Per un seppellimento occorre seguire specifiche regole.
Di seguito alcuni articoli che trattano la materia:
L’estumulazione vista dalla parte di un normale cittadino – 2/2
La vicenda, sul versante personale ed affettivo è ormai superata, ma l’insegnamento che può derivarne conserva una sua intatta attualità: i profili professionali in qualche modo estranei al circuito “cimitero” possono vedere la realtà con una prospettiva più ampia, notando problemi che gli addetti ai lavori, invece, non avvertono (più?). La modernizzazione delle disposizioni in materia di polizia mortuaria registra contrasti di opinione su questioni rilevanti, ma comporta anche uniformità di vedute su numerosi aspetti.
L’estumulazione vista dalla parte di un normale cittadino – 1/2
“Uno sguardo dall’anima” Gentilissimi, anche se alle volte – maldestramente – mi propongo come risolutore dei guai altrui in polizia mortuaria, almeno in quest’occasione vorrei esser io a rendervi edotti sullo sviluppo di un frangente che mi coinvolge nel doppio ruolo di addetto ai lavori e dolente al tempo stesso. Era, infatti, ormai in calendario l’estumulazione del feretro di mio papà per naturale scadenza di concessione. Ora, con il Vostro placet, s’intende, mi piacerebbe coinvolgervi
“Tumulazione privilegiata” e devolution amministrativa: le ultime evoluzioni procedimentali
(18/05/2023) [Nota della Redazione: questo articolo è da ritenersi superato, in quanto esso è confluito in uno studio di più ampio espiro e trattazione sempre sull’istituto della Tumulazione Privilegiata]. *************** L’istituto della “tumulazione privilegiata” trova, attualmente, fonte normativa nell’art. 341 TULLSS – R.D. n.1265/1934 – ed ha mantenuto, per la sua rarissima applicazione, un’essenza misteriosa, di spiccata eccezionalità, in quanto il suo stesso nomen juris introduce ad un privilegio per il post mortem (ossia ad
Perchè si forma l’adipocera anche nei resti mortali provenienti da estumulazione?
Un lettore ci ha formulato questa domanda: “Un cadavere, deposto nella duplice cassa lignea e metallica, quando presentava già evidenti segni di putrefazione (uno dei motivi per cui si può abbreviare il periodo d’osservazione) all’atto dell’estumulazione straordinaria, per causa di giustizia ex art. 116 comma 2 D. Lgs n. 271/1989, é stato rinvenuto in stato di completa saponificazione. Come si può spiegare questo fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo? Di solito i corpi racchiusi entro cassa
Come sanificare un loculo interessato dallo scoppio del feretro
La percolazione di liquami cadaverici, in un loculo posto sopra il piano di campagna, e, quindi, non ipogeo, è un evento molto doloroso per una famiglia. Si tratta di un inconveniente che costringe, drammaticamente, a prender atto degli aspetti più sgradevoli intrinseci alla sepoltura in opera muraria. Il DPR 285/90 stabilisce: le caratteristiche dei loculi (art. 76 commi 6, 7, 8 e 9); l’onere per la conservazione dei manufatti (art. 63/1); le caratteristiche dei feretri
Ossa, ceneri e resti mortali: diversità nelle metodologie di tumulazione
La circolare n. 24 del 24/6/1993, emanata dall’allora Ministero della Sanità, al punto 2 del paragrafo 13, consente la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro. Poniamo, allora, questo caso di scuola: in un loculo, magari a concessione perpetua, sono raccolte unicamente diverse cassettine ossario. È d’obbligo indicare sulla lapide tutti i nominativi ed estremi anagrafici dei defunti cui appartennero quei resti
Come potrebbe funzionare un loculo aerato
In questo breve saggio cercheremo di analizzare una soluzione recentemente messa a punto in Spagna (1). Anni fa, infatti, frequentavo anche convegni “impegnati”, specie durante i seminari di Tanexpo dedicati alle esperienze estere. Nella fattispecie, nel centralissimo cimitero madrileno Del Sol, nella c.d. tumulazione non stagna (2) si chiude il loculo non con mattoni e malta cementizia, o lastra di cemento vibrato, ma con una sottile lamina di materiale plastico, assicurato ai lati del suo
Ossario comune: come “calcolare” il momento opportuno per la dispersione delle ossa?
