Lombardia: note chiose e commenti alle disposizioni sui trasporti salma – Parte I

Mentre aspetta la sua naturale revisione, dovuta alla nuova Legge, non cassata dalla Consulta, dopo l’impugnativa del Governo Il regolamento regionale attuativo n. 6/2004 dell’allora Legge n.22/2003 affronta la tematica dei trasporti funebri con gli Artt. 35, 39, 40 e 41.
Cerchiamo, ora, di suddividere queste disposizioni in macro aree tematiche:

Trasporti salma (Art 39 Reg. Reg. n. 6/2004):

Ai sensi del paragrafo 7 Circ. n. 21/2005 il trasporto di salma dal luogo di decesso a quello della veglia funebre Art. 41 commi 5 e 6 può esser eseguito solo entro il territorio regionale[1] indipendentemente dalla circostanza che sia intervenuto o meno l’accertamento di morte, tramite visita necroscopica, purché il trasferimento sia concluso entro la durata del periodo d’osservazione. Come definitivamente chiarito dal paragrafo 3 della circolare regionale n. 7 del 9 febbraio 2004.

L’Art. 4 comma 4 della legge lombarda, richiamato poi, ed implementato dall’ Art 39 Reg. Reg. n. 6/2004,  si riferisce, infatti, unicamente ai trasporti[2] precedenti l’accertamento di morte tramite visita necroscopica che, pertanto, non possono esser portati a termine con le modalità (a cassa chiusa) richieste dagli Artt. 24, 30 e seguenti del DPR 285/90 poiché deve esser garantita l’assenza di impedimenti o inibizioni ad eventuali manifestazioni di vita.
Pertanto è possibile, se richiesto da un familiare, trasportare una salma da struttura sanitaria pubblica accreditata, da casa di riposo, da abitazione, da deposito di osservazione ad altro luogo, purché sempre autorizzato, tra quelli consentiti dalla legge.

La norma in questione (art. 4 comma 4 L.R. 22/2003) afferma un importante principio, intervenendo pesantemente sull’Art. 12 DPR 285/90: il trasporto salma dal luogo di decesso verso un locale idoneo a fungere da deposito d’osservazione è sempre dovuto in ogni caso di abitazione inadatta, ma facoltativamente è legittimo da qualunque posto ove si trovi una salma, per espressa richiesta dei familiari, ad esclusione delle situazioni nelle quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o problematiche per la salute e l’igiene pubblica.

Nell’evenienza, invece, di morte per morbo infettivo-diffusivo si ritiene che il trasporto dal luogo di morte inadatto verso il deposito d’osservazione, servizio mortuario ospedaliero, struttura del commiato debba esser disposto solo dal medico necroscopo egli infatti, ai sensi dell’Art. 4 comma 3 L.R. 22/2003, a tutela dell’igiene pubblica, adotta tutte le contromisure[3] necessarie per scongiurare il pericolo di contagio o epidemia.

Luoghi di possibile trasferimento di salma

Sono identificati con chiarezza dal comma 5 dell’Art. 41 in:

  1. depositi di osservazione, obitori comunali, aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 285/90;
  2. servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
  3. strutture per il commiato di cui all’articolo 14/2 della L.R. 22/2003 (ovvero case funerarie in possesso dei requisiti tecnici di cui al DPR 14 gennaio 1997, attrezzate e autorizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme).
  4. l’abitazione del de cuius o dei suoi famigliari (L’autorizzazione al trasporto presso un domicilio privato rende necessaria una duplice valutazione di natura sanitaria (AUSL): a) l’idoneità del luogo (sia ai fini igienico sanitari, sia per la garanzia della sorveglianza almeno fino alla certificazione dell’avvenuta morte ad opera del medico necroscopo); b) accertamento sanitario se la salma può determinare pericoli per il mantenimento in quel luogo).

