Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:
1)Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)
2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.
L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.
Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).
L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.
Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)
Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della possibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.
Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).
Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.
L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.
Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.
Buongiorno,
complimenti per il vostro sito, è eccezionale e veramente esaustivo. Avrei una domanda riguardo questo argomento: il regolamento di polizia mortuaria della mia città recita: ” Nelle concessioni private ad uso perpetuo, ossia stipulate prima del 10/02/1976, le estumulazioni possono essere eseguite solo qualora sia necessario, o venga richiesto dagli eredi del defunto, trasferire i feretri ad altra tumulazione. Sono regolate ai sensi della normativa statale, regionale ed ai sensi del presente regolamento.”
Da quanto leggo dal vostro sito mi sembra di capire che, seppur piuttosto ambiguamente a causa delle norme, estumulare, ridurre in cassetta ossario e ricollocare nello stesso posto il defunto perpetuo non sia sempre possibile, ma da quanto leggo nel regolamento e nella seconda norma da voi citata, sembra che qualche possibilità ci sia.
La mia domanda è: cosa si può fare? Posso ridurre i bisnonni perpetui e ricollocarli nei loro posti oppure no? Non ho chiesto, per svista, all’ufficio competente, ho solo chiesto se ceneri ed ossa possono essere inserite in questi due posti perpetui, e mi hanno detto che si può inserire di tutto, fino a raggiungimento della capienza massima dei due posti.
Spero di eseremi spiegato.
Cordiali saluti.
X Alessio,
faccia così: controlli se nello specifico tariffario comunale delle operazioni cimiteriali vi sia una voce riguardo alla possibile riduzione salma, in molti regolamenti comunali è anche detta verifica/ricognizione sullo stato di mineralizzazione del cadavere.
Se è prevista – e si paga profumatamente – per il solo fatto di esser tariffata è ammessa, quindi anche lecita. Invero sulla legittimità di estumulare da sepolcri perpetui vi sono posizioni antitetiche in dottrina. Risolverei così il problema: se nella normazione locale (lo stesso atto concessorio è fonte di obbligazioni sinallagmatiche tra Comune e privato cittadino) non è contemplato un espresso divieto di estumulare per riduzione salma da tumuli a tempo illimitato si autorizza l’esplorazione della tomba. Si estraggono dei feretri, si rimuovono i coperchi e così si potranno rinvenire ossa o – più facilmente – esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo (salme indecomposte). Per le une c’è l’immediata raccolta in apposita cassetta ossario, per gli altri, di solito, si procede a diretta cremazione, proprio al fine di un ri-uso responsabile dello spazio cimiteriale, esso, infatti, non è, come presumibilmente noto, dilatabile all’infinito. Mandare in rotazione il patrimonio cimiteriale (concessioni a tempo indeterminato specialmente, altrimenti costretto all’immobilizzo da qui all’eternità sarebbe una saggia politica di buon governo del camposanto. E’altrettanto importante che cassette ossario o urne cinerarie risultanti dalle operazioni di riduzione o cremazione siano ri-tumulate (in fondo solo sotto altra forma) nell’originario sepolcro, per mantenere in essere la concessione stessa. Difatti, molti atti concessori, in particolar modo stipulati in regime di perpetuità, per sussistere sono vincolati alla permanenza della salma (e sue trasformazioni di stato) in quella determinata tomba, privata e dedicata, nominativamente a quel particolare defunto.
Per trasportare una salma da Foggia a Caserta di un defunto deceduto a febbraio 2019, quando tempo deve trascorrere.Se puo essere fatto anche prima della scadenza dell’anno che è deceduto.
X Carmine,
fatte salve specifiche norme locali, magari contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, di cui non sono onestamente a conoscenza, e dato che il trasporto interessa almeno due Regioni si applica l’art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione della normativa statale di polizia mortuaria. Sostanzialmente il feretro deve esser integro ed a tenuta stagna, semmai anche ricorrendo al c.d. rifascio o avvolgimento entro un nuovo cassone esterno di zinco.
