Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:
1)Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)
2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.
L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.
Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).
L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.
Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)
Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della possibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.
Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).
Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.
L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.
Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.
1) Ai sensi dell’Art. 98 DPR n.285/1990 perchè il titolare dello Jus SEpulcri possa esercitare il diritto d’uso sul manufatto cimiteriale, quindi affinchè sussista il rapporto concessorio, occorre aver prima stipulato e perfezionato, dietro il pagamento di un relativo canone di concessione ex D.M. 1 luglio 2002 e di eventuali diritti fissi, un REGOLARE ATTO di CONCESSIONE.
2) Se il titolo formale non sussiste l’occupazione del loculo è “sine titulo” (mi si perdoni l’apparente ripetizione) e, quindi, essendo illegittima, si configura come un ab-uso.
La destinazione naturale di un feretro, per l’ordinamento giuridico italiano non è la tumulazione in nicchia muraria (semplice loculo, cella, edicola, cappella gentilizia, tomba a sterro epigea o ipogea…) ma, ai sensi dell’Art. 337 Regio Decreto n.1265/1934 l’inumazione in campo comune di terra, con durata ordinariamente decennale del periodo legale di sepoltura.
3) Se la concessione è sine titulo (https://www.funerali.org/?p=373) il comune deve necessariamente disporre la rimozione del feretro dal loculo e la sua collocazione in campo di terra con gli accorgimenti tecnici di cui all’Art. 75 comma 2 DPR n.285/1990 (si tratta di praticare squarci sul coperchio metallico, così da permettere il filtraggio delle acque meteoriche e la conseguentee liscilviazione del percolato cadaverico al di fuori della bara)
4) Il dirigente dei servizi cimiteriali non può, magari per ragioni di opportunità morale o politica, rifiutarsi di adempiere questo suo dovere, ordinando, l’estumulazione “d’ufficio”, perchè, altrimenti, incorrerebbe nella responsabilità patrimoniale ex Art. 93 D.LGS n.267/2000 causata dal mancato introito degli oneri della concessione, siccome ogni sepoltura privata, e, dunque, ogni concessione, si configura come atto a titolo oneroso per l’utenza ex Artt. 95 e 103 DPR n.285/1990.
5) E’notoria, da tempo, la cronica mancanza di posti feretro nei cimiteri palermitani, il problema delle tombe provvisorie andrebbe valutato alla luce del regolamento comunale di polizia mortuaria, anche perchè il “prestito” dei loculi ptrebbe integrare un comportamento vietato ex Art. 92 comma 4 DPR n.285/2990 come, appunto, la compravendita mascherata dei loculi, il cimitero, infatti, è comunale ex Art. 824 comma2 Codice Civile e nelle concessioni cimiteriali il rapporto concessorio sorge solo tra il comune, quale ente locale concedente, cui spetta, pur sempre, la funzione cimiteriale, ed il privato cittadino, in quanto concessionario. Sono così proibiti il lucro e la speculazione.
6) Il comune non è giuridicamente obbligato ad informare i titolare di una concessione sulla sua scadenza e conseguente estumulazione del feretro, siccome quest’onere sorge in capo a loro, tuttavia parrebbe ragionevole una preventiva comunicazione agli interessati, anche per favorire loro nuovi atti di disposizione sul de cuius, il cui cadavere, ad esempio, potrebbe esser nuovamente tumulato, cremato o traslato in altro cimitero.
sicilia-palermo-cimitero rotoli.
il giorno 14/04/2011 i miei familiari sono andati al cimitero per onorare la salma di mia nonna.
purtroppo brutta sorpresa ,non hanno trovato piu’ la salma,il loculo era vuoto.
seza avvisare noi familiari .ne’ l’impresa funebre che aveva effettuato il servizio,mia nonna e’stata spostata in una sepoltura a terra.
siamo scioccati da cio’ ,ma potevano fare il tutto senza avvisare noi familiari?
premetto che e’ vero che era una selpoltura provvisoria ,ma l’accordo era quello che ci avrebbero chiamato prima.
e’ importante per noi avere una risposta.
