Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:
1)Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)
2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.
L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.
Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).
L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.
Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)
Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della possibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.
Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).
Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.
L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.
Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.
Gent.mo Carlo,
ancora un sentito ringraziamento sia per la Sua benevola valutazione del mio operato, sia per la risposta al mio commento del 30/10. Indipendentemente dal tema che abbiamo affrontato, accolgo a piene mani il saggio invito alla prudenza quando si deve decidere se incamminarsi su strade che potrebbero risultare molto impervie. Ha colto nel segno perché, quando faccio l’appello dei miei difetti, la propensione a reagire in modo impulsivo, senza una più attenta riflessione e analisi dei fatti, risponde immancabilmente: “presente!”
Il diritto ad assentarsi qualche giorno è più che legittimo e mi rendo conto di aver un po’ abusato della Sua disponibilità sottoponendoLa a un vero fuoco incrociato di richieste e di domande!
A problema risolto, Le confesso che il 31/10 avevo saggiamente rinunciato a inviarLe il seguente commento che fortunatamente non richiede più risposta:
“X Carlo,
… let’s go away from the eye of the storm! … ancora il sottoscritto, … una vera persecuzione!!!
Scusandomi per questa ennesima intrusione, Le vorrei chiedere di aiutarmi a chiarire alcuni dubbi residui. Il punto critico, che nella nostra situazione provocherebbe una serie di perniciose conseguenze, è rappresentato dalla perdita della perpetuità derivante dalle due estumulazioni effettuate recentemente in una tomba di famiglia a concessione perpetua.
Mentre capisco che l’estumulazione finalizzata al trasferimento della salma rappresenti una violazione della volontà del defunto e possa rendere nulla la concessione, ho difficoltà a equiparare ad essa la riduzione dei resti in cassetta ossario riposta, al termine dell’operazione, nello stesso sepolcro. Se, infatti, tempus regit actum è tuttavia indubbio che la materia si trasforma e il tempo agisce inesorabilmente sia sullo stato delle salme che su quello delle casse che le contengono. La raccolta dei resti mortali situati in contenitori in uno stato avanzato di degrado mi sembra, pertanto, misura che non contrasta l’umana pietas, ma, anzi, si accorda ad essa. Ho difficoltà ad accettare che questo intervento possa contravvenire alla volontà del titolare della concessione, i cui resti mortali non vengono spostati dal sepolcro. Per quale motivo può essere intesa come violazione dell’accordo tra Comune e concessionario la sostituzione del vecchio contenitore della salma, ampiamente degradato, con altro di dimensioni minori e in buono stato? E se di violazione non si tratta perché la novazione della concessione? L’impedimento all’estumulazione nelle tombe a concessione perpetua mi appare più comprensibile se rispondente all’esigenza di tutelare la salute degli agenti necrofori eliminando i rischi legati alla movimentazione di bare non facilmente raggiungibili. Quando non esiste questo impedimento, come nel ns. caso, il riutilizzo appare, per i motivi che Lei ha esposto ampiamente, soluzione vantaggiosa anche per il Comune. Mi auguro quindi che prevalga il buon senso, che non si inneschino inutili conflittualità tra le parti e che si possa giungere presto a una soluzione per noi meno penalizzante. Potrò informarLa dei risultati? Per il momento mi limito all’ennesimo e molto sentito ringraziamento!”
