In linea di massima, l’estumulazione si esegue alle scadenza della concessione (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo quanto previsto dal successivo art. 88.
Il sepolcro privato a tumulazione, sia esso stato costruito dal comune oppure eretto da privati su area avuta in concessione deve rispettare le prescrizioni tecniche dell’art. 76 (che per altro riproduce l’art. 76 DPR 21 ottobre 1976, n. 803 e l’art. 55 RD 21 dicembre 1942, n. 1880, nonche’ analoghe disposizioni dei RD previgenti, risalenti rispettivamente al 1892 e 1891)Nel nostro ordinamento di polizia mortuaria vige il principio della stabilita’ delle sepolture.
Si mediti a tal proposito su queste due pregevoli citazioni: Art. 116 comma 2 Decreto Legislativo 271/1989: “Il disseppellimento di un cadavere puo’ essere ordinato, con le dovute cautele, dall’autorita’ giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.
Corte d’appello di Palermo, 7 febbraio 1930 n. 442 Il permesso di immettere un cadavere in una sepoltura particolare, dato da chi e’ il proprietario, non e’ revocabile dopo che l’inumazione abbia avuto luogo.
E’ ammissibile la prova testimoniale per accertare il consenso dato dal proprietario alla sepoltura per tale ammissione.
Tuttavia, e’ sempre possibile istruire un iter procedurale al fine di ottenere l’autorizzazione a rimuovere un feretro dal tumulo in cui fu murato il giorno del funerale.Questa autorizzazione, priva degli elementi di discrezionalita’ tipici delle decisioni ‘politiche’ e’ un semplice atto gestionale e deve esser accordata se vengono prodotti dalla parte interessata tutti i titoli necessari.Con il DPR 285/90 per le estumulazioni non sussiste nemmeno il limite temporale previsto per le esumazioni straordinarie di cui all’Art. 84.
E’il sindaco ex Art. 86 DPR 285/90 a regolare queste operazioni cimiteriali attraverso apposita ordinanza.
Diverse regioni affidano la supervisione su esumazioni ed estumulazioni ai necrofori in servizio presso il cimitero, altrimenti sarebbe richiesta la presenza di personale sanitario, se l’ordinanza sindacale di concerto con il responsabile del servizio ASL non dispone diversamente (egli, ad esempio, potrebbe attraverso l’ordinanza di cui sopra dettare un protocollo operativo cui in sua assenza i necrofori-affossatori dovranno scrupolosamente attenersi, rendendone, cosi’, quasi superfluo l’intervento, se non una tantum proprio per dettare specifiche prescrizioni da codificare, poi, nell’ordinanza di cui sopra..).Il fine ultimo di un’estumulazione puo’ essere:
• trasferimento, o ancor meglio, traslazione verso altra sepoltura sita in diverso luogo oppure alla volta di una differente destinazione del cadavere (cremazione oppure inumazione invece dell’originaria tumulazione)
• apertura della nicchia muraria e della bara per una ricognizione sullo stato di mineralizzazione del cadavere volta a ridurre i resti ossei in cassetta ossario, cosi’ da liberare spazio per accogliere un nuovo feretro.
Per procedere in questo senso occorrono tre elementi sostanziali:
• consenso degli aventi titolo, individuati secondo il criterio della consanguineita’ con il de cuius, a disporre del cadavere del de cuius stesso dopo il primo periodo di sepoltura legale. Il coniuge superstite ha titolo privilegiato, mentre tra piu’ famigliari dello stesso grado occorre l’unanimita’.
• assenza di disposizioni contrarie del de cuius o del fondatore del sepolcro a che il feretro in questione possa esser rimosso dalle cella in cui fu racchiuso (e’ il caso delle cosiddette ‘tombe chiuse’, ossia di quei sepolcri nel cui atto di concessione siano specificati particolari obblighi a mantenere un determinato cadavere nell’avello in cui fu precedentemente tumulato sino alla scadenza della concessione). Questo principio e’ stato ribadito anche dalla giurisprudenza. Si veda a tal proposito T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Bologna, 31 ottobre 1988 n.. 373 La riduzione delle salme nel sepolcro familiare puo’ essere vietata ove cio’ risponda ad una precisa volonta’ in tal senso del fondatore o dei suoi aventi causa..[omissis].