Innanzi tutto se la concessione è stata rilasciata nel 1991 data della morte di Suo Padre, non si può più ragionare in termini di estumulazione da sepoltura perpetua, siccome le tombe a tempo indeterminato, fatte salve le situazioni pregresse, in quanto costituenti diritti perfetti ed acquisiti (tempus regit actum), sono vietate dal 10 febbraio 1976.
Molto dipende dal regolamento comunale di polizia mortuaria della città di Napoli.
Diverse legislazioni locali, dopo l’emanazione del DPR 15 luglio 2003 n.254 ritengono ordinaria l’estumulazione non alla scadenza naturale della concessione, come recita il regolamento nazionale di polizia mortuaria, ma trascorsi i 20 anni dalla tumulazione, intesi anche come somma tra più periodi trascorsi in diverse sepolture, quando per effetto proprio del DPR n.254/2003 il cadavere estumulato non è più tale, ma solo resto mortale = esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, perchè è già trascorso il periodo di sepoltura legale.
Dopo soli 20 anni è assai improbabile che il cadavere racchiuso nella cassa stagna e nel loculo impermeabile si sia consumato, sino alla distruzione di tutti i tessuti molli (= scheletrizzazione), con ogni probabilità, all’atto dell’estumulazione si rinverrà un indecomposto, da 1) ritumulare (Circ. Min.
31 luglio 1998 n.10).; avviare ad interro in campo inconsunti per almeno 5 anni ex Art. 86 comma 2 DPR n.285/1990 o, meglio cremare ai sensi dell’Art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254
Il comune nel governo della “macchina cimiteriale” ha potestà regolamentare pressochè assoluta (Art. 117 comma 6 III Periodo Cost. così come novellato dalla Legge di Revisione Costituzionale n. 3/2001) in forza di una riserva di legge (Art. 824 comma 2 Codice Civile)
Se, dunque, il regolamento comunale di polizia mortuaria, di cui ogni comune deve necessariamente disporre, almeno dall’epoca del Regio Decreto n.2322/1865 non disciplina in modo diverso la materia (diversa, può esser ad esempio la politica sulle concessioni cimiteriali) si applica il paragrafo 14.2 della Circolare inisteriale Esplicativa 24 giugno 1993 n. 24 che legittima la tumulazione di urne cinerarie e cassette ossario in un loculo, sia o meno presente un feretro, sino al completamento della naturale capacità ricettiva del sepolcro (Art. 92 comma 1 DPR n.285/1990). Quindi uno ed un solo feretro per ogni loculo (Art. 76 DPR n.285/1990), ma anche più urne cinerarie o cassette ossario nello stesso avello, così da massimizzarne la capienza, il comune, infatti, ha tutto l’interesse a favorire il pieno uso di tutti gli spazi sepolcrali.
L’ingresso nel sepolcro è subordinato ai legami di consanguineità che i defunti (e le loro trasformazioni di stato come ossa, ceneri e resti mortali) intrattenevano con il concessionario del sepolcro, poichè il titolo costitutivo del rapporto concessorio (cioè l’atto di concessione stesso) è sibi familaeque sue, ossia per il fondatore del sepolcro e per la sua famiglia.
Per la definizione di famiglia (allargata agli affini, patriarcale, mononucleare…) si rinvia al regolamento locale di polizia mortuaria.
vivo a napoli e vorrei un’informazione:mio padre è morto nel 1991 ed è stato tumulato,vorrei sapere se è possibile estumularlo per ricomporlo in cassetta ossario e se posso riutilizzare lo stesso tumulo per riporre anche mio fratello dopo il tempo dell’interro .Inoltre vorrei sapere se è possibile utilizzare il tumulo per riporre eventuali urne cenerarie di diretti figli.Grazie
Il cimitero è bene demaniale (art. 823 e art. 824 comma 2 c.c.), così gli eventuali diritti sono regolati dalle norme speciali su questi beni ed in particolare, se vi sono, da quelle:
A) del regolamento comunale di di polizia mortuaria del Comune, ancor oggi soggetto ad omologazione ex Art. 345 Regio Decreto n.1265/1934
B) del regolamento nazionale di polizia mortuaria (normativa quadro)
C) del contratto di concessione.
