L’estumulazione nelle sepolture perpetue

Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:

1)cassa rotta2Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)

2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.

L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.

Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).

L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.

Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)

Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della cassa estumalatapossibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.

Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).

Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.

L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.

Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.

Written by:

Carlo Ballotta

802 Posts

View All Posts
Follow Me :

170 thoughts on “L’estumulazione nelle sepolture perpetue

  1. X Felice,

    L’Art. 104 citato del regolamento di polizia mortuaria del Suo comune sembra sia stato scritto da un certo…Ponzio Pilato: un tale, noto igienista, che dinnanzi ai problemi di natura cristologica…si lavava le mani.

    Ai sensi dell’Art. 344 Regio Decreto n.1265/1934 ogni comune è tenuto a dotarsi, obbligatoriamente, di un proprio regolamento di polizia mortuaria, il quale stante il seguente Art. 345, con relativo D.M. attuativo D.M. 18 novembre 1998 n.514, per acquisire efficacia deve esser omologato dal Ministero competente (Dicastero della Salute).
    Il preventivo controllo di legittimità si rende necessario per evitare che il regolamento municipale, seppur di dignità costituzionale ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., entri in contrasto con la normativa statale. Immagino, pertanto che il regolamento del Suo comune abbia già superato con successo questa verifica, quindi si parte dal presupposto che la norma regolamentare in oggetto sia legittima ed applicabile sino a quando non verrà abrogata, riformata dal comune o cassata da un giudice amministrativo (T.A.R.) attraverso apposita impugnazione in quanto lesiva di un interesse concreto riconosciuto e tutelato dall’Ordinamento Giuridico Italiano.

    Ex Art. 76 DPR n.445/2000, la Legge speciale in materia punisce le dichiarazioni mendaci e nel caso in esame si riscontrano almeno due fattispecie di reato commesse da Sua sorella: falso privato in atto pubblico e violazione di sepolcro poiché interno alla domanda di estumulazione e nuova tumulazione, a questo punto abusiva, non si è formato il necessario consenso di tutti gli aventi titolo a pronunciarsi. L’operazione cimiteriale in questione è stata un indebita forzatura, per di più surrettizia.

    Circa le responsabilità per il familiare che non aveva titolo a richiedere una operazione cimiteriale si è di questo parere: tranne non rilevino fatti di rilevanza penale, non è sanzionabile un comportamento, pure se in sè illegittimo, se questo non viola precise disposizioni di legge (ad es. dichiarazione falsa in atto sostitutivo di notorietà), regolamento o norme locali.

    In altri termini se il Comune ha dato corso ad una istanza di uno o più familiari, poi rivelatisi non (completamente) titolati ad inoltrare agli uffici comunali detta richiesta per effetto di norme locali, si ha una violazione a carico del familiare del regolamento locale, depenalizzata, soggetta a sanzione amministrativa di cui all’Art. 7-bis D.Lgs n.267/2000 così come introdotto dall’Art. 16 Legge n.3/2003, fatte sempre salve eventuali norme regionali di diritto punitivo di cui io non sono a conoscenza.

    Se la trasgressione, invece, riguarda proprio il principio di poziorità sancito dall’Art. 79 comma 2 DPR n. 285/1990 (da estendersi a tutti gli atti di disposizione per il post mortem e non solo alla cremazione) tale azione sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell?’art. 107 del DPR 285/90 da elevarsi secondo le procedure (prescrizione compresa) della Legge n.689/1981.

    È però da annotare che di recente, in una importante città italiana, proprio su autocertificazioni che poi sono risultate non rispondenti a verità, sono state autorizzate operazioni cimiteriali e cambi di titolarità di tombe, poi rivelatesi non conformi alla Legge in quanto viziate.

    In questi casi il controllo a campione che ordinariamente si esegue sulle autocertificazioni, ad opinione di chi scrive, dovrebbe essere comunque svolto, proprio per garantirsi da questi illeciti.

