Milano, il crematorio di Lambrate ritorna all’ordinaria normalità

Leggiamo sull’edizione on line de: “IL GIORNO”, dedicata alla cronaca milanese, un’importante notizia, di relativa tranquillità, per i nostri colleghi del capoluogo meneghino.

 

Ragioniamo, infatti, dell’impianto crematorio del cimitero di Lambrate, ma stavolta la news è buona, i numeri dimostrano che è un segnale di ritorno alla normalità: in questo caso al livello dei decessi pre-emergenza coronavirus.

Non come quando, al culmine del  picco di decessi da Covid-19, lo scorso 3 aprile, il Comune decise di chiudere il crematorio per il numero eccessivo di salme che arrivavano dagli ospedali milanesi. Fu il segnale agghiacciante che la situazione dei morti a Milano era fuori controllo.

Il 20 aprile, invece, una nuova ordinanza comunale autorizzava le cremazioni dei residenti milanesi deceduti, ma non dei morti in città non residenti nel capoluogo lombardo. Un piccolo, imprecettibile spostamento statistico, capace, però, di dimostrare che le morti da Covid-19 erano diminuite.

In una determina comunale datata 26 giugno, ora, si legge che “con il monitoraggio sinora effettuato si è potuto accertare che, a partire dallo scorso mese di maggio, il tasso di mortalità giornaliero a Milano è tornato a livelli ordinari pre-Covid-19, stabilizzandosi a circa 45-50 decessi al giorno”. Il documento aggiunge che “la capacità operativa attuale del crematorio di Lambrate consente di riprendere le attività di cremazione dei soggetti deceduti a Milano ma non residenti”. Insomma, un totale ritorno alla normalità, almeno nei numeri e nelle prassi del crematorio di Lambrate.

A ricordare che il coronavirus ha mietuto una strage a Milano resta il famigerato campo 87 del cimitero Maggiore, già dedicato alle inumazioni d’ufficio.

L’intero reparto rimarrà allestito a verde – senza possibilità, cioè, di porre monumenti o manufatti – per due anni dalla data dell’ultima inumazione. Tutte le spese di sepoltura resteranno a carico dell’amministrazione comunale anche nel caso in cui i familiari scegliessero successivamente di trasferire i loro cari in un altro campo di terra, di tumularli o di procedere alla cremazione.

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Carlo Ballotta

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2 thoughts on “Milano, il crematorio di Lambrate ritorna all’ordinaria normalità

  1. Buongiorno,
    vorrei avere delle delucidazioni in merito ad un’estumulazione.
    Mio padre è tumulato in un loculo che scadrà il mese di Novembre (concessione trentennale),abbiamo ricevuto la lettera dal comune per procedere con la tentata raccolta. Ne ho parlato con mia madre e non ha interesse nel procedere con l’estumulazione e la successiva conservazione dei resti mortali, alchè ne ho parlato anche con i miei fratelli (siamo in 4), e anche loro sono disinteressati al recupero di nostro padre.
    Io non voglio assolutamente rinunciare e metterlo nell’ossario comune, vorrei assumermi gli oneri dell’estumulazione e della relativa conservazione in altro tumulo.
    Vorrei sapere se posso fare io le pratiche cimiteriali visto che mia madre e i miei fratelli se ne disinteressano totalmente?
    Quali documenti dovrei produrre? Basta una dichiarazione su di un atto notorio del loro disinteresse?

    1. X Maria,

      Il c.d. “disinteresse” si configura come:

      1) mancanza di soggetti (coniuge o parenti) in grado di assumere, per diritto, qualche decisione sull’estumulazione ormai prossima (quale sistemazione nuova dare alle spoglie mortali rinvenute).

      2) animus, cioè atteggiamento inequivoco e protratto per un congruo tempo (meglio se fissato dal regolamento municipale), di rimuovere proprio il problema, non volendosi proprio occupare della sepoltura in scadenza (loculo?) e del feretro ivi contenuto, provvedendo in qualche senso.

      In ambedue i casi, con oneri a proprio carico, potrebbe intervenire Lei personalmente, essendo tra l’altro consanguinea del de cuius.

      Sulla forma che debba assumere l’atto di disposizione le soluzioni sono tra le più disparate e bizzarre, alle volte: spesso i grandi Comuni spesso ricorrono a questa sottile furbizia con una norma ah hoc, più o meno di questo tenore: “chi intenda esercitare un diritto di disposizione, s’intende agisca (considerate le sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o forzose) in nome e per conto di tutte le altre persone, poste su un livello di pari ordinazione, legittimate a presentare e sottoscrivere la relativa istanza”.

      l’ossario comune è una destinazione ultima e definitiva: anonima, massiva promiscua ed indistinta, nonchè – soprattutto – irreversibile.

      Le ossa, infatti, vanno sversate in ossario comune senza cassetta di zinco; al contrario, l’ossame, ben identificato o identificabile, potrebbe sostare un congruo tempo in camera mortuaria affinchè gli aventi diritto a deciderne la sistemazione possano esprimere compiutamente la loro scelta. La Legge (art. 85 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, unica fonte del diritto applicabile alla fattispecie, quando si ragioni di diritti assoluti della personalità, come appunto, gli atti di disposizione sulle spoglie mortali) è volutamente ambigua, nel senso che parla in termini di soggetti “interessati” e non solo legittimati a deliberare sulla raccolta delle ossa o sul loro smaltimento in ossario comune, quasi a contemplare implicitamente un atto di disposizione adottato pure per liberalità, e non solo secondo la graduatoria rigida per cui prevarrebbe pur sempre il coniuge, seguito, poi, da ascendenti e discendenti dello stesso grado posti su un livello di pari ordinazione.

      Questa è una tesi ardita, è innegabile, il Suo Comune –forse – la rigetterà anche, ma potrebbe pure esser accolta da un giudice in sede di contenzioso legale, con tutta l’alea ed i tempi dilatati all’infinito che un giudizio civile, in Italia, pur sempre comporta.
      L’assunto ruota tutto attorno a questa asserzione di principio: se intrinseco in ogni atto di disposizione nel post mortem c’è sempre un sentimento di pìetas e cordoglio, mentre la dispersione equivale ad una forma di disinteresse, dopo tutto l’Ordinamento dovrebbe innanzi tutto tutelare gli affetti struggenti e la memoria verso il de cuius di chi, con oneri a proprio carico, voglia assicurargli una collocazione privata e dedicata, contro l’oblio costituito dall’ossario comune.

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