Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:
1)Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)
2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.
L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.
Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).
L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.
Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)
Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della possibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.
Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).
Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.
L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.
Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.
Grazie Carlo per le tue preziose indicazioni.
La mia battaglia continua- Mi sono recata al Comune e ho informato gli “addetti ai lavori” delle richieste di denaro nonchè della arbitraria chiusura della cappella ai danni di mio zio. Si parla di una eventuale conciliazione dietro pagamento di € 500 a titolo di “indennizzo”. In poche parole mi hanno fatto capire che mio zio è nel torto in quanto la sepoltura nella cappella del fratello è avvenuta senza alcuna autorizzazione ma sulla base di un mero accordo verbale. ma come è possibile? che accordo è questo? Se esiste davvero un diritto inviolabile secondario al sepolcro perchè parlano di indennizzo. Loro lo giustificano dicendo che il suolo è del comune ma il sepolcro è di proprietà privata… Non comprendo dove arriveremo di questo passo. Secondo te è il caso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine per aprire la cappella o è necessario per forza una sentenza del giudice?. La giustizia è lentissima ed è per questo che confidavo in un accordo… ma se queste sono le premesse, alla luce anche e soprattutto delle tue considerazioni sull’argomento ( che reputo correttissime) non posso percorrere tale strada.
Lei, Gentile Florindo, assieme ai Suoi familiari è pur sempre titolare del diritto al sepolcro secondario, esso, a differenza dello Jus Sepulchri primario, non ha natura reale, perchè non contempla, in alcun modo nessun diritto d’uso sullo spazio sepolcrale e consiste solamente nel potere di accedere alla tomba per esercitare la propria pietas verso i cari defunti con atti rituali e di devozione, e nel diritto di opporsi ad ogni atto che arrechi pregiudizio od oltraggio a quella tomba…come, per esempio cambiando la serratura, così da inibire l’accesso alla tomba ai congiunti dei defunti ivi sepolti.
Quanto alla natura si ritiene dai più che si sia in presenza di un diritto personale di godimento di natura personalissima ed intrasmissibile, spettando ai parenti (coniuge superstite compreso)del defunto in quanto tali.
Il diritto secondario di sepolcro è, parimenti, protetto dalla Legge ed è opponibile al concessionario, proprietario della cappella gentilizia, in sede civile.
chi mi può aiutare.sono stati spostati i miei nonni materni dai loculi da parte di mio zio senza avvisare i parenti,li hai messi in una cappella privata di proprietà della moglie come faccio per poter fare visita. grazie
Si tratta di tutelare, anche in sede civile, dinnanzi al giudice ordinario, il cosiddetto diritto secondario di sepolcro, con tutti gli strumenti dettati dal codice civile.
Il diritto secondario di sepolcro consiste nel potere di ACCEDERE alla tomba e nel diritto di opporsi ad ogni atto che arrechi pregiudizio od oltraggio a quella tomba. Quanto alla natura si ritiene, dai più, che si sia in presenza di un diritto personale di godimento di natura personalissima ed intrasmissibile, spettando esso ai congiunti del defunto in quanto tali.
Salve, il mese scorso mi sono recata alla cappella di famiglia per l’anniversario della morte di mio marito con altri amici venuti da lontano ed ho trovato la porta della cappella chiusa con una serratura.La cappella è nostra e di un altra famiglia.In seguito ad alcuni furti di fiori nel camposanto (a noi non è mai mancato nulla..) una erede ha deciso di pagare le spese e applicare una serratura provvedendo a dare 1 copia della chiave ad una persona della nostra famiglia.Noi siamo in tanti e abitanti in zone diverse e lontane, io voglio oppormi alla chiusura inquanto chiunque lo volesse ha il diritto di entrare, portare un fiore e stare in silenzio davanti alla tomba di un proprio caro.Grazie
(emilia romagna)
Il diritto primario di sepolcro consiste nel diritto di essere seppellito (ius sepulchri propriamente detto) o di seppellire altri in un determinato sepolcro (ius inferendi mortuum in sepulchro), che può essere attribuito dal proprietario del sepolcro a titolo gratuito oppure oneroso, per atto tra vivi o a causa di morte.
Il diritto secondario di sepolcro, invece, spetta a chiunque sia congiunto di una persona che riposa in un sepolcro e consiste nella facoltà di accedervi in occasione delle ricorrenze e di opporsi ad ogni sua trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella determinata spoglia e ad ogni atto che costituisca violazione od oltraggio a quella tomba
E’ indubbio che il diritto di sepolcro, inteso come diritto alla tumulazione, abbia natura di diritto reale patrimoniale.
