Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:
1)Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)
2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.
L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.
Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).
L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.
Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)
Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della possibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.
Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).
Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.
L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.
Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.
grazie mille. Avventurarsi in questo campo non è semplice. regolamenti, concessioni… un labirinto di leggi.
C’è una cosa però che non mi è molto chiara. Da quello che ho capito esistono anche le “sepolture private” che si differenziano dalle altre in quanto il suolo seppur facente parte del parte del cimitero non appartiene al Comune. Io non sono sicura che la cappella sia in concessione o meno. Se così non fosse cosa accade?
X VispaTeresa,
Parafrasando una celebre canzone di Vasco, “secondo me all’ufficio della polizia mortuaria del Tuo comune c’è qualcuno che ha sbagliato mestiere…non voglio mica dire sia malafede, per carità…però…però qui qualche cosa non va”, in effetti la decadenza quale provvedimento dichiarativo, e non costitutivo, in quanto si limita a prender atto di un certo comportamento difforme dalle previsioni di legge, anrebbe dovuto esser pronunciata all’inizio di tutta questa faccenda, quando una salma “sine titulo” ossia senza legittimazione è stata accolta, con un accordo verbale e senza le dovute autorizzazioni formali da parte del comune, in un sepolcro nel quale non vantava alcun titolo d’accesso.
La richiesta di denaro, di per sè stessa è solo un’aggravante
Di questo stato di cose deve assolutamente esser informato l’ufficio comunale della polizia mortuaria siccome ex Art. 51 DPR n.285/1990 spetta al comune, quale titolare ultimo della funzione cimiteriale l’attività di supervisione, regolamentazione, pianificazione e controllo della stessa.
L’eventuale trasgressione alle norme del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934, se, invece, s’ è registrata una violazione al regolamento comunale sempre di polizia mortuaria gli strumenti di diritto punitivo sono dettati dall’Art. 16 dellaegge 16 gennaio 2003 n.3.
Ovviamente il concessionario sanzionato per la dichiarazione di decadenza dalla concessione per il suo comportamento difforme dall’Art. 93 comma 1 DPR n.285/1990 dovrà procedere a proprie spese al ripristino della fruibilità del sepolcro, rimuovendo i feretri ivi sepolti e dando loro una diversa sistemazione, affinchè il comune rientri in possesso del manufatto sepolcrale,così poi da riassegnarlo ad un nuovo concessionario (si spera più rispettoso del diritto funerario)
grazie Carlo! Le tue preziose e precise informazioni mi sono di grande aiuto.
Pensi che informando il Comune dell’accaduto e delle richieste di soldi ingiustificate che gravano su mio zio,possano ricorrere gli estremi per una eventuale revoca della concessione della cappella?Cosa devo fare? rivolgermi a un legale? carabinieri?….
X VispaTeresa
Brutta storia le concessioni cimiteriali, eh?
Le umane genti, così emotive ed irrazionali sono capaci di litigare anche sui morti…vabbè dopo queste pseudoconsiderazioni semiserie sull’intrinseca rissosità della nostra natura cerchiamo, seppur timidamente di fornire una risposta plausibile e ragionevole al quesito posto. Prima di entrare in medias res, sono necessarie alcune considerazioni di ordine generale: procederò, pertanto, per singoli punti tematici.
1) Nei sepolcri privati e gentilizi il diritto di tumulazione è riservato ex Art. 93 DPR n.285/1990, al concessionario ed alla cerchia dei suoi familiari così come individuati dal combinato disposto tra l’atto di concessione ed il regolamento municipale di polizia mortuaria.
