Cara Redazione,
Vi chiedo se la norma che regola la tumulazione nei cimiteri sia solamente quella fissata dall’articolo 50 del D.P.R. in vigore o se ce ne siano altre che ignoro?
Ve lo chiedo perché debbo risolvere un caso postomi dal titolare di una ditta di onoranze funebri e riguardante la richiesta di alcuni familiari che vorrebbero far tumulare un loro congiunto non residente in vita in questo Comune di X e non titolare qui di una tomba privata, costui, poi, è deceduto, in un Comune di Y a pochi chilometri di distanza da qui.
A X c’è nato e vissuto fino a poco tempo fa ma é emigrato da esso e trasferito altrove. Il titolare della ditta di cui sopra sostiene che esiste una norma la quale permetterebbe la tumulazione nel comune di X in quanto, per l’appunto, c’è nato. Dice il vero? Inoltre, se non ricordo male (siccome che da questo titolare sono stato raggiunto telefonicamente intorno alla mezzanotte e quindi ero già a letto) i familiari vorrebbero far tumulare la Salma in un loculo in concessione ad un fratello del Defunto ed occupato da un “feretrino” che si dovrebbe,
ovviamente, traslare in un loculo ridotto di cui, al momento ancora non dispongono, ma che dovrebbero chiedere in concessione (il Comune ne dispone) domani lunedì 12 maggio. Ovvio, inoltre, che deve essere presentata la relativa richiesta di traslazione ed autorizzata dal Sindaco.
Mi scuso se l’esposizione non è molto chiara ma quanto ho scritto é tutto ciò che sono stato capace di ricordare.
Vi ringrazio infinitamente per la Vostra cortesia e disponibilità.
Risposta:
Nei Regolamenti di polizia mortuaria del 1891, del 1892, del 1942, del 1975, del 1990, oltre, ovviamente, a considerare come normale la sepoltura ad inumazione in campo comune, cioè quella che determina l’obbligo per i comuni e il fabbisogno, si parla sempre e solo di ammissibilità (se prevista dal Piano regolatore cimiteriale, a partire dal DPR 803/1975, oggi art. 91 DPR 285/1990 di concessione di aree. (prima, invece, era richiesta la deliberazione consiliare di concessione dell’area e la sua trasmessione al Prefetto, con il vincolo, per il consiglio comunale, di provare documentalmente il numero dei decessi negli ultimi 10 anni, la superficie occupata, quella utilizzabile, ecc.))
Da nessuna parte (più o meno a partire dalla prima legislazione in materia Post-Unitaria) non si parla mai dell’ipotesi che sia il comune, quale titolare dell’area cimiteriale, a provvedere alla costruzione di loculi: l’istituto e’ del tutto assente (nelle norme sopra citate, ma non nella prassi).
Formulo, poi, un’ulteriore indicazione di precisazione: se, com’è vero, i comuni hanno solo l’obbligo di avere un’area cimiteriale, di misura sufficiente (art. 58 DPR 285/1990, ma vedi anche l’art. 59 per le aree da non considerare nel calcolo, senza dimenticare il paragrafo 10 della Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24), per le inumazioni le quali – almeno sulla carta – sostituiscono la forma “normale” di sepoltura, non ne risulta, allora, che ogni tipologia di destinazione e dell’area e dei manufatti del demanio cimiteriale, differente dall’inumazione in campo comune, costituisca un uso particolare, “uti singuli” dei beni demaniali (art. 823, 1 CC), mentre anch’essi risentono dell’avvenuta demanializzazione dei cimiteri, con le conseguenze proprie e tipiche in materia di diritti di terzi su beni demaniali?
Ai sensi dell’Art. 337 Regio Decreto n. 1265/1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie) ogni comune deve disporre di almeno un cimitero a sistema di INUMAZIONE.
La tumulazione, invece, si configura sempre come una sepoltura privata il cui diritto sorge da un rapporto concessorio (a titolo oneroso ex Artt. 95 e 103 DPR 285/1990).
