Premessa: il comune in forza della Legge è tenuto disporre di almeno un cimitero a sistema ad inumazione (art. 337 TULLSS e art. 49 DPR 10 settembre 1990, n. 285), di idoneo dimensionamento. Lo stesso DPR 285/1990 con l’Art. 92 prende in considerazione la “grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune solo ed esclusivamente nel senso di carenza di aree per l’inumazione, alla luce delle coordinate disposizioni dell’art. 337 TULLSS, art. 49, comma 1 e art. 58 DPR 10 settembre 1990” (Sereno Scolaro).
L’Art. 50 DPR 285/1990 stabilisce in capo al comune il vincolo giuridico di accogliere alcune categorie di persone, preliminarmente quelle decedute nel comune (in attuazione del postulato secondo cui la sepoltura dovrebbe avvenire “naturalmente” nel luogo di morte) e secondariamente quelle aventi in vita la residenza nel comune (in attuazione del principio ex Art. 13 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per il quale le funzioni del comune sono rivolte alla propria popolazione). Ogni comune, allora, (ex Art. 49 comma 1 DPR 285/)0 e Art. 337 Testo Unico Leggi Sanitarie), come dimostrato prima, deve predisporre almeno un cimitero a sistema d’inumazione in cui dar sepoltura ove richiesto, o d’ufficio, se si rileva il disinteresse dei famigliari, indigenza, stato di bisogno del de cuius, ai propri abitanti oppure a chi sia deceduto nel proprio distretto territoriale, ai resti mortali (Art. 3 comma 1 lettera b) di persone appartenute a questi due gruppi, oppure ai nati morti e prodotti del concepimento (Art. 7 DPR 285/1990), se gli aventi diritto secondo jure sanguinis non dispongono per altra destinazione. Un secondo obbligo di accettazione, con caratteristiche di alternatività, rispetto a quello principale in capo al comune, deriva dal fatto che il comune stesso abbia dato in concessione sepolcri privati nei cimiteri, in cui la sepoltura si sostanzia come esecuzione delle obbligazioni sinallagmatiche sorte dalla concessione stessa. L’attività cimiteriale è infatti, funzione propria ed esclusiva del comune (Artt. 337, 343 e 394 Regio Decreto 1265/1937, Art. 824 Codice Civile, Artt. 49 e seg. DPR 285/1990, Art. 13 Decreto Legislativo 267/2000), il quale deve vigilare anche sui cosiddetti cimiteri particolari (Art. 104 comma 4 DPR 285/1990) legittimi tutt’oggi purché preesistenti all’entrata in vigore del Regio Decreto n.1265/1934.
Siccome il trasporto funebre del feretro, verso la sua destinazione finale, si effettua solo dopo il periodo d’osservazione e, pertanto, a cassa rigorosamente chiusa, l’autorizzazione comunale è sempre soggetta al preventivo rilascio dell’autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione, in quanto quest’ultima condicio sine qua non per ogni trattamento irreversibile del post mortem enumerato all’Art. 8 del DPR 285/90.
Il nulla osta della magistratura ex Art. 116 Decreto Legislativo 28/7/1989, n. 271, è necessario, a prescindere dal luogo di decesso, nei casi di cui agli articoli 76 e 77 del DPR 3 novembre 2000 n. 396 (revisione e semplificazione dell’ordinamento di Stato Civile).
Quando è indispensabile il nulla osta dell’autorità giudiziaria è la stessa licenza di seppellimento ad esser subordinata a questo atto.
Il decreto di trasporto, sotto il profilo procedurale, risulta successivo all’autorizzazione alla sepoltura, che, a sua volta, dipende dal nulla osta qualora, naturalmente si verifichino le condizioni di cui agli art. 76 e 77 sopra richiamati.