ConfermandoLe la mia gratitudine, Le porgo un cordiale saluto,
Domenico
X Domenico Molinari,
Mi sono “solo” assentato qualche giorno (è comprensibile, spero, almeno per il Solenne Ottavario dei Morti, come ci comanda Santa Romana Chiesa), m continuo a seguire attentamente il Suo caso
1) fatte salve le estreme conseguenze per un’eventuale azione penale, su cui consiglio di ponderare attentamente, data la sua gravità; adire il giudice, in sede amministrativa, rimane pur sempre l’extrema ratio, per risolvere la possibile controversia con il comune. Io rimarrei molto cauto su questa opzione, perché è tutta da dimostrare una verosimile lesione dei suoi interessi legittimi, da parte del comune con il proprio operato, dopo tutto, infatti, il regolamento comunale acquista efficacia e diventa, così, di obbligatoria osservanza, solo dopo l’Omologazione Ministeriale ex Art. 345 Testo Unico Leggi Sanitarie ed è, pertanto, valido erga omnes, quale fosse una legge speciale, all’interno del comune che lo emana, avendo già superato il vaglio di legittimità del competente dicastero E pur sempre, garantito, sugli atti di ogni comune, il controllo giurisdizionale, ma il regolamento è una fonte normativa, quindi generale ed astratta, e non può esser impugnato, in quanto tale, se non indirettamente ed in forza di un provvedimento amministrativo, da esso derivante, tale da aver ingiustamente compromesso una posizione giuridica soggettiva, (nella fattispecie il Suo Jus Sepulchri) Esempio: il comune, sulla base del proprio regolamento di polizia mortuaria, con atto, pur sempre, SCRITTO e MOTIVATO ex Legge n.241/1990, oppone un formale rifiuto o diniego ad una Sua Istanza, Lei ricorre al TAR il quale potrebbe cassare quella singola norma del regolamento in questione da cui derivano il rifiuto o il diniego….. [….OMISSIS]
Stavo scrivendo queste poche righe da pubblicare, al massimo, ‘stasera, giusto per metterLa in guardia da atteggiamenti troppo bellicosi o, comunque, precipitosi verso il Suo comune quando ho ricevuto il Suo messaggio di vittoria. Benissimo e meglio così, dopo tutto la politica (quella nobile, eh!) è sempre ricerca di soluzioni ragionevoli e di onorevole compromesso, nella giusta compensazione tra gli interessi in causa.
Complimenti per come ha condotto e combattuto la Sua buona battaglia legale.
Gent.mo Carlo,
desidero informarLa che oggi – dopo giornate di tensione e forte preoccupazione per la serie di complessi problemi, che Le avevo descritto e per i quali mi sono avvalso dei Suoi preziosissimi consigli – è stato raggiunto, con il Comune interessato, un soddisfacente accordo che ha molto rasserenato tutta la mia famiglia e che tutela i diritti che i Nostri Cari avevano acquisito nel passato.
Le sono molto riconoscente per tutto il tempo che mi ha dedicato e per la Sua capacità di trattare tematiche legate ad eventi dolorosi in modo sempre molto chiaro ed esauriente, a volte con garbata e fine ironia, in altri momenti con citazioni latine capaci di rendere vivido un concetto basilare favorendo la comprensione dei “non addetti ai lavori”.
Si tratta di un servizio per il cittadino di grandissima utilità, Le auguro di poterlo continuare sempre con passione e con molte soddisfazioni dal punto di vista umano e professionale!
Un cordiale saluto,
Domenico Molinari
X Carlo, fidato consulente legale ed esperto preparatore/allenatore di pugili dilettanti alle primissime armi!
Non avrei mai pensato che nel breve intervallo dopo il secondo round il mio volto tumefatto potesse essere quasi rimesso in sesto, ma, ring a parte, la prima parte della Sua risposta mi fa pensare che ci sia ancora la possibilità di accordi meno penalizzanti con il Comune.
Il regolamento cimiteriale, infatti, tratta il tema delle estumulazioni negli articoli 24 e 25, che fanno pieno riferimento alle disposizioni del DPR n. 285/1990 e non mi sembrano escludere tutte le sacrosante considerazioni che Lei ha esposto al punto 1 e che penso dovrebbero essere condivise pienamente da ogni Comune.
ARTICOLO 24 – Estumulazioni ordinarie
Si definisce ordinaria, l’estumulazione eseguita alla scadenza della concessione a tempo determinato.
Per dette operazioni trova applicazione il disposto di cui all’art. 86 del D.P.R. 285/1990.
ARTICOLO 25 – Estumulazioni straordinarie
Si definisce straordinaria, l’estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione cimiteriale a tempo determinato o se trattasi di concessione perpetua, su richiesta dei familiari per trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura o su ordine dell’Autorità Giudiziaria.