Nel caso in esame conta solamente lo Jus Sepulchri che origina dal rapporto di consanguineità tra il defunto ed il titolare della concessione.
Naturalmente le norme cardine disciplinare lo Jus Sepulchri sono dettate in primis dall’atto di concessione e poi da regolamento comunale di polizia mortuaria.
Sarà il concessionario del loculo in questione ad acconsentire alla tumulazione del de cuius, (Jus inferendi in Sepulchrum) attraverso apposita istruttoria dell’ufficio cimiteri nemmeno particolarmente complessa o articolata (si tratta solo di appurare la sussistenza del diritto alla sepoltura jure sanguinis).
La regola del comune di decesso o residenza vale solo per l’inumazione.
L’impresa di onoranze funebri sbaglia, ed anche grossolanamente, perché confonde l’interro in campo comune con la tumulazione.
Si procede in base allo Jus Inferendi in Sepulchrum (diritto a dar sepoltura) non rileva nessun altro criterio.
L’estumulazione volta alla riduzione dei resti in cassetta ossario sarà richiesta dagli aventi titolo e disposta dal comune, previa la concessione in uso di celletta ossario.
Ai sensi del paragrafo 13 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 la cassetta ossario potrebbe permanere anche nello stesso loculo (sino alla naturale capienza fisica del sepolcro ex Art. 93 comma 1 DPR 285/1990).
nella collocazione in loculo, in quanto sepolcro privato, il diritto sussiste:
a) se pre-esiste la concessione,
b) se la persona ha titolo sulla base del regolamento comunale di polizia mortuaria e dell’atto di concessione, c) previo avvenuto integrale pagamento della tariffa stabilita.
L’assegnazione (se prevista dalle norme locali; ma spesso lo e’ solo per prassi (da verificare)) e’ pro-dromica alla stipula del c.d. regolare atto di concessione, che costituisce il “titolo”.
Sulla cosiddetta riserva di sepolcro In linea generale, va ricordato l’art. 93 DPR 285/1990.
Ma spesso e’ proprio l’atto di concessione che indica che la concessione e’ fatta per salma determinata ed individuata.
Se l’atto di concessione nulla dica, si rinvia all’art. 93 citato.
Semmai, si potrebbe discutere nel merito sul canone di concessione, aspetto che però esula dalla sua legittimità.
Le condizioni di concessione delle sepolture private nei cimiteri, tra cui i loculi, sono determinate dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
In linea generale, laddove la residenza non venga provata in via amministrativa con le certificazioni previste (artt. 43, 44 codice civile, art. 31Disp. Attuazione al codice civile, legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e DPR 30 maggio 1989, n. 223), può supplirsi con sentenza del giudice (art. 2907 codice civile). Perché sussista la registrazione amministrativa della residenza e conseguentemente sussista la possibilità di darne prova in via amministrativa, occorre che il relativo procedimento sia stato perfezionato. La dichiarazione di trasferimento di residenza ha il solo effetto di dare avvio al procedimento relativo e non costituisce titolo di prova in via amministrativa (lo potrebbe essere in sede giurisdizionale).
Nel 1996, per 99 anni,mio padre ha acquistato due concessioni per due loculi nel suo paese nativo, nel sud Italia.
Pentito di ciò, vorrebbe cederli a una nipote e al suo consorte che li hanno richiesti.
Si può cambiare intestazione dei loculi da vivente?
Oppure si può fare una rinuncia e contestuale subentro della nipote?
X Gigi,
1) Suo papà non ha acquistato due loculi, nel senso civilistico della proprietà, bensì ottenuto questi ultimi in regime di concessione amministrativa, acquisendone il solo diritto d’uso.
2) la voltura della concessione è solo mortis causa, essendo vietati gli atti tra vivi sui sepolcri, quanto meno dal 10 febbraio 1976. Questo istituto, detto anche “SUBENTRO” è normato unicamente dalla fonte regolamentare comunale.
