Un quesito postato recentemente su questo sito, concernente la possibilità o meno di cremazione di un resto mortale, rende necessario approfondire questo tema.
La risposta sembrerebbe semplice: se in vita il de cuius aveva espresso tale scelta ciò è consentito. Se in vita era stato contrario alla cremazione e questo è provato da un suo scritto, non la si può fare e conseguentemente non si hanno le ceneri da disperdere.
Ma se nulla ha detto o scritto in proposito il defunto che succede? Possono disporre la dispersione dei resti mortali i parenti, come lo possono per la cremazione?
Può decidere autonomamente il Comune?
Proviamo a fare un po’ di chiarezza.
L’avvio a dispersione di ceneri di resti mortali non è così semplice, come potrebbe apparire a prima vista. Sia perché occorre effettuare una distinzione tra cadavere e resto mortale, sia perché la norma statale non è di agevole interpretazione.
Un cadavere è tale nei primi 10 anni di inumazione o 20 anni di tumulazione (stagna, l’unica che la norma statale riconosce. Qualche regione che ha previsto la tumulazione aerata ha parificato temporalmente la tumulazione aerata alla inumazione e quindi i resti mortali da estumulazione aerata sono tali dopo 10 anni. Passati questi anni il cadavere diventa un “resto mortale”.
Lo stabilisce l’articolo 3 comma 1, lettera b) del DPR 254/2003, sotto riportato:
Articolo 3 – Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione
1. Si definiscono:
a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
… omissis …
La dispersione delle ceneri di un cadavere può essere effettuata solo previa autorizzazione dell’ufficiale di stato civile in base all’art.2 della L. 130/2001, che si riporta:
Art. 2 – (Modifiche all’articolo 411del codice penale)
1. All’articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni”.
Cosicché la norma statale vieta la dispersione delle ceneri di un cadavere, se non vi sia stata (in vita) la espressa volontà del defunto. E questo avviene anche nel caso di sversamento delle ceneri nel cinerario comune, come previsto dall’articolo 80 comma 6 del DPR 285/1990, sotto riportato.
Articolo 80 comma 6 del DPR 285/1990
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
Nel DPR 285/1990 si usa il termine “salma” e non “cadavere”, ma il senso è chiaro.
La autorizzazione alla cremazione di un resto mortale, esito di fenomeno cadaverico trasformativo, non è compito dell’Ufficiale di stato civile [1], ma è compito di un funzionario comunale a ciò autorizzato dal regolamento comunale. Tale competenza comunale è assegnata dall’art. 3, comma 5 del DPR 254/2003, che di seguito si riporta:
Articolo 3 – Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione
…Omissis …
5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati.
6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.
Non è quindi indicato in alcuna norma statale il comportamento da tenere in caso di dispersione di ceneri di resto mortale e, vista la possibilità di incorrere in violazione penale per qualche interpretazione estensiva di certi PM (che considerino il resto mortale un cadavere), ci si va coi piedi di piombo ad autorizzare siffatta dispersione.
Gli interpreti più aperturisti, tra cui lo scrivente, sono del parere che in assenza di un divieto esplicito di legge statale circa l’avvio a dispersione di ceneri di resti mortali vale, in primis, quanto stabilito dalla norma regionale.
In subordine, ove la norma regionale taccia, vale quanto stabilito dalla norma locale: cioè il regolamento di polizia mortuaria comunale o in ultima analisi anche l’ordinanza del sindaco che regola esumazioni ed estumulazioni, essendo in realtà la cremazione del resto mortale una conseguenza di tali operazioni.
Si può però esplicitare, infine, una interpretazione siffatta:
- 1) su espressa volontà scritta contraria del defunto alla cremazione o che le sue ceneri siano disperse, non è possibile la dispersione delle ceneri;
- 2) in presenza di ceneri derivanti dalla cremazione di resti mortali conseguenti a cremazione richiesta dai familiari aventi titolo, la dispersione di tali ceneri è consentita solo se autorizzata dal Comune in quanto sia esplicitamente prevista tale possibilità in norma regionale o, nel silenzio, dal regolamento comunale di polizia mortuaria o ancora nella ordinanza sindacale che regola esumazioni ed estumulazioni;
- 3) in presenza di ceneri derivanti dalla cremazione di resti mortali conseguenti a cremazione d’ufficio (cioè quando manchino parenti titolati ad esprimersi circa la destinazione del resto mortale), in analogia a quanto stabilito per le salme dall’art. 80 comma 6 del DPR 285/1990, può essere consentita la dispersione di tali ceneri unicamente in cinerario comune;
- 4) l’autorizzazione alla dispersione ha valenza territoriale regionale se deriva da provvedimento regionale. Territoriale comunale se deriva da provvedimento comunale. In via generale si ritiene che l’autorizzazione alla dispersione di ceneri di resti mortali debba essere data dal comune del luogo di dispersione, ma questo lo stabilisce il provvedimento (regionale o comunale che la istituisce);
- 5) fatti salvi i casi di cui ai numeri 2) e 3), la autorizzazione alla dispersione di ceneri di resti mortali è vietata.