  2. X Carlo
    Quanto Lei mi scrive è di una precisione importantissima e sostanziale per il mio caso.
    Il Funzionario cimiteriale si trincea e continua a battermi sul muso l’art.104 del Regolamento cimiteriale che recita:
    “(Cautele)
    1.Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l’apposizione di croci, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s’intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari di diritti e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il gestore del cimitero.
    2. Le controversie che sorgano tra privati sull’uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune od il gestore del cimitero, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l’amministrazione estranea
    all’azione che ne consegue.
    3. Il Comune o il gestore del cimitero si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
    4. Le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e
    solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l’atto con cui risolve la controversa sottopostagli.”

    Alla ripetuta domanda come fa un erede (sorella) a permettersi di fare quello che vuole senza che il fratello lo venga a sapere?
    Come fate voi del Comune ad non chiedere una liberatoria che tutti i possibili eredi diretti ( siamo solo 2) siano avvisati per una estumulazione e tutto quello che è stato combinato?
    Perché non ci sono i documenti, che non ho potuto legittimamente vedere?
    La risposta che mi è stata data si legga l’art.104 del R.C.
    Per ultimo ritiene Lei che questo art.104 sia per intero legittimo, a mio modesto parere ( da ignorante) è la panacea del Servizio cimiteriale del mio Comune.
    Ringrazio

  3. X Felice,

    Sarò stringatissimo e sintetico quant’altri mai:

    Una qualche istruttoria, seppur poco strutturata e intrusiva) per valutare la sussistenza del diritto di sepolcro, soprattutto in un sepolcro privato, dovrebbe comunque esser prevista dall’ufficio comunale della polizia mortuaria, anche solo per scongiurare eventuali ab-usi.

    Tutte le operazioni cimiteriali (a meno che non avvengano clandestinamente, configurando diversi illeciti, tra cui il reato di violazione di sepolcro!) sono sempre soggette prima ad autorizzazione comunale, poi, quando siano avvenute, a specifica annotazione negli appositi registri (= “libro mastro” del camposanto con relativa contabilità mortuaria…mi sia consentita questa spericolata associazione metaforica di idee e concetti tra loro così distanti) di cui agli Art. 52 e 53 DPR N. 285/1990. Un’ulteriore verbalizzazione caso per caso delle singole estumulazioni e traslazioni alla volte risulta alquanto opportuna per risalire, incrociando i dati a disposizione, al titolo di legittimazione ad agire e a disporre delle spoglie mortali, secondo altri giuristi, invece riuscirebbe oltremodo ultronea e ridondante, siccome i registri cimiteriali avendo natura eminentemente pubblica ai sensi del combinato disposto tra l’ Art. 10 D.Lgs n. 267/2000, il Capo V della Legge n. 241/1990 con relativo regolamento attuativo di accesso agli atti approvato con DPR n.184/2006 e soprattutto l’Art. 2699 Cod. Civile, senza mai dimenticare, per converso, il D.LGS n.196/2003 sulla riservatezza delle informazioni personali, sono sono sempre consultabili, in tutta libertà, dalla cittadinanza. Ad ogni modo negli archivi cimiteriali deve sempre rimanere traccia dei titoli di sepoltura e di concessione (e delle varie autorizzazioni necessarie per intervenire su un determinato sepolcro). I registri cimiteriali rappresentano la memoria storica del sepolcreto e costituiscono una sorta di anagrafe mortuaria in parallelo con quella dei vivi.
    La mancanza della documentazione minima e scritta richiesta espressamente per Legge parrebbe integrare la fattispecie di omissione in atti di ufficio da parte del personale preposto alla gestione del camposanto, solo nel caso in cui questi sia intenzionalmente venuto meno ai suoi doveri. Se il fatto è stato causato da semplice trascuratezza o indolenza (deve comunque esserci l?’elemento soggettivo della colpa) sarà, invece, passibile delle sanzioni disciplinari dettate dal rapporto di lavoro in essere o di quelle amministrative pecuniarie di cui all’Art. 107 DPR n. 285/1990 il quale rinvia all’Art. 358 Regio Decreto n. 1265/1934 il cui importo (dai 3 ai 18 milioni del vecchio conio ovviamente da convertire in Euro oblabili entro 60 giorni nella misura più favorevole pari a 6 milioni delle vecchie Lire secondo modalità e procedure [prescrizione compresa] dettate dalla Legge di depenalizzazione n.689/1981 ) è stato novellato ed aggiornato con l’Art. 16 del D.Lgs 196/1999. Ad elevare tale sanzione è lo ugualmente comune attraverso i propri organismi ispettivi deputati al controllo sull’attività di polizia mortuaria (e qui potremmo ragionare a lungo su un eventuale conflitto di interessi ed attribuzioni, perché sarebbe il comune a dover sanzionare sé stesso!)

