La decadenza sanzionatoria (https://www.funerali.org/cimiteri/la-decadenza-delle-concessioni-cimiteriali-915.html), a differenza della revoca per interesse pubblico prevalente, viene pronunciata, con effetto dichiarativo e non costitutivo rispetto all’inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario (ad es. quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato), da precisarsi nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e nell’atto di concessione o nella convenzione (cd. concessione-contratto) che sovente l’accompagna, essendo la concessione, in sè, atto tipicamente unilaterale, mentre il rapporto concessorio che s’instaura ha natura para-contrattuale.
L’art. 63 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (https://www.funerali.org/cimiteri/la-manutenzione-dei-sepolcri-ex-art-63-dpr-n2851990-927.html) considera due casi di sepoltura privata abbandonata dagli aventi diritto:
a) per incuria;
b) per morte degli stessi (abbandono amministrativo?)
E’ consentaneo che il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, di cui si ribadisce la centralità strategica nel buon governo del cimitero, disciplini in modo puntuale e nel dettaglio il procedimento che deve essere seguito per dichiarare la decadenza della concessione, con la conseguente estinzione, per causa disfunzionale, del rapporto concessorio stesso.
Come già riferito in merito all’opportunità secondo cui i Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria prevedano alla morte del fondatore concessionario del sepolcro il subentro (https://www.funerali.org/cimiteri/la-morte-del-concessionario-e-listututo-del-subentro-7523.html) dei suoi aventi causa, pure in senso minimale, almeno per l’imputazione degli oneri manutentivi; anche nel disciplinare la procedura di decadenza, l’omonimo Regolamento Comunale dovrebbe contemplare che le disposizioni in esso contenute si applichino anche alla concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla data di sua entrata in vigore, rectius: dovrebbe esser l’atto di concessione stipulato in passato a contenere una clausola sullo Jus Superveniens, sulla regolamentazione in divenire, con cui si statuisca una relazione dinamica tra atto concessorio pre-esistente è le diverse fonti del diritto, che succederanno nel tempo, altrimenti varrebbe, pur sempre, il principio del tempus regit actum.
La vera questione cruciale e nevralgica consiste nel tipo di ricerche ed indagini che la l’amministrazione comunale deve compiere o, comunque, porre in essere, prima di dichiarare l’irreperibilità degli aventi titolo, e quindi procedere con la riacquisizione delle tombe, attraverso lo strumento della determina dirigenziale, in cattivo stato di conservazione al demanio comunale, per poi o demolirle o riassegnarle con nuova concessione, previo restauro conservativo.
Analogamente a quanto esposto in materia di revoca, la giurisprudenza ha stabilito come un semplice cartello apposto su una tomba, con il quale il Comune invita gli aventi titolo a presentarsi presso l’ufficio cimiteriale, senza altro aggiungere, non consegua il risultato di portare alla conoscenza degli interessati, dell’ingiunzione di eseguire opere di manutenzione e conservazione.
Nemmeno con l’esposizione di tale comando imperativo all’albo pretorio, secondo la giurisprudenza in esame, si sarebbe potuto dir assolto l’obbligo di una comunicazione davvero efficace.
Se gli aventi causa non hanno provveduto alla destinazione del sepolcro per il tempo successivo alla loro morte (jure haereditatis o jure sanguinis a seconda della natura famigliare o ereditaria imposta al sepolcro al momento della sua costruzione) incaricando, ad esempio, una fondazione di occuparsi della manutenzione della tomba, con opportuna pubblicità-notizia della decisione assunta al comune, si presume vi sia l’abbandono amministrativo e si può quindi pronunciare la decadenza della concessione.
Paradossalmente ove la pronuncia di decadenza venisse (illegittimamente) applicata a una concessione c.d. perpetua, in mancanza (debitamente accertata) di aventi causa dell’originario fondatore del sepolcro, nessuno potrebbe impugnare avanti al Giudice Amministrativo il provvedimento di decadenza, stante la carenza sia della legittimazione attiva sia dell’interesse ad agire (art. 100 Codice di Procedura Civile), inteso quest’ultimo come utilità che il soggetto ricorrente può ritrarre dall’esperimento del rimedio giudiziario.
Ove, al contrario, vi siano degli aventi titolo, il primo atto dell’iter procedimentale è rappresentato da una formale diffida e, solo nel caso in cui gli interessati non attendano alla prescritta manutenzione, è possibile procedere con la pronuncia di decadenza, per grave violazione delle obbligazioni sinallagmatiche contratte, a suo tempo, dal concessionario primo.
Alcune delle caratteristiche che può presentare una tomba in stato di cattiva conservazione sono, per esempio, la non leggibilità delle iscrizioni (obbligatorie la data di nascita, morte, nome e cognome), la mancanza di decoro causata da sporcizia, erbacce l’affaticamento delle strutture murarie o lapidee, il pericolo di caduta di pezzi di tomba con possibili danni ai frequentatori.