2) L’unica deroga a questo principio tassativo e di ordine generale è rappresentata dalla cosidetta “benemerenza” ai sensi dell’Art. 93 comma 2 DPR n.285/1990, ovvero nel sepolcro privato e gentilizio possono sì esser accolte le spoglie mortali di persone estranee alla famiglia del concessionario ma quest’estensione, secondo alcuni studiosi, persino “innaturale” dello Jus Sepulchri basato sul diritto di consanguineità, richiede una procedura particolarmente complessa quale: a) il recepimento di tale istituto in norma positiva da parte regolamento comunale di polizia morturia, di cui ogni comune deve necessariamente disporre ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitaria approvato con R.D. n.1265/1934, b) un’istruttoria molto intrusiva e strutturata svolta dall’Autorità Comunale la quale di volta in volta deve concedere, sulla base della volontà non solo del concessionario, ma anche di tutti gli altri soggetti aventi titolo a ricevere, una volta deceduti, accoglimento nell’edificio sepolcrale, l’autorizzazione alla tumulazione di individui estranei al nucleo familiare del fondatore del sepolcro. Il motivo è semplice: la “benemerenza” sottrae spazio sepolcrale a coloro i quali ne avrebbero diritto jure sanguinis, cioè per il solo fatto di esser soggettivamente in rapporto di consanguineità con in concessionario, ecco, allora, come sia indispensabile il loro consenso, manifestato e formalizzato nei modi dettati dal Codice Civile per quanto riguarda i diritti della personalità (una scrittura privata non autenticata o, peggio ancora un accordo verbale non mi sembrano strumenti idonei ad affermare l’ufficialità dell’atto).
3) Se il concessionario cede “privatamente”, ossia senza informare nè interessare della faccenda il comune che, non dimentichiamo è l’unico titolare della funzione cimiteriale ex Art. 824 comma 2 Codice Civile ed è pertanto l’unico soggetto concedente nel rapporto concessorio, si potrebbe configurare un’occulta compravendita di posti feretro, ciò rappresenterebbe un grave illecito siccome, proprio per la loro natura MORALE, le concessioni cimiteriali ex Art. 92 comma 4 DPR n.285/1990 non possono costituire oggetto di lucro o speculazione, tra l’altro questa norma fu già prevista, per la priva volta, dal vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 803/1975 ed entrato in vigore l’8 febbraio 1976. Questa violazione comporta la pronuncia della decadenza della concessione amministrativa su cui si fonda l’erezione dell’edificio sepolcrale per palese inadempienza alle obbligazioni sinallagmatiche (tra cui, appunto, la proibizione di lucro o speculazione) che comune da un lato ed il privato cittadino dall’altro contraggono alla stipula dell’atto di concessione.
4) Lo Jus SEpulchri, pur rimanendo un diritto sociale e civile (= della personalità) presenta degli elementi di patrimonialità (= la proprietà del manufatto sepolcrale, e dei sui arredi votivi come bronzi, lapidi, lumi…) essi sono, però strumentali, quindi teleologicamente finalizzati al soddisfacimento del diritto di sepolcro, dunque all’accoglimento nella tomba delle salme delle persone che in vita ne abbiano maturato il diritto jure sanguinis (o, come estrema ipotesi per “benemerenza”)
Il “proprietario” del sepolcro è proprietario, nel pieno senso civilistico del termine, sì dei muri e dello stabile adibito a sacello sepolcrale ma non può disporre liberamente dei posti feretro garantiti dalla tomba; mi spiego meglio egli di fronte al comune rimane pur sempre un semplice concessionario (in posizione, quindi rispetto alla pubblica autorità, ed alla sua potestas imperii, assimmetrica e subordinata) di area cimiteriale appartenente ex Art. 824 comma 2 C.C. al demanio comunale, datagli in concessione con il vincolo (obbligazione di risultato ex Art. 92 comma 3 DPR n.285/1990???) di realizzare un manufatto di cui egli, in qualità di concessionario, non può disporre liberamente, ad esempio (ed è un esempio aberrante) ospitando i feretri di estranei rispetto alla sua famiglia per poi, dopo qualche tempo, domandare la corresponsione di di un canone d’uso = fine di lucro o speculazione! Sarebbe il classico caso del contratto di locazione.