E’ bene riporre e custodire le ossa esumate o estumulate, raccolte entro separati contenitori (anche flessibili) in camera mortuaria cimiteriale per un “CONGRUO” e “RAGIONEVOLE” tempo, da stabilirsi nel regolamento municipale di polizia mortuaria, affinché gli aventi titolo a disporne possano esercitare i loro diritti di pietas, anche, magari, con un lieve ritardo rispetto al timing originariamente previsto. Questo lasso temporale potrebbe anche esser delimitato e contenuto, nonchè statuito con uno specifico art. del regolamento
CoVid-19: esumazioni ed estumulazioni: quale procedura seguire?
Gli artt. 83 ed 88 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria – D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – richiedono l’assistenza del coordinatore sanitario (profilo, quest’ultimo abrogato dal D.Lgs n. 502/1993) quando si debba procedere ad esumazioni e ad estumulazioni straordinarie. Ammettiamo, nemmeno tanto per assurdo, il disseppellimento, dopo pochi mesi di sepoltura, di un feretro CoVid-19 positivo. La presenza di tale figura non è invece richiesta per le estumulazioni e le esumazioni ordinarie. Tuttavia, l’art.83, nel
“Scoppio” del feretro, responsabilità civile e probabili cause tecniche.
Premettiamo subito che l’edificazione delle sepolture a tumulazione è soggetta, una volta compiuta, alle operazioni di collaudo. Questo passaggio ineludibile è certificazione della loro corretta esecuzione (salvo non sollevare, in sede giudiziale, querela di falso nei confronti del collaudatore, ma quest’opzione così remota appare, sinceramente, poco sostenibile). Bisogna, poi, evidenziare quest’aspetto cruciale: pure nell’ipotesi, che si esclude per quanto qui appena osservato, che fosse dimostrata, con un’accurata ricognizione tecnica, una realizzazione dei manufatti sepolcrali in
“Scoppio” della bara e sanificazione del loculo: chi paga?
Nell’esperienza di altri Paesi, dove è parimenti diffusa la tumulazione stagna (https://www.funerali.org/polizia-mortuaria/tumulazionequestioni-aperte-e-problemi-irrisolti-581.html), con tutte le sue questioni irrisolte (appunto: lo “scoppio” delle bare o l’inibizione dei processi di decomposizione per efetto dell’ambiente ermetico) ad essa ancora connesse, non mancano norme che individuano una responsabilità dell’Impresa di onoranze funebri che ha proceduto, a suo tempo, al confezionamento del feretro, almeno per un certo periodo, in analogia alla responsabilità del costruttore negli edifici (di cui, in Italia,
La tumulazione delle urne cinerarie nel copritomba dei campi ad inumazione?
Come “aggirare” il divieto di inumare le urne cinerarie? In effetti la sepoltura, nella nuda terra, delle ceneri si configurerebbe come una velata dispersione delle stesse tra le zolle della fossa, una volta ricoperta (ecco perchè, ad esempio, la Regione Lombardia non abbia recepito questo innovativo istituto della Legge n.130/2001) e lo sversamento delle ceneri, in modo da renderne impossibile un’ulteriore raccolta, richiede una procedura particolarmente aggravata (autorizzazione da perte dell’Ufficiale di Stato Civile) con
Si può rinviare un’inumazione?
In questi giorni il maltempo, con i suoi improvvisi scrosci di pioggia “fantozziana”, imperversa in diverse regioni d’Italia, rendendo i campi d’inumazione pressoché simili a paludi, a causa del fango. Ai sensi dell’Art. 49 del DPR 285/90 il comune è obbligato a disporre di almeno un cimitero a sistema di inumazione in cui accogliere i soggetti di cui al successivo Art. 50. Se il de cuius ha titolo per esser inumato in un particolare cimitero
Inumazione senza cassa per tutti, ai sensi del paragrafo 8 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10???
