Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:
1)Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)
2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.
L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.
Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).
L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.
Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)
Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della possibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.
Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).
Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.
L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.
Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.
(Comunque è vero – ho il morbo del cimitero ormai!!!)
Gentilissimo sig. Carlo, penso che il succo di quanto detto (e di quanto anche letto nell’articolo segnalato, che peraltro avevo già letto tempo fa (ma come si suol dire ho un po’ di macedonia nella testa)) sia di non prendere più troppo sul “serio” il fatto che, come si argomentava un tempo, la possibilità della estumulazione dai loculi perpetui sia data solo dalla rinuncia e quindi di non collegare strettamente i due concetti
.
Nella nostra piccola autonomia regolamentare volevamo comunque semplicemente inserire due concetti:
1) Estumuliamo tutto quello che possiamo e, se non lasciate il loculo completamente vuoto ma al contrario lasciate il defunto estumulato in cassettina in previsione di un prossimo accoglimento di un nuovo defunto o, se nel loculo (a più posti) togliete una salma lasciandocene comunque un’altra, non perdete assolutamente il loculo, anzi, guadagnate un posto!
2) Vorremmo lasciare comunque il concetto di rinuncia implicita del loculo in caso di estumulazione totale del contenuto, perchè altrimenti al contrario si creerebbe uno spreco di loculi vuoti (esempio molto concreto, che capiterebbe minimo 2 volte al mese: il sig. X non ha loculo e deve essere tumulato in 5^fila perchè gli tocca in quel momento, si fa l’atto di concessione del loculo, ma alla prima occasione in cui la famiglia trova una “sistemazione migliore” (ad esempio prende in concessione una cappella) mi chiede la traslazione, se non prevedo una rinuncia automatica del loculo “vecchio” questo mi rimane assegnato alla famiglia e rimane in stand by per anni (che con ogni probabilità non lo riutilizzerà fino a scadenza perchè, tutto sommato, quel loculo neanche le piaceva e non lo voleva!!! Ma sia mai di rinunciarlo spontaneamente!!! ) e non posso utilizzarlo per un nuovo defunto….)
Quindi noi vogliamo favorire solo l’estumulazione collegata al riciclo dei posti o alla “liberazione” di loculi da riassegnare e non l’estumulazione che crea solo più lavoro per il comune andando al contrario ad intaccare la disponibilità di loculi da assegnare
Volevo quindi capire se prevedere entrambe queste cose è comunque possibile, ma a questo punto penso proprio di sì.
Saranno due cose separate, una non sarà più la conseguenza dell’altra. Ma ciononostante se non interpreto male posso inserirli entrambi.
X Novella,
Regione Lombardia, se non ricordo male?
dato il “morboso” interesse per la materia delle estumulazioni nelle sepolture perpetue (ovviamente a fine lavorativo!) consiglio l’attenta consultazione del seguente link: https://www.funerali.org/?p=6832.
Attenzione: il Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Reg. Reg. n.1 del 6 febbraio 2007 ha novellato, sempre in tema di operazioni cimiteriali, buona parte del disposti di cui al Capo XVII DPR 10 settembre 1990 n. 285, introducendo, parzialmente, una nuova disciplina, la quale, per certi versi, tende a sovrapporsi al regolamento nazionale di polizia mortuaria, definendo fattispecie del tutto nuove, almeno per le parti riformate, mentre in via residuale, per quanto non espressamente previsto dalla normativa regionale, continua ad applicarsi il DPR n. 285/1990. Ora, il regolamento comunale di polizia mortuaria che, non dimentichiamo, ha dignità di rango costituzionale ex Art. 107 comma 6 III Periodo Cost., nel proprio ambito di competenza (cioè nel comune che lo ha emanato!) opera su un livello di pari ordinazione rispetto al DPR n. 285/1990, ma secondo alcuni giuristi è cedevole rispetto alla legislazione regionale, deve, quindi, in altre parole, recepire le norme di cui al Regolamento Regionale n. 6/2004 ed adeguare ad esso il proprio articolato, mantenendo pur sempre un certo margine di autonomia nella regolazione di dettaglio. Consiglio, pertanto, di rivedere tutto il capitolo del vostro regolamento comunale dedicato alle “estumulazioni” alla luce del nuovo indirizzo politico (linee guida e di principio su come massimizzare l’ottimale sfruttamento di tutto il patrimonio cimiteriale già esistente) stabilito dalla Regione Lombardia con il proprio regolamento.
