L'onerosita' delle estumulazioni

Sottoponiamo all’esame dei nostri lettori questo caso tratto da un fatto reale:

Una Confraternita proprietaria di una tomba ipogea contenente circa una quarantina di defunti, (per larghissima parte si tratta di cassettine ossario.) ha deliberato di presentar istanza di estumulazione volta a liberare spazio conseguente ri-tumulazione, nella propria tomba dei resti ridotti.

La Confraternita, poi si impegna ad apporre all’esterno della medesima sepoltura una lapide di marmo recante i nomi dei defunti interessate dalle operazioni di cui sopra e di presentare, ad operazioni avvenute, un prospetto dal quale risulti la situazione definitiva della tomba stessa.

I loculi della tomba ipogea, cosi’ come le nicchiette contenenti le cassettine di resti ossei., sono tutti aperti e contenenti macchie molto estese causate dalla presenza di una forte umidita’. Gli stessi feretri versano in uno stato di profonda fatiscenza.

Le operazioni da effettuare si riferiscono, quindi, ad: “ Estumulazioni ordinarie di circa quaranta feretri di cui 21 cassettine, deposte nell’ipogeo della stessa tomba con conseguente nuova tamponatura dei loculi.

I feretri oggetto dell’estumulazione contengono, invece, i resti mortali di persone decedute da oltre 50 anni, delle quali non e’ possibile rintracciare i familiari a cui poter fare riferimento e che da quanto e’ possibile dedurre dai verbali di adunanza del Consiglio Direttivo della Confraternita allegati, non avrebbero piu’ diritto alla occupazione del loculo.

Pertanto, onde evitare la deposizione degli stessi nell’ossario comune e, dunque, un impossibile ritrovamento nel caso in cui venisse avanzata richiesta da un congiunto, la confraternita si rende disponibile alla sistemazione dei resti ossei in loculi vuoti, al momento non utilizzati nello stesso ipogeo. Con il vincolo di apporre all’esterno della tomba una lapide di marmo o di altro materiale recante i nomi delle salme interessate dalle operazioni di cui sopra.”

La spesa per la nuova sistemazione dei feretri, cosi’ come proposta, ammonterebbe a circa € 1.500,00 che dovrebbero esser versati al Comune quali tariffe per servizi cimiteriali ma, come si legge nella richiesta pervenuta, la confraternita non e’ in grado di affrontare questa spesa.

L’istanza, allora, richiama l’articolo 7-bis della legge 28.2.2001 n. 26 in ordine alla gratuita’ del servizio per operazioni cimiteriali di salme per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, e richiama, altresi’, l’art. 90 comma 3 del DPR 285/90 in ordine alle sepolture private per le quali:

“ Si applicano le disposizioni generali stabilite dal sopra citato regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Pertanto, mettendo in correlazione le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 285/90.

relativo all’approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria e quelle urgenti in materia di enti locali di cui alla L. n. 26/01 si puo’ concludere che anche il servizio di estumulazione di salme per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, caso della Confraternita in questione, puo’ essere a titolo gratuito?

Non entriamo nel merito della richiesta la cui accoglibilita’ deve esser valutata in altre sedi, tuttavia sono opportune alcune osservazioni.

Premessa: il diritto d’uso sui manufatti sepolcrali, trattandosi il cimitero di bene demaniale ex Art. 824 Codice Civile, e’ disciplinato in primis dal regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore quando si stipula il contratto e poi dalle norme interne allo stesso atto di concessione. Vige sempre, in via generale l’irretroattivita’ della norma giuridica, ma l’atto di concessione puo’ anche prevedere che situazioni future siano regolate e risolte alla luce dei nuovi regolamenti comunali di polizia mortuaria che si succederanno nel tempo, in fondo, come dicevano i giuristi latini, tempus regit actum. Celle o gruppi di loculi (ipogei, epigei…) concessi a Confraternite sono sempre sepolture private.

La formulazione dell’Art. 90 comma 3 DPR 285/90 e’, poi, abbastanza tautologica perche’ estende la disciplina per le estumulazioni anche alle sepolture private quando la stessa estumulazione comporta il sussistere di una sepoltura privata perche’ presuppone una precedente tumulazione e la tumulazione implica sempre il sorgere di un rapporto concessorio che per sua stessa natura, sottende il concetto di sepoltura privata.
L’onerosita’ delle sepolture private e’ una costante di tutto il nostro ordinamento di polizia mortuaria (Art. 103 DPR 285/90). La concessione (elemento costitutivo della sepoltura privata), infatti, sorge sempre dietro la corresponsione di un canone.

Andiamo per gradi, perche’ la questione e’ interessante, ma complicata.