Chiacchierando al telefono con un collega necroforo piuttosto ferrato sulle problematiche medico-legali inerenti alla polizia mortuaria è emersa questa questione. Secondo costui (chissà che un giorno non si laurei davvero) grazie ad un’interpretazione più “spinta” delle norme di polizia mortuaria per salme destinate all’inumazione potrebbe non esser più obbligatoria la cassa da interrare con il cadavere. Si potrebbe procedere in questo modo: la salma, avvolta in un semplice sudario, durante la sosta nella camera ardente,
L’azione biodegradante nel ciclo cimiteriale attraverso l’apporto esterno di sostanze enzimatiche
Il fine ultimo della permanenza dei cadaveri nel sepolcro, almeno per il tempo minimo di sepoltura legale, è la loro auspicabile e completa mineralizzazione. Si tratta di un principio fondamentale e per tale ragione implicito, dell’ordinamento italiano di polizia mortuaria, anche se alcune tecniche di destinazione per i cadaveri, come, ad esempio, la tumulazione sembrano contraddire questo fondamento della legislazione funeraria, siccome mirano piuttosto alla conservazione dei cadaveri e non alla loro naturale consunzione.
Tumulazione di ceneri e resti mortali ex Circolare n.24 del 26/06/1993
La circolare n. 24 del 24/6/1993, emanata dal Ministero della Sanità, al punto 2 del paragrafo 13, consente la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro. Poniamo, allora, questo caso di scuola: in un loculo, magari a concessione perpetua, sono raccolte unicamente diverse cassettine ossario. E’d’obbligo indicare sulla lapide nominativi ed estremi anagrafici dei defunti cui appartennero quei resti mortali? Di solito,
Quando usare la cassa di zinco o il cassone impermeabile esterno e rimovibile rispetto alla bara lignea nell’inumazione di infetti
Nell’impiego delle casse destinate alla sepoltura entro loculo o nicchia muraria, per i trasporti da comune a comune oltre i 100 Km, oppure ancora per i trasferimenti di cadaveri umani portatori di morbo infettivo diffusivo, o, infine nei trasporti internazionali (ovviamente fuori dei casi contemplati dalla Convenzione Internazionale di Berlino) è consentito che la regione a seguito della devoluzione di compiti e funzioni dallo Stato agli enti territoriali, realizzato con Decreto della Presidenza del Consiglio
Come tumulare nel sottosuolo le cassettine ossario di cui all”Art. 36 DPR n.285/1990
Se un familiare richiede che la cassettina di zinco con resti ossei di familiari, venga inumata presso tomba di famiglia, quali sono le previsioni di legge in merito, visto che lo zinco non è biodegradabile? In effetti la questione è piuttosto problematica e controversa, perché la Legge, per qualunque contenitore con “materiale umano” da avviare ad inumazione, richiede espressamente la perfetta biodegradabilità ed a maggior ragione (Art. 75 comma 2 DPR n.285/1990) per i feretri
inumazione massiva di arti amputati
Cara Redazione Visottopongo stavolta una questione inerente la inumazione di parti anatomiche riconoscibili. Premetto che recentemente l’Amministrazione Comunale della mia città ha deliberato l’adeguamento delle tariffe per le operazioni cimiteriali compreso, quindi, anche l’interro delle parti anatomiche riconoscibili, il cui costo è aumentato di un buon 60% rispetto al precedente “listino”. Ora la locale A.U.S.L. deve inviare per la inumazione quattro arti, ma non intende sopportarne l’onere relativo che complessivamente ammonta ad €. 680,00 (€.
L’avvolgimento del feretro ex Art. 88 DPR 285/1990 e Circ.Min. n.10/1998
Cara Redazione, qualche settimana fa ho provveduto ad una tumulazione in sepolcro gentilizio. Dopo pochi giorni si è cominciato ad avvertire un lezzo sgradevole e persistente che sembra proprio povenire dalla tomba di cui sto parlando. Il colombario ipogeo, che si sviluppa anche in senso orizzontale, su posti feretro giustapposti, è stato chiuso da lastroni di cemento. Ora se io riuscissi a togliere le estremità di codesti lastroni e ci applicassi delle valvole depuratrici, (la
Loculi areati anche in Italia ex Art. 106 DPR 285/1990???