Criteri a volte troppo sottili, sofisticati ed “intrinsecamente”intricati finiscono per disincentivare il riuso responsabile dei posti feretro già disponibili, specie quando si tratta di concessioni perpetue, le quali, per giurisprudenza costante, sarebbero comunque intangibili.
La tomba a tempo indeterminato è una ricchezza per i concessionari e le loro famiglie, a patto che il regolamento comunale studi e proponga soluzioni ragionevoli per sottoporre a ROTAZIONE un sistema cimiteriale concepito, invece, in passato, per esser ad accumulo.
Rimando in stand by per eventuali nuove delucidazioni.
Ormai sono un’affezionata “utente”. Mi dispiace disturbare così spesso!
Il nostro Regolamento comunale “ammette” l’estumulazione anche da loculi non scaduti e/o perpetui, l’esplicita previsione che la richiesta di estumulazione equivaleva a rinuncia implicita del loculo, stava a “reggere” il sistema e dare legittimità al tutto perchè in tal modo si voleva significare che si estumulava perchè la concessione era venuta a mancare e quindi si veniva ancora a ricadere nella casistica di estumulazione al termine della concessione (anche se il termine non coincideva con la scadenza ma, diciamo, era arrivato prima)
Permettiamo anche il “riciclo” del loculo, (Tumulazione nuova salma CONTESTUALE all’estumulazione della vecchia) ma la previsione della stipula di un nuovo contratto per la nuova salma collocata al posto della vecchia, anche qua in un certo modo andava a ribadire che la concessione vecchia è finita. (Anche se avevo dei dubbi per quanto riguarda i loculi perpetui, dove in realtà non veniva stipulato un nuovo contratto…. !!! Quindi questo sistema non era già coerente al 100%)
Ci sono però due casi che mi lasciano perplessa:
1) Caso in cui nel loculo ci sono due salme (inserite prima della previsione che in un solo loculo ci potesse stare un solo feretro) e i parenti di uno dei defunti lo vogliano collocare in altra sede. In questo caso: se ci basiamo sulla teoria della rinuncia, allora dovremmo togliere anche l’altra salma. Se non ci basiamo sulla rinuncia, la concessione non viene a mancare pertanto non dovremmo estumulare nemmeno quel defunto per cui è stato richiesto il trasloco. Se ammettiamo la rimozione di una sola salma senza implicita rinuncia, come continuare a sostenerla nei confronti di tutti gli altri casi?
Non so se è chiaro… è complicato da spiegare!!
2) Nel caso del “riciclo del loculo” a volte sarebbe desiderabile anche per l’ufficio fare le estumulazioni “in anticipo” e non aspettare che il futuro occupante del loculo muoia. (Es. loculo perpetuo contenente 4 feretri di vecchia data (ora ne può contenere solo 1) vanno estumulate i 4 resti mortali e magari mandate al crematorio per volontà dei parenti per reinserire poi le urne cinerarie nello stesso loculo e non sempre i crematori ti accettano i resti mortali dall’oggi al domani… Ci piacerebbe consentire l’estumulazione in previsione della sistemazione per futuro alloggiamento di nuova salma) Solo che se inseriamo nel regolamento questa casistica l’impianto basato sulla rinuncia implicita va a farsi benedire. O possiamo magari argomentare che pur cremando/raccogliendo i resti di quegli specifici defunti e risistemandoli lì da dove sono venuti non siamo in presenza di una estumulazione completa perchè alla fine i “resti” di quei defunti li rimettiamo ancora lì?
X Roberto Corelli,
in estrema sintesi:
Anche alla luce dell’Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, i servizi non indicati nel d.l. n. 359/1987 convertito nella Legge n.440/1987 (più precisamente: la tumulazione, essendo una forma di sepoltura a richiesta specifica, e l’estumulazione ordinaria o straordinaria, quale logica conseguenza della tumulazione), sono da considerarsi a pagamento, così come d’altronde rimangono a pagamento la cremazione, l’inumazione in campo comune e l’esumazione ordinaria qualora non trovi applicazione lo speciale regime di esenzione nei confronti dei non abbienti o in caso di disinteresse dei familiari.