1. Secondo l’Art. 76 comma 8 DPR 285/90 la tamponatura del loculo deve esser a tenuta stagna se ad esser tumulato e’ un feretro, poiche’ in caso di fenomeni percolativi a carico di quest’ultimo (scoppio del feretro) bisogna evitare la perdita verso l’esterno di gas e liquami. Nella tumulazione di cassette ossario ed urne cinerarie, ai sensi degli Artt. 36 comma 1 ed 88 comma 5, non v’e’ pericolo per la salute pubblica, basta, pertanto, solo l’apposizione di lapide con staffe o chiavarde cosi’ da impedire la profanazione della sepoltura o la sottrazione di ossa e ceneri per scopi non ammessi dalla Legge; pertanto in caso di cassette per resti mortali non e’ necessario murare la celletta con mattoni e malta cementizia. Loculi, celle per urne ed ossarini debbono comunque esser chiusi, cosi’ da impedire la vista del loro contenuto.
2. Per i feretri particolarmente rovinati e non piu’ in grado di assicurare la tenuta stagna a causa dell’usura ci sono solo tre soluzioni: a) l’avvolgimento con cassone di zinco ex Paragrafo 3 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10, b) la riduzione, se possibile, in cassetta ossario ex Art. 89 DPR 285/90, c) il trasferimento dei resti mortali in un nuovo feretro anche di solo legno o materiale piu’ leggero, anche ai sensi della risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/l.4.c.d.3 del 23/3/2004, che abbia solo il fine di ritenuta per nascondere il cadavere alla vista dei visitatori del cimitero, ovviamente se non si verifica la presenza, ancorche’ residua, di tessuti molli con conseguente percolazione di liquidi cadaverici, nella cui evenienza e’, invece, di rigore il rifascio ai sensi della Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10. Ovviamente la lettera c) vale solo per resti mortali (corpi inconsunti tumulati da almeno 20 anni) e non per i cadaveri, per i quali serve necessariamente la bara di cui all’Art. 30 DPR 285/90.
3. I loculi interessati da forti infiltrazioni di umidita’, potrebbero non risultare piu’ ermetici, vanno, dunque, risanati, magari con nuova intonacatura o con l’inserimento di una ‘camicia’ di zinco o altro materiale impermeabilizzante. La manutenzione straordinaria e’ compito del proprietario della tomba (i loculi di cui all’oggetto sono del comune e dati in concessione alla confraternita o sono stati edificati dalla stessa confraternita su porzione di terreno cimiteriale avuto in concessione?) Ai termini dell’Art. 63 DPR 285/90 la manutenzione dei monumenti sepolcrali spetta, invece, sempre al concessionario, egli, infatti, ne e’ proprietario. Previa diffida a provvedere alla manutenzione il comune puo’ rimuovere lapidi (o altri arredi votivi) pericolanti, malfermi e che siano pericolosi per l’incolumita’ dei visitatori. Una situazione protratta di degrado (caduta di calcinacci, distacco delle lastre tombali) produce la decadenza della concessione per violazione del suddetto Art. 63.
4. L’uso del loculo si acquisisce con lo jus sepulcrhi (nel nostro caso appartenenza ad una confraternita al momento della morte) quindi se non e’ diversamente stabilito nell’atto di concessione o nell’atto costitutivo della confraternita l’estumulazione, di norma, si esegue alla scadenza naturale della concessione (se non e’ richiesta prima del tempo dagli aventi titolo a disporre del cadavere e delle sue trasformazioni di stato ex Art. 88 DPR 285/90). Statuto della confraternita o atto di concessione possono, pero’, fissare periodi di sepoltura limitati, cosi’ da favorire una certa rotazione dei posti feretro per meglio razionalizzare il diritto d’uso. Salvo non sia espressamente previsto nell’atto di cessione in uso per l’intera durata (per n. anni o perpetua) e’ possibile la riduzione in resti ossei in base all’art. 86 del DPR 285/90, decorso il periodo ordinariamente stabilito nello statuto della confraternita (o nel contratto di cessione in uso se diverso). Oggi, comunque, dopo il DPR 254/2003 si cominciano a considerare gia’ ordinarie le estumulazioni dopo 20 anni di sepoltura. Se Se ci si trova dinnanzi a cadaveri non mineralizzati si applica il paragrafo 3. della circolare del Ministero della Sanita’ n. 10 del 31/7/1998 ed eventualmente l’Art. 3 del DPR 254/2003 per la cremazione del resto mortale. Generalmente l’inconsunto resta nello stesso loculo per un determinato periodo di tempo, favorendo la ripresa dei processi di scheletrizzazione. Se statuto della confraternita e contratto tacciono su tale eventualita’, l’onere e’ ordinariamente a carico della confraternita.
5. Se il titolo formale che da’ diritto alla sepoltura e’ andato smarrito, o, peggio, distrutto, si puo’ ricorrere all’istituto dell’Immemoriale, sempre se quest’ultimo e’ contemplato dal regolamento comunale di polizia mortuaria, altrimenti serve una sentenza di un Tribunale con cui detto diritto sia riconosciuto. Non si capisce, allora, a meno di applicare l’istituto della benemerenza di cui all’Art. 93 comma 2 DPR 285/90 perche’ la confraternita acconsenta alla permanenza nei propri loculi di ossa per le quali non v’e’ piu’, allo stato attuale, alcun titolo d’accoglimento.
6. La presenza di una lapide recante gli estremi anagrafici dei defunti estumulati e ridotti in cassetta ossario risulta corretta e doverosa perche’ la tumulazione (di cadaveri, ossa, ceneri, resti mortali, parti anatomiche riconoscibili) e’ comunque sempre una sepoltura dedicata da cui debbono necessariamente sempre emergere i dati identificativi del de cuius. Le ossa saranno raccolte in cassetta ossario di cui all’Art. 36 DPR 285/90 (solo per la loro cremazione e’ sufficiente metterle in un contenitore chiuso ma facilmente combustibile). (Soprattutto per tombe d’interesse storico ed artistico, cosi’ da favorirne la fruizione senza perdere la memoria dei morti in esse prima sepolti attraverso la conservazione delle epigrafi con i loro nomi) e’ interessante l’Art. 1 comma 3 del regolamento regionale emiliano-romagnolo 23 maggio 2004 n. 4).