Il semplice uso di un manufatto non dà alcun titolo al privato cittadino,, in quanto non usucapibile a meno che non sia riconosciuto dall’E. L. attraverso, l’istituto invero molto rarefatto, dell’immemoriale.
I pagamenti vengono effettuati negli EE.LL. in due modi: – alla cassa economale, con rilascio di regolare ricevuta; – al tesoriere (o esattore) comunale, con rilascio di regolare ricevuta. Ogni pagamento è registrato nella contabilità dell’Ente LOcale.
Nel 1972 vigeva ancora il Regio Dcreto 1880/1942 il quale permetteva:
1) cessione per acta inter vivos dello Jus SEpulchri tra privati (ora proibita dall’Entrata in Vigore del III Libro del Codice cIvile e dal DPR 803/1975)
2) concessione da parte del comune di sepolture private (questo istituto ancora valido è stato recepito dal CAPO XVIII del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285).
Ovviamente per il pregresso vale la regola generale del Tempus Regit Actum, ossia le concessioni già poste in essere non sono soggette ad atti ablativi del comune, il quale, cioè non può comprimere diritti perfetti ed acquisiti, se non per questioni di pubblica utilità attraverso l’istituto della revoca, da parte di chi, privato cittadino, abbia costituito rapporti giuridici con la pubblica amministrazione, in vigenza della precedente normativa.
Se è stata pronunciata la decadenza, per inadempienza alle obbligazioni sinallagmatiche contratte dalle parti (comune e concessionario) con l’atto di concessione (ad esempio mancate opere di manutenzione ex Art. 63 DPR n.285/1990 con conseguente degrado dei monumenti funebri) Una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ.le, Sez. Unite, 9 marzo 1981) stabilisce che un semplice cartello appeso su una tomba, con il quale la p.a. invitava gli aventi titolo a presentarsipresso l’ispettorato del cimitero, senza altro aggiungere, non consegue l’effetto di portare allaconoscenza degli interessati, dell’ingiunzione di eseguire opere di manutenzione e conservazione.Nemmeno con l’esposizione di tale ingiunzione all’albo pretorio, a giudizio della “Suprema Corte”,avrebbe potuto dirsi assolto l’obbligo di comunicazione del provvedimento, il quale, di conseguenza, può esser impugnato dinannzi al T.A.R. per eccesso di potere e difetto di motivazione , almeno dall’entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la quale ha devoluto al Giudice amministrativo (T.A.R. e Consiglio di Stato) la giurisdizione esclusiva in materia di concessioni-contratto. La ratio di questa scelta legislativa è ravvisabile nel fatto che lo stretto collegamento esistente fra il provvedimento ed il contratto, comporta una inscindibile connessione fra interessi legittimi e diritti soggettivi (Virga).Rimangono, tuttavia, di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria le controversie in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi.
In regime di Regio DEcreto n.1880/1942 il rilascio delle concessioni cimiteriali era subordinato ad un’istruttoria piuttosto articolata, essa, infatti, contemplava un nulla osta prefettizio ed una formale deliberazione da parte del consiglio comunale. Rovistando negli archivi delle delibere consigliari è possibile risalire all’originario atto di concessione.
Il versamento del canone di concessione, siccome la sepoltura in loculo configura sempre una sepoltura privata a titolo oneroso (Ex Artt. 95 e, intuitivamente, 103 DPR n.285/1990) è parte fondativa del rapporto concessorio e rappresenta quindi titolo idoneo a dimostrare la titolarità della concessione de qua.
