Niente concessione edilizia per attività dentro i cimiteri

Non occorre la concessione edilizia per l’attività edilizia all’interno dei cimiteri, essendo sufficiente il giudizio di conformità del progetto alle prescrizioni previste dal regolamento di polizia mortuaria e dal piano regolatore cimiteriale che ogni Comune è obbligato ad adottare (T.A.R. Toscana, II, 3.5.1994, n. 176), nonché il permesso del Comune, secondo quanto stabilito dal DPR 285/90. (nell’articolo del DPR è detto del Sindaco, ora dirigente competente)

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2 thoughts on “Niente concessione edilizia per attività dentro i cimiteri

  1. La norma di riferimento per la regione Lombardia è l’Art. 22 comma 2 del Reg. REg. 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Reg. Reg. 1/2007 di cui si riporta uno stralcio:

    “omissis….nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell’affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti”.

    Rimane, quindi, l’autorizzazione comunale rilasciata secocondo il dettato del comune (Non occorre più il parere dell’ASL)

  2. Buon giorno, richiedo ulteriori informazioni su questo argomento, in quanto gestore del cimitero di cesano maderno, dobbiamo realizzare dei colombari come previsto nel piano ventennale.
    grazie

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