Alcuni regolamenti comunali di polizia mortuaria sono molto meticolosi nel disciplinare traslazioni e sepolture e chiedono esplicitamente, per accordare il permesso di trasferimento, che sia prodotto un documento in cui si attesti il titolo di trasporto del cadavere, delle ossa o delle ceneri nel luogo di nuova sepoltura, potrebbero, infatti, sussistere, agli atti del comune, o sul contratto di concessione originario delle restrizioni allo Jus sepulchri (inteso come potere di disposizione in termini di pietas e diritti personalissimi) finalizzate a mantenere feretro, urna o cassettina ossario nel primo sepolcro, sino alla naturale scadenza della concessione. I due esempi più frequenti sono la volontà del fondatore il quale inserisce la clausola della cosiddetta tomba chiusa oppure l’inaccessibilità del feretro, come accade per quei sepolcri privi di vestibolo in cui non è possibile raggiungere una cassa senza doverne movimentare altre, violando così la norma di cui all’Art. 76 comma 2 DPR 285/1990. A quest’ultima ipotesi, per altro si potrebbe ovviare con la procedura di deroga ex Art. 106 DPR 285/1990 senza nemmeno particolari formalizzazioni dopo il DPCM 26 Maggio 2000, con cui si è trasferita questa responsabilità alle regioni.
Insomma, deve esser appurato, propedeuticamente, lo jus sepulchri (il diritto alla sepoltura) nel sito indicato da chi presenti formale richiesta di trasporto, per disporre, così, del de cuius (inteso come cadavere e sue trasformazioni di stato) e della stessa tomba.
I luoghi verso cui sia possibile svolgere un trasporto funebre presentano la caratteristica della tipicità: ossia sono rigidamente previsti, in via generale ed astratta, dalla legge, mentre per particolari situazioni, debbono sempre esser sottoposti, caso per caso, ad autorizzazione da parte dell’autorità amministrativa territorialmente competente.
I luoghi deputati ad accogliere un feretro, entro o fuori, comune sono:
1) L’Estero (Art. 28 e 29 DPR 285/1990, Convenzione di Berlino 10 febbraio 1937 recepita con Regio decreto 1 luglio 1937 n.1379)
2) Il crematorio (Art. 26 DPR 285/1990, Art.343 Regio Decreto 1265/1934 così come parzialmente modificato dall’Art. 6 Legge n.130/2001)
3) Il cimitero (Art. 24 DPR 285/1990 Artt. 337 e segg. Regio Decreto 1265/1934)
4) Un reparto cimiteriale per determinati culti religiosi (Art. 100 DPR 285/1990)
5) Una tomba gentilizia esterna al perimetro del sepolcreto (Art. 101 DPR 285/1990 Art. 340 Regio Decreto 1265/1934)
6) Un cimitero particolare (Art. 104 comma 4 DPR 285/1990)
7) Una tumulazione privilegiata (Art.105 DPR285/1990, Art. 341 Regio Decreto 1265/1934)
L’autorizzazione a tumulazione o inumazione (per la cremazione, invece si segue la procedura aggravata dell’Art. 79 DPR 285/90) è semplicemente la prova con cui, l’ufficiale di Stato Civile, dopo essersi sincerato dell’effettiva morte del de cuius, attraverso il certificato della visita necroscopica (Art. 74 DPR n.396/2000), autorizza lo smaltimento del cadavere, secondo la forma di destinazione prescelta da de cuius, in primis, o dai suoi congiunti. (invece nelle condizioni di indigenza, stato di bisogno o disinteresse, ai sensi del comma 7 bis Art. 1 Legge n. 26 del 28/02/01 interviene il comune attraverso i servizi sociali e non l’ufficio di polizia mortuaria).
La licenza di seppellimento specifica come il cadavere sarà sepolto e così celato alla vista dei dolenti (tramite interro o conservazione del feretro in cella muraria), perché si compiano i processi putrefattivi, ma non dove ciò avverrà.
Nel cimitero del luogo di decesso, fuori comune, oltre i confini nazionali o in altro luogo atipico,ma pur sempre autorizzato?
Nemmeno troppo paradossalmente il dirigente di settore di cui all’Art. 107 comma 3 Decreto Legislativo n.267/2000 potrebbe, con atto motivato ex Art.3 Legge 241/1990, rifiutare la sepoltura il campo di terra verso chi non ne abbia maturato il diritto.
Il titolo valido per eseguire un trasporto di feretro si perfeziona quando in esso sia indicato un preciso punto d’arrivo, mentre ogni suo passaggio intermedio deve esser sempre autorizzato, e, quindi, comunicato all’autorità amministrativa, nonché da quest’ultima approvato.