Alcuni commentatori ritengono quest’elenco rigido, in sé già esaustivo e non successivamente ampliabile, secondo tale lettura molto formale della norma il trasporto di una salma in luogo diverso[4] da quelli sopra indicati non sarebbe consentito, divenendo possibile solo a cassa chiusa, ovvero quando sia già stata appurata l’incontrovertibilità della morte attraverso esame necroscopico e completo decorso del periodo d’osservazione (naturalmente si devono seguire tutte le normative autorizzatorie previste per il trasporto di cadavere).
In Lombardia dunque, non sarebbe possibile trasportare “a cassa aperta” la salma del de cuius dall’obitorio, servizio mortuario ospedaliero o deposito d’osservazione in cui si trova verso una chiesa, una sede di partiti politici, associazioni quando si richiedano particolari onoranze[5], altri studiosi del diritto funerario, tuttavia, si attestano su posizioni più aperturiste.

Accessibilità alla struttura del commiato e garanzie di trasparenza

La norma (comma 6 della Art. 4 Legge 18 novembre 2003 n. 22) schiude, di fatto, le porte ai soggetti privati nella gestione di sale del commiato: si tratta delle funeral homes condotte all’estero prevalentemente da imprese di onoranze funebri.
Se questa è probabilmente l’intenzione dei redattori della legge, così da aprire il mercato dei servizi funerari va detto che la norma, secondo alcuni commentatori, s’interseca, riguardando l’affidamento di un servizio, con la materia della tutela della concorrenza che è di competenza esclusiva statale, per cui anche in tal ipotesi si porrebbe un problema di legittimità costituzionale.
Secondo altri il riferimento ai privati andrebbe limitato alle strutture sanitarie private accreditate perché solo così si giustificherebbe l’intervento regionale nell’ambito della potestà legislativa concorrente nella tutela della salute.

Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l’utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.
Laddove sia prevista la corresponsione di un canone per l’accoglimento e le custodia delle salme, il gestore della casa funeraria è tenuto ex Art. 42 comma 6 Reg. Reg. n.6/2004 a trasmettere al comune il tariffario concernente i servizi per il commiato.
Secondo il paragrafo 9 della  circolare 30 maggio 2005 n. 21 i presidi sanitari pubblici o privati muniti di servizio mortuario ospedaliero sono tenuti nei limiti della loro disponibilità[6] a ricevere le salme di persone morte in luoghi pubblici o abitazioni antigieniche.

Nel trasporto di salme è strategico il ruolo ricoperto dall’impresa funebre. Sarà compito di quest’ultima, infatti, fornire al familiare le informazioni utili alla scelta del luogo di destinazione della salma tra quelli permessi, specificando gli oneri per ciascuna struttura, come anche le incombenze di legge, laddove la salma sia obbligatoriamente da destinare all’obitorio o al deposito di osservazione comunale.
Sarà, poi, responsabilità del familiare o di chi da lui incaricato (come ad es. l’addetto al trasporto di salma) accertarsi preventivamente al trasporto della possibilità di accoglienza della salma nella struttura prescelta.
Non è chiaro se il titolo di trasporto si perfezioni solo con la presenza in contemporanea di:

  • famigliare che richiede per iscritto, il trasporto (a chi deve esser rivolta la domanda? In quali forme?);
  • medico che firma l’autorizzazione al trasporto stesso;
  • impresa funebre la quale, assumendo il compito di garantire il trasporto, diviene incaricata di pubblico servizio.

Quasi, mai, infatti, il medico cui compete la “constatazione” di morte, si intrattiene sino all’arrivo dei necrofori, in modo da poter identificare personalmente l’incaricato del trasporto, come, invece, accade con l’autorizzazione al trasporto rilasciata dal competente ufficio comunale.

Soggetti aventi titolo a disporre il trasporto di salma

Si tratta di familiare o convivente del defunto.
Si ritiene debba intendersi, in ordine di priorità: coniuge, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado (padre, madre, figli), poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.
Difatti per giurisprudenza consolidata è il coniuge a prevalere sui parenti jure sanguinis del de cuius, al fine della destinazione delle sue spoglie mortali, ovviamente laddove non vi sia contrasto con la volontà del defunto.