3) solo in caso di co-intestazione l’eventuale rinuncia del singolo co-concessionario produce accrescimento nelle restanti quote di jus sepulchri.
4) la rinuncia, per altro sempre possibile, comporta questa inevitabile conseguenza: i 2 loculi rientrano nel pieno possesso del Comune, il quale potrà ri-concederli, secondo graduatorie, procedure e modalità definite dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
Vorrei sapere come avviene il processo di autorizzazione da parte del concessionario del loculo (in questo caso un mio parente), in particolare se e quando il concessionario dovrà recarsi al Comune per dare il suo consenso alla tumulazione nel proprio loculo (con il certificato di avvenuta cremazione, in caso di urna cineraria?), la ringrazio in anticipo per la risposta.
X Frank,
non è tanto il concessionario ad autorizzare quanto l’ufficio della polizia mortuaria nella persona del dirigente ex art. 103 comma 3 lett.f) D.LGs n. 267/2000, su istanza di parte, memento l’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
L’autorizzazione è un provvedimento di rimozione di un limite generale, tipicamente promanante da una pubblica autorità.
Il concessionario non vanta potere alcuno di disposizione (salvo la retrocessione della concessione stessa o il suo rinnovo) men che meno per acta inter vivos (vietatissimi, per altro!).
Egli si limiterà a dichiararsi intestatario della concessione (provando documentalmente tale status con l’esibizione dell’atto concessorio) e persona legittimata ad agire in quanto congiunto del defunto, producendo al Comune la domanda di sepoltura. Occorre, infatti, una fase propulsiva, ossia una richiesta di parte, poichè l’autorità comunale non può attivarsi d’ufficio, stiamo pur sempre ragionando di SEPOLCRI PRIVATI nei cimiteri regolati dal Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285
Il Comune sulla base di:
1) vigente regolamento comunale di polizia mortuaria (se ha riflessi sui rapporti giuridici pregressi, altrimenti bisognerà consultare la fonte regolamentare vigente all’atto della stipula del contratto concessorio.
2) clausole dell’atto di concessione (o della convenzione che sovente l’accompagna) sul diritto d’uso (lo jus sepulchri è riservato solo ed esclusivamente ad un particolare defunto, come spesso accade nelle tombe monoposto, è estensibile anche a terzi, purchè sempre famigliari?)
3) appartenenza del de cuius alla famiglia del concessionario (potrà esser agevolmente dimostrata con autocertificazione (passaggio quasi ultroneo?) o tramite semplice ricerca anagrafica, qualora sussistessero ancora dubbi a tal proposito, ma si veda a tal proposito l’art.3 D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, senza dimenticare sia l’art. 18 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., sia l’art. 43, comma 1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. )
pondera attentamente i titoli formali prodotti (la persona defunta deve esser portatrice dello jus sepulchri) acquisisce nel fascicolo d’istruttoria eventuali manifestazioni di opposizione notificategli/comunicategli da altri eventuali aventi diritto a disporre dell’urna, magari per una diversa sistemazione ex art. 18-bis Legge n. 241/1990) ed autorizza, infine, la tumulazione delle ceneri o nell’evenienza malaugurata di controversie endo-famigliari rimane ad esse estraneo e si limita a garantire il mantenimento della situazione di fatto, sino ad una ragionevole ricomposizione della lite, in via bonaria, o con risvolti giudiziari, in sede civile (sentenza passata in giudicato)
Il verbale di avvenuta cremazione ex art. 81 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 sarà consegnato in cimitero e lì trattenuto agli atti, in archivio.
Spero di esserLe stato di qualche aiuto.
X Antonio,
Obiter dictum; quindi detto a latere ed inter nos (ma potrei anche sbagliare grossolanamente, perché mi mancano ancora troppi elementi per giudicare in modo corretto) secondo me, almeno, sic stantibus rebus, e da come il quesito è formulato, il Suo comune, in materia cimiteriale, adotta una politica perniciosa ed IRRAZIONALE.
