Dalla lettura dello schema di decreto legislativo approvato in via preliminare nel Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 pare proprio che anche le concessioni cimiteriali (salvo retromarcia dell’ultima ora …) siano comprese nella mappatura del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si perviene a questo risultato leggendo all’articolo 2, comma 1:
Sono tenute le … “amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà ovvero la gestione del bene oggetto della concessione”, e tra queste vi è pure il Comune.
E, poi, all’articolo 3 comma 1 è specificato che si tratta delle concessioni demaniali dall’articolo 822 al 830 del Codice Civile.
E poiché i cimiteri sono beni demaniali ai sensi dell’art. 824 comma 2 del Codice Civile, pare proprio che si tenti di por mano anche a questa conoscenza, oggi del tutto ignota.
“Art. 824.
1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.
2.Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.”
Le informazioni da caricare in banca dati sarebbero le seguenti:
2. Il sistema informativo di cui all’articolo 1 è alimentato con le seguenti informazioni minime, per quanto compatibili con lo specifico regime concessorio:
a) la natura del bene oggetto di concessione,
b) l’ente proprietario e, se diverso, l’ente gestore;
c) le generalità del concessionario;
d) la modalità di assegnazione della concessione;
e) l’identificativo dell’atto, del contratto ovvero della convenzione che regola la concessione;
f) la durata della concessione;
g) i rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
h) l’entità del canone concessorio nonché ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell’utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell’interesse pubblico.
Elemento negativo:
l’immane lavoro (tranne per i Comuni che hanno già informatizzato il sistema concessori cimiteriale) e la difficoltà di reperimento dei dati. Numeri mastodontici quanto a concessioni da caricare sul sistema informativo del MEF e tempi che ad essere ottimisti si stimano non in mesi, ma in anni.
Elemento positivo:
la possibilità di comprendere l’esatta portata della dimensione comunale di questa tipologia di concessione e avviare un programma di recupero di quelle concessioni per le quali non vi siano più concessionari viventi.
Ma anche rivedere completamente, con norma ad hoc, l’attuale sistema della perpetuità (ma anche quelle a 99 anni …) di vecchie concessioni cimiteriali, insostenibile economicamente per i gestori dei cimiteri.
Infine è il caso di far notare che una analoga disposizione venne emanata diversi anni or sono, senza apprezzabili risultati quanto al censimento dei vari beni demaniali e, in quella occasione, il censimento dei beni demaniali cimiteriali venne di fatto dimenticato !!!
Gli interessati potranno valutare il contenuto del D.lgs. preliminare citato, cliccando:
Mappatura concessioni demaniali, consapevoli che questo è il testo al momento noto e che sono possibili ancora variazioni.