Operazioni cimiteriali: lavoriamo sempre sul crinale di profili penalistici!

Il regolare ed ordinato espletamento dell’azione di polizia cimiteriale consiste (chiedo scusa per la brutalità empia del linguaggio) nel rimuovere, dignitosamente e con riguardo ai sentimenti di pietas, l’esternalità negativa rappresentata dai cadaveri e dai loro miasmi, così da provvedere a rotazione al fabbisogno di spazi per le nuove sepolture, secondo l’art. 58 del regolamento nazionale di polizia mortuaria.
Il fine ultimo della permanenza di un cadavere in cimitero è, infatti, la sua completa scheletrizzazione, affinché l’ossame, residuo e “prodotto” della decomposizione stessa possa esser raccolto nell’ossario comune (Art. 67, 85, 89 DPR 285/90) alla naturale scadenza del turno di rotazione per le quadre di terra (Art. 82 comma 1) o della concessione in uso dei manufatti sepolcrali (Art. 86 comma 1) il gestore del cimitero procede d’ufficio alle esumazioni oppure alle estumulazioni, se ambedue ordinarie.

Si mediti, a tal proposito su quest’importante sentenza: Cassazione civile, 29 marzo 1957 “Il regolamento di polizia mortuaria, R.D. 21.12.1942 n. 1880, dispone che quando è trascorso un decennio dalla inumazione dei cadaveri ovvero è scaduto il periodo di concessione per la tumulazione dei feretri (salvo che si tratti di sepolture private a concessione perpetua), il custode del cimitero deve provvedere alla rimozione dei resti mortali, destinando le ossa esumate all’ossario comune, ed inumando i feretri estumulati: tale adempimento non è condizionato all’assenso dei congiunti del defunto.
Pertanto non costituisce reato (né nella forma di violazione di sepolcro, art. 407 C.P. né in quella di sottrazione di cadavere, art. 411 C.P.) il fatto del custode del cimitero che provvede all’adempimento suddetto senza l’assenso dei congiunti del defunto”
.

Il comune, ai sensi dell’art. 82 DPR 285/90, non è tenuto a dar comunicazione personale ai concessionari delle sepolture private, oppure ai congiunti dei defunti inumati nei campi di terra sulle imminenti operazioni cimiteriali.
Ciò, tuttavia, è quanto meno opportuno, soprattutto dopo l’emanazione della Circ. Min. n. 10 del 31 luglio 1998 e del DPR n. 254/2003, garantire al calendario delle esumazioni/estumulazioni la giusta PUBBLICITA’- NOTIZIA, con pubbliche affissioni nell’albo pretorio, anche telematico ex art. 32 L. n. 69/2009, oppure all’ingresso del cimitero, affinché gli interessati possano attivarsi presso l’ufficio del sepolcreto.
Essi, infatti, potrebbero esprimere il loro assenso all’eventuale cremazione che il comune decidesse d’imperio per gli inconsunti; deliberare, con oneri a proprio, carico la raccolta dei resti ossei in celletta ossario o una nuova destinazione per gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (inumazione in campo indecomposti, ritumulazione, trasferimento in un altro cimitero…)
Si possono anche prevedere un Comunicato stampa che informi i cittadini della circostanza (estinzione concessioni temporanee, esumazioni e loro effetti sullo status delle tombe ; oppure ricerche piuttosto mirate [1] a mezzo ufficio anagrafe di eventuali familiari ancora viventi degli originari intestatari.

Va ricordato come, prima con la suddetta Circ. Min. n. 10 del 31 luglio 1998, poi con il DPR 254/2003 i resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo per effetto di saponificazione, corificazione o mummificazione) possano essere:

  • nuovamente interrati (o, eventualmente ritumulati a discrezione del comune, anche se la ritumulazione nello stesso o in nuovo loculo sembrerebbe esclusa dalla lettera dell’art. 86 comma 2 DPR 285/90). Ma l’art. 86 comma 2 DPR n. 285/1990 – dobbiamo considerare – viene, comunque, integrato e parzialmente novellato dall’art. 3 comma 5 del DPR n. 254/2003;
  • cremati, se non si registra l’opposizione tout court dei famigliari.

Conviene, così, per facilitare l’effettivo esercizio del diritto a disporre dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato (ossa, ceneri, resti mortali) fissare un tempo tecnico di attesa prima di porre in essere trattamenti irreversibili come dispersione delle ossa nell’ossario comune o delle ceneri nel cinerario comune.

È consigliabile collocare i resti ossei nelle cassette resti di zinco di cui all’art. 36 del DPR 285/90 e mantenerle, per un adeguato periodo di tempo (ad esempio 2-3 anni) in camera mortuaria o in specifica sepoltura [2], a disposizione di eventuali aventi titolo che fossero venuti a conoscenza tardivamente della scadenza del periodo legale di sepoltura (ad es. emigrati all’estero).
Non esiste, in merito, nessuna norma di diritto positivo, tuttavia è prassi consolidata che le ossa, prima di esser avviate all’ossario comune (e, quindi smarrite in mezzo a centinaia di altre tibie, femori, mandibole…) sostino – in transito – qualche tempo in camera mortuaria proprio per permettere agli aventi titolo di esercitare il loro diritto di pietas, anche se con qualche ritardo.
Allo scadere del periodo di sepoltura legale, il gestore del cimitero agisce di propria iniziativa per liberare le tombe, implementando, così il principio della ciclicità nell’attività cimiteriale.