Visti i rapporti di extra-territorialità e la profonda incompatibilità tar le norme regionali in questione, la conformità della bara dovrebbe esser certificata dall’autorità sanitaria o da personale, eventualmente, da essa delegato, anche se, invero, oggi si tende sempre più a “demedicalizzare” le operazioni cimiteriali, escludendo il controllo dell’A.USL (vigilanza sanitaria). Quest’ultimo aspetto potrebbe esser foriero di potenziali controversie o conflitti tra l’autorità amministrativa (Comune di Foggia) che emetterà il decreto di trasporto ed il Comune di Caserta, ossia quello nella cui giurisdizione si trova il cimitero ricevente il trasporto funebre, per la traslazione in altro loco del defunto.
Ho UN LOCULO AL CIMITERO DI GUIDONIA DOVE RIPOSA MIA MADRE. HO UN CONTRATTO DAL COMUNE A LUCE PERPETUA.
ORA LA DITTA APPALTATRICE MI HA COMUNICATO CHE CON LA SCADENZA TRENTENNALE I RESTI VERRANNO RIESUMATI PER LASCIARE LIBERO IL LOCULO.
HO LA FATTURA DELL’EPOCA CHE HO COMPRATO IL LOCULO MA LA LEGGE PREVEDE CHE IL LOCULO RESTI IN MIO POSSESSO PER 99 ANNNI
RISPONDENTEMI ALTRIMENTI LI DENUNCIO SE TOCCANO IL LOCULO
o un contratto del comune di guidonia m di un loculo a fondo perduto luce perpetua fatto nel 1989 ora una ditta che appalta il cimitero mi a inviato una raccomandata che alla scadenza trentennale sara’ estumata ,non mi sembra regolare posso agire in giudizio
X Biagio,
nel 1989 vigeva già il divieto (attivo dal 10 febbraio 1976 per norma positiva) di rilasciare concessioni a tempo indeterminato, cioè PERPETUE.
La concessione probabilmente era 30ennale, ragion per cui è in scadenza naturale.
L’azione del Suo Comune pare pertanto corretta ed anzi quasi doverosa.
Diverso sarebbe se il Suo Comune volesse incidere sul rapporto giuridico già in essere e di diversa durata, magari comprimendolo ingiustamente o interrompendolo anzitempo.
In altre parole, il comune non può alterare unilateralmente un rapporto giuridico che esso stesso ha liberamente posto in essere, tra l’altro senza avere né obbligo di stipula, né obbligo a contrarre a determinate condizioni. Fermo restando che il comune, quale ente concedente, non può modificare od alterare un rapporto giuridico che ha concorso a costituire, magari sulla base di una propria regolamentazione locale all’epoca vigente.
Grande Carlo. Ti faccio sapere presto come sono andate le cose.
Buongiorno e davvero molti complimenti per il sito che grazie a domande e risposte si riesce a capire molto su questa materia intricata
Arrivo alla domanda : mi giunge una raccomandata da parte della confraternita proprietaria del cimitero dove vi sono sepolti i cosiddetti assentati cioè persone che con sacrificio in vita hanno acquistato nel corso degli anni il loculo e gli annessi sopratutto perché attratti dall’obbligo di perpetuità che esula Da ogni regolamento comunale così come per le cappelle private o gentilizie. La lettera della confraternita mi comunica che un mio congiunto li seppellito in loculo confraternita in qualità di assentato dovrà essere estumilato per il trascorrere della “CONCESSIONE” in ossequio al regolamento comunale. Cosa c’entra il regolamento comunale ???? Non si capisce. E i resti mortali traslati in cassettine di zinco in ossario. La cosa ancora più assurda è che chi paga nuovamente il loculo per euro 1600 potrà ottenere la non estumulazione del proprio congiunto e chi non paga deve sgomberare….. perché? Perché io loculo in un modo o nell’altro viene ugualmente rivenduto.
Adesso mi chiedo: non è illegale tutto ciò visto che la confraternita in alcun modo può rifarsi al regolamento cimiteriale comunale per lestumulaziiine a carattere perpetuo?