• Titolo di trasferimento del cadavere o delle sue trasformazioni di stato (semplice ossame, esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo causato dall’insorgere di mummificazione, saponificazione o corificazione verso una nuova destinazione ritumulazione, inumazione in campo inconsunti per almeno 5 anni (bastano 2 anni se il prodotto da mummificazione, saponificazione o corificazione e’ addizionato con sostanze biodegradanti) oppure cremazione.
Per il solo ossame vale quanto detto prima (ossario comune o raccolta delle ossa in cassetta ossario).A questi tre requisiti bisogna poi aggiungere l’accessibilita’ del feretro, per tombe, infatti, in cui non e’ possibile raggiungere una bara senza movimentarne un’altra di solito lo stesso contratto prescrive l’inestumulabilita’ sino alla naturale scadenza della concessione, anzi a giudizio di autorevolissima dottrina una richiesta in questo senso dovrebbe provocare la dichiarazione di decadenza della concessione stessa, tale provvedimento, non dimentichiamo, ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva.
L’unico metodo per ovviare all’inestumulabilita’ e’, attualmente, la procedura di deroga ex Art. 106 DPR 285/90 implementata dal paragrafo 16 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n.24. Questa procedura di deroga puo’ servire per sanare uno stato di fatto oppure per recuperare effettivamente nuovi posti salma in edicole, cappelle gentilizie o avelli non in regola con il dettato dell’Art. 76 comma 3 DPR 285/90.Dopo l’uscita del DPR 254/03 si cominciano a considerare considerate come ordinarie tutte le estumulazioni compiute dopo 20 anni, ossia dopo il periodo legale di sepoltura in loculo, cappella gentilizia, nicchia muraria….Quasi mai dopo solo 20 anni un cadavere dissepolto si e’ scheletrizzato, quindi esso puo’ esser:•
Nuovamente tumulato nella stessa tomba oppure in un’altra (ex paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n.10)
• Interrato in campo di terra per almeno 5 anni (che si riducono a 2 si usano sostanze biodegradanti per favorire la ripresa dei processi della decomposizione cadaverica ex Art. 86 comma 2 DPR 285/90 e paragrafo 3 Circ.MIn. 31 luglio 1998 n.10
• Cremato ai sensi dell’Art. 3 DPR 254/2003 della risoluzione esplicativa n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003 emanata dal Ministero della Salute.
Salve, avrei bisogno di alcune delucidazioni. Nell’uffucio cimiteriale purtroppo non trovo risposte, c’è un ostracismo incomprensibile! Ora, spiego il nostro caso: affisso alla tomba nella quale si trova una bara contenente, suppongo resti ossei dato che la tumulazione è avvenuta 40 anni fa, di nostro padre e due cassette relative a nostro fratello e nostra nonna, abbiamo trovato un avviso nel quale si dice che ci sarà l’estumulazione per decaduta concessione e ci invitano a passare in ufficio entro il 29 novembre per accordarci sulla data per le operazioni. Mi sono recata all’ufficio e mi hanno detto che dobbiamo fare richiesta per l’esumazione, e che non possiamo decidere per la destinazione in fossa comune dei resti della nonna perchè ci vuole l’assenso di tutti i nopoti. Ora, oltre a noi tre, ci sono ben tredici nipoti (figli delle sorelle di nostro padre) sparsi per gli Stati Uniti, la qualcosa non è di facile gestione…. L’alternativa è tumulare i resti in loculo come del resto vogliamo fare per il papà e il fratello, ma ciò sarebbe un aggravio di spese non indifferente! Quindi vorrei sapere se è giusto dover chiedere l’esumazione (che secondo me diventerebbe straordinaria) quando l’estumulazione è stata già stabilita d’ufficio. Al cimitero mi è stato detto che se si aspetta che lo facciano loro, noi non possiamo disporre dei resti in quanto andranno obbligatoriamente nella fossa comune. A rigor di logica mi sembra un’ assurdità, oltre che un abuso. Chiedo quindi, come dobbiamo comportarci per poter decidere dei resti in modo autonomo (mio fratello è il concessionario) senza incorrere in qualcosa di non corretto. Ringrazio sentitamente.
X Eugenia,
questione complessa…quindi solo pochi appunti per meglio orientarsi in questo ginepraio.