    la prassi da Lei Descritta in ordine alla procedura (secondo me viziatissima!) di estumulazione e nuova tumulazione appare non conforme alle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria, specie per quanto riguarda lo sversamento delle ossa di più defunti in un’unica cassetta ossario, azione che è tassativamente vietata dalla legge.

    Ora, se tali violazioni sono il frutto di operazioni compiute in conformità ad ordini e direttive diramati dal dirigente del servizio oppure sono state compiute in assenza di disposizioni da parte della medesima autorità, la responsabilità è da ascriversi a quest’?ultima in quanto ha impartito istruzioni illegittime oppure è rimasto inerte rispetto all?’obbligo di organizzare e dirigere i suoi subalterni, rimanendo il dirigente, in ultima analisi, il titolare ultimo della funzione dispositiva ex Art. 2104 Cod. Civile. Chi ha materialmente agito, se non ha rispettato diligentemente (Artt. 2104 e 2105 Cod. Civile) i comandi relativi all’insieme di passaggi amministrativi in esame, è, invece, responsabile in prima persona e scagiona, così, il dirigente.

    Si potrebbe concludere (ma con molta cautela e circospezione) che sussista una responsabilità del Comune, a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell?’art.2049 del Codice Civile.

  4. x Carlo
    la sua risposta del 8 novembre 2013 mi è stata di aiuto fondamentale.
    Mi sono recato presso gli uffici cimiteriali del mio comune ed ho esposto quanto lei mi ha scritto. Ho chiesto tutta la documentazione
    alla presenza del Direttore d’ufficio e di un altro Funzionario quanto segue: nel prendere visione degli atti documenti loculo ossei spalle arcate del concessionario F., analizzati tali documenti e ritirati in copia e letti con la dovuta serenità, noto alcune assenze inspiegabili di alcuni documenti obbligatori.
    1. Mancanza documento di chi ha fatto domanda nel marzo 2012 per la tumulazione del defunto M. nello loculo concessionario F.

    2. Mancanza nel documento autorizzazione ritiro lapide funeraria della ditta esecutrice del 2012. Nel foglio verde non viene iscritto nessun nominativo e nessun timbro della ditta esecutrice dei lavori.
    3. Mancanza copia quietanza della estumulazione dello loculo concessionario F e della tumulazione di M e dei servizi diversi del marzo 2012.

    4. Mancanza del verbale della apertura esumazione dello loculo di F., di S. di Ma e tumulazione di M.
    Chiedo, quanto prima, di farmi pervenire risposta scritta relativa alla mancanza di detti documenti e/o copia di essi.
    Inoltre vengo a sapere dai servizi cimiteriale che è stata aperta la cassetta unica contenente i resti di F+S+Ma per introdurvi la cassetta di M.
    Rimango sbalordito, per tutti queste situazioni. Chiedo se il Comune doveva avvisarmi della nuova apertura -estumulazione- nel 2012 e quali sono i reali reati che a mio avviso ho subito.
    Altresì mi hanno detto che il versamento di F+S+Ma in una unica cassetta è legittima ma anche non legittima senza la mia presenza di uno dei due eredi.
    Felice