Non è una associazione a delinquere truffare così le persone che ignare dei regolamento delle confraternite credono che tutto ciò sia legale e quindi passivamente obbligate e prese in giro ad accettare una truffa del genere?
Dove vanno a finire i soldi delle estumulazioni di centinaia di defunti che la confraternita incassa senza emettere nessuna fattura?
Perfavore datemi lumi perché ho tutte le intenzioni di fare una querela alla locale procura della repubblica.
Grazie
Franco
X Franco,
grazie, innanzi tutto per l’immeritata fiducia!
Nella complessa materia delle concessioni cimiteriali, se escludiamo la normativa quadro nazionale (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) il vero “dominus” è il regolamento comunale di polizia mortuaria.
Tutti i cimiteri pubblici e quindi demaniali o residualmente “particolari” cioè privati ex art. 104 comma 4 D.P.R n. 285/1990 sono sempre e comunque posti sotto la sorveglianza del Comune quale titolare ultimo della funzione cimiteriale (art. 824 comma 2 Cod. Civile, Artt. 337, 343, e 394 Testo Unico Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265)
dal 10 febbraio 1976 in poi sono vietate le concessioni perpetue, poiché l’Art. 71 commi 2 e segg del R.D. n. 1880/1942 è stato formalmente abrogato con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, ogni atto contrattuale formato in difformità rispetto a questa nuova norma è da ritenersi NULLO DI DIRITTO e perciò privo di qualunque effetto!
L’art. 63 D.P.R. 10/09/1990, n. 285, recante l’approvazione del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, ci fornisce qualche spunto di riflessione.
In caso di concessioni di aree (art. 90 D.P.R. 285/1990), si ha un duplice fine funzionale e strumentale,.
a) concessione dell’area, ad un dato fine (concessione che attiene al demanio dell’area cimiteriale, e puo’ essere oggetto di costituzione, con regolare atto di concessione, di diritti di terzi (rispetto al titolare della demanialità).
b) costruzione sull’area, cosi’ concessa, di un edificio sepolcrale affinche si possa esercitare lo jus sepulchri.
Il sepolcro, è sì di proprietà dei concessionari, anche se il suo diritto di utilizzo non e’ legato all’esercizio della proprietà di esso, bensi’ all’appartenenza alla famiglia ecc. ecc., sin quando duri la concessione, cessando questultima, il manufatto cessa di essere di proprietà dei concessionari, per divenire (accessione, art. 935 Cod.Civile) parte del demanio.
Per inciso, si dovrebbe anche considerare quale sia la l’essenza prima ed il significato di demanio.
Non si rileva incongruenza, qualora si tenga presente la distinzione tra la concessione dell’area, ad un dato fine, rispetto al manufatto erettovi.
Ma, trattandosi di concessione ad “ente” (confraternita, corpo morale, congrega…), va tenuto sempre presente come vi sia un doppio livello di rapporti, il primo intercorrente tra comune ed ente, che puo’ anche essere (in relazione all’epoca in cui sia sorto) perpetuo. il secondo, invece, è intrattenuto tra l’ente e le persone appartenenti ad esso stesso.
Sotto questo ultimo profilo la durata di permanenza di un feretro potrebbe anche essere a tempo determinato (essendo indipendente dal rapporto costituito tra comune e congrega).
In caso di modifica dell’ordinamento dell’”ente” (per quelli ecclesiastici si veda anche la Legge n. 222 del 20 maggio 1985), cher avvenga, ovviamente, in conformità alla sua natura, l’ente dovrebbe porsi la questione se rapporti pregressi possano subire modifiche a seguito di una successiva diversa regolazione dei rapporti tra ente/appartenenti (aspetto su cui, in assenza di altri elementi, e’ ben difficile fornire indicazioni di sorta).
La durata di questo secondo rapporto, che si sostanzia in un diritto d’uso, di tipo civilistico, sui loculi, e’ regolata dall’ordinamento dell’ente.
In linea generale, dovrebbe pur sempre valere l’irretroattività della norma giuridica e contrattuale, bisognerebbe, però, consultare e scrutinare attentamente il provvedimento della confraternita con cui si incide unilateralmente sulla durata del rapporto concessorio, provocandone anzi tempo l’estinzione.