Ai sensi dell’Art. 86 comma 1 DPR n.285/1990 è il sindaco, con propria ordinanza a regolare le operazioni cimiteriali, il DPR n.285/1990 non specifica se esemazioni ed estumulazioni eseguite alla scadenza del periodo legale di sepoltura, siano procedibili d’ufficio o se occorre avvertire la cittadinanza. Questa seconda soluzione è di gran lunga preferibile perchè facilita gli atti di disposizione da parte dei famigliari sui resti mortali del de cuius, e per il comune si traduce nella possibilità di nuovi introiti dovuti al rinnovo delle concessioni in scadenza o alla concessione di nuovi tumuli (ad esempio cellette ossario o nicchie cinerarie se il defunto esumato/estumulato ex Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003 sarà avviato a cremazione o nuova sepoltura in area o manufatto dato in concessione.
Il periodo legale, per le tumulazioni è fissato ordinariamente in 20 anni, trascorsi i quali il cadavere non è più tale (almeno per la Legge) , ma degrada a semplice “resto Mortale” ai sensi dell’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR n.254/2003.
Bisogna sempre distinguere tra “proprietà” così come definita dal Codice Civile, e titolarità della concessione. La concessione di un loculo costruito dal comune è la cessione in uso di una porzione di fabbricato cimiteriale al fine di tumularvi un feretro. Il privato esercita sul manufatto sepolcrale un diritto d’uso, non di proprietà, nel senso giuridico del termine, diverso sarebbe, se, invece, se il concessionario avesse costruito a proprie spese il sepolcro su suolo demaniale (Art. 824 comma 2 Codice Civile) dato in concessione amministrativa. Egli, allora, sarebbe davvero proprietario dei muri e degli arredi funebri, almeno per tutta la durata della concessione e questo diritto patrimoniale, strumentale rispetto allo Jus Sepulchri, potrebbe, almeno teoricamente esser suscettibili di atti di disposizione, mentre ciò non accade mai per lo Jus Sepulcri, in quanto diritto personalissimo trasmissibile solo mortis causa (anche qui, sull’ereditarietà del sepolcro la Legge non è chiarissima, in quanto sussistono diverse interpretazioni, anche della Suprema Corte di Cassazione) o Jure Sanguinis (sul quale prevale lo Jus Coniugii)
Se il loculo è stato concesso a tempo indeterminato (nel 1972 sarebbe stato ancora possibile ai sensi del Regio Decreto n.1880/1942) rimane la perpetuità del sepolcro,la quale può solo esser retrocessa, con atto unilaterale del concessionario, o fatta decadere. Essa, invece, non può esser trasformata da “eterna” a tempo indeterminato, siccone al momento della stipula il comune in tutta libertà ha contratto tale obbligo.
Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione un fatto increscioso che mi è capitato questa estate.
In occasione del 38esimo anniversario della morte di mio fratello, avvenuta il 4 marzo 1972, mi sono recato in visita al cimitero di Guidonia, (Roma) tutti i loculi del manufatto erano svuotati di tutte le bare dei nostri cari. Nella precedente visita a marzo 2010, era tutto normale.
La spiegazione della direzione cimiteriale è stata: servivano posti per la sepoltura di nuove salme. Lo hanno potuto fare perché a, loro dire, ne avevano dato comunicazione affiggendo i manifesti agli ingressi del cimitero. Chiedendo spiegazione all’ufficio competente mi veniva riferito che se io potevo dimostrare la proprietà del loculo mi sarebbe stato concesso la risistemazione allo stesso cimitero. Facevo, però notare, che all’epoca, 1972, il comune di Guidonia non rilasciava documentazione di proprietà del loculo ma fattura del pagamento avvenuto, e un documento che attestava su carta intestata, battuta a macchina, con dicitura: COMUNE DI GUIDONIA Montecelio la “CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI” concessionario: Franco Stefanutti e loculo assegnato n° 85/3° batt. Per Stefanutti Marcello (mio fratello) questa all’epoca era tutto l’ufficialità dell’atto e niente altro.