Deroga ex art. 106 DPR 285/1990 Procedura di deroga Ex art. 106 D.P.R. n. 285/1990 e riflessi sul Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022 Loculi areati anche in Italia ex Art. 106 DPR 285/1990??? La deroga ex art. 106 DPR 285/1990 alle prescrizioni tecniche cimiteriali – 1/5 La deroga nel caso di tumuli senza spazio libero per l’accesso del feretro – 2/5 La deroga per introdurre la tumulazione aerata dove la regione non l’abbia già normata
Seppellire le ceneri?
L’Art. 2 comma 4 della Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, recentemente varata dal Piemonte, ammette l’inumazione delle urne cinerarie, ma unicamente nelle aree avute in concessione (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), con ciò escludendosi l’ipotesi della conservazione nelle sepolture ad inumazione in campo comune, secondo il principio dell’individualità della sepoltura (art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). L’art. 80 comma 3 del DPR 285/1990 prevede che l’ urna cineraria
Reti contenitive per feretri da inumazione
Chi ha avuto l’amara occasione di assistere all’apertura di una tomba in campo di terra sa benissimo quale disgustoso spettacolo sia vedere gli operatori che, dalla terra smossa, quasi violentata dalla pala dell’escavatore, estraggono i miseri resti, spesso incrostati di fango assieme a brandelli di tessuti ormai laceri. In effetti, quando si arriva al coperchio della cassa è necessario calarsi direttamente nella fossa, muniti di calosce e guanti per rimuoverlo, anche se questo si presenta
Plastica biodegradabile e resti mortali
Di recente il Ministero della Sanità ha nuovamente autorizzato (D.M. 7 febbraio 2007 e D.M. 28 giugno 2007 ) l’uso del materiale biodegradabile in sostituzione della cassa di metallo. L’autorizzazione è limitata all’uso in ambito nazionale. La plastica biodegradabile si applica unicamente: – nei feretri, all’interno della cassa di legno, per cadaveri destinati alla inumazione purché non decedute per malattia infettiva-diffusiva e per cadaveri destinati alla cremazione quando vi sia trasporto superiore ai 100 Km
Come trattare i cadaveri infetti
Cara Redazione, sono un dipendente di un’impresa funebre. Vorrei sapere se siano in vigore particolari norme sulla vestizione e l’incassamento di salme portatrici di morbo infettivo diffusivo. Risposta: Attualmente solo la Regione Lombardia ha emanato un preciso protocollo operativo cui attenersi per manipolazione e al vestizione di salme infette. Gli strumenti normativi per introdurre questa nuova disciplina sono stati prima l’atto della giunta – P. 27/02/2002 13.52 H1.2002.0012641 e, dopo, l’allegato 9 della delibera n.
Art. 74 DPR 285/1990: madre e neonato
Premessa: L’articolo 74 del D.P.R. n. 285, dispone che possano essere sepolti in una stessa fossa soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto. La ratio di tale disposizione é da individuarsi nel fatto che, a causa della diversità di dimensione dei due corpi, anche in seguito alla mineralizzazione, essi non possono essere confusi. Se a ciò si aggiunge che ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D.P.R. citato, le ossa umane e gli
TUMULAZIONE: questioni aperte e problemi irrisolti
Nota dell’autore: per gli argomenti trattati e le immagini proposte questo testo è sconsigliato a persone particolarmente suggestionabili o impressionabili. L’ordinamento italiano (DPR 10 settembre 1990 n. 285), oltre ai più tradizionali (almeno nella realtà europea) metodi dell’interramento e dell’incenerizione, contempla una terza possibile destinazione per i cadaveri, ormai largamente maggioritaria nel nostro paese: la tumulazione; di essa si può reperire induttivamente una fonte primaria del diritto, ossia nell’Art. 340 del Regio Decreto 27 luglio