  5. X Franco,

    L’estumulazione, sia essa finalizzata alla riduzione dei resti in cassetta ossario (Art. 86 commi 2 e 5 DPR n.285/1990) o alla semplice traslazione del feretro ad altra destinazione (= in altro tumulo) ex Art. 88 DPR n.285/1990, magari senza il bisogno di aprirlo, è operazione cimiteriale che implica pur sempre un atto di disposizione, il quale si traduce in una formale istanza da inoltrare all’Autorità Comunale preposta alla funzioni di polizia mortuaria, nonché titolare ultima di queste.
    L’estumulazione legittimamente si esegue solo alla scadenza della concessione (Art. 86 comma 1 DPR n.285/1990) con la logica conseguenza che l’estumulazione stessa è inibita per le sepolture a tempo indeterminato (esse, infatti hanno durata perpetua, cioè non scadono mai), fatti salvi i casi piuttosto rarefatti (ma significativi!) e del tutto “patologici” di soppressione del cimitero, decadenza o revoca della concessione. Gli ultimi due istituti, nel (quasi) silenzio della normativa statale, debbono esser contemplati ed implementati, sotto il profilo della procedura e nel dettaglio dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

    se non si forma il necessario consenso degli aventi titolo a pronunciarsi attorno alla domanda di estumulazione la spoglia mortale in questione è da ritenersi intangibile ed inamovibile.

  6. x Carlo
    scusi sig. Carlo, e se trattasi di esumazione da ipogeo della cappella e che i resti dovranno restare comunque sistemati in un loculo della stessa cappela di famiglia??

  7. la questione viene a porsi unicamente sotto il profilo della legittimazione a disporre di salme, cadaveri, ossa, ceneri e resti mortali, ossia chi ha potere di stabilire, in un dato sepolcro, la collocazione di defunti e loro trasformazioni di stato.

    La norma centrale e dirimente del problema è costituita dall’Art. 79 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285, con cui si enuncia il cosiddetto principio di poziorità (= diritto di scelta coniugato con la priorità nella decisione).

    Al di là di questo aspetto, riguardante le parti interessate in termini di diritti personalissimi, ed in difetto di una disposizione regolamentare con cui si contempli che chi richiede operazioni ed interventi cimiteriali agisca all?’interno di una presunzione di necessaria unanimità tra soggetti a vario titolo coinvolti, il comune può accogliere un’?eventuale richiesta di estumulazione solo se essa sia corredata, od integrata (anche in momenti differenti), da un formale assenso di chi abbia titolo a decidere sulla destinazione delle singole salme o dei loro resti mortali.

    Infatti, una volta avvenuta la tumulazione, l?’estumulazione è consentita solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato, mentre non è ammessa l?’estumulazione se si tratta di concessione perpetua, ma il feretro ivi tumulato deve permanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 dPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo quando non ricorra il caso di cui al successivo art. 88, cioè quando venga richiesto il trasferimento in altro sepolcro sempre a sistema di tumulazione.

    Quest?’ultima previsione normativa, fa sì che vi sia l’obbligo di richiesta, o quanto meno di consenso, da parte di quanti abbiano titolo a disporre della salma o resti mortali. Il silenzio, se non si configura come manifesto disinteresse (per altro, tutto da dimostrare secondo modalità e procedure dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria), da alcuni giuristi è interpretato alla stregua di un implicito rifiuto.

    Conseguentemente l’istanza di estumulazione, sarà accolta, e ad essa si darà seguito, se tutti coloro i quali hanno diritto a pronunciarsi sulla nuova sistemazione di salme o di loro resti mortali racchiuse in un determinato sepolcro, ad essa aderiscano o acconsentano; in difetto, il comune si limiterà a formulare, per iscritto, l?’esigenza che la parte richiedente produca tale adesione o consenso, ricordando come unicamente chi abbia relazioni parentali di grado adeguato possa disporre della salma o dei resti, disponibilità che non è surrogabile da terzi, cosicché, ad esempio il figlio (1° grado) prevale, ed esclude, il nipote (3° grado), secondo, appunto, l’ordine di poziorità.

