Loculo concesso due volte. Ha ragione chi l'ha occupato per primo

La famiglia XX acquistava nel 1996 i loculi 1109 e 1110 dell’edificio F comprovandone il possesso tramite versamento in C/C intestato al Comune di Putignano, successivamente per un mero errore dell’ufficio competente, il loculo 1110 viene concesso nel 2010 con regolare contratto di concessione registrato all’Ufficio delle Entrate alla famiglia YY per la dipartita del sig. Vito. Dalla scoperta dell’imprecisione si sono susseguite una serie di vicissitudini:

  • comunicazione del Comune di estumulazione del sig. YY in data 23 marzo e di conseguenza il contrasto della stessa considerata impropria da parte della famiglia;
  • presentazione d’istanza cautelare al Tar della moglie dell’estinto, che in data 29 marzo ha respinto la stessa;
  • appello al Consiglio di Stato della famiglia YY, quale ultima possibilità per rivendicare i propri diritti.

I Consiglio di Stato lo scorso 24 aprile 2012 ha emanato il verdetto in favore della vedova YY considerandola l’unico soggetto titolare del diritto di concessione del loculo 1110 e in quanto regolarmente registrato all’Ufficio delle entrate

  • considerando altresì l’atto incompleto della controparte,
  • considerando illegittima l’ordinanza sindacale emessa dal Comune di Putignano,
  • sottolineando che l’estumulazione della salma del sig. Vito a pochi mesi dal decesso avrebbe potuto arrecare danni economici e igienico-sanitari.

Si evince, inoltre, dalla sentenza l’esortazione per l’ufficio competente all’individuazione di due nuovi loculi adiacenti da destinare alla famiglia XX, vista la presenza nel cimitero di due lotti attigui tra loro ancora liberi e in attesa di assegnazione, consentirebbe di soddisfare anche l’interesse della signora XX ad avere la sepoltura affianco a quella del figlio prematuramente scomparso.

Sorge solo un dubbio: ma non si poteva fare tutto questo egualmente in autotula, risparmiando le spese legali e usando il buon senso?

Written by:

@ Redazione

9.180 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.