Dimensione delle lastre sepolcrali e percolazione delle acque meteoriche
Nota dell’autore: già in passato, su un’altra rivista on line, mi occupai della questione oggetto di quest’articolo. Mi è sembrato quasi doveroso rivisitare completamente il pezzo alla luce delle preziose indicazioni desunte da uno studio del Dr. Corrado Cipolla d’abruzzo, intitolato, appunto, “La mineralizzazione dei cadaveri”. ———————————– Il fine della permanenza dei cadaveri in cimitero, almeno per il periodo di sepoltura legale, è la loro completa mineralizzazione (“[…] ed in polvere ritornerai!”, secondo il tragico
La ri-tumulazione
I resti mortali, ossia gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo per effetto di mummificazione, corificazione o adipocera, cosi' come definiti, in via amministrativa, prima dal paragrafo 15 della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n, 24, poi dal paragrafo 1 della circolare ministeriale 31 luglio 1998 n. 10 ed infine dall'Art.3 comma 1 lettera b) del DPR 15 luglio 2003 n. 254 una volta disseppelliti, poiche' e' scaduto il loro periodo di sepoltura legale,
Regole per una perfetta inumazione
Premessa: . per ottenere un efficiente uso delle quadre ad inumazione occorre agire cosi': · scavo preventivo di di trincee di larghezza 80 cm., distanti almeno 50 cm. le une dalle altre, con mezzo meccanico. · posa sugli interfossa di guide portanti su cui far scorrere un inumatore meccanico su ruote fin sul luogo di inumazione · posa del feretro sull'inumatore meccanico. · posizionamento dell'inumatore sul luogo di inumazione e calata del feretro. Un buon
Sepolture
E’ possibile ricordare, sulla lastra del proprio loculo, un parente defunto sepolto in altro Comune? Si tratta, agli effetti concreti, di capire se sia lecito riportare sulla tomba gli estremi identificativi di un defunto non ivi realmente tumulato o inumato (la norma vale per cadaveri e loro trasformazioni di stato come ossa, ceneri e resti mortali). La normativa vigente (Art. 70 comma 2 da applicarsi, in via analogica anche alle tumulazioni, poiche' in Italia sono
Inumazione gratuita per speciali onoranze?
E’possibile e legittimo offrire sepoltura gratuita in campo di terra a determinate categorie di soggetti (ad esempio cittadini degni di particolari onoranze civiche, persone particolarmente famose, letterati, uomini di scienza…) al di fuori della casistica molto rigida dettata dall’Art. 1 comma 7 bis della Legge 28 febbraio 2001 n. 26? Ai sensi dell’Art. 49 ogni comune deve disporre di almeno un cimitero con quadre ad inumazione. Ai sensi del successivo Art. 50 DPR 285/90 il
Tipologia costruttiva dei loculi areati a trieste
Questo re’portage e’ il logico pendant che i lettori di www.funerali.org hanno potuto consultare in questi giorni dal titolo: ‘Loculi areati a Trieste Abbiamo avuto l’occasione di una proficua chiacchierata con il dirigente dei servizi cimiteriali del comune di Trieste Dr. Alberto Mian. Eccovene una sintesi. Le batterie di loculi areati sono sotterranee (camere ipogee) oppure sorgono al di sopra del piano di campagna? ‘No, esse sorgono in ambiente sotterraneo’. I loculi sono monoposto, oppure
Loculi areati a Trieste
Per quanto riguarda i dettagli costruttivi dei loculi, risalenti al dopo guerra, si fa presente come ognuno di essi disponga sulla parete di fondo verticale di un foro a livello del piano di appoggio della cassa; da esso fuoriescono i liquami poi raccolti nella fognatura; esso funge anche da foro di ventilazione, perche’ la piastra opposta di chiusura verticale del loculo non e’ stata mai perfettamente stagna; basta poca aria per innescare il processo aerobico
Tumulazione stagna senza lo zinco?