Si tratta, allora, di esercitare il diritto secondario di sepolcro, tutelabile dinnanzi al giudice ordinario, Per quanto riguarda la richiedente e la sua tutela dalle c.d. “interferenze” dell?altra parte, si ritiene di dover ribadire che il comune è del tutto estraneo dalle relazioni interpersonali delle parti interessate e che, ove lo voglia, la parte può avvalersi dei rimedi posti dal codice civile.
Salve a tutti! Mi sono rivolta tempo fa a questo forum per un problema di concessioni cimiteriali e di richieste ingiustificate di denaro dal parte del concessionario. Carlo, che ringrazio tantissimo mi ha tempestivamente offerto dellle importanti delucidazioni e io ho seguito pedissequamnte i suoi consigli. Le richieste di denaro sono state bloccate però adesso ci troviamo in una situazione ancora più incresciosa: Il fratello di mio zio ha cambiato la serratura della cappella e si rifiuta di dare una copia delle chiavi a mio zio. E’ più di un mese oramai che il mio povero zio piange ed è costretto a pregare inginocchiato sui gradini della cappella, senza potervi accedere. Sono disperata anche perchè vane e inutili sono state tutte le nostre richieste. Cosa fare?
Ai sensi del paragrafo 14.2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24, senza dimenticare, per analogia, l’Art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254.
Nel caso di cremazione di salma per la quale si fosse provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell’autorizzazione è competente il comune nella cui giurisdizione territoriale insiste il cimitero di sepoltura.
In Piemonte ( LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 20) la cremazione, così come la conservazione delle ceneri in cimitero, è espressamente rinviata alla regolazione presente nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in questo modo la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione rimane in capo all’autorità a ciò preposta sulla base di queste disposizioni e, in buona sostanza, si tratta delle figure che assolvono le funzioni di cui all’art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (pur se il testo letterale dell’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 richiami la figura del sindaco, tale attribuzione di competenza era cessata fin dall’entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, oggi D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Un altro effetto prodotto da tale rinvio all’Art. 79 DPR 10 settembre 1990 n. 285 è che nulla muti rispetto al procedimento di autorizzazione della cremazione delineato dalla normativa statale e pertanto, in assenza di volontà espressa dal defunto, vale quella formulata dal coniuge o scaturente dall’unanime consenso dei parenti più prossimi in ordine di grado (essendo l’istituto dell’opzione a maggioranza previsto unicamente per l’affidamento o la dispersione delle ceneri, fasi che si collocano a valle rispetto all’autorizzazione alla cremazione).
Buonasera. Sono orfana di fratello da 2 mesi. Aveva solo 43 anni ed è morto d’arresto cardiaco. Siamo in 4, lui e ia sorella sono figli di un altro padre ed io e un’altra sorella di un altro a tutti e 4 figli della stessa madre. Mio fratello attualmente è sepolto in terra comunale senza ancora nessuna tomba. Vorremmo farlo cremare in quanto lo voleva lui ma, al momento della sua morte, mia madre invalida civile con esaurimento nervoso non voleva. Adesso lo desidera ma il comune dove mio fratello è sepolto inizia a creare problemi. Mio fratello era residente in un altro paese ma in passato fu residente qui dove viviamo noi della famiglia e dove abbiamo deciso di farlo seppellire. Sia io che le mie sorelle e madre siamo d’accordo per la cremazione. Possibile che ci voglia pure la firma del padre che l’ha abbandonato 40 anni fa di cui l’affidamento è stato dato a mia madre e quest’uomo non si + + preoccupato dei figli e tuttora vive in Germania? La legge 130 non prevede che vince la maggioranza di parentela? Insomma, per poter far cremare mio fratello che devo fare? Tra l’altro, la funzionaria del comune di Mondovì -CN- è stata maleducata e insensibile alla richiesta. dovrò procurarmi un avvocato? Grazie
Cara VispaTeresa,
Il Comune è titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) perchè demaniale è l’impianto cimiteriale ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile.
Sono tollerati solo i cimiteri particolari (cioè privati) come quelli parrocchiali, purchè preesistenti all’entrata in vigore del Regio DEcreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico Leggi SAnitarie), rimanendo, per altro quest’ultimi assoggettati all’autorità ed alla vigilanza del comune (Art. 104 comma 4 DPR n.285/1990)
Sono demaniali quei beni di proprietà di enti pubblici, che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 C.C., o che, pur senza esservi espressamente indicati, sono assimilabili a tali tipi.