Non può, dunque, esser consentito un trasporto funebre il cui luogo d’arrivo sia vietato dalla legge, come ad esempio accadrebbe se si chiedesse di inumare un cadavere all’esterno dell’sepolcreto, ai sensi dell’Art. 340 Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, fosse anche vicino ad un fiume o all’abitazione della persona scomparsa per motivi romantici o ideali (Le uniche tombe legittimate ad esser costruite non in cimitero sono cappelle gentilizie basate solo sul sistema a tumulazione).
L’autorizzazione all’accoglimento della salma (da parte del comune che sarà meta finale del trasporto funebre) diventa allora un momento fondamentale per il rilascio della stessa autorizzazione al trasporto (il trasferimento ha un inizio ed una fine), soprattutto quando il trasporto è diretto fuori comune e, di conseguenza, comune di decesso e comune in cui avverrà la sepoltura non coincidono.
L’assicurazione sulla certa destinazione del feretro potrebbe esser riportata anche sull’istanza di parte volta ad ottenere il decreto di trasporto, comunque l’assenza di citazione nel preambolo del provvedimento non inficierebbe la validità dell’atto stesso in funzione dell’art. 21-octies della L.241/1990.
In alcune realtà locali si è addirittura imposta la prassi redigere un verbale di ricevimento del cadavere da parte del servizio di custodia cimiteriale, oltre all’iscrizione negli appositi registri di cui all’Art. 52 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
Poniamo quest’esempio:
quali sono le modalità sono da porre in essere quando non si riscontrino posti liberi nel cimitero indicato come punto terminale nella autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di decesso e venga presentata dagli interessati istanza per trasporto in comune diverso dal destinatario.
Il comune di decesso o, comunque, di partenza del corteo funebre (il feretro, infatti, con le precauzioni dettate dall’Art. 88 comma 2 DPR 285/1990) potrebbe, infatti, provenire da un cimitero di prima sepoltura) al momento del rilascio dell’autorizzazione al trasporto può (o deve assolutamente, in via prodromica?) assicurarsi (anche a mezzo comunicazione via fax o telegrafica) della disponibilità di posti salma nel cimitero di destinazione e del diritto dei defunto ad esser ivi tumulato o affossato.
Si applica, per analogia, la stessa procedura contemplata dal comma 3 Art. 24 DPR 285/90 riguardo alla sosta temporanea in comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze.
Essa è comunicata ai sindaci di tali comuni previo l’accertamento che detti luoghi deputati alla celebrazione delle esequie oppure all’allestimento di camera ardente siano preventivamente autorizzati dal comune di loro appartenenza.
L’art. 50 DPR 285/1090 indica, dunque, quali cadaveri possano o debbano necessariamente essere ricevuti in un cimitero.
Altri titoli validi per l’accoglimento in cimitero sono particolari meriti acquisiti, in vita, da de cuius verso la municipalità, il diritto del defunto ad esser tumulato o inumato in una sepoltura privata (Art. 50 DPR 285/90) oppure ancora l’acquisizione, dietro corresponsione di un canone, di una concessione in uso dalla durata temporale variabile.
Vi è, pertanto, una valutazione di ordine discrezionale da parte dell’ente locale, sull’obbligo giuridico di inumare un defunto nel campo di terra di un cimitero comunale.
L’autorità amministrativa, così, può legittimamente rifiutare l’inumazione di chi non sia stato residente in quel comune o non sia lì deceduto.
Con le nuove norme del comma 7 bis Art. 1 Legge n. 26 del 28 febbraio 2001 in materia di onerosità delle operazioni cimiteriali occorre, poi, acclarare se la tariffa sia a carico del comune, che la versa al gestore del cimitero, oppure dei congiunti.
In questo senso l’autorizzazione all’inumazione, di cui è sempre competente l’ufficiale di Stato Civile, risponde a tre esigenze istituzionali:
1. Dichiara l’incontrovertibile oggettività del decesso, accantonando qualsiasi dubbio di morte apparente (per l’esclusione di morte dovuta a reato è competente la magistratura).
2. Autorizza l’accoglimento del feretro (ex Art. 50 DPR 285/90)
3. Individua il soggetto che sosterrà l’onere economico della sepoltura ai sensi dell’Art. 1 comma 7 bis egge 28 febbraio 2001 n. 26.
Si può giungere, dunque, a tale conclusione: il procedimento volto ad autorizzare la sepoltura non è completo e “perfetto” se non specifica dove ed in quale forma (inumazione o tumulazione, per la cremazione l’iter autorizzatorio è completamente diverso) avverrà detta sepoltura, il titolo in forza del quale feretro, ceneri o resti mortali possono esser accolti dalla sepoltura cui sono diretti e chi debba sostenere l’onere economico di inumazione o tumulazione.