Essa com’è stata motivata e giustificata? Quali ne sono i presupposti giuridici? Al momento non ho altri elementi per giudicare correttamente!
Invero si sta, specie nei primi gradi della giurisdizione amministrativa, formando un orientamento piuttosto innovativo ed aggressivo sulle concessioni perpetue che ne legittimerebbe la riduzione temporale a concessioni a tempo determinato, in base a questo sviluppo argomentativo: la perpetuità di un rapporto instauratosi in epoche anche molto risalenti su beni (quali i sepolcri tutti) di natura demaniale finirebbe con il costituirsi implicito di un’occulta proprietà proibita, invece, espressamente dall’art. 823 Cod. Civile.
Caro Carlo grazie infinite per la risposta ma credo di non essermi saputo spiegare nella precedente domanda. Quindi ho avuto risposta in parte.
PERFAVORE CERCA DI DARMI LUMI tenendo conto del mio commento di prima e anche di questo.
Al comune della confraternita e del suo cimitero non interessa nulla….. ne esiste una ordinanza comunale ad esempio che intima alla confraternita di osservare il nuovo regolamento comunale di pol mort in riferimento sopratutto a tempi e modi di concessione loculi. Il comune per queste cose non ci entra visto il regime di perpetuità che una confraternita garantisce, altrimenti mi spieghi perché ci si compra il loculo in confraternita anziché al cimitero del comune?
Il problema è che per batter cassa e fare mercimonio di loculi, è la confraternita che ha deciso tutto ad un tratto di rifarsi al regolamento di polizia mortuaria del comune per ciò che riguarda i tempi di concessione del loculo. Ma al comune non interessa nulla.
In pratica è una truffa da parte della confraternita
Insomma cosa devo fare? Io voglio querelare. Pensa che in questi due anni con la scusa che la confraternita deve osservare il regolamento del comune, sono stati estumulati circa 400 defunti facendo credere ai congiunti che si deve ore legge. Fai un po’ il conto 400 per 1600 euro. Dove sono sti soldi incassati senza tasse, senza scontrini ne fatture?
Dai, perfavore Carlo, la cosa qui è seria. Dimmi come devo muovermi. Ho intenzioni di querelare. Grazie aspetto tue
Franco
X Francesco,
se si sono verificate o riscontrate delle indebite irregolarità fiscali o peggio ancora dei reati amministrativi o contabili è di rigore la segnalazione alla Magistratura o alla Guardia di Finanza.
Se, come mi par di capire, il cimitero de quo, è un camposanto “particolare”, cioè non demaniale, ma di proprietà di un corpo morale/confraternita/congrega…situazione tollerata dalla Legge (art. 104 comma 4 D.P.R. n. 285/1990) purchè l’impianto del cimitero privato sia avvenuto prima dell’entrata in vigore dell’attuale Testo Unico Leggi Sanitare – R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, il rapporto giuridico (cessione del diritto d’uso) che s’instaura tra la confraternita e l’utente del servizio cimiteriale è di natura tipicamente inter-privatistica, rimanendone, quindi, estranea la pubblica amministrazione, per dirimere eventuali controversie sulla durata di tale rapporto (in perpetuo? a Tempo determinato) il Giudice da adire è quello ordinario, in sede civile.
Questo non significa, certo, che in un cimitero privato possa regnare l’arbitrio, il capriccio più sfrenato o, ancora, l’anarchia.
Il Comune, comunque, deve mantenere un ferreo controllo sull’attività cimiteriale sia essa pubblica (nella parte preponderante data la demanialità quasi totale del nostro sistema cimiteriale) o residualmente privata, vigilando sugli statuti delle confraternite e vagliando attentamente i loro atti interni di regolazione o disciplina per l’uso dei posti feretro.