1) forse la tomba de quo è semplicemente in scadenza di concessione, la decadenza è istituto, invero, del tutto diverso: essa è un provvedimento dichiarativo e non costitutivo di natura caducativa e sanzionatoria verso un concessionario inadempiente nel confronti delle obbligazioni contratte alla solenne stipula dell’atto concessorio.
2) all’estinguersi della concessione (sia per causa naturale o patologica) non sono inibiti gli atti di disposizione sulle spoglie mortali estumulate, certo per conferir loro nuova destinazione che non sia il campo indecomposti per i resti mortali inconsunti, o rispettivamente l’ossario ed il cinerario comuni per ossa o ceneri non richieste per ulteriori sistemazioni private o dedicate, quali potrebbero esser un nuova tumulazione , occorre una manifestazione di volontà da parte di tutti gli aventi diritto.
3) se l’estumulazione è disposta d’ufficio i resti rinvenuti saranno avviati alla forma di “smaltimento/conservazione prevista dall’ordinanza sindacale con cui si disciplinano le operazioni cimiteriali, con oneri a carico dell’amministrazione cittadina salvo che quest’ultima poi con la gestio negotii di cui agli artt. 2018 – 2032 Cod. Civile o con il recupero forzoso del debito voglia poi rivalersi sui famigliari dei defunti estumulati. Si rammenta, infatti, come ordinariamente tutte le operazioni cimiteriali siano a carico esclusivo dell’utenza ex art. 1 comma 7-bis legge di conversione 28 febbraio 2001 n. 26, altrimenti si configurerebbe la responsabilità patrimoniale per danno erariale di cui all’art. 93 D.Lgs n. 267/2000 nei confronti dell’ufficio comunale il quale si assumesse spontaneamente oneri indebiti, causando un dissesto nel bilancio dell’ente locale.
Se volessimo – anche forse banalizzando – riassumere questi pochi concetti in uno slogan potremmo asserire che nella moderna polizia mortuaria per decidere bisogna pagare!…insomma pagaa chi decide e quindi decide chi paga, pur sempre però entro i limiti di legittimazione a provvedere posti dalla Legge.
Grazie per la risposta. L’estumulazione avverrà per scadenza della concessione trentennale, quindi già scaduta nel 2010.I miei dubbi sono circa la necessità di dover chiedere l’esumazione la quale richiede il consenso di tutti gli aventi diritto, mentre, chiedo conferma perché non ne sono certa, per l’estumulazione ordinaria decide il concessionario cosa fare dei resti. Poi chiedevo se è vero che se non facciamo domanda di esumazione, sono costretti a conferire, senza possibilità alcuna di altra destinazione da parte nostra, i resti nell’ossario comune. Inoltre nel regolamento del mio comune è riportata la gratuità delle operazioni salvo per le cassette dove inserie i resti, mentre per l’esumazione c’è un costo di 300 euro. Quindi per ulteriore chiarezza chiedo: il concessionario ha qualche titolarità per decidere cosa fare dei resti? E poi, è possibile una destinazione diversa dall’ossario comune in presenza di estumulazione effettuata d’ufficio? Ringrazio
X Eugenia,
gli atti di disposizione sulle spoglie mortali, all’atto dell’estumulazione, seguono pur sempre la consolidata regola dello jus coniugii (vincolo coniugale che accorda al coniuge superstite una sorta di preminenza nella decisione) ed in subordine dello jus sanguinis (rapporto di parentela). In quest’ultimo caso tutti i congiunti di medesimo grado solo posti su un livello di pari ordinazione nel potere/facoltà di scelta per una nuova destinazione dei resti.
Attenzione: la mera titolarità della concessione (= posizione giuridica del concessionario) potrebbe anche non corrispondere con la titolarità nel disporre, spesso, infatti, in forza di subentri, volture, rinunce e conseguenti frazionamenti dello jus sepulchri queste due qualificazioni possono anche pesantemente divergere.
IL regolamento municipale del Suo Comune effettivamente è:
a) un po’ datato, perché non prevede una declaratoria sulle tariffe stabilite per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali, oggi obbligatoria ex art. 1 comma 7-bis Legge N. 26/2001
2) molto (…troppo?!!!) rigido nell’inibire gli atti di disposizione nell’evenienza di estumulazione effettuata al naturale scadere della concessione.