Il Comune, così, deve determinare, con deliberazione del Consiglio comunale, in apposita declaratoria, le tariffe dei servizi cimiteriali a pagamento, nonché i servizi gratuiti, tenuto conto che le soprariportate disposizioni di legge prevedono la gratuità di alcuni servizi cimiteriali solo in caso di indigenza o disinteresse dei familiari.
Tutte le operazioni cimiteriali in sepolcro privato dato in concessione, quale , appunto, è una “colombaria” sono, pertanto, sempre a titolo oneroso per il richiedente.
L’art. 12, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 prevedeva che la cremazione fosse un servizio pubblico gratuito al pari dell’inumazione in campo comune.
Il successivo decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26 stabilisce, invece, che il comma 4 dell’art. 12 del citato d.l. 359/1987 debba essere interpretata in senso più restrittivo: la gratuità del servizio di cremazione, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è, infatti, oggi limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre negli altri casi i predetti servizi sono a pagamento. L’Art. 5 comma 1 della Legge 30 marzio 2001 n. 130, conferma questa impostazione di fondo e, se possibile, riduce ancor di più i margini di manovra per valutare e concedere la residuale gratuità della cremazione, subordinandola sia alla reale disponibilità del bilancio comunale, sia alla solo stato di indigenza conclamata del de cuius. Le tariffe massime per la cremazione sono fissate, a livello Statale, dal D.M. 1 luglio 2002 (la Legge, cioè impone un tetto, non eccedibile, ma lascia alle singole amministrazioni locali un certo margine di discrezionalità nella politica tariffaria).
I resti mortali estumulati, così come definiti dall’Art. 3 comma 1 lett.b) DPR 15 luglio 2003 n. 254 (=cadaveri indecomposti rinvenuti tali all’atto dell’apertura della cassa) possono esser, alternativamente, inumati ex Art. 86 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, cremati giusta l’Art. 3 comma 5 DPR n. 254/2003 o, addirittura, ri-tumulati, come indicato dalla Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10. Certo se bisogna liberare un posto feretro per l’immissione di una nuova cassa, le uniche due soluzioni praticabili sono inumazione o cremazione dell’inconsunto.
Ogni volta che si tumula in loculo, ossario, nicchia cineraria, tomba concessa in passato o al momento il comune può istituire formalmente e, quindi, esigere un diritto fisso (= tassa di tumulazione) appunto per autorizzare, sulla base del pre-esistente jus sepulchri, l’entrata del nuovo feretro nel sepolcro ai sensi, induttivamente, dell’Art. 103 DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Ripeto: entro questi estremi normativi di riferimento, da implementarsi con il regolamento comunale di polizia mortuaria, l’ente locale ha un’ancora abbastanza significativa possibilità di intervento, perché può, con un’accorta politica, modulare le tariffe.
Non entro volutamente nel merito delle strategie comunicative di correttezza e trasparenza adottate e perseguite dalle singole imprese funebri, spesso, per convenienza, troppo reticenti sui veri costi dei servizi cimiteriali; questa d’altra parte è la Legge e, tassativa e categorica qual’ essa è, non ammette deroghe… poi come dicevano gli antichi Romani ignorantia legis non excusat.
Salve,
vorrei proporre una questione riguardante il tema suddetto. Premetto che purtroppo lo scorso 3 marzo mio padre è venuto a mancare (ho anche una sorella), e dopo il funerale abbiamo deciso di tumularlo in una colombaia nel cimitero di Staglieno a Genova. La colombaia suddetta è a tre posti ma in concessione “perpetua” così come nel contratto stipulato da mio padre stesso nel maggio 1965 dopo la morte di mio nonno paterno le marzo del 65.
Il problema è che la colombaia era “al completo” essendovi inumate le tombe di mio nonno e nonna paterni e mia madre, ma volevamo mettervi pure la cassa di nostro padre. La ditta che ci ha seguito nell’organizzazione dle funerale ci ha detto che pensavano a tutto loro, ma ci era stato detto che per aggiungere un’altra salma dato che non c’era più spazio occorreva tirare fuori una delle tre bare già esistenti e mandarle all’ossario se il corpo era scheletrificato o alla cremazione se il corpo era incorrotto così come è previsto dalla legge (quale legge?) , così abbiamo fatto fare il lavoro e alla mia presenza all’apertura della tomba di mio nonno morto ripeto nel marzo 1965 ho constatato che non si era scheletrificato il corpo per cui è stato inviato alla cremazione.