Il paradigma per una nuova politica cimiteriale dovrebbe articolarsi sui seguenti punti programmatici: 1. rilancio della biodegradabilita’ con la definizione normativa di quale proprieta’ chimico-fisica si intenda per tale 2. contenimento degli spessori dei legni, che dovrebbe essere accompagnato da nuove tipologie di verniciatura piu’ ecologiche 3. sostituzione, ove possibile, dello zinco con materiali biodegradabili. Certo, l’industria funeraria, da diverso tempo, propone involucri plastici (in materia biodegradabile) ad effetto impermeabilizzante, oppure cassoni esterni muniti di
Le cassette zincate per ossa
Per la calcinazione, ossia la loro riduzione in cenere, le ossa possono esser trasportate fuori del recinto cimiteriale ed in direzione dell'impianto crematorio in semplici contenitori lignei, cartacei o di altro materiale purche' siano sempre facilmente combustibili e sublimabili. La circolare 31 luglio 1998 n. 10, infatti, affronta largomento con una disposizione ablativa, chiedendo la preventiva rimozione dello zinco prima di inserire le ossa nel forno. Il trasporto di ossa ai sensi dellArt. 36 DPR
buonasera, un po di tempo fa ho letto dei commenti sulla gestione dei cimiteri, non riesco a ritrovare qui post.
mi servirebbe sapere una cosa, nel comune x mi hanno detto che può partecipare all’appalto del cimitero tutte le ditte che sono a regola ma che non esercitino come onoranze funebri nel comune per poter evitare un conflitto di interesse.
quindi bisogna essere onoranze funebri ma solo di nome e non di fatto.
è vero tutto questo?
x Claudio cosa intende bisogna essere onoranze funebri solo di nome e non di fatto?
Per noi bisogna essere separati sia di fatto che di nome tra onoranze funebri e servizio cimiteriale (come gestione del cimitero)
Questo significa che possono essere anche due distinte società (una che opera come impresa funebre, l’altra che opera come impresa cimiteriale, partecipate/controllate o di proprietà (faccia lei) anche di una stessa persona.
ok. ma è una legge?
da quello che mi ha detto il segretario comunale è legge. però gli ho chiesto una copia e non riesce a trovarla… il che mi sembra molto strano
x Claudio
da quale regione scrive?
lazio
X Claudio. Nel Lazio non c’è ancora per legge regionale l’obbligo di separazione tra attività funebre e gestione cimiteriale. Però in tutta Italia c’è una segnalazione della antitrust inviata ai comuni che indica come pratica corretta quando si fanno gare X affido gestione cimiteri o si regolamenta il settore la incompatibilità tra attività funebre e cimiteriale. Per cui è corretto richiedere la separazione almeno societaria. In alcune regioni si è fatta deroga per piccoli comuni sotto i tremila abitanti e in genere in montagna
ok.
se una ditta all’ora di onoranze funebri chiude e si occupa solo della gestione del cimitero, può affittare tutti i mezzi che ha a disposizione al altre ditte che lavorano all’interno della città?
se prendiamo come esempio la città di roma io mi occupo del cimitero, però con tutti i mezzi che ho invece di venderli posso affittarli ad altre ditte che lavorano sempre nella stessa città o è sempre conflitto di interesse?
poi una domanda che mi sembra lecita io lavoro in alcuni comuni dove stanno dando la gestione del cimitero a ditte che si occupano sia dei servizi cimiteriali che della manutenzione delle aree verdi e dei monumenti naturali. questo non è sempre conflitto di interesse? molte persone si sentono obbligate a chiamare queste ditte per la manutenzione dei loro giardini visto che hanno la maggior parte dei appalti comunali.
X Claudio
Riveda il suo criterio di conflitto di interesse. Per quanto ci riguarda il conflitto esiste nel momento in cui una persona dolente è indotto mentre fa un funerale a servirsi di una ditta compiacente o di una ditta collegata a chi gli sta proponendo il servizio. È la conoscenza per primi di certi fatti che determina il vantaggio competitivo. E questo vale ad es per una impresa di pompe funebri che propone oltre al funerale anche prodotti marmorei ecc.
X Il Priore (immagino…della Confraternita???)