Il rapporto monetario (= versamento di una tariffa, o meglio, di un canone di concessione) è elemento fondativo di tutte le sepolture private ai sensi del combinato disposto tra gli Art. 95 e 103 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, poichè quest’ultime sono sempre a titolo oneroso, ma tale rapporto intercorre solo tra il comune ed il concessionario, e, mai, invece tra il concessionario ed altri privati cittadini.
buongiorno a tutti! nell’anno 2006 decedeva una mia anziana zia. Il marito superstite la seppelliva nella cappella gentilizia di suo fratello ( con accordo verbale). Purtroppo negli anni si sono verificati vari episodi e i rapporti tra il marito della defunta e il di lui fratello si sono drammaticamente incrinati sopratutto per questioni patrimoniali. La cosa a mio parere più assurda è che qualche giorno fa mio zio si è visto recapitare una lettera di un avvocato per conto del fratello concessionario della capella gentilizia, con il quale viene chiesto a mio zio di traslare la salma di mia zia altrove, oppure di versare 50 euro per ogni giorno di occupazione della cappella, in quanto essendo proprietario, lui è libero di chiedere una indennità di occupazione del loculo. Cosa fare? Secondo voi è corretto anche per le cappelle gentilizie parlare di indennità di occupazione?
Molto dipende dall’atto di concessione e dallo statuto della confraternita.
Rilevo subito un’anomalia: dal 10 febbraio 1976, quando entra in vigore il DPR n.803/1975 è vietato il rilascio di concessioni cimiteriali a regime di perpetuità; com’è possibile allora la concessone di 2 luculi a tempo indeterminato il 27 novembre del 1986???!!!
L’istituzione di un canone annuo destinato alla manutenzione non è possibile per le tombe precedentemente concesse, per il principio generale dell’irretroattività della norma giuridica.
Ciò è invece, addirittura auspicabile per le nuove concessioni, per le quali si può prevedere un canone composto di due voci di calcolo (una tantum + canone periodico). è comunque preferibile seguire la strada della determinazione di un congruo “diritto di tumulazione”, anche differenziato, ogni volta che si tumula in loculo, ossario, nicchia cineraria, tomba concessa in passato o al momento.
regione sicilia presso il cimitero di Acireale in provincia di catania,in una cappella “confraternita gesù redentore III mio padre al 27/11/1986 prende per i propri genitori 2 loculi in concessione perpetua.Ai tempi nessuno parlava di canoni annui di pulizia per la cappella,ma adesso da qualche tempo, arrivano a casa la richiesta tramite lettere di posta semplice(quindi ad oggi niente R/A)di soldi come pagamento della quota di manutenzione in quanto socio e viene detto che non ottemperando,infine alla corresponsione di detto contributo,in Consiglio direttivo metterà in atto tutti i provvedimenti di sua competenza per un recupero coattivo,compresa la richiesta agli organi competenti della dichiarazionee di decadenza dal diritto allaconcessione.COSA DOBBIAMO FARE PAGARE O NO? E NEL CASO PER QUANTI ANNI ADDIETRO BISOGNA CORRISPONDERE CONTRIBUTO(LORO CHIEDONO 14 ANNI)?FATEMI SAPERE.GRAZIE
La giurisprudenza si é a lungo occupata della questione ed é giunta alla conclusione che il diritto di
disporre del proprio cadavere e quindi di scegliere liberamente la sepoltura (nel rispetto delle norme
sanitarie e di quelle di ordine pubblico) non può essere considerato di carattere patrimoniale sia per
l’oggetto cui si riferisce, che é considerato fuori commercio, sia per i riflessi di carattere etico e religioso
che vi ineriscono. Perciò tale diritto é fatto rientrare nella categoria dei diritti sulla personalità, i quali
sono riconosciuti ad ogni individuo, in quanto tale, poiché mirano a garantire le ragioni fondamentali
della vita e dello sviluppo fisico e morale della persona. I diritti della personalità sono assoluti,
intrasmissibili, inalienabili, imprescrittibili ed irrinunziabili. Di conseguenza sono tutelabili erga omnes e
nelle controversie che li riguardano non viene riconosciuto al soggetto il potere dispositivo sugli
elementi del processo, sulle prove, sull’eventuale deferimento ad arbitri. Tali diritti poi non si estinguono
per il non uso e non sono trasmissibili mediante le norme ordinarie che disciplinano il trapasso del
patrimonio. Pertanto, nel caso in cui il diritto in questione non sia stato esercitato dal soggetto con atto
tra vivi di qualsiasi forma (1) o con testamento, la scelta spetterà non agli eredi, ma ai congiunti più vicini
al defunto per vincoli di sangue, con preferenza per il coniuge: lo ius coniugi prevale sullo ius sanguinis
e questo prevale sullo ius successionis.