Oggi, infatti, le recenti tendenze (progressivo ricorso alla cremazione ed immediata riduzione dei resti ossei in cassetta ossario appena dopo il periodo legale di sepoltura) consentirebbero di dilatare oltremodo la capacità ricettiva dei loculi, trasformandoli in piccole tombe di famiglia, già il paragrafo 14.3 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 fu lungimirante e profetico indicando la possibilità (…ma non l’obbligo) di accogliere in ogni loculo sì un solo feretro, ma anche più cassette ossario o urne cinerarie, sino alla sua naturale saturazione, oltre la quale lo Jus Sepulchri spira e non può esser esercitato, appunto per mancanza di spazio.
Trattandosi, però, di una tumulazione per singola persona determinata e ricordando che l’estumulazione può avvenire solo alla scadenza della concessione (art. 86 dPR 10/9/1990, n. 285, salvo che chi abbia diritto a compiere atti di destinazione della spoglia mortale non richieda il trasferimento in altra tumulazione; art. 88 dPR 10/9/1990, n. 285; caso nel quale la concessione precedentemente sorta viene ad estinguersi per esaurimento dell’originario fine insito nel rapporto concessorio), la tumulazione è destinata a spoglia mortale prestabilita (e solo a quella!), con la conseguenza che, pur sempre essendo in presenza di un sepolcro privato, risulta inapplicabile l’art. 93 dPR 10/9/1990, n. 285, il quale sarebbe poi il presupposto per il sepolcro multiplo di tipo familiare.
A rigore, l’atto di concessione dovrebbe essere perfezionato sempre prima del collocamento materiale del feretro nella tumulazione.
In questo caso, se questa è la strategia del Suo Comune si ritiene sia necessario far presente al concessionario sia questa situazione, sia, infine, che l’atto di concessione non gli attribuisce la disponibilità del posto a tumulazione, quanto l’uso di quella data tumulazione per quella particolare spoglia mortale e, quindi, non si avranno effetti più ampi di quelli che derivano dalla specifica e particolare funzione dell’accoglimento della defunta nel caso interessata…ma continuo a non capire il motivo per cui si destina un loculo standard alla tumulazione (forse) di una cassetta ossario, almeno che il Suo comune con la formula linguistica di “resto mortale” non intenda i semplici resti ossei, ma, secondo Legge (Art. 3 comma 1 lett. b) DPR 15 luglio 2003 n. 254, gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, ovvero i cadaveri rinvenuti incorrotti e non scheletrizzati all’atto dell’esumazione/estumulazione, sembra solo un nominalismo, ma è pura sostanza, infatti, un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo sviluppando un ingombro quasi pari a quello di una salma richiederebbe, per la sua tumulazione, anche per via della cassa da impiegare, un loculo di normali dimensioni e non un ossarino o una nicchia cineraria.
x Carlo
per quanto riguarda la proprietà nè sono cosciente che è sbagliato dire “compro” in quanto lo si ha in concessione!!!
mi chiedo ancora però…….
in questo loculo avuto in concessione dal comune per poterci sistemare i resti esumati di mia madre, non potro porci niente piu’ che non siàno resti di mia madre?????
resti dei nonni ???
resti di mio padre cremato al limite???
io cremato oppure esumato dopo il periodo di inumazione????
saluti
X Antonio,
Purtroppo per Lei è proprio così: la concessione, infatti, presenta profili para-contrattuali perché non è un contratto privato gestibile in piena autonomia, ma essa implica degli obblighi pubblici nell’interesse della collettività, a cui la stessa società si deve attenere. Tra l’altro c’è un equivoco di fondo in cui molti non addetti ai lavori cadono sovente: i loculi non si acquistano mai in quanto il patrimonio edilizio cimiteriale appartiene ad demanio comunale che, per sua intima natura è inalienabile e non può formare oggetto di diritti da parte di terzi se non attraverso, nel nostro caso, l’istituto della concessione cimiteriale. Semmai è più corretto dire: dalla concessione, sempre a titolo oneroso, origina un semplice diritto d’uso sul manufatto sepolcrale il cui esercizio, in sé vincolato alla potestas imperii del Comune ed alla destinazione impressa al loculo all’atto della stipula della concessione, è disciplinato dal combinato disposto tra il regolamento comunale di polizia mortuaria (a monte) ed il regolare atto di concessione (a valle).