SE vi è DISINTERESSE…nulla quaestio, e si procede d’ufficio, ma se, invece, i parenti più stretti dei defunti vogliono provvedere ad una loro nuova sistemazione privata e dedicata (es. tumulazione, cremazione delle ossa o degli indecomposti) perché ledere, menomare o comprimere questo diritto personalissimo in termini di pietas ed affetti?
Certo: ogni atto di disposizione contempla comunque una fase propulsiva da parte del privato cittadino, ovvero un’istanza di parte.
L’art. 85 comma 1 del vigente regolamento statale di polizia mortuaria – di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è illuminante, poiché ragiona di persone “INTERESSATE” ad una differente sistemazione delle ossa che non sia la loro deposizione in ossario comune, da ciò discende come la Legge, con tale formulazione a maglie molto larghe, non escluda aprioristicamente anche atti di liberalità da parte di soggetti non legati ai defunti estumulandi da vincoli di sangue o di coniugio.
E poi, volendo esser assai maliziosi: un atto di disposizione comporterebbe sempre il versamento della relativa tariffa e, dunque, perché mai il Comune dovrebbe rinunciare a queste preziose entrate economiche per ri-finanziare il già dissestato bilancio della complesssa macchina cimiteriale?
La ringrazio per la lunga e articolata risposta, ma ciò che mi preme sapere, non è se chiunque dei congiunti o meno possa decidere per una nuova sistemazione dei resti (loculo, colombari o altro), ma se è possibile decidere per l’ossario comune per quanto riguarda esclusivamente la nonna, salvaguardando i resti del papà e del fratello. Il mio comune non pone difficoltà nella decisione di nuove tumulazioni, chiunque le richieda, anzi….., pone ristrettezze solo per la collocazione nell’ossario comune: dice che per decidere in tal senso deve esserci il consenso di tutti i nipoti, che come già detto non sono facilmente reperibili. In aggiunta, se la richiesta di distruzione delle ossa foss’anche nella titolarità di uno solo dei nipoti, dovrebbe comunque farlo in nome e in accordo con gli altri…… cosa anch’essa impossibile da fare per motivi già spiegati. E se un giorno uno di loro volesse accampare un qualche diritto? Noi avremmo agito in modo da avere conseguenze?
X Eugenia,
non tanto la distruzione delle ossa, quanto il loro sversamento IRREVERSIBILE, nell’ossario comune, in forma massiva, promiscua, anonima ed indistinta è il trattamento disposto d’ufficio dalla Legge (Art. 85 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990) per l’ossame non richiesto per una nuova sistemazione privata e dedicata (= tumulazione), questa è la norma, cui si oppone il legittimo diritto (in questo caso prevalente) degli aventi titolo a disporre diversamente, com’ è ovvio con oneri a proprio carico.
L’inerzia prolungata ed ingiustificata degli aventi diritto a provvedere o la loro irrreperibilità, equivale a DISINTERESSE e, pertanto, vale come silenzio-assenso alla dispersione delle ossa in ossario comune.
IL Comune opera di default applicando l’art. 85 D.P.R. citato, e rimane estraneo ad eventuali controversie endo-famigliari, da ricomporsi avanti il Giudice in sede civile (presunto danno esistenziale?)
E’ragionevole che il gestore del cimitero prima di procedere allo sversamento delle ossa in ossario comune attenda per un congruo tempo (meglio se stabilito nel regolamento municipale di polizia mortuaria) depositando le stesse temporaneamente in camera mortuaria, affinchè possa formarsi e manifestarsi un’eventuale volontà degli aventi diritto in senso contrario.
Un consiglio spassionato: se Lei mantiene buoni rapporti con i cugini d’oltre-oceano, anchorchè solo formali, provi a sondare le loro reali intenzioni proponendo loro la soluzione da Lei prospettata in questo interessantissimo carteggio intercorso tra noi.