La legge attribuisce l’attributo della demanialità soltanto a beni di proprietà di enti territoriali – Stato, Regioni, Province, Comuni – (artt. 822-824 C.C., art. 119 Cost., art. 11 L. 16.05.1970 n. 281). Gli enti territoriali, infatti, rappresentano le rispettive collettività e i beni demaniali sono stati storicamente assoggettati a un regime particolare proprio in quanto posti al servizio della collettività.
Determinati beni rivestono carattere demaniale solo se appartengono ai Comuni (a titolo di proprietà individuale o di comunione tra più Comuni): essi sono i cimiteri ed i mercati (art. 824 comma 2 Cod.Civ.).
I cimiteri comunali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge che li riguardano (art. 823, comma1 Cod.Civ.).
Il Comune, quindi, anche delle aree cimiteriali, come in genere di tutti gli altri beni demaniali, può disporre, ma in modo che l’uso del bene attribuito a terzi non contrasti con l’interesse pubblico e sempre nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano la materia.
Della fattispecie in esame si occupano gli artt. da 90 a 95 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/02/1990 n. 285. Con un atto amministrativo, che assume carattere di “concessione” e dietro il pagamento di un canone di concessione stabilito nel dettaglio in un apposito regolamento comunale secondo i criteri di cui al D.M. 1 luglio 2002, un’area cimiteriale può essere attribuita in godimento a chi la richieda.
La Suprema Corte ha chiarito che il diritto di sepolcro, che si fonda su una concessione amministrativa dell’area in un cimitero, attribuisce al concessionario diritti soggettivi perfetti di natura reale nei confronti degli altri privati (mentre, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione concedente, tali diritti sono destinati ad affievolirsi ed a degradare ad interessi legittimi, di fronte ad esigenze di carattere generale per la tutela dell’ordine e del buon governo del cimitero).
L’attuale legislazione (DPR 10.9.1990 n.. 285) prevede:
a) la concessione a privati di area su cui questi realizzano a propria cura e spese per sé e/o la propria famiglia il sepolcro (artt. 80/3, 90/1, 91, 92, 93, 94);
b) la concessione di area ad ente su cui detto ente costruisce sepolture a sistema di tumulazione, per collettività, (art. 90/1), alla condizione che l’uso di dette sepolture sia riservato alle persone contemplate dall’ordinamento dell’ente e dall’atto di concessione dell’area (93/1).
Per sepoltura privata (cioè “UTI SINGULI”, come direbbero i giuristi latini quindi ad uso del singolo, privato cittadino) ai sensi del Capo XVIII del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (DPR 10 settembre 1990 n. 285) s’intende qualsiasi sistemazione di un defunto diversa dall’inumazione in campo comune di terra ex Art. 337 Testo Unico Leggi Sanitarie. Per il legislatore italiano, almeno in epoca postunitaria, (si pensi ai vari regolamenti nazionali succedutisi nel tempo come il R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, il R.D. 25 luglio 1892, n. 448, il R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, il DPR n.803/1975 e l’attuale DPR 10 settembre 1990 n. 285) la forma naturale ed ordinaria di smaltimento (mi si perdoni l’empia efferatezza del termine) dei cadaveri umani è l’interro nella quadra di terreno adibita all’inumazione degli stessi.ì, per una durata (è il cosiddetto periodo legale di sepoltura) di solito decennale, affinchè sotto terra si compiano in tutta sicurezza per la salute pubblica tutti i processi putrefattivi della materia organica ormai priva di vita.
Solo in via eccezionale e con una certa diffidenza il Legislatore ammette per il comune la “facoltà” e mai l’obbligo (cioè il comune “può” solo, ma non necessariamente DEVE) di concedere ai privati aree, purchè individuate dal piano regolatore cimiteriale ex Art. 91 DPR n.285/1990, ed escluse dal fabbisogno dei campi di terra, su cui impiantare sepolcri privati a sistema di tumulazione o, anche di inumazione.
Nel caso della cappella gentilizia edificata entro il perimetro cimiteriale siamo in presenza di una concessione di area, tant’è vero che l’Art. 62 DPR n.285/1990 precisa come la proprietà del privato sia ridotta al solo fabbricato (l’edificio) sul suolo cimiteriale dato in concessione.