Non si fa concessione senza il piano regolatore cimiteriale (pre-condizione di legittimità)

Come possiamo mai provvedere correttamente per la concessione di un’area finalizzata alla costruzione cappella di famiglia, se manca il Piano Regolatore Cimiteriale?
Si tratta, naturalmente, di una provocazione, un’innocente boutade, perché – è notorio – non si può accedere all’istituto concessorio se mancano anche solo alcuni elementi fondativi, di questa complessa figura nel panorama del diritto funerario italiano, come appunto i requisiti sostanziali di legittimazione, in capo al Comune, affinché si faccia concessione di tombe private, in conformità alla Legge.
A mo’ di esempio: un ipotetico Comune (Regione Lombardia) non si è ancora dotato (a 20 anni dalla grande riforma del 2004, con la prima ondata delle leggi regionali) di un efficace Piano Regolatore cimiteriale.

L’attuale regolamento municipale, in vigore dal 1999, nel suo impianto complessivo seppur con importanti cambiamenti, contempla una tariffa per: …”concessione o rinnovo del diritto d’uso (o di superficie) di aree per la costruzione di sepolture private e tumulazione comprensive degli oneri relativi all’autorizzazione amministrativa, oltre i diritti di segreteria …
È, allora, possibile definire con solo atto di indirizzo di Giunta le condizioni per la concessione di un’area per cappella di famiglia ed il relativo canone e procedere così, di volta in volta, caso per caso, senza un più ampio orizzonte di pianificazione, da assumere quale parametro neutro, valido erga omnes e soprattutto rivolto al futuro?
Se ponderiamo attentamente l’art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, parzialmente ancora di riferimento nella Regione, appare opportuno chiedersi se, pur non disponendo ancora di un P.R.C. (Piano regolatore cimiteriale), negli uffici del Comune de quo, almeno risulti che nelle planimetrie di cui agli artt. 54 e segg. stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 siano indicate le superfici di terreno eccedenti il fabbisogno cimiteriale.

Lo spazio di cui ogni cimitero debba necessariamente disporre (se attivo ed in funzione!) è individuabile in termini di area a rotazione (!) destinata alle inumazioni in campo comune definita a mente dell’art. 58 (ed escluse le zone di cui all’art. 59 D.P.R. n. 285/1990).
Si terrà, poi, proficuamente conto delle modifiche e degli effetti che sulla determinazione del fabbisogno di campi per sepolture ad inumazione derivano dal Regolamento regionale (Lombardia) n. 6/2004 come recentemente modificato dal Regolamento regionale (Lombardia) n. 1/2007, ed, infine abrogato dal nuovissimo Regolamento Regionale n. 4/2022, oggi in vigore, per cedevolezza, è notorio, il regolamento comunale soccombe alle più recenti disposizioni regionali, per l’ovvio principio di gerarchia, salvo per le parti riservate, ex lege, espressamente alla normazione comunale. Il Regolamento Comunale di polizia mortuaria, infatti, trae forza non già da legge ordinaria (art. 7 D.Lgs n.267/2000) ma da precetto addirittura costituzionale (Art. 117 comma 6 III periodo Cost.)

La mera presenza fattuale di aree cimiteriali, non  già destinate  all’inumazione in campo comune – unico istituto che il comune ha l’obbligo di assicurare e nella dimensione adeguata – non può costituire, di per sé, previsione implicita  dei “piani regolatori cimiteriali” ai sensi dell’art. 91 citato.
La necessaria opera programmazione della ciclica attività cimiteriale si estrinseca nell’adozione di un buon piano regolatore cimiteriale che costituisce la pre condizione di legittimità per ogni concessione di sepolcro privato nei cimiteri ex art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (con la precisazione che sono sepolcri privati tutte le forme di sepoltura di cadavere, o sue trasformazioni di stato, diverse dall’inumazione in campo comune).
In secondo luogo, andrebbe posta la domanda se il comune abbia già approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario, in considerazione che ad esso vanno/sono state allegate le delibere relative alle tariffe.
Ove vi fossero i tempi tecnici (e, probabilmente, non ci sono), questa potrebbe essere l’occasione, se ritenuto in sede locale, per una ridefinizione dei canoni concessori, spettando al consiglio comunale la definizione dei criteri generali a cui si debbano attenere le tariffe e alla giunta comunale la definizione della loro misura, nel rispetto dei criteri politici e, quindi, generali ed astratti, fissati dal consiglio comunale.