Il seppellimento di cadaveri di persone non decedute nel territorio di un comune o non aventi in esso in vita la residenza, è sicuramente possibile secondo quanto previsto dall’art.50 comma 1, lettera C, del D.P.R. 10.9 1990 n.285. Una sepoltura privata può essere concessa ex novo per la bisogna, a tempo determinato; essere a sistema di inumazione o tumulazione (Art. 90).
Una sepoltura privata comporta sempre un’attività istruttoria idonea a verificare preventivamente la titolarità di un diritto personale per l’accoglimento nel cimitero e, quindi, per la collocazione del feretro in un determinato sepolcro privato, questo iter dovrebbe concludersi con un’autorizzazione amministrativa, anche se non necessariamente strutturata.
Lo stesso diritto di sepolcro, se visto alla luce dell’Art. 93 comma 1 DPR 285/1990 si configura come mera aspettativa rispetto alla cronologia degli eventi luttuosi, in quanto trova il limite al suo esercizio nella naturale capienza fisica della tomba.
Di norma la concessione è onerosa (Artt. 95 e “deduttivamente”103 DPR 285/1990), ma, in frangenti del tutto straordinari, potrebbe essere anche gratuita laddove il Comune decida di riconoscere particolari benemerenze per tale persona.
Attenzione, però, a non causare un danno all’erario comunale, poichè sorgerebbe la responsabilità patrimoniale di cui all’Art. 93 Decreto Legislativo 267/2000. Più generalmente la persona vanta un diritto ad essere inumata o tumulata in sepolture già esistenti al cimitero e quindi si attua tale previsione.
Infine, laddove un Comune si ritrovasse area sovrabbondante per inumazione in campo comune, (ad esempio per la mutata domanda tipologica di sepolture) potrebbe destinare una zona ove seppellire gratuitamente i cadaveri di persone legate in vita da particolari legami in quella città. Tale eventualità dovrebbe essere codificata con l’adozione del piano regolatore cimiteriale e contemplata nel regolamento di polizia mortuaria. comunale. In ultima analisi è sempre facoltà dell’Amministrazione Comunale dilatare la casistica di possibili sepolture rispetto a quanto stabilito dall’art. 50 del D.P.R. 10.9.1990 n.285, ma un cittadino richiedente non può vantare alcun diritto in proposito, a meno di non ricadere nella situazione di cui all’art.50, comma 1, lettere c,d,e. E’ sempre facoltà dell’Amministrazione, in relazione alle sepolture disponibili, concederle in uso a cittadini che non abbiano il requisito della residenza, magari modulando anche il piano tariffario.
X Nicola,
al Suo quesito è già stata fornita risposta esauriente in data 19 gennaio 2019.
Ne riporto una stralcio, quasi integrale:
“[…omissis] si tratta, allora, di un traslazione in altro sito dello stesso cimitero.
Questa operazione, soprattutto sotto l’aspetto del diritto civile cioè della legittimazione (trascurando, per un attimo le logiche implicazioni tecniche di ordine igienico-sanitario) è normata dall’art. 88 del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 da leggersi in combinato disposto con l’art. 79 comma 1 II periodo dello stesso regolamento. Ora in base a queste regole l’autorità amministrativa comunale *PUO* e non necessariamente *deve* autorizzare la prefata traslazione quando si formi, in tal senso, una volontà da parte degli aventi diritto a disporre delle spoglie mortali.
Si ravvisa, pertanto, un margine – anche se, invero, abbastanza ridotto di discrezionalità, in quanto la relativa istruttoria è semplicemente basata sulla produzione agli atti della stessa dei titoli formali. Non è compito del Comune indagare più di tanto sui reconditi motivi di ordine personalissimo che spingono gli aventi titolo ad inoltrare istanza di traslazione.