X Carlo
quindi in pratica dopo aver comprato un loculo non nè posso usufruire e tumulare mio padre secondo la sua volontà?????
grazie
X Antonio,
In via generale, il diritto a decidere del proprio corpo, dopo la morte, rientra nell’ambito dei diritti della personalità, che per loro natura sono assoluti, non prescrittibili ed intrasmissibili.
Secondo un più ampio contesto, i diritti di rispetto della personalità umana, comprensivi del potere del soggetto di godimento della propria personalità e di una sua pretesa alla non ingerenza dei terzi, rientrano nella più vasta categoria dei diritti fondamentali, garantiti dalla Costituzione e dal diritto internazionale.
In questa categoria è compreso lo ius eligendi sepulchrum, ossia il potere di determinare la località, il punto e le modalità della sepoltura (ad es. sepoltura per inumazione o tumulazione o cremazione), esercitabile dalla persona nei confronti della propria salma (o dell’urna contenente le ceneri), nei limiti consentiti dalla legge, dall’ordine pubblico e dal buon costume.
Tale potere sulle spoglie mortali (intese come res extra commercium) discende da un’antica consuetudine conforme al sentimento popolare ed alle esigenze di culto e di pietà per i defunti, che oggigiorno trova riconoscimento giuridico nell’art. 5 c.c. che disciplina gli atti di disposizione del proprio corpo.
In quanto diritto soggettivo lo ius eligendi sepulchrum presuppone pur sempre un interesse di fondo della persona che lo esercita, anche se nella fattispecie assume natura non patrimoniale (morale), come espressamente ammesso dall’art. 1174 cod. Civile.
Lo ius eligendi sepulchrum si esercita mediante la electio sepulchri, costituita da una dichiarazione unilaterale di volontà effettuabile con ampia libertà di forma. L’importante è che il volere sia espresso in forma sicura, univocamente finalizzato all’indicazione del modo e del luogo di sepoltura delle spoglie mortali, tanto che non può ravvisarsi in una semplice manifestazione di desiderio, in un’aspirazione non tradottasi in termini di irrevocabile e non contestabile orientamento.
Lo Jus Eligendi Sepulchrum, trova il suo intimo limite naturale nelle norme inderogabili e tassative di ordine pubblico (cioè in quelle di polizia mortuaria) perchè tre sono le destinazioni consentite ad un cadavere umano nel nostro ordinamento giuridico: inumazione in campo comune (= pratica standard) tumulazione (semplicemente ammessa dalla legge, anche se nei fatti è divenuta fenomeno di massa) e cremazione.
Il comune, quale titolare ultimo della funzione cimiteriale (su tutti: Art. 824 comma 2 Cod. Civile) ha solo l’obbligo di assicurare, entro il sacro recinto del camposanto, quadre di terreno, di idoneo dimensionamento, finalizzate all’inumazione dei feretri, per l’ordinario turno decennale di rotazione in campo di terra, non è, allora, tenuto per Legge a garantire spazi per sepolcri privati a sistema di tumulazione, e quando operi in questo senso (CAPO XVIII del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) agisce in termini di mera facoltatività (= scelta politica) attraverso l’istituto paracontrattuale della concessione amministrativa. Lo strumento principe per disciplinare nel dettaglio la materia delle concessioni cimiteriali è rappresentato dal regolamento comunale di polizia mortuaria, di cui si ribadisce l’importanza strategica per il buon governo, in sede locale, del cimitero.