7. L’Art. 1 comma 7 bis della Legge 28 febbraio 2001 n. 26 introduce l’onerosita’ delle operazioni cimiteriali fatti salvi i casi di indigenza, vita sola e stato di bisogno ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, quale modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130. La tumulazione, rappresentando sempre una sepoltura privata, e’ a titolo oneroso. Per cadaveri per i quali vi sia disinteresse (mancanza di congiunti sino al sesto grado di parentela ai sensi degli Artt. 74-77 Codice Civile o inerzia protratta e certa di quest’ultimi) la destinazione obbligata ed a carico del comune e’ l’inumazione in campo di terra, ai sensi del combinato disposto tra gli Artt 49 e 50 del DPR 285/90, mentre le ossa per le quali vi sia disinteresse ai sensi dell’Art. 85 comma 1 DPR 285/90 vanno avviate all’ossario comune. Tumulare, allora, un feretro, un’urna, una cassetta ossario, un feretrino per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo che non abbiano diritto alla tumulazione in quei particolari avelli che formano il tumulo multiplo, oggetto di questo breve studio, si configurerebbe quale azione illegittima. L’istruttoria finalizzata al rilascio di una qualche autorizzazione amministrativa alla sepoltura (non solo di cadaveri, ma anche di ossa, ceneri, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativi-conservativo, parti anatomiche riconoscibili) dovrebbe esser proprio funzionale all’accertamento della reale titolarita’ dello jus sepulcrhi. Il concessionario esercita il suo Jus sepelendi (diritto a dar sepoltura) nei limiti della Legge (Art. 93 DPR 285/90 meglio implementato di volta in volta nei regolamenti comunali di polizia mortuaria) egli non puo’ disporre liberamente di una tomba estendendo in modo arbitrario il diritto di sepolcro a soggetti non predeterminati nell’atto di concessione perche’ potrebbero esserci seri sospetti di compravendita di sepoltura, vietata dalla legge (art. 92/4 del DPR 285/90). Le ossa rinvenute durante le estumulazioni, per un congruo tempo, prima di esser sparse nell’ossario comune, possono esser tenute in deposito provvisorio presso la camera mortuaria del cimitero. Riepilogando: io non posso invocare la gratuita’ dell’estumulazione per poi ritumulare i resti, perche’ eserciterei in ogni caso un atto di disposizione, il quale e’ sempre a titolo oneroso ed il comune sarebbe tenuto a ripetere il corrispettivo economico per queste prestazioni cimiteriali con la procedura di riscossione coattiva (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 e si veda, anche. il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal gia’ citato D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 per quanto riguarda in particolare i termini per l’iscrizione a ruolo). Un comportamento contrario potrebbe integrare la fattispecie della Responsabilita’ Patrimoniale ex art. 93 D.Lgs. 18 agosto 1990, n. 267 per il danno causato al bilancio comunale.
8. Le operazioni cimiteriali in sepoltura privata, sino all’estinguersi della concessione, quando la sepoltura rientra nella disponibilita’ del comune per una nuova assegnazione, sono sempre a titolo oneroso per il concessionario (esempio: se io retrocedo una concessione, rinunciando alla titolarita’ della stessa saro’ io a pagare le spese per rimuovere feretri, ossa, ceneri, resti mortali. Se si rinvengono degli inconsunti, sara’ mio onere economico reinumarli o cremarli). La presa d’atto della rinuncia potra’ essere adottata una volta che il soggetto titolare, ed obbligato, abbia provveduto all’integrale sgombero del manufatto. Se vi e’ la retrocessione (con il trasferimento della titolarita’ della tomba in capo al comune) gli obblighi di manutenzione gravano sul soggetto titolare della cappella fino al momento in cui non sia stato preso atto della rinuncia
9. In caso di feretri, ossa, resti morali, ceneri per i quali non vi sia nessun soggetto titolato a disporne secondo jure sanguinis le spese per movimentazione, riduzione, cremazione, ad esempio quando il rapporto concessorio cessa di produrre i suoi effetti (per naturale scadenza, retrocessione, decadenza…) attengono al concessionario. E, dunque, gli oneri per assicurare l’ulteriore sepoltura delle salme, o dei resti, tumulate, per gli eventuali trasferimenti necessari per il loro trasferimento in altra sepoltura a seguito di estumulazione cosi’ come le comunicazioni ai familiari ed ogni altra attivita’ ed intervento che si renda necessario per liberare la cappella funeraria sono integralmente a carico del soggetto titolare o, gia’ titolare della stessa.
10. L’Estumulazione puo’ rappresentare l’occasione per riattare il sepolcro se esso, immaginando sia molto vecchio, non risponde alle caratteristiche di cui all’Art. 76 DPR 285/90 (diretto accesso al feretro e soletta di separazione tra una cassa e l’altra). Si applica la procedura di deroga di cui all’Art. 106 DPR 285/90 implementata dal paragrafo 16 della Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24. Il DPCM 26 maggio 2000 ha semplificato molto le competenza e la tempistica. Oggi il procedimento di deroga e’ di pertinenza regionale o addirittura comunale laddove sia intervenuta una subdelega.
11. Per la raccolta dei resti ossei, se prevista dopo un tempo determinato stabilito nello statuto (o nel contratto di cessione in uso) e’ sufficiente la richiesta al Comune da parte del legale rappresentante della confraternita. Le operazioni sono a titolo oneroso e devono essere registrate dal responsabile del servizio di custodia del cimitero ai sensi dell’articolo 52 del DPR 285/90. Se non diversamente deliberato con l’adozione del proprio Statuto, da parte della Confraternita, o nel contratto di cessione in uso le operazioni di estumulazione, eventuale ristrutturazione delle celle sepolcrali, raccolta dei resti ossei in cassetta ossario sono a carico di chi li dispone, ossia della confraternita stessa