    Da quanto esposto, si ricava abbastanza agevolmente come i rapporti tra i famigliari non siano idilliaci o, comunque, i parenti abbiano valutazioni tra loro contrastanti, è bene, allora, rammentare questo elemento di diritto sostanziale: il comune non assolve alcun ruolo arbitrale, non sconfinando la sua azione amministrativa nell’attività giurisdizionale, propria ed esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, esso, dunque, deve limitarsi al rilascio di quelle autorizzazioni minime (= postulato della non eccedenza!) di legge, tali da rispettare entrambe le posizioni, se necessario mantenendo inalterato lo status quo sino a quando non intervenga bonario accordo tra le parti o si addivenga alla soluzione della controversia con sentenza del giudice, meglio se passata in giudicato.

  8. X carlo
    salve sig.carlo
    mi capita che dovendo esumare estumalare mio nonno e non avendo buoni rapporti di parentela con i fratelli di mia madre ormai defunta non posso presentare richiesta al comune . Che mi consigli?????
    Grazie

  9. X Novella,

    De jure condito vel condendo, anche quando l’attuale regolamento comunale di polizia mortuaria (o quello in fase di elaborazione) prevedesse la fattispecie dell’estumulazione finalizzata, non già alla sola traslazione, ma alla contestuale riduzione (o cremazione) dei resti mortali, così da rendere ri-usabile il singolo loculo potrebbe, nel caso concreto, sussistere una precisa determinazione nello scopo della concessione, risultante dall’atto di concessione, (specie in quelli più datati e risalenti nel tempo) con cui non si consenta di utilizzare la tumulazione individuale (loculo) se non per la salma indicata nell’atto stesso. Se, poi, la concessione dovesse, per disgrazia ricadere nel regime di perpetuità, saremmo allo stallo più completo!

    Questo vincolo assai pernicioso per un’intelligente gestione cimiteriale (ma si sa, per noi beccamorti le sepolture in regime di perpetuità sono una maledizione!), tra l’altro, determinerebbe anche un’ulteriore conseguenza: tale salma non può essere oggetto di estumulazione, siccome l’estumulazione può essere disposta solo alla scadenza della concessione, che, nel caso concreto, non è determinata, trattandosi di concessione perpetua.

    Questi due elementi costitutivi del rapporto di concessione – fine e durata – inibiscono che il loculo possa essere utilizzato in modo difforme rispetto all’atto di concessione.

    Il divieto di estumulazione assoluto di cui parlano molti studiosi della materia funeraria, magari esplicitamente riportato nell’atto di concessione si riferisce, invece, alla cosiddetta tipologia della “tomba chiusa”.

    Si tratta di una clausola contrattuale in voga soprattutto in passato ed intrinsecamente connessa con la perpetuità del sepolcro.

    La “tomba chiusa” si ha quando il concessionario originario e fondatore della tomba gentilizia inserisce nell’atto di concessione la precisa riserva che proibisce l’estumulazione per i feretri tumulati in quel particolare avello.

    L’interdizione addirittura di solo toccare, o, peggio ancora, manomettere, il feretro custodito nella “tomba chiusa” produce subito i suoi effetti, “da qui all’eternità” non appena sia terminata la tamponatura del loculo ed inibisce gli atti di disposizione sulla spoglia mortale di uno o più soggetti che i loro aventi titolo secondo jure sanguinis (diritto di consanguineità) potrebbero manifestare nel tempo successivo alla morte del fondatore del sepolcro stesso.