Si applica, pertanto, lo stesso criterio di poziorità (titolo privilegiato a disporre) elaborato prima dall’orientamento dei Tribunali e, poi, formalizzato in norma positiva con l’Art. 79 comma 1 DPR 285/90 richiamato, poi, dal paragrafo 14.2 Circ. Min. 24/06/93 n. 24.
Questi atti di disposizione rientrano nella sfera dei diritti della personalità, anzi personalissimi (esser sepolti o dare sepoltura) e sono contemplati dall’Art. 117 della Costituzione.

Hanno titolo a richiedere ed ottenere il trasporto di una salma anche soggetti istituzionali esterni alla famiglia e cioè l’Autorità giudiziaria (paragrafo 5 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 ed Art. 41 comma 3 Reg. Reg. n6/2004) e l’Autorità sanitaria locale (trasporti necroscopici in caso di morbo infettivo diffusivo, abitazione inadatta, riscontro diagnostico.…) nei casi di loro rispettiva pertinenza.

 


[1] Se, invece, c’è extraterritorialità vale la normativa statale, ed in questo caso per il trasporto a cassa aperta si dovrebbe applicare l’Art. 17 del DPR 285/90.
[2] Si applicano, allora, alla fattispecie del trasporto salma tutte le cautele dell’Art. 17 DPR 285/90, al fine di non inibire oppure ostacolare eventuali segni di vita, ancorché flebili, quindi ex Art. 8 DPR 285/90 la salma non può esser racchiusa nella cassa, sottoposta ad autopsia, a trattamenti antiputrefattivi, a conservazione in cella frigorifera e nemmeno sepolta o cremata.
[3] Tra questi provvedimenti si annovera anche la drastica riduzione del periodo d’osservazione al fine di chiudere il prima possibile la cassa ai sensi dell’Art. 10 DPR 285/90 e procedere con la sepoltura o la cremazione.
L’Art. 10 DPR 285/90, tuttavia, individua nel Sindaco la figura istituzionale deputata ad abbreviare il periodo d’osservazione per le morti dovute a morbo infettivo diffusivo su proposta dell’autorità sanitaria.
Il necroscopo, tuttavia, può sempre certificare l’incontrovertibilità del decesso con l’ausilio dell’elettrocardiografo, rendendo, così superfluo lo stesso periodo d’osservazione.
[4]Si tratterebbe di una nuova rigidità procedurale. In regime di DPR 285/90 ogni altro luogo “atipico” ove svolgere l’osservazione del cadavere avrebbe dovuto essere autorizzato dal Comune, magari in via generale nell’ordinanza che regola i trasporti funebri o nel regolamento. 
È questo il caso del tributo di speciali onoranze (civili, religiose, ecc.), presso luoghi pubblici o privati (chiese, luoghi di culto in genere, sedi di partiti, sindacati, associazioni riconosciute, ecc.). L’autorizzazione al trasporto rende necessaria una duplice valutazione di natura sanitaria (AUSL):
a) l’idoneità del luogo (sia ai fini igienico sanitari, sia per la garanzia della sorveglianza almeno fino alla certificazione dell’avvenuta morte ad opera del medico necroscopo);
b) accertamento sanitario se la salma può determinare pericoli per il mantenimento in quel luogo.
[5] Ci si riferisce proprio all’allestimento di camera ardente per la veglia funebre che deve tenersi assolutamente a cassa aperta, per l’esposizione del de cuius presso sedi di partiti, sindacati, chiese.
[6] Questa precisazione non comporta il trasferimento della competenza comunale in materia ex Artt. 12…15 DPR 285/90, obitori e depositi d’osservazione comunali debbono, quindi, esser mantenuti in attività.
L’Art. 41 del Reg. Reg.le n. 6/2004 impone a ciascuna ASL di svolgere una ricognizione sulla situazione esistente per valutare l’eventuale fabbisogno di nuovi spazi.
Se tali prestazioni sono comprese all’interno dei LEA (e allora la competenza è totalmente sanitaria e senza riflessi economici per i Comuni).

Written by:

Carlo Ballotta

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