Ad esempio: ex art. 102 D.P.R. n. 285/1990 l’autorità municipale, soprattutto se si tratti di un cimitero privato, deve ponderare attentamente i titoli di sepoltura, ossia la legittimazione dei defunti, ad esser accolti in quella determinata struttura sepolcrale. Per esser tumulati nel cimitero privato di una confraternita occorre esser associati e membri della stessa, secondo modalità e procedure dettate dallo statuto dell’Ente, non sussiste proprio l’ipotesi di una concorrenza di mercato (=guerra sui tariffari per i loculi) in ambito sepolcrale, poichè i servizi cimiteriali e le relative aree sono affidati in regime di monopolio pubblico al Comune.
IL Comune, in alcun modo, può abdicare da questo suo dovere istituzionale, proprio per l’eccezionalità, invero vista con molta diffidenza dal Legislatore, dell’istituto “cimitero privato” nel nostro ordinamento nazionale di polizia mortuaria.
Quindi anche il camposanto di proprietà privata deve necessariamente soggiacere alla potestà regolamentativa comunale, soprattutto per gli aspetti igienico-sanitari.
Si richiama l’art. 92 comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 sul divieto assoluto di mercimonio (lucro o speculazione) sugli spazi sepolcrali, principio ribadito anche dal paragrafo 14.3 della circolare ministeriale esplicativa del regolamento statale di polizia mortuaria 24 giugno 1993 n. 24
Rimango sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti o delucidazioni.
Saluti BY Carlo
X Comune di XYZ
Ma l’estumulazione, d’ufficio, con la conseguente collocazione delle ossa non richieste per un’ulteriore sepoltura privata e dedicata in ossario comune, non dovrebbe legittimamente eseguirsi alla scadenza della concessione?.
In ogni caso i defunti già tumulati non possono esser “sfrattati” dal nuovo padrone (?) di casa, in effetti la legittimazione ad intervenire sulla sistemazione delle spoglie mortali è solo ed unicamente Jure Coniugii o Jure Sanguinis, con il primo che prevale sul secondo.
Impreco sempre con alti strali perché quasi mai è indicata la Regione di provenienza, ma questa volta, paradossalmente, tale specificazione è irrilevante, stiamo, infatti, parlando di diritti, qualità e posizioni soggettive afferenti all’Ordinamento Civile, riservato, secondo Costituzione (Art. 117) alla sola Legge Statale, e ciò ci salva dalle indebite ingerenze delle mutevoli e poliedriche (e pasticciate!) leggi regionali.
Nell’acceso dibattito dottrinario sulla possibile trasmissione del diritto d’uso afferente ai sepolcri, alcuni autori ( vedasi il Carincella, per tutti ) parlano sui beni patrimoniali indisponibili in termini di regime giuridico parzialmente diverso rispetto a quello cui sono assoggettati i beni demaniali, come appunto i cimiteri e le tombe in essi insistenti.
Infatti sembra proprio che i primi possano essere alienati, oltre ad essere soggetti ad espropriazione.
Il problema non è di facile soluzione. Sbirciando su internet, ad esempio, ho potuto notare come alcuni comuni abbiano mediante asta pubblica trasferito la proprietà di alcune cappelle cimiteriali a privati. Non capisco lo scopo. Infatti se il privato non è anche titolare del diritto d’uso sul sepolcro poco importa che ne sia anche il materiale proprietario, non godendo parallelamente dallo Jus Sepulchri, il quale è pur sempre diritto personale o sin anche personalissimo. La mera titolarità sul sepolcro e lo Jus Sepulchri inteso come fattale suo esercizio, in determinate condizioni possono persino divergere ed anzi, pure confliggere.
L’unica forma di impropria “successione” ammessa dall’Ordinamento Giuridico Italiano sui sepolcri è costituita dall’istituto del subentro, la cui organica disciplina di dettaglio è demandata, pur sempre, alla fonte regolamentare locale.
Se, come sembra, la concessione ha avuto alla sua origine natura familiare, occorre osservare come i diritti di sepoltura nel sepolcro siano “riservati” al concessionario, di norma il c.d. fondatore del sepolcro, e alle persone appartenenti alla famiglia di questi, dove l’appartenenza alla famiglia è (o, dovrebbe essere, stabilita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.