    E’ pacifico ed assodato come il comune, quale ente concedente, non abbia titolo per intervenire sulla concessione già costituita, il concessionario, nell’ambito della sua potestà di esercizio degli interessi legittimi i quali derivano dall’atto di concessione, potrebbe, tuttavia, richiedere di rinunciare all’esistente concessione e richiedere una nuova concessione, per la medesima posizione fisica, instaurando un nuovo atto di concessione, determinato sulla base dell’attuale regime di tali sepolture private, sia per quanto riguarda la tariffa da corrispondere, la durata e tutti gli altri rapporti che vengono a sorgere rispetto alla “nuova” concessione (essa è tale è sotto ogni profilo, essendo ben poco rilevante che l’oggetto “materiale” corrisponda con quello precedentemente in concessione alla medesima persona). Eccetto differenti disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria, con cui il comune eventualmente detti criteri “altri” per l’assegnazione delle sepolture private disponibili per la concessione, si ritiene che l’amministrazione possa accedere alla richiesta di nuova assegnazione, assegnando al medesimo concessionario la stessa posizione fisica (con ciò determinandosi, in sostanza, un mutamento nel rapporto concessorio).

    Leggermente diverso, sotto il profilo semantico, è il concetto di divieto di trasferimento ad altra sepoltura perché esso si limita ad interdire la traslazione ad altra sepoltura, non del feretro, ma di tutte le trasformazioni di stato in cui un cadavere degrada ossia:

    1. Esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (resti mortali)
    2. Ossa
    3. Ceneri.
    In questa seconda evenienza, allora, sarebbe permessa l’estumulazione finalizzata, ai sensi dell’Art. 86 comma 5 D.P.R. n.285/1990, alla raccolta delle ossa da ri-tumulare rigorosamente nello stesso tumulo. L’inestumulabilità è volta ad impedire qualsiasi spostamento o manomissione del feretro (non si possono quindi ridurre in cassettina ossario eventuali resti ossei) Il divieto di traslazione, invece, specifica che la spoglia del de cuius non può esser rimossa dalla cella sepolcrale, ma con il termine “spoglia” s’intendono tutte le involuzioni post mortali che possano interessare un corpo, dunque la permanenza nel sepolcro sarà soddisfatta anche se il corpo del de cuius non è presente come solo cadavere sigillato nella bara, ma, inoltre, come resti mortali, ossa ceneri. Questa precisazione è molto importante laddove occorresse liberare spazio per nuove tumulazioni, garantendo parallelamente la continuità del sepolcro gentilizio.

  10. X Novella,

    Lei sarebbe affetta da morbo cimiteriale per deformazione professionale? Bene: tranquilla io sono tombarolo e necrofilo patentato, in quanto dichiarato tale dall’AUSL, e così, votati alla nostra patologia sepolcrale ed al culto del postumo, ci capiamo benissimo, in questa danza epistolare dell’insania a sfondo mortifero!

    In Realtà, un buon regolamento comunale, modellato sulle specifiche necessità della vostra popolazione e del territorio ex Art. 13 comma 1 D.Lgs n.267/2000, nella gestione del cimitero, vi consentirà ampi margini di manovra ed autonomia, per il governo della necropoli, ricordo infatti come per legge (Art. 824 comma 2 Cod. Civile) il cimitero sia bene appartenente al demanio comunale, quindi il relativo regolamento di polizia cimiteriale discende non tanto da potestà regolamentare ordinaria ex Art. 7 D.LGS n. 267/2000 (seppur importante!) quanto da espressa previsione costituzionale ai sensi dell’Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., così come novellato dalla Legge Costituzionale n.3/2001.

    Qualora si rendesse eventualmente necessaria una modifica, anche corposa, del regolamento comunale, o una sua radicale riforma, con abrogazione di quello, ad oggi, in vigore si ricorda come permanga la vigenza dell’?istituto dell?’omologazione ministeriale, ai sensi dell?’art. 345 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (D.M. 18 novembre 1998, n. 5a4, in supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1999, n. 55), omologazione che incide sull?’efficacia dell’atto stesso.

    Lungimirante e sin anche profetico fu il paragrafo 13.2, sub) 1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 laddove si contempla la possibilità di tumulare, sia o meno presente sempre uno ed un solo feretro, più urne cinerarie o cassette ossario sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva del tumulo, oltre la quale ex Art. 93 comma 1 II Periodo DPR n. 285/1990 si estingue lo stesso Jus Sepulchri, per l’esaurimento dello spazio sepolcrale che, di per sé, è chiuso, confinato e non dilatabile all’infinito.