I Tribunali Italiani (ex multis: T.A.R. Piemonte, 3 aprile 1987 n. 130) hanno altresì osservato, in modo uniforme e con orientamento pressoché costante, come lo stato di incuria di un’area cimiteriale ai fini dell’adozione del provvedimento di decadenza della corrispondente concessione debba essere ancorato a precisi requisiti tecnici tra cui annoveriamo:
- il criterio temporale: (deve potersi agevolmente dimostrare che da lungo e certo tempo il titolare della sepoltura o chi per lui non si è recato in loco)
- l’animus di omettere volontariamente (= disinteresse manifesto) ogni forma di necessaria manutenzione. (è, forse, l’aspetto più critico e problematico da provare in via amministrativa o addirittura in giudizio.)
- il parametro oggettivo: (l’area deve risultare davvero impraticabile o, comunque, il manufatto deve essere gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono).
X Sofia,
simulare l’irreperibilità è un…”trucco” all’italiana che non serve a niente, le furbate in polizia mortuaria non fanno fortuna. Piuttosto valuti la procedura descritta in questo art. reperibile al seguente link:
https://www.funerali.org/cimiteri/la-rinuncia-nelle-concessioni-cimiteriali-modi-forma-e-natura-dellatto-45953.html.
Se eventualmente Ella dovesse aver bisogno di nuovo sa sempre dove, e come trovarci.
Lo so, era proprio un atto di estrema disperazione quella “furbata”.
In alcuni comuni consentono la rinuncia tramite notaio come mi diceva l’avvocato andando a rinunciare sui diritti di totalità della tomba e su quelli di farsi seppellire e poi si notificano agli eredi tramite PEC. In quel comune, Per la rinuncia totale, giustamente, ma soprattutto per quella parziale, occorre che vi sia il consenso di tutti i soggetti titolari del diritto primario di sepolcro a
titolo originario o derivato. Neanche l’avvocato è riuscito a spiegarsi cosa si intendesse per parziale, se era riferita alla quota di ciascuno oppure era parziale intesa come parte del manufatto. Per lui era riferita alla quota di ciascuno ed era abbastanza dubbioso perché riteneva che venisse parzialmente leso il nostro diritto di rinuncia.
Cioè in pratica siamo costretti a pagare dato che uno dei concessionari ha il padre e non vuole pagare a meno che sia contattato dal comune( non riconosce noi come referenti) e comunque non sarebbe disposto a farci rinunciare…
X Sofia,
dalla co-intestazione della concessione cimiteriale sorge una comunione solidale e forzosa, ripartita in rispettive quote di titolarità. In questo caso assistiamo ad uno spacchettamento dei diritti di sepolcro. Ogni titolare di questa frazione può senz’altro rinunciare, limitatamente alla parte di propria spettanza. Si seguono indicativamente le regole che governano, in senso generale, la vita di un condominio, per il riparto delle spese di mantenimento dello stabile adibito ad uso funerario.
La retrocessione di tutti i Suoi diritti sulla tomba di famiglia, con annessi oneri dominicali di manutenzione provocherebbe un conseguente accrescimento (in senso civilistico) delle quote nei restanti co-intestatari del rapporto concessorio che – è bene ribadire – non si estinguerebbe di certo.
Gentile Sofia, se vuole un consiglio spassionato ed ha qualche soldo da investire, ma da non scialacquare in inutili ed improbabili consulenze, cerchi di approfondire veramente la questione del subentro o( per converso) della rinuncia prima di assumere qualche provvedimento per il Suo stesso interesse sconsiderato. Qui c’è la possibilità concreta di esser seguiti nei singoli passaggi di burocrazia funeraria per assecondare nel modo più solerte e vantaggioso, anche economicamente, la Sua volontà in merito al sacello gentilizio de quo.
Calcoli quanto le sia già costata questa faccenda, in termini di tempo e risorse, forse – allora – troverà conveniente stabilire con questa Redazione uno stabile canale comunicativo orientato all’acquisto (sì, si tratta di servizio a titolo oneroso, perchè il nostro lavoro ha un prezzo: seppur onesto, competitivo) di una risposta ad hoc e personalizzata al Suo quesito.
Sarebbe la sede propria ed opportuna per una trattazione particolareggiata del problema da Lei sollevato, con qualche buona linea guida da seguire nei numerosi e necessari passaggi amministrativi cui dar seguito.
Buon giorno.
Sono la referente e subentrata come concessionaria di una tomba di famiglia perpetua. Insieme a me ci sono altri 3 concessionari, discendenti del fondatore della tomba. Il comune ci ha comunicato di effettuare dei lavori, io li ho sostenuti ma gli altri si rifiutano di pagare di fatto e sostengono che deve essere solo il comune a chiamarli, io non ho alcun potere di chiedere le loro quote.
Se le prossime volte mi rendo irreperibile o non rispondo alle telefonate/ raccomandate il comune può effettuare i lavori e poi farli pagare solo a un concessionario o deve dividerli per quote? Oppure viene dichiarata decaduta la tomba e abbandonata?
Per di più sono vecchia. Se per caso muoio mia figlia può opporsi al subentro? Vedendo quanto mi sta causando difficoltà mia figlia vorrebbe non subentrare al mio posto e non firmare nessun atto di subentro e rendersi irreperibile, lei abita all’estero e verrebbe solo per la successione ma di fatto abbandonerebbe la tomba