Lex Sepulchri e c.d. “riserva” ex art. 93 comma 1 D.P.R. n.285/1990

Cassazione civile, 19 novembre 1924: “E’ ammissibile la prova testimoniale sulla destinazione del sepolcro datavi dal fondatore. Trattandosi di sepolcro comune, è richiesto il consenso di tutti i partecipanti quando si voglia ampliare il numero delle persone che hanno diritto alla sepoltura. Il sepolcro familiare con l’estinguersi della famiglia, diventa ereditario”.

Al momento costitutivo della concessione di cui all’art. 90 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non sussistono difficoltà al fatto che essa possa avvenire nei confronti di più persone, anche se non appartenenti ad un’unica famiglia, ma in tal caso occorre avere l’avvertenza di regolare i rispettivi rapporti tra i diversi concessionari o di prevedere, meglio se espressamente, la loro titolarità indistinta, lasciando che l’utilizzo sia determinato dagli eventi luttuosi. In tal caso, le persone che possono essere accolte nel sepolcro privato così concesso sono pur sempre le persone dei concessionari e dei membri delle loro famiglie, quali definite a tale fine dal Regolamento comunale e/o dall’atto di concessione. Nel momento che la situazione rappresentata sembra segnalare che la concessione sia già stata rilasciata, ché altrimenti non avrebbe senso parlare di edificazione in corso, si deve considerare che essa non può essere modificata. Tuttavia, ove previsto dal Regolamento comunale, l’attuale titolare della concessione può rinunciarvi unicamente in favore del comune, rimuovendo le opere edificate od ottenendo dal comune il rimborso del loro prezzo, quale documentale con titoli idonei (fatture, bonifici bancari, ecc.) al loro valore nominale. Successivamente, e sempre se previsto dal Regolamento comunale, il comune provvederà all’assegnazione dell’area e degli eventuali manufatti su di essa insistenti, secondo i criteri di assegnazione stabiliti dallo stesso Regolamento o, non ostandovi questo strumento normativo, anche all’attuale concessionario congiuntamente a terza persona, nei termini di concessione originaria.

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Carlo Ballotta

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