La ringrazio per la sua pronta risposta. Purtroppo i 13 cugini sparsi per gli Stati Uniti neppure li conosciamo e sarebbe un’impresa davvero difficoltosa e, forse, onerosa rintracciarli tutti. Il mio unico sollievo è dato dal fatto che si tratta di persone anziane, con età molto avanzata, parecchio più grandi di noi, e, visto che in Italia non sono mai venuti, suppongo sia difficile che decidano di farlo adesso…..Inoltre, se, come Lei asserisce, vale la regola del disinteresse come assenso alla dispersione delle ossa, loro si sono sempre comportati in tal senso, disinteressandosene completamente! Ci siamo sempre assunti noi tutti gli oneri. Quindi penso che per quanto concerne una loro eventuale richiesta risarcitoria per presupposto danno ricevuto ( biologico o altro ), seppur legalmente autorizzati, da un punto di vista morale sarebbe insostenibile! Il mio è più che altro un timore che, seppur in un’eventualità piuttosto remota, possa verificarsi! Mon si sa mai….
Concludendo: da quello che mi dice, dovrebbero comunque
intentare una causa civile, e, non so se i cugini siano al corrente delle lungaggini infinite dei processi qui da noi (e se non lo sanno glielo dico io, nel caso), ma ritengo non abbiano convenienza adire per vie legali, sia per una questione di lontananza che per la loro età.
Certo, queste non sono certezze, ma mere supposizioni, però il tempo stringe, e non so se riusciremmo a rintracciarli tutti…. Quindi non ci resta che affidarci alle mie speranze!
In ogni caso il suo supporto è stato davvero utile, sono stata ragguagliata in modo esauriente!
La ringrazio e La saluto cordialmente.
Salve avrei una domanda per quanto riguarda la procedura cartacea per estumulazione. Qualcuno può aiutarmi per quanto riguarda questo argomento?
X Giosuè,
La prego vivamente di riformulare il quesito, in quanto la Sua domanda è troppo scarna e lacunosa per reperire adeguata risposta.
Lei necessita forse di apposita modulistica?
Per la procedura, ad ogni modo si segue come per la redazione di qualunque atto amministrativo il dettato della Legge n. 241/1990.
Occorre, pertanto un’istanza di parte da cui emerga chiaramente la volontà degli aventi diritto, soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, cui seguirà l’adozione del formale provvedimento autorizzativo. Poi, l’operazione sarà calendarizzata dal gestore del cimitero, ed infine eseguita.
Lavoro per un agenzia funebre. Un cliente mi ha delegato di estumulare i propri genitori. La delega e’ firmata dalla cliente. Io ho compilato tutte le pratiche per la richiesta al comune. Sulle pratiche che ho portato in comune però non c’è nessuna firma. Volevo chiedere se la firma sulla delega del cliente fa fede anche per le pratiche che ho portato al comune? Grazie
X Giosuè,
il rapporto civilistico che s’instaura tra utente dei servizi funerari ed impresa di estreme onoranze è in tutto e per tutto assimilabile al contratto di mandato (art. 1703 e segg. Cod. Civile), appunto per il disbrigo delle pratiche amministrative di polizia mortuaria, (consegna documentazione, rilascio del decreto di trasporto…)
Gli atti di disposizione per il post mortem, come appunto la richiesta di estumulazione, attengono alla sfera dei diritti non patrimoniali, rectius personali o fors’anche personalissimi e come tali eccedono lo spettro dei negozi giuridici contemplati dal contratto di mandato standard
Molto dipende dal regolamento municipale di polizia mortuaria per le forme in cui estrinsecare la volontà di estumulazione da parte dei soggetti legittimati ad inoltrarla.
Nell’ordine potremmo avere:
1) una procura speciale conferita alla stessa impresa funebre.
2) una sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 21 D.P.R. n. 445/2000 e soprattutto dell’art. 2703 Cod. Civile dal funzionario incaricato da parte degli aventi titolo, che materialmente dovranno recarsi presso il locale ufficio di polizia mortuaria
3) la trasmissione dell’istanza debitamente firmata (anche in via telematica) con, in allegato, fotocopia statica di documento d’identità in corso di validità, sfruttando così le enormi possibilità assicurate dall’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
Quindi dipende dal regolamento del comune del mio paese?
Sì, modi, tempi, forme e procedure sono dettati esclusivamente del regolamento comunale…ovviamente nel rispetto della Legge!
X Daniele,
Ai sensi dell’Art. 407 Cod. Penale la condotta incriminata consiste nel violare, cioè nel compiere un qualsiasi comportamento che cagioni un’alterazione della tomba, del sepolcro o dell’urna (disseppellimento, scoperchiatura, rottura della lastra etc.).
