Messina: il Comune cerca acquirenti di cappelle storiche da restaurare

Il Dipartimento cimiteri del Comune di Messina rende noto che intende procedere alla concessione di altre cappelle gentilizie. Pertanto chiunque fosse interessato, può inoltrare domanda di manifestazione d’interesse sul modello scaricabile dal sito www.comune.messina.it alla sezione cimiteri o in distribuzione al dipartimento cimiteri di via Catania n. 118, Messina.
Coloro che presenteranno istanza, saranno successivamente informati ed invitati a partecipare alle successive gare pubbliche indette dall’Amministrazione per ciascuna cappella.
Ogni comunicazione in merito sarà pubblicata on line sul sito istituzionale del Comune.
Si tratta del secondo avviso di manifestazione di interesse dopo il precedente che ha già avuto riscontri positivi per la concessione delle cappelle gentilizie Gatto Cucinotta, già restaurata dal nuovo concessionario con una spesa che ha inciso del 15 per cento sul costo d’asta, e Miceli Ainis, in corso di restauro.

2 thoughts on “Messina: il Comune cerca acquirenti di cappelle storiche da restaurare

  1. X Ada,

    La rinuncia, atto unilaterale, irrevocabile e secondo alcuni pure recettizio (il comune ha, infatti facoltà e non obbligo di accoglierla) è un atto di esercizio della titolarità che il soggetto ha sulla concessione, ed è, in astratto, svincolata da limiti, salvo quello soggettivo. Infatti, il soggetto rinunciante deve essere nel pieno possesso dei diritti afferenti alla concessione e non solo di alcuni di essi (in quest’ultimo caso, la rinuncia non potrà che riguardare che questi).

    Inoltre, poiché spesso la titolarità pieno jure sulla concessione può sussistere in capo a più soggetti, il rinunciante non può rinunciare alla concessione se non per quanto lo riguarda, salvo non sia legittimato da tutti gli aventi titolarità sulla concessione, nei consueti modi del codice civile (forse), per i quali potrà agire come semplice nuncius.

    L’inciso “forse” nasce dal rinvio al regolamento comunale di polizia mortuaria circa i modi della rinuncia, così che questa fonte potrebbe prevedere che la legittimazione ad agire in nome e per conto di tutti i soggetti che dispongano della titolarità sulla concessione risulti con forme anche diverse da quelle comunemente previste dal codice civile, cioè, in sostanza, diverse dalla scrittura privata autenticata da notaio di cui all’art. 2703 Cod.Civile

    Non va dimenticato come, saggiamente, molti regolamenti comunali di polizia mortuaria abbiano già affrontato questo aspetto, introducendo la presunzione che chi agisca lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, lasciando che eventuali controversie siano risolte tra le parti, rimanendo il comune, ente concedente, del tutto estraneo alla controversia e, soprattutto, esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli supportate da tale presunzione, debitamente formalizzata nello stesso regolamento comunale di polizia mortuaria.

    A parte l’aspetto, non proprio secondario, delle forme della legittimazione ad agire, nel caso di pluralità di soggetti, la rinuncia unilaterale di uno di essi determina un effetto di accrescimento dei soggetti residuanti, dal momento che la concessione rimane sempre un “oggetto” indiviso, in cui probabilmente è anche difficile parlare di quote, se non in termini ideali ed astratti, dal momento che il suo utilizzo è determinato dall’evento morte e non da altri fattori.

    Laddove si pervenisse ad una articolazione per quote, saremmo in presenza di una divisione, tale da determinare il sorgere di una pluralità di concessioni, aventi in comune l’origine e la durata, ma comunque tra loro distinte ed autonome.

    Un rimborso non tanto dell’opera edilizia in sé, quanto dei materiali, anche lapidei e di arredo di cui essa consta e del canone concessorio originariamente versato al Comune può esser senza dobbio possibile purché:

    a) si segua strettamente il principio nominalistico dettato dall’Art. 1277 Cod. Civile
    b) tale ipotesi sia contemplata e normata, nel dettaglio, dal regolamento comunale di polizia mortuaria, altrimenti a rigor di logica non dovrebbe esser riconosciuto nulla.

    Tutti gli oneri per riattare il sepolcro, prima che questi rientri nel possesso del comune, sono a carico dei concessionari rinuncianti.

  2. x Carlo
    salve Carlo vorrei un consiglio da voi esperto in materia.
    Io e le mie sorelle siamo come dire “proprietari” di una cappella gentilizia costruita dai nostri genitori che ora non ci sono piu.
    Avendo lasciato il paese nel quale è situata tale cappella di famiglia e avendo trasferito i resti dei nostri genitori dove oggi viviamo in pratica abbiamo un a cappella vuota e che non ci servirà piu’.
    potremmo decidere di cederla al comune però ricavando qualcosina di soldi oppure la dobbiamo solo cedere al comune?
    grazie
    ADA

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.