Ho richiesto accesso agli atti ufficiali amministrativi il giorno 10° novembre u.s. (30 giorni max per la risposta) ma non mi hanno risposto, l’ufficio l’URP insiste che devono rispondere. Ho fatto una richiesta per consultare gli atti amministrati che nel 1973 regolavano la sepoltura in quel Comune. Sto aspettando
Non potendo, io, competere al livello amministrativo e finanziario per gestire una causa al Comune di Guidonia Vi chiedo, se gentilmente, il Vostro gruppo di avvocati può darmi una indicazione in merito a quanto su esposto. Posso oppormi a tale operato? Io non abito a Guidonia ma a Roma. Dovevano avvertirmi prima della estumulazione?
Da parte mia Vi anticipo un grazie per la cortese attenzione che mi avete riservato, mi rendo disponibile occorrendo, per ulteriori spiegazioni in caso necessitassero.
Gentile Rossella,
Da quale regione ci scrive? Sembra un dettaglio frivolo da sondaggista, ma invece è fondamentale, siccome dopo il DPCM 20 maggio 2000 adottato ai sensi del Decreto Legislativo n.112/1998 e soprattutto in seguito alla Legge Costituzionale n.3/2001 (la cosiddetta “riforma federalista” del Titolo V Cost.) la polizia mortuaria attenendo anche alla tutela della salute umana è strutturata su base regionale.
Il DPR n.285/1990 menziona il regolamento comunale solo in quattro occasioni con gli Artt. 16 comma 1, 62, 80 comma 4 ed 84 comma 1 lettera a) ma, in materia di gestione cimiteriale il vero dominus è proprio il regolamento comunale di polizia mortuaria (sempre da omologare preventivamente presso il Ministero della salute ex Art. 345 Regio DEcreto n.1265/1934 a pena di inefficacia in caso contrario), almeno dall’entrata in vigore del Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322. Oggi dopo la riforma del Titolo V Cost, senza dimenticare mai l’importantissimo Art. 824 comma 2 Codice Civile con cui si stabilisce l’appartenenza del cimitero al demanio comunale e di conseguenza la “giurisdizione” del comune sul cimitero stesso. Poi, deduttivamente, se ai sensi dell’Art. 345 Regio Decreto n.1265/1934 il regolamento comunale di polizia mortuaria deve esser omologato prima di produrre i propri effetti giuridici significa che il comune deve dotarsi di un proprio regolamento di polizia mortuaria.
La potestà regolamentativa del comune in materia di polizia cimiteriale è sancita non tanto da norma ordinaria (Artt. 7 e 13 Decreto Legislativo n.267/2000) ma da disposizione di rango costituzionale ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost.
Nell’organizzazione dei servizi cimiteriali (ex D.M. 28 maggio 1993, Art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dall’Art 26-bis Decreto Legge n.445/1989 convertito nella Legge 28 febbraio 1990 n.39) il comune esercita pienamente le sue prerogative costituzionali ed è autonomo, sempre nel rispetto della Legge, ben inteso, altrimenti scatterebbe d’ufficio lo scioglimento del consiglio comunale ex Art. 141 Decreto Legislativo n.267/2000.
Se il regolamento comunale di polizia o l’ordinanza sindacale con cui si regolano le operazioni cimiteriali ai sensi degli Artt. 82 comma 4 ed 86 comma 1 DPR n.285/1990 vietano l’estumulazione volta all’apertura del feretro con conseguente raccolta dei resti in cassetta ossario questa è la legge e va rispettata (dura Lex, sed Lex, come dicevano gli antichi giuristi romani).
Tra l’altro giusta l’Art. 86 comma 1 DPR n.285/1990 le estumulazioni vanno eseguite alla scadenza della concessione (a tempo determinato per un tempo massimo di anni 99 salvo eventuale rinnoco ex Art. 92 comma 1 DPR n.285/1990 a far data dal 10 febbraio 1976, quando cioè entrò in vigore il vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 21 ottobre 1975 n. 803).
Con ogni probabilità il comune di cui Lei ci parla non ha recepito la norma di cui all’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n.254 nel proprio regolamento locale e sconta, pertanto, quest’antinomia temporale. Tempu regit actum, direbbero i latini.