I diritti sui sepolcri non sono, senz’altro dal 10 febbraio 1976, secondo altri dal 21 ottobre 1941 (tesi minoritaria), oggetto di atti di disposizione né per atto tra vivi o per causa di morte.
Dato che la designazione quale erede è successiva al 10 febbraio 1976, non vi è dubbio che tale istituzione non possa comprendere il diritto di uso sul sepolcro.
Per altro, se si tratti di concessione di area, su cui il concessionario ha provveduto ad erigere il manufatto sepolcrale, poiché il concessionario o suoi aventi causa, sono tenuti, per l’intera durata della concessione, agli obblighi della manutenzione del manufatto, con l’accettazione dell’eredità l’erede, che adesso accamperebbe presunti diritti di disposizione sul sacello gentilizio e sulle spoglie mortali in esso deposte, ha accettato anche la componente negativa dei doveri di mantenimento in buono, solido e decoroso stato dall’edificio funerario. Negativa non solo per l’onerosità, ma altresì per l’inutilizzabilità, a fini della sepoltura, da parte dell’erede stesso.
Un sepolcro famigliare (all’orgine sorto come tale) può mutare in sepolcro ereditario in un unico caso, cioè allorquando sia del tutto estinta la famiglia del concessionario del sepolcro. Per questo è necessario verificare quale sia la definizione di famiglia o, in altre parole, di appartenenti alla famiglia del concessionario, ma anche se il concessionario sia rimasto il fondatore del sepolcro, oppure se i discendenti del fondatore del sepolcro abbiano acquisito, in vita, la qualità di concessionario.
Per quanto riguarda l’eventuale trasformazione del sepolcro da gentilizio in ereditario, va ricordato come questa avvenga quando la famiglia del concessionario (quale individuata, a tale fine, dal Regolamento comunale di polizuia mortuaria) venga ad estinguersi (Corte di Cassazione, sez. 1^ civ. sent. n. 1672 del 16 febbraio 1988; Sez. 2^ civ., sent. n. 5015 del 29 maggioo 1990; Sez. 2^ civ., sent. n. 112957 del 29 settembre 2000; Sez. 2^ Civ. sent. n. 1789 del 29 gennaio 2007, tra le altre).
In ogni caso, sia che la tomba permanga quale sepolcro di famiglia o evolva in sepolcro ereditario, deve escludersi la possibilità di estumulazione di feretri tumulati, salvo che nel caso di cui all’art. 88 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, stante l’espressa previsione in tal senso presente nell’art. 86, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Un’eventuale estumulazione richiesta in applicazione dell’art. 88 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 dovrebbe essere richiesta dai soggetti che hanno titolo di disporre delle spoglie mortali, cioè, al solito, dal coniuge o, in mancanza di questi, dai parenti nel grado più prossimo ed, in caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo, da tutti questi.
Ammettendosi la trasformazione del sepolcro da gentilizio in ereditario chi subenti, in quanto erede, assume la qualità di concessionario, anche ai fini dell’art. 93, comma 1 dPR 10 settembre 1990, n. 285 (ammesso che vi siano posti disponibili).
Un eventuale testamento non potrebbe individuare le persone aventi titolo alla tumulazione, in quanto per questo opera la riserva dell’appena citato art. 93, comma 1 dPR 10 settembre 1990, n. 285, ma potrebbe individuare l’erede che, separatamente, potrebbe assuumere, in quanto erede, la qualità di concessionario se ed in quanto il sepolcro cambi assetto da gentilizio in ereditario.
Gentile Redazione,
Il locale Ufficio di Polizia Mortuaria ha recentemente ricevuto formale istanza, da parte di un cittadino, volto alla traslazione in ossario comune di resti ossei collocati in Cappella Gentilizia Privata.
Tale richiesta è stata avanzata dallo stesso cittadino esibendo un atto testamentario dell’originaria concessionaria dell’Edicola Gentilizia che lasciava in eredità ad un consanguineo la concessione del monumento funebre.
Il cittadino ha formulato tale richiesta dichiarando che ha urgente necessità di liberare i posti attualmente occupati dai resti mortali oggetto di traslazione per allocare altri resti di suoi famigliari ed affini.
