Oltre all’architettura commemorativa, non possiamo certo non considerare la sua diretta e logica conseguenza, ossia tutta l’oggettistica funeraria che adorna e pavesa le tombe monumentali di pregio storico ed artistico, di cui il made in Italy è maestro grazie ad una lunga tradizione di attività di marmeria o lavorazione del bronzo.
Dopo tutto l’Italia dispone di un patrimonio pressochè unico di cimiteri-museo all’aperto, per le opere in sè silentemente conservate e custodite, assieme al ricordo per i defunti. Queste opportunità sarebbero sfruttabili anche a fini turistici.
Alla pertinente domanda sulla legittimità o meno di piccoli interventi su tumulo plurimo (più elegantemente: edicola) tali, però da non comprometterne il decoro e la stabilità anche sul piano estetico, chi Vi scrive risponderebbe così: bisogna consultare attentamente l’atto di approvazione del progetto di costruzione dell’edicola funeraria. In quel documento dovrebbero esser specificati molti elementi sulla tipologia e foggia dei marmi o delle iscrizioni. A tal proposito come rilevato in dottrina (Baroni-Cingano).
Norme troppo rigide, capillari ed intrusive rischiano di diventare criminogene e foriere di contenziosi sinceramente un po’ speciosi.
Di norma, nei sepolcri privati (ribadisco: PRIVATI!) chiusi al pubblico, fatte salve le norme quadro del piano regolatore cimiteriale con relativi strumenti attuativi di dettaglio, la scelta degli arredi funebri (lapidi, suppellettili, statue, immagini sacre…) è piuttosto libera, purchè non confligga con l’unità architettonica dell’edificio e ne mini la sacralità (esempio balordo ed estremo ma, così almeno ci capiamo: il Comune può negare giustamente l’autorizzazione all’applicazione di una lastra tombale considerata sguaiata dal comune senso del buon gusto o, comunque, non in linea con la sacertà del luogo)./p>
Su aspetti così personali, decisamente più seri e profondi ed anche difficilmente sindacabili, come l’apposizione di una mensolina, o un pupazzetto, un orsacchiotto immaginiamo sulla lapide di un minore si potrebbe esser anche più tolleranti ed aperturisti.
Il consiglio è sempre ed in ogni modo questo: chiedere al locale ufficio di polizia mortuaria l’autorizzazione a procedere in tal senso, dopo tutto questa facoltà potrebbe rientrare nel c.d. diritto secondario di sepolcro, principio pretorio non ancora affermato nello jus positum, ma fortunatamente portato di una costante elaborazione giurisprudenziale, altrimenti a dirimere la potenziale controversia sarà il Giudice di merito, in sede civile, con la sua prudente valutazione.
Onestamente nutro poche speranze in un intervento risolutore del Comune che, per prudenza, si limiterà a mantenere inalterato lo status quo, trattasi infatti di rapporti eminentemente inter-privatistici, in cui l’autorità amministrativa non ha giurisdizione.
Spesso norme così asfissianti, rischiano, per eterogenesi del fine, di diventare criminogene.
Una norma troppo ottusamente rigida produce o una marea di deroghe, arbitrarie e caso per caso, o illeciti, peggio ancora, se qualcuno pensa di farsi giustizia da sé.
Si sa, l’indole umana è molto incline al male…o al peccato, secondo Santa Romana Chiesa.