È altresì necessario che essi contengano effettivamente resti umani, e non siano solo dei cenotafi cioè monumenti funebri simbolici.
Ai fini della configurabilità del reato è inoltre necessario che il fatto sia illegittimo, cioè non compiuto per diritto (es.: apertura della tomba da parte del giudice per indagini) o per necessità (es.: riesumazione/estumulazione disposta dall’ufficiale sanitario per riscontro diagnostico o autopsia al fine di esaminare il cadavere non visitato prima del seppellimento).
Costituisce violazione di sepolcro anche l’esumazione/estumulazione eseguita anche se dal gestore del camposanto sulla base di un titolo non esistente per compiere atti di disposizione sulla spoglia mortale del de cuius (esempio: senza esser titolare dello jus sepulchri richiedo l’apertura di un sepolcro).
per la disciplina delle esumazioni ed estumulazioni artt. 82-89, d.P.R. 10-9-1990, n. 285 nonché art. 3, l. 30-3-2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
Grazie ancora.
Dalla sua risposta mi nasce una curiosità: Quando si configura la violazione del sepolcro ( ed eventualmente dei riferimenti normativi ).
X Daniele,
il parente bizzoso con richieste pretestuose va ricondotto sapientemente e con ferrea pazienza nell’alveo della razionale ragionevolezza. Non capisco questa smania di sporgere denuncia contro l’amministrazione del cimitero, ormai sta diventando una moda! E noi poveri “beccamorti” oltre ai delicati effluvi dei cavaveri indecomposti dobbiamo anche subirci queste lamentele e rimostranze del tutto gratuite e cavillose.
I necrofori, per cui la Legge Regionale n. 19/2004 prevede anche un obbligo formativo (anche se, invero, spesso disatteso!) debbono operare secundum legem, ossia osservando attentamente tutte le disposizioni loro impartite, non da ultimo quelle della Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10, solo se si dovessero riscontrare palesi violazioni di legge, o peggio ancora ipotesi di reato (Art. 87 DPR n. 285/1990 e di riflesso Art. 410 Cod. Penale) sarebbe legittimo e comprensibile adire la Magistratura. Rimuovere preventivamente la tamponatura dai loculi soggetti ad estumulazione è un atto dovuto e non si configura certo come una violazione di sepolcro!
Ribadisco la centralità dello strumento “ordinanza sindacale” per dirimere anche le questioni di dettaglio (ad esempio rinvenimento all’interno del feretro di oggetti preziosi come anelli, gioielli, spille, catenine…). In alcuni Comuni, penso a Bologna (se nel frattempo non è mutata la norma locale), per motivi di sicurezza i congiunti del de cuius non sono ammessi alle operazioni di estumulazione, mi sembra oggettivamente una misura troppo restrittiva e fin anche crudele, ma funzionale allo scopo, quando si debbano garantire celerità, discrezione e precisione nel nostro ingrato lavoro.
Ricordo, infatti, come proprietario del cimitero, in ultima analisi sia pur sempre il comune il quale disciplina con il proprio regolamento di polizia mortuaria o con l’ordinanza di cui sopra l’attività cimiteriale.
X Roberto,
Complimenti sinceri per la Sua lunga carriera di necroforo, la invidio profondamente, non fosse altro per i gloriosi anni di servizio accumulati: bene, significa che di questo mestiere ancora non si muore e c’è invece chi continua ad averne tanta paura!
1) Il cimitero appartiene, secondo autorevoli giuristi al demanio comunale SPECIFICO (Art. 824 comma 2 Cod. Civile) il comune dunque ne è proprietario e ad esso compete assicurare il regolare svolgimento delle operazioni cimiteriali così da garantire l’ordine ed il buon governo del camposanto, attraverso la periodica rotazione dei posti feretro, nel nostro caso alla scadenza della concessione, poiché stiamo parlando di estumulazioni.
2) Il comune, pertanto è il titolare ultimo della funzione cimiteriale (Artt. 337, 343 e 394 TESTO UNICO LEGGI SANITARIE) e del servizio cimiteriale stesso (che è a rilevanza economica) il quale può esser erogato nelle forme previste dall’Art. 113 D.LGS n. 267/2000, cioè in buona sostanza ancora in economia diretta (con mezzi e personale dipendente comunale, ma è un’ipotesi quasi residuale date le recenti tendenze all’esternalizzazione) o avvalendosi di un soggetto terzo tramite la formula dell’appalto o dell’affidamento di servizio.
