L’eterno ritorno del sempre uguale (Polizia Mortuaria in Emilia Romagna)

Oggi, 22 febbraio 2011 la cronaca locale modenese, con il solito gusto barocco per l’orrido ed in grandguignolesco, ci narra di fatti agghiaccianti accaduti nel cimitero di Finale Emilia, dove un’intera area del camposanto è stata posta sotto sequestro dai carabinieri, i quali hanno disposto immediatamente lo scavo del terreno per individuare eventuali resti umani che secondo varie denunce sarebbero a più riprese emersi dalle zolle di terra.

La notizia è da “urlo” almeno per i non addetti ai lavori, in quanto se il cimitero (mi si perdoni l’empietà del linguaggio sino ai limiti della blasfemia) è una “discarica” controllata dove si smaltiscono i corpi umani privi di vita, l’affiorare di ossame umano o avanzi di cadaveri dalle terre di scavo cimiteriali non è poi tutta questa grande novità.

Vabbè, provocazioni a parte (noi becchini siamo dotati di una forte autoironia!) l’articolo si chiude con gli inevitabili ruggiti polemici del sindaco che, indignato per questa violenza alla pietà verso i defunti, minaccia la caduta di qualche testa ai piani alti della dirigenza.

Al di là dell’horror paesano vediamo come in realtà siano andate davvero le cose.

Con ogni probabilità si tratta di resti mortali (Art. 3 comma 1 lettera b) DPR n.254/2003), ovvero di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo provenienti da estumulazione trentennale (alla scadenza, cioè della concessione) per i quali sia stato disposta quale destinazione “d’ufficio” l’interro in campo indecomposti.

Si rilevano subito assimmetrie procedurali e plurime violazioni alle norme di polizia mortuaria, statali, regionali e comunali.

L’intersecarsi di disposizioni così precise e dettagliate (ormai l’azione polizia mortuaria è governata da norme di diverso livello e rango) dovrebbe dar origine ad un protocollo minuzioso e rigido, così articolato da riuscire a prova di errore.

I cadaveri inconsunti vanno si inumati affinchè riprendano i naturali processi di decomposizione inibiti dalla sepoltura in loculo stagno (Art. 86 comma 2 DPR n.285/1990, Circ. Min. n.10/1998 ed Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003)) ma la quadra di terra dove avviare i resti mortali deve preventivamente esser individuata nel fabbisogno standard di fosse ad inumazione del piano regolatore cimiteriale (Art. 2 comma 1 Regolamento Regionale Emilia Romagna n.4/2006 ed Art. 58 comma 2 DPR n.285/1990).

Anche in Emilia Romagna le operazioni cimiteriali sono regolate dal Sindaco in funzione di qualità di autorità sanitaria Locale ed ufficiale di Governo (ex Art. 54 DEcreto Legislativo n. 267/2000, Legge n.833/1978 e D.Lgs n.112/1998) ai senssi del combinato disposto tra gli Artt. 82 comma 4 ed 86 comma 1 DPR n.285/1990.

Le funzioni di vigilanza e controllo ex Art. 51 DPR n.285/1990 che sorgono in capo all’amministrazione comunale sul buon governo dell’attività cimiteriale sono ribadite dall’Art. 1 comma 3 lettera f) e dall’Art. 6 comma3 Legge Regionale Emiliano-Romagnola 29 luglio 2004 n. 19, in forza della quale il ruolo dell’AUSL si configura come strumentale e di ausilio rispetto alla potestà ordinativa del Comune.

Ai sensi dell’Art. 12 della suddetta legge regionale esumazioni ed estumulazioni possono esser eseguite senza la presenza di operatori sanitari (e questo, forse è un errore, perchè così viene a mancare il deterrente prodotto dal controllo di un soggetto terzo rispetto alla squadra di necrofori addetti alle operazioni cimiteriali), ma il personale necroforo deve (o…dovrebbe esser) appositamente formato ed addestrato al rispetto delle norme di sicurezza (D.LGS n.81/2008) ed a quelle di polizia mortuaria precedentemente esaminate (regolamento comunale in primis).

Per confezionamento e trasporto dei “resti mortali”, sia ento, ma anche fuori del recinto cimiterilale si veda la Circ. MIn. 31 luglio 1998 n. 10 e soprattutto la più recente risoluzione Ministero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004, coordinata con Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871.

Ovviamente per l’inumazione valgono sempre i principi dettati dal Capo IX DPR n.285/1990 e dall’Art. 2 REgolamento REgionale 23 maggio 2006 n.4.

Ma con tutta questa dovizie di regole come hanno fatto a sbagliare così grossolanamente?

Written by:

Carlo Ballotta

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