Quando la electio sepulchri viene esercitata dai prossimi congiunti, realizza allo stesso tempo la tutela
indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l’esigenza sociale di far scegliere ai
soggetti più interessati la località e il punto da essi ritenuti più adatti a manifestare i loro sentimenti di
devozione e di culto verso il prossimo parente defunto
Si consiglia, innanzi tutto, di consultare questa picccola antologia sul regime autorizzatorio delle operazioni cimiteriali: https://www.funerali.org/?p=3551.
Nei testi, lì proposti, si potranno reperire utili informazioni.
Preposta alla tutela giurisdizionale dei diritti, tra i quali si annovera massimamente lo Jus Sepulchri, è l’Autorità Giudiziaria ex Art. 2907 Codice Civile
In sede amministrativa non è, invece, ammissibile il ricorso giurisdizionale contro gli atti di contenuto normativo (regolamenti o circolari), in quanto, di regola, essi non sono ritenuti idonei ad arrecare una lesione immediata dell’interesse del privato.
Pertanto per far valere la loro lamentata illegittimità occorre impugnarli insieme al provvedimento (un atto negativo o un silenzio-rifiuto) che applica in concreto la norma regolamentare o la circolare viziata.
Tuttavia la materia funeraria è fortemente trasversale ed interseca parecchi ambiti del diritto (pubblico e privato), così sussistono diversi pronunciamenti giurisprudenziali di ogni ordine e grado
Comunque, sussiste la giurisdizione affinché possa essere inibita, con provvedimento giudiziale, anche disposto in via d’urgenza, l’estumulazione di cadavere di cui risulti provata la volontà contraria alla traslazione in altro sepolcro, potendo il giudice avvalersi di prove con ogni mezzo, ivi compresa l’assunzione di prove testimoniali.
Ad ogni modo, il comune risulta estraneo alle differenti posizioni delle parti interessate, dovendo unicamente limitarsi al mantenimento dello stato di fatto, sino a quando le parti non raggiungano tra di loro un accordo o ottengano un provvedimento giurisdizionale (definitivo) che tenga luogo all’accordo, definendo la questione in un senso od in altro.
Per quanto riguarda le sorelle del defunto e la loro tutela dalle c.d. “interferenze” dell’altra parte, si ritiene di dover ribadire come il comune sia del tutto estraneo dalle relazioni interpersonali delle parti interessate e che, ove lo voglia, le sorelle del de cuius titolari della concessione cimiteriale può avvalersi dei rimedi posti dal codice civile o dall’art. 949, comma 2 (azione negatoria) o dall’art. 1170 C.C. (azione di manutenzione), in ogni caso restando il comune estraneo alla controversia.
Come prima cosa è opportuno precisare i termini, in quanto concessionario è, di norma, il c.d. fondatore del sepolcro, ma tale posizione può essere assunta dai discendenti del fondatore del sepolcro, quando il concessionario originario venga a decesso, subentro che dovrebbe essere regolato, sia in positivo che in negativo, dal regolamento comunale di polizia mortuaria. In difetto di previsione regolamentare locale, è da ritenere che al decesso del concessionario originario (fondatore del sepolcro) subentrino i suoi discendenti in linea diretta, non gli eredi, in quanto il sepolcro familiare può divenire ereditario ove esaurita la discendenza.
