Onerosità e natura giuridica autentica dei servizi cimiteriali

Propongo alcuni stralci, anche se profondamente rielaborati, alla luce della vigente (ad oggi!) normativa di settore, sull’onerosità delle operazioni di esumazione ed estumulazione e natura del relativo servizio, tratti da un brillante saggio  di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale.

Come sovente accade muoviamo da uno sviluppo logico-argomentativo sulla reale natura dei servizi cimiteriali, elaborato dalla Magistratura Contabile.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con il parere del 7 novembre 2019, n. 419, rispondendo al quesito di un Sindaco avanzato ex art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, si pronunzia sulla corretta lettura della normativa in merito all’onerosità delle operazioni di esumazione ed estumulazione e sull’essenza del relativo servizio.

Il giudice, argomentando, in chiosa di diritto, sulla questione posta:

– sottolinea e rimarca la competenza del Comune nella regolamentazione dei servizi di esumazione ed estumulazione, rientranti nella più ampia sfera di gestione cimiteriale; ciò, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante la “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, il cui art. 82 riguarda le esumazioni, demandandone al Sindaco (comma 4) la regolazione; mentre gli artt. 86 e 87, dedicati, invece, all’estumulazione altro non fanno se non ribadire la centralità dell’ordinanza sindacale (o anche dirigenziale???) con cui disciplinare, nel dettaglio, questi interventi in cimitero.

– rammenta che il successivo D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26, ha statuito l’onerosità delle operazioni di esumazione e di estumulazione, salvo i casi di indigenza e di disinteresse da parte dei familiari: l’art. 1, comma 7-bis, recita, infatti: “la gratuità (…) è limitata alle operazioni di (…) esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.”;

– precisa, in relazione ai servizi (di polizia mortuaria) in esame, la natura di servizio pubblico a pagamento a carico di privati (salvo i casi in cui le famiglie siano bisognose o non interessate al destino della spoglia mortale da disseppellire, e i casi di intervento dell’autorità giudiziaria, anche se la c.d. “Tariffa penale” – R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, risulta abrogata dal T.U. spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115).

La condizione di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, implica, pertanto, che per il servizio di esumazione e di estumulazione siano definite dall’Ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall’art. 117, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione; tuttavia, la Corte ritiene sussistano ampi margini di discrezionalità nella decisione su come tradurre e modulare i costi in tariffe, anche in considerazione dell’assenza di corrispettivo a seguito di residuale gratuità nei casi previsti nello jus positum

Per queste ragioni, secondo la Corte, sarà spettanza dell’Ente Locale, nell’ambito della propria autonomia, valutare attentamente come rendere effettivamente i principi di diritto sullodati, e prima esposti, in concreta scelta di conduzione dei servizi cimiteriali, anche nei modi specifici in cui stabilire la tariffazione, in rapporto ai costi effettivamente sostenuti o da preventivare in prospettiva per le operazioni di esumazione e di estumulazione, in modo da assicurarne l’equilibrio economico-finanziario.

Infine, giova ed è consentaneo ricordare sul tema, a maggiore precisazione, che:

– il D.M. 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, ai termini e per gli effetti dell’art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, ha enumerato, tipizzando, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale; gli enti locali, pertanto, possono considerare “servizio a domanda individuale” le attività ivi indicate, fissando le relative tariffe per l’utenza richiedente, ed includendole fra i servizi richiamati dall’art. 172, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; tra i servizi inclusi nel decreto soprarichiamato (che ha lo scopo di determinare quelle categorie di servizi pubblici per i quali gli enti locali sono tenuti a richiedere una contribuzione a carico dell’utente), al numero 18), si indica quello riguardante “trasporti funebri, pompe funebri” (numero sostituito dal comma 4, art. 2, D.M. 1° luglio 2002 e, successivamente riformulato a seguito di una sentenza del T.A.R., su ricorso presentato da parte dell’imprenditoria funebre privata, nonchè, ripristinato nell’originaria formulazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1, art. 4, D.M. 16 maggio 2006, che ha abrogato il citato comma 4. Da ultimo, in ordine cronologico, detto numero è stato così modificato dall’art. 34, comma 26, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221);
– l’art. 1, comma 7-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, come convertito dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26, ha sostanzialmente confermato la natura di detti servizi quali “servizi a domanda individuale”; ma questa definizione, dopo l’avvento del D.M. 16 maggio 2006
– i servizi cimiteriali sono stati riconosciuti come “servizi pubblici locali a rilevanza economica” (si veda parere dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato con parere n. AS883 del 12 ottobre 2011 rilasciato al Comune di Sulmona);

– i “servizi necroscopici e cimiteriali” sono, però, ora, classificati solo come “servizi locali indispensabili” del Comune dall’art. 1, D.M. Interno 28 maggio 1993, e ricomprendono tutte le prestazioni minime di cui al D.P.R. n. 285/1990.

Quindi: di sicuro è sbagliato considerare i servizi cimiteriali come servizi pubblici locali a domanda individuale (lo sono stati per qualche anno – grosso modo – dal 2002 al 2006).

I servizi cimiteriali sono servizi essenziali (o indispensabili) da fornirsi obbligatoriamente da parte dei comuni, parte a titolo oneroso e parte a titolo gratuito (quando ricorrano certe, particolari condizioni).

 

Written by:

Carlo Ballotta

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