La Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha emanato la circolare 1/4/2020 p.n. 0011285, con la quale ha individuato le procedure uniformi in campo nazionale per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione nella fase emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19.
Linee direttrici della circolare sono:
– identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre
– evitare le occasioni di “assembramento” per la ritualità dell’addio;
– potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalità connessi all’evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione.
Per quanto non precisato la circolare rimanda alle norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate dalla Conferenza Sato Re-gioni e PP. AA. in data 09/11/2017 e alle disposizioni contenute nel Titolo X “Esposizione ad agenti biologi-ci” e Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario” del d.lgs. n. 81/2008.
La circolare individua i seguenti temi, indicandone le linee guida a cui attenersi:
A. Natura e durata delle indicazioni emergenziali
B. Precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19
C.Esami autoptici e riscontri diagnostici
D. Riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero o crematorio
E. Conferimento al cimitero
F. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale
G. Cimiteri
H. Rifiuti
La circolare è reperibile anche nell’apposita area Circolari del sito www.funerali.org e in particolare vedi circolare 0011285/2020
A Spoltore, di Pesaro i morti li mettono dentro la chiesa dei cittadini e del cimitero, anche più salme alla volta, da 3 anni. C’è l’obitorio…ma… Nessuno dice nulla. La chiesa viene chiusa con un lucchetto e due catenine che hanno girato le due ante della porta…chi mi fa sapere? E’ giusto il comportamento?
X Massimo,
se i defunti sostano, durante il periodo d’osservazione, a cassa aperta (ipotesi del tutto improbabile, in tempi di CoVid-19) la struttura di ricovero avrà le caratteristiche tecniche minime di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, altrimenti, se i feretri sono già stati confezionati, tale edificio dovrà rispondere almeno ai requisiti funzionale di cui all’art. 64 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, compreso il servizio di custodia e sorveglianza. Si richiama l’istututo della requisizione di cui all’art. 835 cod. civile.
X Mauro,
bel ginepraio, questa congerie di norme di vario grado e specialità entro cui districarsi, ‘nevvero?
Opinione personalissima: è il solito problema, per altro ormai annoso, della polizia mortuaria disarticolata in modo disomogeneo e distonico su base locale, questa confusione dove governatori e sindaci gareggiano, affetti da manie di protagonismo, ed emanare profluvi di ordinanze e provvedimenti di diversa natura, giusto per far la faccia cattiva davanti ai loro concittadini ingenera un caos iperbolico, all’ennesima potenza. Dunque: che fare? La domanda sintomatica di questa patologia legislativa sorge spontanea!
ho letto attentamente questa circ. Min. Salute non tanto esplicativa, quanto a contenuto NORMATIVO (certo c’è voluto qualche migliaio di morti, perchè lo Stato Centrale avocasse a sè le funzioni fondamentali di polizia mortuaria dall’esercizio delle quali, memento semper D.D.L. Vaccari, ormai finito nel dimenticatoio, aveva per lungo tempo abdicato, per non dire…latitato. La prefata circ. Min., seppur limitatamente ad alcuni aspetti della necroscopia e del trasporto, pare proprio una VERA RIFORMA del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e quindi nazionale, quando per esempio cita le norme UNI sui cofani funebri e le loro procedure (gruppo EN) di confezionamento.
Certo il Ministero, cercando di omogeneizzare e uniformare il modus operandi deve per forza far riferimento all’unico corpus normativo statale, ossia al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ma una semplice circolare, quale atto meramente istruttivo, non è uno strumento idoneo a superare le antinomie tra regolamento nazionale e leggi regionali. A questo punto occorrerebbe tradurre il contenuto della circ. min. SAlute in un atto più cogente ed imperativo, valevole erga omnes, come ad esempio un’ordinanza della protezione civile capace di implementarne i disposti, estendendone l’efficacia su tutto il territorio della Repubblica.
La Legge Regionale Campana n. 7/2013, in caso di decesso per malattia infettivo diffusiva richiede la presenza dell’A.USL soprattutto per impartire disposizioni di ordine igienico-sanitario (e in questo caso la Circ. Min. Salute, per la gerarchia delle fonti, anche extra ordinem, è già applicabile appieno) e per verificare, con apposito verbale, il corretto confezionamento del feretro, con ciò, per eterogenesi dei fini, richiamando la validità del paragrafo 9.7 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 (almeno per le salme positive a morbo infettivo-diffusivo).
Le consiglio caldamente di attendere ancora qualche giorno, in attesa di un chiarimento delle competenti autorità sanitarie sulla reale portata della circ. Min. Salute da Lei citata; magari si informi presso la locale A.USL, laddove l’inerzia o la mera prassi, però, consolidata potrebbero provocare ritardi se non, addirittura, l’impasse…troppe leggi = nessuna LEGGE, e nel nostro tanto vituperato e vilipeso settore funerario l’anarchia è il peggiore dei mali immaginabili. Siamo in prima linea a combattere un nemico subdolo, dunque forza e coraggio!
buonasera. almeno per me esiste un problema. opero in provincia di caserta dove per i defunti colpiti da coronavirus vige sia l’art.18 del dpr 285/90 sia la legge 7 regione campania art.9 comma 3 e cioè che è l’asl (nel ns caso gli uffici di prevenzione collettiva) a garantire con la sua presenza gli obblighi di legge. nel nuovo dispositivo alla lettera D abbiamo la riduzione dei tempi dal momento in cui il medico necroscopo effettua la visita ma se poi deve venire anche il medico della prevenzione collettiva che avrà altri orari quando li porteremo al cimitero? senza contare che per la prevenzione collettiva si deve fare una richiesta per iscritto con tanto di versamento pagato per la visita e quindi per il verbale. un chiarimento è graditissimo. grazie. mauro