Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:
1)Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)
2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.
L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.
Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).
L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.
Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)
Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della possibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.
Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).
Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.
L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.
Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.
Trattandosi il cimitero di bene demaniale (art. 823 e art. 824 c.c.) gli eventuali diritti sono regolati dalle norme speciali su questi beni ed in particolare, se vi sono, da quelle del regolamento di polizia mortuaria del Comune e dal contratto di concessione.
Di norma occorrerebbe una sentenza del giudice, quindi, non vi sono dubbi che laddove si voglia far valere il diritto trovi applicazione l’articolo 2697 C.C.
Si tratta, in altri termini, di ricorrere alle usuali procedure di accertamento del diritto.
Altra possibilità, potrebbe esser il ricorso all’immemoriale, esso è l’istituto che svolge la funzione di reintegrazione, di surrogazione di un titolo che non sussiste al momento attuale in cui il giudice dichiara l’accertamento della sussistenza del diritto, ma che si presume sussistesse, o comunque fornisce un diritto sussistente di un titolo idoneo. Nel caso in specie, provando l’uso continuativo del sepolcro o ricercando altri elementi che possano avvalorare nel tempo il concreto utilizzo dello stesso, pur non sussistendo atti formali, e se il Comune aderisce a tale impostazione, si può avviare la procedura dell’immemoriale. Resta ora la questione della procedura per potervi pervenire. Tale procedura è quella generale, cioè la sentenza del giudice che affermi la sussistenza del diritto, essendo la via amministrativa percorribile solo ove sia operante una normativa regolamentare (e in base a quanto da lei comunicatoci ciò non è presente nel suo Comune) che ne regoli la procedura e l’organo competente.
Per completezza, però, bisogna aggiungere che “l’immemoriale” e’ stato espressamente superato con l’Unita’ d’Italia (L. 20/3/1865, n. 2248, allegato A) per i rapporti di diritto privato, potendo persistere, a certe limitate condizioni, in rapporti di diritto pubblico.
Spetta/spetterebbe al giudice dichiarare la sussistenza del diritto esercitato in mancanza del titolo.
Mi pare di ricordare che l’ultima sentenza in materia di immemoriale risalga al 1963 (quindi, recentissima …).
Come bisogna comportarsi se non si trova nesuun riferimento sul titolo di prorpietà di una sepoltura, ma in questa risultano tutmuale salme risalenti aql’anni quaranta e addirittura anche prima. E’ giusto che il comune ne richieda la regolarizzazione amministrativa, dunque un nuovo contratto, della sepoltura richiedendo agl’erede di ripagare l’acquisto del terreno su cui insite la sepoltura?
Le ossa dei cadaveri sono soggette ad un processo di progressiva decalcificazione che le degrada ad una polvere finissima. Dopo tutto “et in pulvem reverteris” come recita il tragico monito biblico. Il fine della permanenza dei cadaveri nella fossa è proprio la loro “mineralizzazione” ossia la completa distruzione di tutti i tessuti organici, compresi quelli ossei, anche se quest’ultimi resistono molto di più all’azione disgregatrice del tempo e dei microrganismi presenti nel terreno.
Gli avanzi ossei ai sensi dell’Art. 85 DPR 285/1990 debbono esser raccolte in apposita cassetta ossario di cui all’Art. 36 DPR 285/1990 o sversate nell’ossario comune per la loro conservazione perpetua in forma promiscua ed indistinta. Come ricordato dalla Circ. Min. n.10/1990 periodicamente per lasciar spazio a nuove immissioni l’ossame contenuto nell’ossario comune viene calcinato in forno crematorio con conseguente dispersione in cinerario comune ex Art. 80 comma 6 DPR 285/1990.
Nel 1967 proveniente da Bologna in una cassa con cassa di zinco, viene tumulata a Venezia mia madre. Nel 1997 viene esumata e trovata intatta. Rinnovato lo spazio per altri 10 anni. Oggi 13 dicembre 2008 è stata riesumata, ma sono stati trovati pochi resti ossei. E’ possibile una cosa del genere? Le ossa
si possono romprere e ad esempio non trovae più il teschio?
Vi ringrazio e vi prego di darmi una risposta via e-mal. Questo pensiero mi assilla. Le ossa si possono decomporre sotto terra?
Gianni da Venezia
Nel 1967 proveniente da Bologna in una cassa con cassa di zinco, viene tumulata a Venezia mia madre. Nel 1997 viene esumata e trovata intatta. Rinnovato lo spazio per altri 10 anni. Oggi 13 dicembre 2008 è stata riesumata, ma sono stati trovati pochi resti ossei. E’ possibile una cosa del genere? Le ossa
si possono romprere e ad esempio non trovae più il teschio?
Vi ringrazio e vi prego di darmi una risposta via e-mal. Questo pensiero mi assilla. Le ossa si possono decomporre sotto terra?
Gianni da Venezia
Nel 1967 proveniente da Bologna in una cassa con cassa di zinco, viene tumulata a Venezia mia madre. Nel 1997 viene esumata e trovata intatta. Rinnovato lo spazio per altri 10 anni. Oggi 13 dicembre 2008 è stata riesumata, ma sono stati trovati pochi resti ossei. E’ possibile una cosa del genere? Le ossa
si possono romprere e ad esempio non trovae più il teschio?
Vi ringrazio e vi prego di darmi una risposta via e-mal. Questo pensiero mi assilla. Le ossa si possono decomporre sotto terra?
Gianni da Venezia
La domanda di estumulazione va rivolta strettamente al comune, il quale è titolare dell’artea cimiteriale (Art. 49 DPR 285/1990).
Laddove viga ancora pienamente l’Art. 88 del DPR 285/1990 dove si prevede la presenza di personale sanitario all’atto dell’estumulazione sarà il comune a prendere accordi con la locale ASL.
Silvi: A stretto rigore, nel momento originario, dovrebbe anche essere stato stipulato un atto di concessione, costituente il “titolo” di uso dell’area.
devo fare domanda per cambiare di loculo/posto mia madre, mio padre e mia sorella. Ho fatto domanda al comune per tale operazioni e il comune mi ha risposto che devo produrre tre domande al comune e tre alla azienda asnirtaria locale. come mi devo comportare? posso fare un unica domanda al comune?
Ho una cappella di famiglia in un piccolo centro della Regione Lazio, nella quale sono sepolti nonni , genitori, zie e zii. La Cappella e’ stata costruita intorno al 1932. Due settimane fa ho comunicato al Comune di dover eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria al tetto della cappella, in quanto ci sono delle forti infiltrazioni di acqua. Il Comune mi ha risposto che prima dell’inizio dei lavori devo dimostrare che e’ stato effettuato il pagamento relativo alla regolarizzazione dell’area cimiteriale. In caso contrario i lavori di manutenzione potrebbero configurarsi come abusi edilizi. Sono sorpreso che il Comune mi chieda una regolarizzazione per un’area del cimitero che la Cappella occupa sin dal 1932 e che a suo tempo mi risulta fu acquisita regolarmente. Sono obbligato a esibire la documentazione del 1932?