Anche in relazione alla recente novella regolamentare varata dalla Regione Lombardia sulla polizia mortuaria si deduce che, se l’approvazione del (singolo) progetto di costruzione di sepolcri privati deve essere conforme alle previsioni del P.R.C., pertanto la concessione dell’area (la quale si colloca fisiologicamente “a monte” dell’approvazione di tutto l’intervento di edilizia cimiteriale da parte di privato) non può non avvenire se non nell’osservanza dell’art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
È abbastanza agevole desumere, allora, come  quest’ultimo continui ad essere vigente “anche” nella Regione Lombardia (anzi, la sua presenza obbligatoria ed imperativa nella fonte Regolamentare regionale ne amplia la portata, estendendone gli effetti non sono alla concessione, ma altresì alla fase di approvazione del (singolo) progetto di costruzione di sepolcro privato.
Da ciò si conclude che, fatta salva una eventuale ed espressa previsione nei piani cimiteriali già esistenti di cui agli artt. 54 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quindi precedente alla situazione attuale, l’esame prima e l’accettazione poi di una possibile richiesta di concessione di area cimiteriale ai fini di cui al capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non possano neppure sussistere (inammissibilità?) se non in presenza di una previsione di un P.R.C., seppure considerato in termini “minori”, e minimali, cioè semplicemente di definizione nelle planimetrie di cui all’art. 54 e segg. citati.

Quindi una qualche “forma”, ancorché semplice, ed embrionale, di P.R.C. a far data dall’entrata in vigore almeno del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, avvenuta il successivo 27 ottobre, dovrebbe pur sempre esser reperibile, da verificare se il legislatore del 1975, quando emanò lo…”storico” D.P.R. n.803/1975, avesse già subordinato al P.R.C. la facoltà di concessione cimiteriale da parte dei Comuni, titolari ultimi del demanio cimiteriale, specifico e necessario proprio per ciascuna comunità cittadina.
In difetto, e specie alla luce delle attuali norme regolamentari regionali, non spetta proprio alla giunta comunale l’assunzione di provvedimenti che abbiano un effetto “sostitutivo” e vicariante del P.R.C., attenendo esso agli atti giuridici fondamentali di competenza, esclusiva, del consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2 del testo unico di cui al d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Meno ancora è ipotizzabile un c.d. atto “ponte” dell’organo di governo esecutivo (giunta comunale) a carattere, appunto, “transitorio”  con tutta la sua provvisorietà, in quanto questo costituirebbe un pesante ed improprio “condizionamento” delle previsioni, laddove effettivamente fatte, forse più ponderate e lungimiranti di un futuro vero e proprio P.R.C., oltre ad essere, del tutto, estraneo ai poteri della giunta comunale. Infatti, la concessione presuppone la vigenza (e non solo la mera adozione formale) di un P.R.C..
Al più potrebbe comunicarsi motivatamente ai cittadini richiedenti l’instaurarsi di un regolare rapporto concessorio ex Capo XVIII D.P.R. n. 285/1990, il rigetto della richiesta di assegnazione di area, in considerazione dell’assenza “attuale” di strumenti di programmazione e buon governo del camposanto, preliminari per il suo accoglimento.
Sarebbe altresì corretto e doveroso pure esplicitare, l’intenzione dell’Amministrazione comunale di pervenire ad una loro adozione, con l’avvertenza che ogni nuova istanza di concessione potrà essere presentata una volta divenuti operanti gli strumenti di programmazione cimiteriale, sempre laddove si ritenga consentaneo questo opportuno intervento chiarificatore,  a tutto vantaggio della trasparenza amministrativa e gestionale del bene pubblico “cimitero”.

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Carlo Ballotta

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