Ci è stata inviata poi dalla suddetta ditta una nota spese secondo cui il comune della mia città esigeva una tassa di 1993 euro solo per fare posto ad un’altra salma nella colombaia!
Per cui io vi chiedo:
1) nessun’altra ditta mi ha detto che era da esborsare una simile cifra per l’estumulazione: come posso tutelarmi?
2) è possibile che abbia dovuto pagare quasi 1000 euro ai servizi cimiteriali solo per avviare la salma di mio nonno alla cremazione?
3) la ditta che ha seguito tutto vorrebbe 500 euro per spese eseguite epr la pratica di cremazione: è possibile?
grazie in anticipo e aspetto una risposta.
X Enrico,
Prescinderei anche dall’art. 1 comma 7-bis D.-L. 392/2000 (Legge 26/2001), siccome un tale principio, sull’imputazione dei costi, per le operazioni cimiteriali di estumulazione sussisteva anche prima di tale norma positiva.
Infatti, si tratta pur sempre di sepolcri privati, ed ogni spesa non puo’ non essere che a carico dei familiari, non potendosi avere che tale tipologia di sepoltura comporti oneri a carico del bilancio comunale. In nessun caso, salvo non incorrere nelle ire della Corte dei Conti per danno erariale ex Art. 93 D.lgs. n267/2000.
Quindi sono (ed erano) a titolo oneroso le estumulazioni, le spese di pulizia e sanificazione del loculo, la sostituzione della lapide (in modo che, dal giorno successivo alla scadenza possa esservi assegnazione a terzi), l’onere dell’inumazione post-estumulazione, l’eventuale cremazione, incluso l’atto finale ed irreversibile del collocamento nell’ossario comunale, sempre quando, quest’ultimo possa legittimamente eseguirsi.
L’onere grava sul concessionario per le prime, mentre per le seconde sul coniuge superstite o, se manchi, sui parenti nel grado piu’ prossimo e, in caso di pluralità., tutti quest’ultimi solidalmente sono obbligati a provvedere.
Non si dimentichi come le concessioni cimiteriali, quale ne sia la tipologia, costituiscano sempre sepolcri privati nei cimiteri, con conseguente “sottrazione” del relativo spazio cimiteriale alla fruizione da parte della comunita’ locale, da ciò consegue che non possano derivare, in alcun modo, oneri a carico del comune, neppure per quanto riguarda il necessario recupero delle spese gestionali cimiteriali.
Gentilmente vorrei un parere legale sulla seguente questione. Una mia prozia(sorella di mio nonno e zia di mia mamma ) deve essere estumulata da un colombari. La prozia aveva 4 nipoti ( i suoi pronipoti sono 7) di cui solo un nipote in vita. Le spese per l’estumulazione e per l’eventuale cremazione e per la collocazione definitiva in ossario, a chi spettano?
Ringraziando saluto cortesemente
X Karl e Felice,
rispondo, una tantum, in modo congiunto (ed…in stereo!) ad ambedue, dato il tenore della Vostra comune richiesta (= l’oggetto è sostanzialmente lo stesso, anche se muta leggermente la prospettiva soggettiva da cui leggere l’evento narrato)
In linea astratta, le indicazioni della circolare ministeriale 14 giugno 1993 n. 23 (paragrafo 13.1) altro non fanno se non riconfermare una possibilità già preesistente, specie laddove il regolamento comunale di polizia mortuaria individuasse l?ambito dei soggetti destinatari del diritto passivo ad essere sepolti nelle tumulazioni riferito ai singoli sepolcri privati, magari senza particolari distinzioni circa la capienza o indipendentemente dal fatto che questi siano tumulazioni individuali o tumulazioni per famiglie. Quindi in un singolo loculo può esser tumulato sempre e solo un feretro (Art. 76 comma 1 DPR n.285/1990), ma parimenti anche più cassette ossario o urne cinerarie sino al naturale raggiungimento di quella massima capacità ricettiva (da intendersi proprio in senso fisico) del sepolcro stesso, oltre la quale, per ovvi limiti di spazio, si esaurisce lo stesso Jus Sepulchri ai sensi dell’Art. 92 comma 1 II Periodo DPR 10 settembre 1990 n. 285, in quanto ossa o ceneri non sono ulteriormente comprimibili o riducibili, se non si vuole incorrere nella violazione di qualche norma di rilevanza penale.