Spiace sinceramente che la norma di cui all’Art. 80 comma 3 DPR 10 settembre 1990 n. 285, in sé chiara, univoca e categorica sia ancora oggetto di interpretazioni forzate (spesso suggerite da corposi e sottaciuti interessi di parte volti alla costruzione di cimiteri PRIVATI, quindi in contrasto con la demanialità dell’impianto cimiteriale stesso ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile) le quali travalicano il limite stesso della portata testuale del dettato legislativo: dopo tutto in claro non est interpretatio, e secondo l’Art. 12 delle Preleggi al Cod. Civile le disposizioni si leggono nel senso proprio, secondo l’ordine logico delle parole e l’intenzione del legislatore.
Ora, l’Art. 80 comma 3 certamente permette, senza dubbio alcuno, la custodia delle urne cinerarie in spazi dati in concessione (si badi bene: in concessione, cioè assegnati secondo il regime giuridico delle sepolture private nei cimiteri di cui al Capo XVIII DPR n. 285/1990) ma tali edifici (per le urne, infatti, è prevista – almeno dalla normativa statale – solo la tumulazione) debbono necessariamente insistere “intra moenia”, ovvero all’interno del recinto e del perimetro cimiteriale.
Ad oggi, l’unica eccezione alla collocazione cimiteriale delle ceneri è rappresentata dalla dispersione delle ceneri (e qui, in diritto, si aprirebbero altri problemi di non facile soluzione) o dalla pratica funebre dell’affido familiare o personale di quest’ultime introdotto, in teoria, dalla Legge n. 130/2001, sbloccato da un ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al DPR 24 febbraio 2004 e di qui declinato in varie forme e modalità, della cui legittimità, in certi casi si potrebbe fortemente dubitare, dalle Leggi Regionali in materia di cremazione e suoi istituti corollario.
È opportuno infine precisare che il Capo XVI del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sancisce che in ciascun cimitero debba essere predisposto un edificio ‘comunale’ (e non solo realizzato da terzi in regime di concessione di sepoltura privata) in grado di accogliere le urne cinerarie. Tale previsione è coerente con il divieto, posto dall’art. 340 del Testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, di sepoltura al di fuori dei cimiteri, con la eccezione, sancita dall’art. 341 del predetto Testo unico (oggi art. 105 D.P.R. n. 285/1990), delle tumulazioni privilegiate, “quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze” e delle tumulazioni in cappelle gentilizie.
Inoltre si rammenta come la circolare Ministero della sanità n. 24 del 14/6/1993 dedicò alla cremazione, allora ancora scarsamente diffusa in Italia, l’intero paragrafo 14, suddiviso in 3 sottoparagrafi. Degna di nota, infine, l’indicazione circa la dimensione minimale di ogni nicchia cineraria destinata ad accogliere l’urna cineraria (ingombro minimo interno di cm. 50x30x30) contenuta nel paragrafo 13.2 della circolare citata.
Nell’anno 2007 In risposta ad un quesito pervenutole, la Direzione Centrale per le Autonomie Locali del Ministero dell’interno, ha sviluppato una disamina articolata sulla regolamentazione della sepoltura fuori dalle aree cimiteriali nell’ordinamento legislativo italiano, anche in considerazione del fatto che il quesito proposto non tendeva ad avere una risposta particolare, quanto un inquadramento della disciplina nel suo complesso.
Nella risposta alla domanda specifica, per altro, in materia di tumulazione privilegiata (art. 341 T.U.LL.SS. ed art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), non si fa cenno al fatto che oggi, per tali autorizzazioni, la competenza sia stata oggetto di conferimento alle regioni con la puntualizzazione, tra l’altro, per cui alcune regioni a statuto normale abbiano provveduto, con proprie norme legislative, ad attribuirne la competenza ai Sindaci dei comuni.