Allo ius sepulchri, ossia al diritto di collocare le salme in un determinato sepolcro privato a sistema di tumulazione, deve essere riconosciuta la natura di diritto soggettivo perfetto che nasce, si modifica e si estingue in correlazione ai presupposti provvedimenti di concessione delle aree cimiteriali in uso, da adottarsi con le particolari modalità, forme e limitazioni imposte dalle norme di diritto pubblico sovraordinate.
Quindi la tumulazione è un diritto (e non una semplice legittima aspettativa) solo se al materiale ingresso nel sepolcro del feretro preesista un regolare atto di concessione.
L’atto di concessione (per la fattispecie concreta e particolare ex art. 1372 Cod. Civile) ed il regolamento comunale di polizia mortuaria (come parametro generale ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 – Disposizioni sulla Legge in Generale di cui al R.D. n. 262/1942) hanno entrambi valore normativo, ovviamente il regolamento comunale è funzionalmente sovraordinato, in quanto si colloca a monte, come premessa necessaria, in tutti i procedimenti di polizia mortuaria che interessino il Comune. Sarebbe, allora, assai opportuno definire la relazione gerarchica tra atto di concessione e regolamento comunale.
Nel quesito da Lei proposto, così per come esso è formulato, a quanto pare il Suo Comune:
a) consente la prenotazione dei loculi, senza ancora la presenza di un feretro da tumulare, quindi al momento destinati a rimaner liberi (operazione “suicida” siccome implica un immobilizzo di spazi sepolcrali, già di per sè scarsi)
b) Concede loculi standard (quelli pensati per la sepoltura di feretri e non di cassette ossario o urne cinerarie) per la futura tumulazione di spoglie mortali provenienti da esumazione/estumulazione)
Tutto questo mi pare poco logico a meno che il comune de quo non vanti un’eccellente situazione cimiteriale con sovrabbondanza (fattispecie assai rara) di loculi non occupati. (ma nel Suo comune non muore più nessuno???)
Il problema del divieto di tumulare eventualmente Suo padre nella tomba monoposto avuta in concessione, in attesa di accogliere i resti di Sua madre forse, si spiega così: se la concessione è stata perfezionata inserendo nel contratto solo ed esplicitamente un unico nominativo del defunto beneficiario, il loculo (specie se monoposto) è da considerarsi come dedicato a quella particolare persona deceduta e ciò inibisce che il diritto di sepolcro sorga in capo a persone terze estranee al rapporto concessorio, anche se legate da vincoli di consanguienità con il concessionario.
Esempio paraadossale (ma molto calzante!) : io, in un futuro remoto, risulto disperso su…Venere, caduto in battaglia nella guerra contro i feroci e crudeli Venusiani, mio padre non si rassegna all’idea di avermi perso e così, nella folle speranza che il mio cadavere venga, un giorno, recuperato da una squadra di becchini spaziali, prenota, per le mie mortales exuviae, un loculo presso il cimitero della mia città. Orbene detto avello è, per contratto, solo a me dedicato, con questa conseguenza, se il mio cadavere non sarà mai rinvenuto dagli esploratori stellari esso rimarrà vuoto sine die e nessun altro potrà mai usarlo al posto mio.
X carlo
sig.carlo mi capita una cosa strana
Sono assegnataria di un loculo costruito da pochissimo dal comune in attesa di poter esumare mia madre e riporci i resti mortali.
intanto chiedo al comune di poter, nel caso mio padre venga a mancare , tumularlo nel luculo in oggetto.
Il comune mi risponde che non è possibile ciò in quanto i loculi sono stati assegnati con il criterio ” per resti mortali”. Vi specifico che i loculi sono di dimensioni 220x 70 quindi adatti alla ricezione di una bara standard.
il comune continua a dire che la loro politica è quella che nei loculi vanno solo i resti da esumazione. Mi chiedo ……. ma allora perche non hanno costruito loculi di dimensioni piu piccoli adatti ai casettini per resti mortali.
a che mi serve un loculo di 220 cm.
Che ne pensate?
ma esiste il diritto alla volonta di come voler essere seppelito.?
grazie