La condizione di titolare dello jus sepulchri è quella della persona che ha diritto, passivo, a venire sepolto nel sepolcro privato nel cimitero e riguarda il concessionario, ma anche altre persone, cioè i familiari del concessionario (art. 93, comma 1 dPR 10 settembre 1990, n. 285). Da ciò il fatto che i familiari del concessionario sono, in genere, titolari dello jus sepulchri, ma non titolari della concessione, almeno finchè non si verifichi la condizione del subentro.
Lo Jus Sepulcri è un diritto civile, ossia della personalità (come il diritto al nome, all’onore…) protetto, addirittura da norma costituzionale ex Art. 117 lettera m) Cost., così come riformulato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001.
Nelle ipotesi di sepolcri collettivi (familiare e comunitario) la titolarità del diritto di sepolcro, soprattutto quello primario, presenta alcuni caratteri particolari, infatti appartiene al fondatore e ai membri della famiglia o agli appartenenti all'”ente”. In tal modo si determina una particolare forma di comunione fra i vivi titolari; da non confondersi tuttavia con la comunione dei diritti reali, in quanto soggetta ad un regime peculiare, caratterizzato dalla indisponibilità del sepolcro da parte di uno o di alcuno soltanto dei suoi titolari.
Con l’esaurimento della cerchia familiare si estingue per tutti lo jus sepulchri rimanendo solo il diritto di proprietà, trasmissibile naturalmente, sui materiali sepolcrali (cfr. Corte di cassazione, sez. II, sent. 18 febbraio 1977, n. 727 e Corte di Cassazione, sez. II, sent. 30 maggio cit.).
Anche il contesto sociale ed ambientale può influire sulla decisione del Giudice.
Lo Jus Eligendi Sepulchrum è soprattutto un diritto che sorge in capo alla persona umana sino a quando essa sia in vita, solo nel suo disinteresse o nel suo silenzio possono sottentrare, secondo il criterio pozioristico di cui all’Art. 79 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285 i congiunti jure sanguinis del de cuius.
Vorrei sapere se è possibilie alle sorelle di un defunto, seppellito in una cappella familiare, con concessione perpetua, contitolari della concessione relativa alla detta cappella, impedire alla nipote, figlia del fratello defunto, di ottenere l’estmulazione del corpo del padre, per destinarlo ad altra sepoltura in comune molto distante da quello di attuale sepoltura, vicino al quale risiedono le sorelle del defunto, contitolari della concessione cimitariale relativa alla cappella ove è seppellito il fratello insieme ai genitori e ad altre sorelle, e la stessa figlia del defunto. Si fa presente che la figlia del defunto non ha conosciuto il padre che è morto quando lei aveva appena un anno e che la vedova del defunto, morta da qualche mese, mai in vita dichiarò ai parenti che il marito aveva manifestato la volontà di non essere più seppellito nel luogo da lui scelto con la richiesta di concessione cimiteriale. Inoltre il paese ove la salma verrebbe trasferita non ha alcun legame con il defunto, essendo semmai il paese di origine dei genitori della vedova, che comunque è nata in un altro paese, anzi un un’altra regione e che non ha mai vissuto nel detto paese.
Si precisa che con l’atto di concessione cimiteriale, il defunto destinava a sè e ai suoi fratelli, il diritto di sepoltura nella cappella, esesrcitando in tal modo in modo inequivocabile lo ius eligendi sepulchrum, contro il quale va intesa la richiesta di estumulazione della figlia.
Personalmente ritengo che i fratelli, contitolari della concessione di sepolcro familiare, possono agire contro la richiesta della figlia, in forza di quella particolare forma di comunione che si viene a creare tra i contitolari della concessione di una cappella cimiteriale, e quindi esercitando il diritto ad impedire la trasformazione del sepolcro familiare e il diritto delle salme ivi tumulate, per loro espressa scelta, a riposare in pace.
Vorrei anche sapere se, secondo lei, la competenza per la suddetta azione è del giudice ordinario o del giudice amministrativo, considerato che il sindaco in un primo momento aveva concesso l’estumulazione, poi sospesa di fronte allì’oppozione delle sorelle del defunto, in attesa di un parere legale.
Regione: Sicilia