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Carlo Ballotta

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2 thoughts on “L'onerosita' delle estumulazioni

  1. X M.M.,

    ragionamento a fortiori: se con l’art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 anche la pratica funebre gratuita in quanto istituzionale e garantita erga omnes dalla Legge n. 440/1987, dell’inumazione in campo di terra (intesa come processo sino alla naturale esumazione ordinaria) è divenuta servizio a titolo oneroso per i famigliari del de cuius a maggior ragione le spese per l’estumulazione da un sepolcro PRIVATO (quali sono le tumulazioni tutte) non può comportare oneri per il Comune, proprio per la sua intima natura, in difetto sorgerebbe la responsabilità patrimoniale di cui all’art. 93 T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs n. 267/2000. L’amministrazione o il gestore (dipende dall’eventuale contratto di servizio in essere) sono tenuti a recuperare questi costi, secondo la declaratoria tariffaria stabilita, anche in modo forzoso, con l’iscrizione a ruolo, se necessaria, per vincere la ritrosia dei concessionari in scadenza, momento in cui forse non si ha particolare intenzione di accollarsi spese.
    Altra fonte da consultare (qui infatti potrebbe esser contemplata l’obbligazione al ripristino della tomba ed all’assunzione delle relative spese di riattamento) è l’atto concessorio da leggersi a rime parallele con il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.
    La rinuncia all’eventuale rinnovo non è titolo per evitare di pagare il dovuto, tutt’al più solo in caso di abbandono amministrativo (con pronuncia solenne dell’esaurimento del rapporto concessorio per reale estinzione della famiglia) senza dimenticare mai l’art. 191 D.LGs n. 267/2000, le spese saranno a carico dell’erario pubblico, ma è un’extrema ratio da ponderare attentamente, per non entrare nel circolo vizioso di una gestione patologica della complessa macchina cimiteriale.

  2. Buongiorno,
    è possibile sapere il riferimento normativo per cui in presenza di eredi individuati o prossimi individuati entro il 6° grado sono obbligati ad accollarsi le spese di estumulazione ecc.. in quanto manifestano la non volontà di rinnovare la concessione del loculo cimiteriale.
    Il costo di tali spese è a carico del Comune solo quando eredi o prossimi non individuabili o anche quando appunto rinunciano al loculo stesso?
    Grazie per la collaborazione, sono nuovo del settore!

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