Tutti questi passaggi amministrativi ed operativi debbono esser formalizzati nell’ordinanza del sindaco che regola le operazioni cimiteriali ai sensi dell’art. 82 comma 4 e 86 comma 1 DPR 285/90.
È, infatti, con l’ordinanza che si estrinseca il potere discrezionale dell’autorità amministrativa nel governo del cimitero, per decidere con quale forma e procedura avverrà lo smaltimento di ossame e resti mortali.
Le ossa, se non richieste per una successiva tumulazione con cassettina zincata, sono destinate all’ossario comune, o cremate su richiesta dei famigliari del e cuius, mentre le ossa già conservate nell’ossario comune possono esser calcinate su disposizione del sindaco (paragrafo 6 Circ. Min. n.10/1998).

E se alcune importanti ossa, magari ascrivibili ad un particolare defunto, improvvisamente sparissero?
Se il fatto è stato causato da semplice trascuratezza o indolenza (deve comunque esserci l’elemento soggettivo della colpa), sarà passibile di sanzioni amministrative, in osservanza con il dettato dell’art.107 del Regolamento di polizia mortuaria DPR 10 settembre 1990, n. 285.
Alla circostanza, oggetto di questo breve studio, in quanto violazione dell’articolo 85 del medesimo regolamento, si applica l’art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie RD 27 luglio 1934, n.1265.
Tale articolo così recita: “I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l’esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con la sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire diciottomilioni [3], salvo che il fatto costituisca reato”.
La sanzione amministrativa prevista dall’art. 358 cit. si configura come residuale, in quanto risulta applicabile solamente alle violazioni regolamentari che non costituiscano reato ed alle violazioni di norme regolamentari per le quali non è prevista una specifica sanzione.

Per eventuali infrazioni al regolamento municipale di polizia mortuaria l’entità dell’ammenda deve esser calcolata in base ai parametri definiti dalla Legge n. 16 gennaio 2003, n. 3 (nuovo art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000)
Ora, se tali violazioni sono il portato di azioni compiute in conformità ad ordini e direttive impartite dal dirigente del servizio, oppure sono state commesse in assenza di istruzioni da parte della medesima autorità, la responsabilità è da ascriversi a quest’ultima, siccome ha diramato ordini illegittimi oppure è rimasta inerte rispetto all’obbligo di organizzare e dirigere i suoi subalterni (funzione dispositiva ex art. 2104 Cod. Civile e culpa in vigilando?).
Risponde da solo dinnanzi alla legge chi [4], invece, avesse materialmente agito senza aver rispettato le consegne ed i comandi relativi alla procedura in esame, sollevando la posizione del proprio superiore [5] gerarchico da qualsivoglia responsabilità.

Si tenga presente che il Comune è tenuto al pagamento in solido della sanzione amministrativa con l’autore del fatto, se questi è dipendente ed ha agito nell’esercizio delle sue funzioni.
Si mediti, per maggiori delucidazioni sul tema oggetto di questo approfondimento, su questo pronunciamento della magistratura:
Cassazione penale, 13 marzo 1963 “Il delitto di vilipendio delle tombe richiede come elemento soggettivo, la cosciente volontà di commettere il fatto con la consapevolezza del suo carattere vilipendioso in relazione alle tombe, sepolcri, urne, o alle cose destinate al culto dei defunti, senza che sia necessario alcun fine particolare né lo scopo di vilipendere. Pertanto, nel fatto di specie di aver strappato e diffuso per terra i fiori deposti sulla tomba, accertato l’elemento psicologico di cui sopra, sussiste il reato, essendo irrilevante che il movente dell’azione sia stato non già “l’intento di ledere il sentimento di pietà dovuto al defunto” ma un sentimento di dispetto verso i congiunti dello stesso”.

 


[1] Occorre adottare criteri molto selettivi, magari contemplati dallo stesso regolamento cittadino di polizia mortuaria, altrimenti c’è il rischio concreto di infilarsi in un vicolo cieco, con grande ed inutile dispendio di tempo e risorse.

[2] L’amministrazione del cimitero, ad esempio, potrebbe riservarsi un loculo oppure alcune cellette ossario per tumulare provvisoriamente le cassettine ossario dei “ritardatari”

[3] La formulazione dell’art. 358 Testo Unico Leggi Sanitarie è stata novellata dall’art. 16 del Decreto Legislativo n. 196 del 22 maggio 1999 che ha elevato l’importo della sanzione da oggi compresa fra un minimo di tre milioni ed un massimo di diciottomilioni di Lire.

[4] Cassazione penale, Sez. VI, 4 febbraio 1999 n. 443 Il custode del cimitero, pur se formalmente inquadrato nell’ambito della III qualifica funzionale del pubblico impiego (riservata a soggetti con autonomia limitata “all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate”), svolge tuttavia funzioni non riconducibili al livello di “semplici mansioni di ordine” e di “prestazione di opera meramente materiale” ed è pertanto da qualificare, ai fini penalistici, come incaricato di pubblico servizio.

[5] Cassazione civile, 31 luglio 1945 n. 650 Il Comune risponde dei danni cagionati ai titolari delle tombe esistenti nei cimiteri comunali per l’irregolare esumazione di salme o per l’irregolare seppellimento nelle tombe stesse di salme senza il consenso di chi ne abbia il diritto, ad opera del personale da esso dipendente.

Written by:

Carlo Ballotta

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