3) Il testo del regolamento nazionale di polizia mortuaria, unica norma statale di riferimento, ancora valevole erga omnes, per le parti non novellate da eventuali leggi regionali descrive e disciplina le operazioni cimiteriali, ma non affronta in modo specifico il problema su chi debba materialmente eseguirle, si rimanda pertanto al punto 2)
4) I vecchi regolamenti di polizia mortuaria contemplavano ancora espressamente la figura del custode del cimitero cui una giurisprudenza costante in materia assegnava il compito specifico di provvedere direttamente alle esumazioni/estumulazioni, oggi nell’impostazione attuale del DPR n. 285/1990 si ragiona in termini più generici di responsabile del servizio di custodia ed il più recente DPR n. 254/2003 all’Art. 17 parla imputa particolari mansioni aggiuntive al responsabile del cimitero così soprattutto nelle strutture organizzative di maggior dimensione (si pensi, ad esempio alle città metropolitane) i due profili professionali possono anche arrivare a non coincidere, tutto dipende, infatti, da come sia gestita la complessa macchina cimiteriale.
5) Al custode del cimitero, spetta, senza dubbio alcuno la tenuta dei pubblici registri cimiteriali (Artt. 52 e 53 DPR n. 285/1990) e la supervisione, anche di tipo penale (ossia con obbligo di denuncia di eventuali fattispecie di reato alla Magistratura) sull’attività cimiteriale ex Art. 87 DPR n. 285/1990 ed Art. 17 DPR n. 254/2003.
6) Si rammenta che sotto il profilo della responsabilità penale (che è sempre di tipo personale ex Art. 27 Cost. ed Art. 40 Cod. Penale) il custode è considerato pubblico ufficiale o comunque, se non dipendente comunale, incaricato di pubblico servizio ex Art. 358 Cod. Penale.
7) Il custode risponde anche in sede disciplinare e civile di eventuali danni ingiusti causati da sue eventuali omissioni o, in ogni caso, comportamenti illeciti
8) Il custode, quale lavoratore subordinato è tenuto ad eseguire ordini e direttive del suo superiore gerarchico titolare, in quanto tale, del potere dispositivo nei rapporti di lavoro ex Art. 2104 Cod. Civile.
9) Il sindaco (ma anche l’assessore o il dirigente di settore, specie nei comuni di grandi dimensioni) con apposita ordinanza ex Artt. 82 comma 4 e 86 comma 1 DPR n. 285/1990 regola le operazioni cimiteriali nel dettaglio, attribuendo al personale necroforo compiti e responsabilità, e se necessario si ricorre anche allo strumento dell’ordine di servizio, magari in capo al caposquadra necroforo.
10) Per esser più preciso dovrei sapere il Suo attuale inquadramento contrattuale.
Intanto grazie per la risposta, la regione in cui lavoro è l’Emilia Romagna.
La rimozione del muro di mattoni in contemporanea con l’estumulazione è di difficile attuazione ( i muri a volte sono doppi, a volte ne abbiamo trovato tre !!! ) per l’imprevedibilita del tipo di tumulazione effettuata.
Per le prossime, farò disciplinare la procedura dall’ordinanza sindacale, a scanso di equivoci.
Per essere più chiaro, il parente che ha minacciato di rivolgersi ai carabinieri se il loculo non viene aperto in sua presenza, mi crea solo un fastidio ci sono altri problemi?
Grazie.
Salve, mi chiamo roberto faccio il necroforo da 30 anni, vorrei chiedervi dei chiarimenti riguardo l estumulazioni, io ho fatto il concorso come custode affossatore, vorrei sapere se sono obbligato a fare le estumulazioni? Un altro chiarimento vorrei chiedervi, chi e oltre il necroforo (io) che può effettuare estumulazioni? Grazie.
X Daniele,
Regione Emilia-Romagna, non è vero?
