La Regione Lombardia ha recentemente diffuso la circolare “Circolare Ministero Salute 818 – 11/01/2021 – DGPRE-MDS-P. Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-COV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione – versione 11 gennaio 2021″, presente anche in banca dati di funerali.org, Area Norme regionali, con l’intento di portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati e in particolare i Comuni, le ASL e le strutture sanitarie, le nuove indicazioni ministeriali in presenza di epidemia da COVID-19.
La circolare si limita a richiamare i passi salienti della analoga circolare ministeriale, ma in alcuni passaggi specifica posizioni che è opportuno segnalare:
1) al punto B), sullo snellimento delle procedure autorizzatorie: “… omissis … Nel merito, a fronte peraltro di recenti esposti legali nei confronti di taluni Comuni, si raccomanda ai SISP di assicurare ai Comuni un’adeguata informazione circa la possibilità di ricorrere alla comunicazione telematica e a mezzi digitali ed elettronici per una più rapida e sicura formazione degli atti.“
2) al punto D, sul potenziamento delle strutture di deposito: “… omissis … Il Sindaco, in situazioni di carenza di sepolture, adotta ordinanza contingibile e urgente per l’ampliamento d’urgenza del cimitero, sentita l’ATS competente: in questo modo non trova applicazione, in via transitoria e fino alla chiusura dell’emergenza, l’espressione di parere di ATS e di ARPA, di cui alla legge regionale n. 33/2009, art.75.“
Tra le sottolineature fatte dalla Regione:
…omissis … “Inoltre, i Sindaci sul cui territorio è collocato un impianto di cremazione di cui alla rete regionale ex d.g.r. XI/3322 del 30 giugno 2020 “La cremazione in Lombardia. Aggiornamento delle indicazioni per l’evoluzione della rete degli impianti elaborate in esito all’analisi dei dati raccolti in conformità alla d.g.r. X/3770 del 3 luglio 2015 e individuazione delle caratteristiche costruttive ed emissive degli impianti”, pubblicata sul BURL S.O. n.27 del 03/07/2020” assicurano direttamente od indirettamente, mediante ordinanza, ove la conduzione sia affidata ad un gestore, la dotazione di posti refrigerati o condizionati, con capienza non inferiore a 5 volte la capacità di cremazione giornaliera massima dell’impianto, “fatte salve le situazioni in cui per carenza di spazio o in ambito monumentale ciò non sia possibile e conteggiando anche soluzioni già esistenti nell’impianto o nel cimitero .” Nel qual caso, la dotazione può essere assicurata anche con container o mezzi mobili refrigerati convertiti alla bisogna per tale servizio.”
3) al punto E sul potenziamento della capacità ricettiva di cimiteri e crematori: “… omissis L’attività di cremazione è condotta in Lombardia nel contesto di riferimento che non è provinciale, ma regionale, ovvero nel contesto della rete descritta nella d.g.r. XI/3322 del 30 giugno 2020.
In dettaglio:
– va data priorità alla cremazione di feretri di cittadini lombardi. In continuità con quanto praticato in occasione della prima ondata pandemica, il Sindaco sul cui territorio è posto un impianto di cremazione comunica eventuali criticità dell’operatività dell’inceneritore all’ATS territorialmente competente, alla DG Welfare e per conoscenza al Prefetto che supporta, attraverso i contatti con gli Enti Locali, nell’individuazione di soluzioni atte a favorire le cremazioni di feretri in altro impianto sulla base dello stato di attività dei crematori così come rilevato dalla DG Welfare con la Survey denominata “Comuni – Rilevazione decessi e CREMAZIONI I° semestre 2020”, somministrata nel mese di agosto 2020 agli Uffici anagrafe dei Comuni;
– il Sindaco comunica, altresì, senza ritardo, all’ATS territorialmente competente, alla DG Welfare e per conoscenza al Prefetto l’eventuale fermo impianto per motivi di manutenzione;
– fermo restando le istanze presentate dai Sindaci per il potenziamento degli impianti di cremazione siti sui loro territori in adesione all’Avviso PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVILUPPO DELLA RETE DEGLI IMPIANTI DI CREMAZIONE IN LOMBARDIA (PERIODO 2020-2024) EX DGR N. XI/3322/2020 (Decreto DGW 13065 del 30 ottobre 2020), la Provincia, sentita ARPA ed ATS, rilascia deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite su richiesta del gestore dell’impianto di cremazione quando il Sindaco ritenga necessario un’operatività per l’intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi. Del rilascio della deroga è informata la DG Welfare a garanzia di aggiornamento della capacità crematoria della rete regionale degli impianti di cremazione;
– stante la possibilità di ricorrere al trasporto massivo di feretri o contenitori di resti mortali ai crematori con carri funebri a posti plurimi e, se del caso, con camion si raccomanda un’efficiente azione di controllo da parte dei Servizi IP a garanzia del rispetto dei requisiti di cui all’attuale Regolamento dell’attività funebre;
– l’utilizzo, preferibilmente al cimitero, di strutture quali container refrigerati, e di sale del commiato e di locali vuoti per i feretri in attesa di cremazione è autorizzato dal Sindaco, come definito al punto D.1.b. della Circolare e richiamato precedentemente.
”
4) Alcune altre segnalazioni, tra cui si riportano quelle di maggiore interesse:
“– sono consentite cerimonie funebri in luoghi di culto, sale del commiato, case funerarie, purché a feretro sigillato e disinfettato esternamente e non sussista divieto di esecuzione con ordinanza del sindaco in situazioni di consistente focolaio di cui al punto D.7 della circolare.
– Allegato 3 “Modello di confezionamento feretro per trasporto in Italia di cadavere con sospetta o conclamata malattia infettivo diffusiva COVID-19”, unitamente al modulo attualmente in uso in Regione Lombardia per trasporto di salma (prima dell’accertamento di morte) Allegato 2 della deliberazione n. VII/20278 del 21.01.2005 “Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre (art, 32), dei modelli regionali (artt. 13-14-30- 36-37-39-40 comma6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all’art. 40, comma 4.” Deve essere compilato dall’addetto al trasporto, ed inoltrato al Comune autorizzante ed alla struttura di destinazione, il modulo relativo al confezionamento del feretro.“