Per dette operazioni trova applicazione il disposto di cui all’art. 88 del D.P.R. 285/1990.
Per quanto riguarda la mancanza d’informazione, non mi riferivo a quella da rivolgere a tutta la cittadinanza, ma a quella da dare al singolo cittadino che si rivolge al Comune. Nel nostro caso mia cognata ed io abbiamo chiesto, rivolgendoci al Sindaco e al personale addetto ai Servizi Cimiteriali, se era possibile ridurre delle salme per riutilizzare il sepolcro di famiglia. Ci è stato risposto che non sarebbe consentito, ma forse, in base all’esito dell’ispezione (possibilità di facile accesso alle salme da estumulare), qualcosa avrebbero potuto fare. Nessuno ci ha minimamente accennato alle conseguenze a cui saremmo andati incontro (perdita della perpetuità e “necessità” di acquistare 2 nuovi loculi, spesa, richiesta di esecuzione di lavori per separare i ” nuovi loculi”) se non a estumulazioni avvenute! Ecco, è proprio questo che trovo inaccettabile e molto lesivo nei ns. confronti! Tutte le operazioni, inoltre, sono state effettuate dopo la presentazione di un’unica domanda scritta da parte ns., quella di ispezione della tomba. Le estumulazioni quindi sono state eseguite senza richiesta scritta condivisa da tutti gli eredi dell’intestatario della concessione.
Alla luce di quanto avvenuto e descritto, non potrebbero esserci sufficienti elementi/punti di forza per sfuggire alla “tempesta perfetta”?
Temo di essere ormai degno di immediata soppressione per sfruttamento ad oltranza della Sua grande disponibilità, ma nel caso La prego di ricordare … cremazione!!
… grazie di tutto,
Domenico Molinari
Gentile Domenico,
La Legge prevede già forme di “PUBBLICITA’-NOTIZIA” sull’attività normativa ed amministrativa dei comuni, si vedano, ad esempio, l’Art. 1 e l’Art. 22 della stessa legge n. 241/1990, l’Art. 10 del D.LGS n. 267/2000, ma oltre al rispetto di una formale trasparenza nella propria azione nemmeno le pubbliche amministrazioni possono spingersi per ovvie ragioni di efficienza ed economicità, altrimenti, quando viene introdotta una nuova norma o novellata una disposizione precedente bisognerebbe ricorrere alla comunicazione porta a porta per spiegare gli effetti di ogni singolo atto giuridico.
Il Regolamento comunale di polizia mortuaria è senz’altro un atto pubblico e liberamente consultabile dalla cittadinanza, ma se non si è addentro a questa oscura disciplina si finisce con il prendere abbagli e cantonate di proporzioni mostruose e mi permetto di aggiungere che, forse, Lei è stato mal consigliato dall’impresa funebre di Sua fiducia.
Ad ogni modo, se proviamo ad inquadrare il problema da una diversa prospettiva, magari anche sovvertita rispetto al punto di vista sin qui usato non possiamo non rimarcare che:
1) il regolamento del Suo comune sembra profondamente sbagliato nell’impostazione di merito (ed è pur sempre un atto frutto di una decisione politica) quando non favorisce un impiego ottimale del patrimonio cimiteriale, anche di quello soggetto all’ancien règime della perpetuità, se il ri-uso degli spazi sepolcrali attraverso periodiche estumulazioni e riduzione dei resti ossei produce la perdita, nel rapporto concessorio, della clausola di miglior favore, come appunto la perpetuità, nessuno, allora, per comprensibile timore, sarà mai incentivato a richiedere un’estumulazione, così nel corso dei decenni si creerà un preoccupante immobilizzo di tutti i posti salma disponibili sino alla saturazione della stessa capacità ricettiva del camposanto. Oggi le concessioni a tempo indeterminato, per il resto intangibili, in quanto trattasi di diritti acquisiti e perfetti, hanno ancora un senso se possono andare in rotazione, mantenendo invariata titolarità della concessione e durata della stessa. Parlo per esperienza personale: per effetto delle recenti tendenze di cremazione dei resti mortali indecomposti anche un singolo loculo monoposto può diventare una piccola e preziosa tomba di famiglia accogliendo al suo interno sì sempre uno ed un solo feretro, ma più cassette ossario ed urne cinerarie sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva dello stesso oltre il quale, non essendo lo spazio ulteriormente comprimibile, si esaurisce lo stesso jus sepulchri ai sensi dell’Art. 93 comma 1 II Periodo DPR 10 settembre 1990 n. 285.