Nel silenzio del regolamento regionale 23 maggio 2006 n. 4 continuano ad applicarsi, per le parti non novellate o tacitamente abrogate dalla stessa Legge Regionale n. 19/2004, le norme di cui al Capo XVII DPR 10 settembre 1990 n. 285. In particolare, laddove si debba procedere ad eseguire estumulazioni massive che interessino un’intera batteria di loculi, conviene regolare nel dettaglio lo svolgimento delle operazioni cimiteriali con lo strumento dell’ordinanza sindacale di cui all’Art. 86 comma 1 DPR n. 285/1990, con questo atto formale del sindaco (ma anche dell’assessore o del semplice dirigente…tutto dipende dall’organizzazione del servizio all’interno dei plessi della “macchina comunale”), magari di concerto con l’Autorità Sanitaria, benché la Regione Emilia-Romagna abbia di fatto de-medicalizzato la polizia cimiteriale, sollevando da tali incombenze l’AUSL, si può definire un preciso protocollo operativo, cui i necrofori dovranno scupolosamente attenersi, con il quale disciplinare tutto l’iter delle estumulazioni. Questa soluzione è vantaggiosa per diverse ragioni (provo, qui, di seguito ad enumerare le principali):
1) consente di ridurre il margine di errore ed improvvisazioni durante tutte le fasi della lavorazione, anche ai sensi del D.LGS n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui il comune, quale proprietario del cimitero è direttamente responsabile.
2) conferisce all’opera dei necrofori maggior razionalità d’intervento, nell’esecuzione seriale dei disseppellimenti.
3) permette, come tutti i meccanismi ben rodati maggior celerità d’azione…insomma, per ottimizzare il servizio cimiteriale, oggi soprattutto, data l’onerosità dello stesso bisogna essere rapidi, precisi…e letali!
Solo voi gestori potere conoscere nello specifico il caso concreto del cimitero di cui Lei mi parla, mi limiterò, pertanto ad alcuni “banali” consigli.
1) Transennate la zona del camposanto soggetta ad estumulazione (collocate se necessario anche…i cavalli di Frisia!) così da tenere lontani, curiosi e rompiscatole e soprattutto evitare al pubblico di frequentare una zona soggetta ad eventuale caduta di lapidi o calcinacci. Con l’ordinanza di cui sopra potete anche inibire ai visitatori l’accesso al padiglione del cimitero dove avverranno le estumulazioni.
2) invece di rimuovere le lastre marmoree, smurare la tamponatura in mattoni e poi ricollocare provvisoriamente le lapidi stesse, in attesa dell’estumulazione vera e propria, quando esse verranno ancora smontate ed avviate allo smaltimento quali rifiuti cimiteriali di tipo lapideo, perché non ricorrere ad una chiusura provvisoria dei loculi, basterebbe anche un pannello in materiale leggero (plastica, cartone fissato con il nastro adesivo???) di semplice copertura per l’imbocco del loculo, giusto per celare la vista del feretro. Si risparmierebbe in tempo e fatica, e poi le lapidi sono molto pesanti da manovrare e se cadono, inavvertitamente, si rischia un pericoloso infortunio. Un altra soluzione potrebbe essere smontare il giorno prima la lapide, lasciando in vista la sola muratura in mattoni, da abbattere il giorno stesso fissato per l’operazione cimiteriale. Io eviterei questo “giro di walzer” con le lapidi, prima tolte e poi riapplicate per nemmeno 24 ore mi sembra poco funzionale e soprattutto poco pratico.
3) lavorate di primo mattino, nelle ore più fresche della giornata (in questi giorni c’è ancora molto caldo!) , quando minore è l’afflusso di gente in cimitero, anche aiutandovi con disinfettanti ed abbattitori di odori a base di sostanze enzimatiche, per sanificare i loculi e contenere eventuali percolazioni cadaveriche, ancorché residuali, quando, per disgrazia durante la traslazione in camera mortuaria delle bare dovesse verificarsi, per affaticamento del metallo, la rottura della cassa di zinco.
In occasione di numerose estumulazioni da arcate cimiteriali, effettuiamo le operazioni su due giorni in questo modo: primo giorno apertura loculo, e il giorno successivo estrazione feretro alla presenza dei famigliari, trasferimento del feretro per apertura e tutte le successive operazioni.
nel giorno in cui il loculo resta aperto viene rimessa temporaneamente la lapide per occultare la visione del feretro.
E’ una procedura corretta? In caso di eventuali contestazioni da parte dei famigliari che trovano il loculo già aperto il giorno precedente, cosa si rischia?
Grazie anticipate.