Si chiede di conoscere:
1) se tale richiesta può ritenersi legittima e coerente con le attuali leggi e regolamenti di Polizia Mortuaria nazionale e regionale;
2) se il cittadino che ha prodotto il lascito testamentario di tale concessione abbia davvero il diritto di disporre lo spostamento dei resti mortali ed, eventualmente, la collocazione di altre salme e resti mortali nel monumento funebre avuto in eredità.
Porgiamo distinti saluti.
X Mauro,
Mi mancano molti elementi per valutare correttamente la fattispecie in esame, tuttavia azzarderò una possibile risposta, abbastanza spericolata.
il Suo quesito è rubricato nel sottomenu tematico dedicato alla decadenza delle concessioni cimiteriali, la decadenza è un atto meramente dichiarativo, e non costitutivo, adottato dal Comune, quale ente parte predominante del rapporto concessorio, che, infatti, si configura come asimmetrico, in caso di grave inadempienza contrattuale in cui sia incorso il concessionario (esempio: mancata manutenzione del manufatto sepolcrale o ritardo inaccettabile nell’edificazione di quest’ultimo) spesso c’è sovrapposizione semantica tra vari istituti delle concessioni cimiteriali, io a tal proposito ragionerei in termine di REVOCA (—> https://www.funerali.org/cimiteri/la-revoca-delle-concessioni-330.html) della concessione.
Se volessimo riassumere il tutto in un prospetto o meglio in una slogan ad effetto:
La revoca è (art. 21-quinques legge n. 241/1990) un atto di ritiro con effetto non retroattivo, che presuppone non un vizio di legittimità, bensì una nuova valutazione della opportunità del provvedimento ritirato, nell’esercizio dell’azione discrezionale propria della pubblica amministrazione.
In diritto è opinione abbastanza diffusa che lo Jus Sepulchri in sé diritto perfetto, di natura reale, patrimoniale e personale insieme, opponibile jure privatorum verso terzi e tutelabile in via possessoria degradi a semplice interesse legittimo dinanzi alla potestas imperii della Pubblica Autorità.
In Regione Lombardia la norma di riferimento è rappresentata dall’Art. 25 del Regolamento Regionale 9 novenbre 2004 n. 6, così come novellato dal Regolamento Regionale n.1/2007.
Come prima osservazione, dovrebbe essere premesso che la disposizione dell’art. 25 Regolamento regionale (Lombardia) n. 6/2004 del 9 novembre 2004 e succ. modif. risulti, come anche altre (quali, ad esempio, il precedente art. 24) del tutto “critica”, non essendo dotata la regione di competenze, né legislative né regolamentari, in queste materie, che attengono all’ambito proprio dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost. e, per la parte di regolazione specifica, alla potestà regolamentare – esclusiva- del comune ai sensi dell’art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost. Ne consegue che, in sede di eventuali contenziosi, il giudice dovrebbe disapplicare (o dichiarare illegittime erga omnes???) queste disposizioni non solo per il fatto di essere norme di rango secondario, ma principalmente per l’assoluto, quanto palese vizio di incompetenza.
Fermo restando che, per effetto dell’assoggettamento al regime dei beni demaniali, le concessioni cimiteriali non possono non essere se non che a tempo determinato, la durata di queste spetta – in via esclusiva – al comune, attraverso il proprio regolamento comunale di polizia mortuaria o strumenti di attuazione di quest’ultima norma regolamentare.
Per altro, assumendo, accademicamente e solo per ragioni di scuola, che possa farsi riferimento alla disposizione dell’art. 25 Regolamento regionale (Lombardia) n. 6/2004, tale norma non può che applicarsi se non alla concessioni che sorgano dopo la sua entrata in vigore (o, meglio, dopo che abbia efficacia (per l’efficacia del Regolamenti comunali di polizia mortuaria trova ancora applicazione (anche nella regione Lombardia) l’art. 345 T.U.LL.SS.) il Regolamento comunale di polizia mortuaria che ritenga di prevedere tali indicazione quali proprie norme regolamentari).