Nel parere si rileva una contraddizione per quanto riguarda la fascia di rispetto che debba essere assicurata all’eventuale sepolcro privato autorizzato al di fuori dei cimiteri, prevedendo, dapprima, che il relativo raggio possa essere riducibile secondo le norme previste per i cimiteri (art. 338 T.U.LL.SS., come modificato dall’art. 28 L. 1° agosto 2002, n. 166), mentre, di seguito, si afferma che “Proprio per tale valore minimo, la distanza è quella ordinaria prevista normativamente per i cimiteri, non avendo alcun effetto un’eventuale riduzione della distanza che il cimitero sia stato autorizzato ad adottare, atteso che tale riduzione risponde a pubbliche esigenze che sono del tutto ininfluenti quando si parla di sepolcri privati fuori dai cimiteri”, con ciò giungendo all’opposta conclusione che tale area, sottoposta a vincoli di inedificabilità ed inalienabilità, sia esclusa dalle procedure di possibili riduzioni, il ché comporterebbe, oltretutto, la decadenza dalla “concessione” (art. 104, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), aspetto per altro richiamato più avanti.
Dal punto di vista della definizione di tali sepolcri autorizzabili al di fuori dei cimiteri, nel parere si esprime l’avviso, fondato sulla rubrica del Capo XXI D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sul testo del suo art. 101, che l’accezione di “cappelle private” vada intesa sia con riferimento a “cappelle di proprietà di famiglie che quelli di enti e corpi morali, con questa conseguenza: non si potrebbe escludere, in via meramente interpretativa, che possano sussistere cappelle private poste al di fuori dei cimiteri che siano nella titolarità di enti”, indicazione che viene ad essere in contrasto con l’espressa statuizione (all’art. 104, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) per cui l’area circostante il sepolcro debba essere di proprietà delle famiglie che ne chiedono la concessione tra l’altro ripresa dall’Art. 340 TULLSS, il quale parla espressamente di cappelle private e, soprattutto GENTILIZIE, cioè di famiglia.
Va, altresì rilevato, come il riferimento al riconoscimento della personalità giuridica degli enti non possa essere considerato alla luce dell’art. 12 c.c., in quanto norma oggi abrogata (art. 11 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).
Di particolare interesse le considerazioni attorno alle funzioni di vigilanza, oltre che di autorizzazione, presenti in capo ai comuni, in particolare con riferimento all’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sull’accertamento della sussistenza del diritto di sepoltura, accertamento che opera, al pari dei sepolcri privati all’interno dei cimiteri, in tutti i casi.
Mancano, invece, cenni in relazione all’art. 103 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la cui ratio (o, se si voglia, origine) sorgeva dal fatto che, specie in epoca pre-Unitaria, l’utilizzo delle sepolture private, tanto nei cimiteri quanto al di fuori di essi (per quanto poco diffusi ne siano i casi concreti), era collegato ad oneri di manutenzione del cimitero posti a carico ai titolari di sepolcri privati, frequentemente non sulla base di criteri periodici, ma in relazione alle sepolture da effettuarvisi.
Come si evince chiaramente dal tenore delle norme citate, le ceneri – se non custodite dal familiare prescelto in vita dal defunto – devono trovare collocazione nel cimitero, in celletta comunale, in cinerario comune o “in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati”. È quindi da escludere una collocazione extra-cimiteriale delle urne, qualora il familiare prescelto in vita dal defunto non voglia provvedere, al momento della consegna o anche in seguito, alla custodia dell’urna. La destinazione dell’urna è a questo punto obbligatoriamente in un cimitero comunale, presso le ubicazioni consentite secondo la decisione che potrebbe venire, a questo punto, da coloro che, civilisticamente, hanno titolarità di disporre sulle spoglie mortali del defunto in assenza/impossibilità di adempiere alle sue volontà: in primis al coniuge, e a seguire i parenti di grado più vicino al d e c uiu s . Inalterata rimane la competenza dell’autorità comunale nell’ambito delle previsioni di cui al Capo XVIII – Sepolture private nei cimiteri – di concedere a enti, fino al completamento della capienza del sepolcro, aree per la realizzazione di cellari per urne, di dimensioni e caratteristiche previste nei regolamenti comunali, da destinare alla sepoltura di persone defunte “contemplate nel relativo ordinamento [dei medesimi enti] e dall’atto di concessione” (art. 94, comma 1), Dette concessioni non debbono essere “oggetto di lucro o speculazione da parte degli enti concessionari” (art. 92, comma 4 DPR n. 285/1990).
E’ possibile realizzare un colombario privato per la tumulazione delle ceneri esterno al cimitero?