Se, invece, la regione è intervenuta con propria Legge o Regolamento in tema di polizia mortuaria, per il principio di cedevolezza e gerarchia tra le fonti del diritto (ubi maior minor cessat) si applica la norma regionale, superando così quella comunale invero piuttosto arcaica.
Per aggirare il divieto la soluzione è facile: gli aventi diritto, individuati dall’ Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990, richiedono l’estumulazione del resto mortale finalizzata non alla riduzione delle ossa in cassetta ossario, ma alla diretta cremazione dello stesso, in quest’ipotesi si dovrebbe seguire tassativamente l’Art. 3 commi 5 e 6 DPR n.254/2003, così come confermato dalla Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003.
Gli oneri della cremazione sono a carico dei richiedenti.
Le ceneri, ex paragrafo 13.1 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 potranno esser tumulate in altro cimitero accando ad un altro feretro, sempre che ciò sia permesso dal locale regolamento di polizia mortuaria del comune presso cui avverrà la nuova sepoltura delle ceneri.
Per ulteriori approfondimenti suggerisco la consultazione del seguente link: Autorizzazione all’estumulazione: atto dovuto o provvedimento discrezionale? (https://www.funerali.org/?p=858).
Buon pomeriggio.
Mio Padre è deceduto nel mese di luglio del 1986, quindi sono già passati gli anni di sepoltura legale (almeno 20) per effetto dei quali il cadavere diviene resto mortale ed è quindi riducibile in cassetta ossario.
Ho provato ad avanzare richiesta al Comune del Cimitero dove è sepolto mio Padre ma mi è stato risposto che purtroppo, per ora, non è possibile in quanto devono essere trascorsi non meno di 30 anni dal decesso.
Il desiderio mio e dei miei fratelli, è quello di poter ricongiungere nostro Padre con nostra Madre deceduta l’anno scorso e tumulata invece in un altro Cimitero (sempre nella stessa provincia).
Che cosa posso fare perchè ciò avvenga?
RingraziandoVi anticipatamente, porgo distinti saluti.
R. de Stefano
Le operazioni cimiteriali sono servizio pubblico locale ex Art. 113 Decreto Legislativo n.267/2000, e come tali sono erogate; esse sono ordinariamente a titolo oneroso per l’utenza ai sensi dell’Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26.
Le operazioni cimiteriali sono, quindi, a carico di chi, avendone diritto, le richieda.
Lei, Gentile Davide, ha pagato una volta come concessionario della tomba da liberare, così da esser nuovamente assegnata con nuovo atto di concessione, ed un’altra in qualità di congiunto del de cuius temporaneamente “parcheggiato” in camera mortuaria, nell’attesa di un posto. Normalmente queste spese attengono a soggetti diversi, ma nel Suo caso concessionario ed avente titolo a disporre sulle esequie del de cuius (assumendosene i relativi costi per funerale e sepoltura) coincidono nella stessa persona fisica.
L’interpretazione del Suo comune mi pare sostanzialmente corretta. Si consulti anche questo link in merito alla traslazione di feretri in altro luogo rispetto all’originario sepolcro: https://www.funerali.org/?p=648, mentre per chiarire l’onerosità delle estumulazioni è opportuno riferirsi a questo link: https://www.funerali.org/?p=329.
Ciao Carlo,
Grazie ancora per i tuoi chiarimenti, devo precisare meglio un punto, entrambi i sepolcri in questione fanno capo allo stessa persona (cioe io) quindi nel caso in cui i costi siano a mio carico sarei io a doverli pagare (e li ho gia pagati), fin qui non ci piove. Il mio dubbio era nel fatto che sia giusto o meno che dopo aver pagato caro il funerale e tutto il resto mi debba anche accollare le spese di spostamento del sepolcro, cio non mi sembra giusto in quanto io non ho colpa se al momento della sepoltura non era libero il posto definitivo, diciamo che io dovrei pagare una sola volta la sepoltura e non anche il successivo spostamento (avvenuto dopo diversi mesi), quindi secondo le disposizioni di legge chi deve pagare?
Grazie