    In linea astratta e teorica, le indicazioni della circolare (essa, però, è solo atto istruttivo e non fonte di diritto, come invece, accade per il regolamento comunale) altro non fanno se non riconfermare un’intelligente prassi già preesistente, specie laddove il regolamento comunale di polizia mortuaria individuasse la “riserva” dei soggetti destinatari del diritto passivo ad essere sepolti nelle tumulazioni, ai sensi dell’Art. 93 comma 1 DPR n. 285/1990, riferendosi genericamente ai singoli sepolcri privati dati in concessione (= tutte le allocazioni diverse dal campo comune a sistema di inumazione ex Capo XVIII DPR n.285/1990)), magari senza particolari distinzioni circa la capienza o indipendentemente dal fatto che questi siano tumulazioni individuali (loculi monoposto) o tumulazioni per famiglie, cioè cappelle private e gentilizie.

    Orbene tale principio è in toto recepito e replicato da norma positiva attraverso Art. 16 comma 5 del Regolamento Regionale Lombardo n.6/2004, il quale estende questo diritto di tumulazione “in sopratassa” – ossia in aggiunta all’originario defunto già lì sepolto -, anche ai contenitori per resti mortali, il tutto per massimizzare l’ottimale impiego dei posti salma in cimitero. Con questa accorta politica anche il singolo loculo, sino alla sua naturale saturazione, diviene una piccola tomba di famiglia dove riunire diverse spoglie mortali, intese non più solo quali feretri interi, ma pure come tutte le trasformazioni di stato (intermedie o finali), ossia “resti mortali”, “ossa” e “ceneri” in cui un corpo umano degradi dopo il decesso, per i normali processi disgregativi della materia organica di cui esso pur sempre consta.

    Il “trucco”, se di stratagemma tecnico-giuridico si può correttamente parlare, consiste, durante la materiale stesura del regolamento comunale, nello scindere semanticamente le due funzioni riconducibili all’azione dell’estumulare: in effetti, quando si estumula due sono gli scopi:

    a) Estumulazione teleologicamente orientata alla riduzione dei resti ossei in apposita cassetta ossario o alla cremazione di eventuali resti mortali, così da liberare spazio. Si tratta della cosiddetta ricognizione sullo stato di scheletrizzazione del cadavere, da effettuarsi una volta decorso il periodo di sepoltura legale ai sensi del combinato disposto tra l’Art. 3 DPR n. 254/2003 e l’Art. 86 DPR n. 285/1990.

    b) Estumulazione finalizzata alla semplice traslazione ex 88 DPR n. 285/1990, laddove il vocabolo “traslazione” è da leggersi come sinonimo di trasferimento ad altro tumulo.

    Nel caso a) c’è solo una cambiamento di “stato” ossia di forma sotto cui conservare le spoglie mortali di un defunto in un determinato tumulo, ma lo jus sepulchri è pienamente rispettato, nel suo effettivo esercizio, nel punto b), invece, si ha, come giustamente da Lei rilevato, non tanto una decadenza del diritto, quanto un esaurimento dello scopo insito nel rapporto concessorio, cioè dar sepoltura a quella particolare persona. Esempio: tomba X concessa solo ed esclusivamente per y, gli aventi titolo dispongono la traslazione del feretro di y così automaticamente e quasi di “default” cessa anche lo jus sepulchri sul manufatto sepolcrale x, il quale rientra ex se, nella disponibilità del comune per una nuova assegnazione. Attenzione: il non uso protratto oltre un certo tempo, ai termini dell’Art. 92 comma 3 DPR n.285/1990, può produrre la pronuncia di decadenza e questo per evitare di teneri vuoti ed inutilizzati i loculi già concessi, con grave immobilizzo del patrimonio cimiteriale, in quanto la concessione, anche con le sue implicazioni civilistiche sulla componente patrimoniale, non è mai fine a sè stessa, ma, è pur sempre, sempre strumentale al reale esercizio dello jus sepulchri.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.