cella muraria ed alla relativa smuratura quando sarà il momento di trasferire la cassa verso la sua destinazione ultima. E poi perchè occupare spazio altrimementi fruibile dietro stipula di concessione cimiteriale ex Art. 93 DPR 285/1990?

  9. Grazie mille per la risposta! Vorrei però approfondire un poco la questione, se si trattasse di un solo feretro, e se i lavori di manutenzione dovessero protrarsi, supponiamo per circa un mese o anche più, a questo punto, cosa sarebbe opportuno fare?

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