La domanda, dunque, è questa: è, legalmente, possibile che in una cassettina resti possano essere collocate, in modo promiscuo le ossa di due o più defunti, considerato come le stesse potrebbero anche, quando non richieste, essere depositate indistintamente nell’ossario comune.
La risposta al quesito posto è negativa, in modo tassativo e categorico. Le ossa di ciascun defunto devono essere raccolte e deposte in diversa cassetta di zinco. L’art. 36, comma 2, del DPR 285/90, specifica che la cassetta deve riportare anche il nome e cognome del defunto. La lettura del comma 3 dello stesso articolo affronta il caso di ossa dove non è possibile risalire ai dati anagrafici del de cuius contenuto nella cassetta.
Ergo occorre sempre distinguere e identificare le ossa di un defunto. È invece possibile utilizzare una cassetta di zinco, con separati scomparti con parete di zinco, in cui collocare ad esempio le ossa di marito e moglie, ma bisogna porre distinte targhette che consentano senza ombra di dubbio l’identificazione delle ossa. Le ossa non abbisognano della cassetta di zinco solo se sono inserite alla rinfusa nell’ossario comune.
Argomentando “ a contrariis” secondo l’articolo 74 del D.P.R. n. 285/1990 possano essere sepolti in una stessa fossa soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto. La ratio di tale disposizione é da individuarsi nel fatto che, a causa della diversità di dimensione dei due corpi, anche in seguito alla mineralizzazione dei tessuti molli,i loro resti ossei non possono essere confusi.
Se a ciò si aggiunge che ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D.P.R. citato, le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, recante il nome e cognome del defunto, oppure, come visto precedentemente, nel caso non sia possibile accertare le generalità del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l’indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti, appare evidente l’intenzione ultima del legislatore di conservare l’identità e l’individualità dei resti mortali anche in un momento successivo alla sepoltura, operazione che risulterebbe, invece, estremamente complessa in caso di cassetta resti non individuale.
Nel comportamento della sorella si ravvisa, pertanto, una palese e spudorata violazione all’Art. 36 comma 2 del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria (eventuali trasgressioni al regolamento comunale saranno parallelamente punite ai sensi dell’Art. 7-bis D.Lgs n.267/2000, quale introdotto con l’Art. 16 della Legge n.3/2003).
Detta condotta illecita è passibile della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’Art. 107 DPR n.285/1990, il quale rinvia all’Art. 358 Testo Unico Leggi Sanitarie, così come novellato nell’importo dall’Art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196, quest’ultima sarà elevata con le modalità e le procedure di cui alla Legge di depenalizzazione n. 689/1981, fatti salvi gli eventuali termini di prescrizione, secondo me già abbondantemente decorsi, siccome stiamo ragionando su un episodio consumatosi nei primi anni ‘90 dello scorso secolo.
Si tenga, poi, presente come il Comune sia tenuto al pagamento in solido della sanzione amministrativa con l’?autore del fatto se questi è dipendente ed ha agito nell’?esercizio delle sue funzioni, ottemperando agli ordini impartitigli dal proprio superiore gerarchico titolare per sempre della funzione dispositiva, anche se questi comandi, si sono, infine, rivelati illegittimi e, dunque, profondamente viziati.
Vorrei sapere se dopo aver inserito in un loculo perpetua 3 resti ossei di componenti della mia famiglia nel 1954+1970+1987, concessionario mio padre, nel 1993 mia sorella senza avvisarmi e nemmeno il comune esegue una estumulazione delle 3 cassette zincate per versare in una nuova cassetta zincata e riporla nel loculo per avere più spazio. Oggi senza alcun avviso mia sorella ha tumulato nello stesso loculo una 4a persona di famiglia.