I rapporti giuridici sorti in precedenza non possono essere modificati. In tal senso, la previsione dell’art. 25, comma 3, lett. c) del Regolamento regionale (Lombardia) n. 6/2004 potrà applicarsi (alle condizioni anzidette) alle concessioni cimiteriali sorte successivamente, dove, per altro, potrebbe evidenziarsi l’improprietà dell’istituto dell’estinzione della concessione rispetto all’estinzione della famiglia (estinzioni (della concessione o della famiglia) che evidentemente sono state confuse e frammischiate, non senza grossolana superficialità). Oltretutto, va rilevato come sia altrettanto incongruo parlare di estinzione nel caso dell’art. 25, comma 3, lett. a), dato che la scadenza non è un’estinzione (salvo non attribuire al termine impropriamente utilizzato un significato improprio, cioè quello della “cessazione” della concessione, cessazione che, come noto, può intervenire per scadenza, decadenza, revoca, rinuncia o finanche, se previsto dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, per estinzione (distinguendo o dovendosi distinguere tra estinzione della concessione ed estinzione della famiglia avente diritto), oppure anche per esaurimento dei fini per cui la concessione era sorta.
Nell’area geografica lombarda, più o meno, erano, nel passato, presenti Regolamenti comunali di polizia mortuaria, anche molto risalenti, i quali prevedevano, un’ipotesi di rinnovo, definita, a volte, quale conferma, spesso trentennale, delle concessioni anche perpetue (o, meglio, a tempo indeterminato), ipotesi che, prescindendo dal nome juris, si sarebbe potuta ricondurre ad una sorta di canone ricognitorio, previsioni regolamentari che in un caso, sono state dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. 5^, sent. 5505 del 11/10/2002).
Secondo un filone ancora largamente maggioritario della dottrina e, soprattutto della giurisprudenza, le concessioni perpetue sono intangibili ed immuni da atti ablativi da parte del Comune, pertanto non revocabili, tuttavia sta emergendo un più recente orientamento della giustizia amministrativa secondo cui anche i rapporti concessori sorti in regime di tempo indeterminato potrebbero esser passibili di revoca, o comunque di trasformazione in concessioni a tempo determinato, in quanto la perpetuità, prima ritenuta sacra ed inviolabile occulterebbe, nel tempo, un malcelato diritto di proprietà (concettualmente agli antipodi rispetto alla concessione) su beni demaniali quali sono i cimiteri ed sepolcri stessi (Artt. 823 e 824 comma 2 Cod. Civile)
Nel caso da Lei prospettato si è avuto tra i nipoti contitolari uno spacchettamento, in parti eguali (comunione solidale ed indivisibile???) nell’’intestazione della tomba, chi non è d’accordo nel procedere al rinnovo ha due possibilità:
1) impugna dinanzi al T.A.R. il provvedimento di presunta revoca.
2) rinuncia alla propria quota di Jus Sepulchri, con atto personale, unilaterale ed irrevocabile, provocando, di conseguenza, un accrescimento nelle frazioni di Jus Sepulchri rimaste in capo agli altri contitolari.
Per l’ estumulazione (passatami per coatta a causa di un obbligo comunale) di una tomba perpetua occorre il consenso UNANIME di tutti i parenti più vicini? Da quanto mi è stato detto, una delle alternative (che approverei immediatamente) sarebbe il rinnovo di altri dieci anni.
Probabilmente gli ultimi (ma non ho capitò perchè), in quanto la tomba risale al 1935.
E i parenti più vicini sono 14 nipoti. Di cui uno solo (mia mamma) contrario alla concessione di ciò che è già perpetuo. O comunque ancora nostro per almeno dieci anni.
Ho chiesto maggiori spiegazioni al comune di Lesmo (MB). Da quanto ho al momento capito, l’ obbligo di estumulazione delle vecchie tombe, benchè perpetue, deriva da una impossibilità di ampliamento del suolo cimiteriale (causa Pedemontana ..?). Al di là dei dissapori familiari creatisi, mi auguro non vi sia nulla di illegale in quanto riportato sopra, ma il sospetto di un sopruso non mi manca.