Sua madre non tanto come erede (la qualità di “erede” attiene a situazioni di tipo patrimoniale) ma nella posizione giuridica di più diretta discendente dei defunti, ha senz’atro TITOLO PRIVILEGIATO ed ESCLUSIVO (per questioni di D.N.A. , cioè di più stretta consanguineità nella scala gerarchica della parentela) a richiedere ed ottenere il provvedimento di trasferimento del feretri. Attenzione, però, la c.d. electio sepulchi è un diritto innanzi tutto della persona scomparsa ed essa può manifestare anche informalmente il desiderio in ordine alla propria tumulazione in un particolare sepolcro. La prefata autorizzazione, pertanto, potrebbe esser negata solo ed esclusivamente quando dovesse emergere da parte dei Suoi nonni il preciso volere di riposare nella chiesetta cimiteriale, altrimenti i nipoti non hanno titolo per opporsi (se non instaurando un giudizio in sede civile) e si procederà d’ufficio.”
Piccola reprimenda: non bisognerebbe *abusare* di questo servizio, per di più gratuito, sottraendo così spazio e tempo ad altri utenti parimenti legittimati dalla politica editoriale di questo blog, a ricevere consulenze in ambito funebre e cimiteriale…ma cum judicio e senso del limite, non siamo, infatti, il rifugium peccatorum per tutte le diatribe sepolcrali italiane, proprio per mancanza di risorse.
Comunque (piccolo sfogo a parte, per altro del tutto irrilevante) siccome la Sua seconda domanda si arricchisce di nuovi, interessanti elementi soggiungo sommessamente quanto segue:
le spoglie mortali dei suoi nonni sono tumulate in un edificio in concessione o, addirittura di proprietà di un corpo morale (ente religioso, congrega, confraternita) la quale ha ceduto il diritto d’uso sui due loculi in questione. Ora il rapporto contrattuale che si è instaurato tra la Sua famiglia e il prefato corpo morale è di natura eminentemente privatistica e, quindi, è rimesso al Giudice Ordinario, soprattutto per accertarne la reale sussistenza in caso di smarrimento/distruzione accidentale del titolo formale. Aggiungo che la tumulazione se non suffragata da relativo atto è da ritenersi illegittima, ossia sine titulo e tecnicamente “abusiva”. IL Comune deve vigilare sull’attività cimiteriale, specie sui sepolcri privati, a maggior ragione se gestiti da privati, proprio per evitare distorcimenti e mercimoni di posti feretro, assolutamente vietati dalla Legge (art. 92 comma 4) del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Le consiglio, allora, di consultare attentamente lo statuto dell’ente religioso, congrega, confraternita in tema di diritto di sepolcro (potrebbero infatti, esser contemplate particolari inibizioni alle estumulazioni/traslazioni ad altra sepoltura, clausole, dunque, limitative dei futuri diritti di disposizione sulle spoglie mortali).
Se, ad esempio, è prevista la clausola contrattuale del cosiddetta “tomba chiusa” non sarà possibile procedere ad una successiva estumulazione, se poi aggiungiamo il presunto regime di perpetuità del diritto d’uso sui due loculi i feretri dei Suoi nonni dovranno permanere in loco per sempre…da qui all’eternità.
Altrimenti valgono le considerazioni di cui sopra, sulla posizione del Priore (in quale non sa più quali pesci pigliare dato il montante conflitto endo-famigliare sulla destinazione dei due feretri non mi esprimo: è il classico atteggiamento “scaricabarile” in perfetto stile “Ponzio-Pilato”, noto funzionario dell’impero romano che, secondo la narrazione evangelica, dinanzi ai problemi di natura cristologica si lavava frequentemente le mani, e… non solo per ragioni igieniche.
Salve,
mia madre vorrebbe trasferire i suoi genitori defunti da una chiesa cimiteriale alla sua cappella privata ultimata circa 3 anni fa. Sia la chiesa cimiteriale che la cappella privata si trovano nello stesso cimitero.
Mia madre è l’unica figlia vivente,in quanto sua sorella è già deceduta.
Purtroppo i figli della sorella di mia madre, che non sono altro che i miei cugini, si oppongono al trasferimento dei due feretri.
La domanda è la seguente: in che modo mia madre può avvalersi di trasferire i suoi genitori defunti?
Faccio presente che il priore della chiesa dove sono seppelliti i genitori di mia madre non trova più nel suo archivio il contratto di acquisto dei 2 loculi che i nonni avevano stipulato 50 anni fa.
A questo punto il priore della chiesa sostiene che senza il vecchio contratto i feretri non possono essere trasferiti.
Cortesemente mi dà una risposta celere?
Grazie!