2) Se non erro il Suo comune ha delineato, nel caso in esame, una sorta di “spacchettamento” dello Jus Sepulchri in due distinti rapporti concessori a due diverse “velocità”. Due loculi, infatti, manterrebbero la perpetuità, gli ultimi due, invece, in quanto interessati dall’estumulazione, sarebbero stati portati, attraverso rinuncia e conseguente novazione consensuale, alla durata quarantennale, così, però, da permettere l’immissione di 2 nuovi feretri. Avremmo così 2 concessioni separate ed indipendenti, che autonomamente insistono sul medesimo sepolcro unitario e si influenzano l’un l’altra per via della procedura di deroga all’Art. 76 comma 3 DPR n. 285/1990: cioè, in buona sostanza, data la conformazione parzialmente ipogea dei loculi, i 2 sovrastanti inibiscono l’accesso ai 2 sotterranei ed un’eventuale richiesta di estumulazione da quest’ultimi, non essendo soddisfatto il requisito di cui all’Art. 76 comma 2 citato comporterebbero la pronuncia d’ufficio della decadenza, per inadempienza alle prescrizioni del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria. in quanto causa estintiva patologica del rapporto concessorio. MI spego meglio: non è possibile estumulare io chiedo lo stesso l’estumulazione, fuori della deroga dell’Art. 106 DPR n. 285/1990, la mia richiesta ai termini dell’Art. 88 DPR n. 285/1990 (= estumulazione finalizzata alla traslazione del feretro) può esser senz’altro accolta,ma, contemporaneamente, io perdo ogni diritto d’uso sul loculo stesso, proprio perchè la mia, senz’altro legittima istanza, viola una precisa norma tecnica.
…Oddio, quale confusione, siamo prossimi alla tempesta perfetta!!!
X Carlo
Se nel primo round avevo accusato i colpi, in questo secondo ne sono uscito peggio e mi hanno dovuto contare sino a 9! La convinzione di poter sostenere le mie presunte ragioni si sta affievolendo sempre più e mi sembra di avere, tra nuove concessioni, lavori di adeguamento alle normative e mancanza dell’atto originale di concessione, non uno ma tre medio-massimi agguerriti da dover affrontare sul ring! Confesso che la lettura della Sua risposta a Daniela del 15 marzo 2009 mi aveva indotto a sperare di poter giungere a una soluzione positiva che ora vedo molto improbabile. Mi sorprende e delude comprendere che non sia previsto per il Comune l’obbligo di dare una informazione completa ed esauriente che consenta scelte consapevoli. Mi chiedo se ancora sia possibile conservare la condizione di perpetuità chiedendo di poter collocare/ riportare le due ultime salme in loculi dello stesso cimitero, ma probabilmente anche questa strada sarà di difficile percorrenza!
In ogni caso … sono diventato un convinto sostenitore della cremazione con dispersione delle ceneri!!
Grazie ancora per il preziosissimo aiuto! D. M.
X Domenico Molinari,
II Round: get in the ring!
Traggo spunto dal Suo ultimo commento, testé pubblicato sul blog, per una laconica riflessione preliminare: in ambito funerario, (ma non solo!) l’asimmetria conoscitiva tra la pubblica amministrazione e privato cittadino (mancanza di informazione qualificata) sull’applicazione dello Jus Sepulchri produce mostri ed orrori procedurali, i quali, a volte sconfinano anche nell’illegalità (ma non mi sembra questo il Suo caso!), poi certo ignorantia legis non exscusat, come recita l’Art. 5 del Cod. Penale (e trattasi di principio generalissimo, implicito e, quindi, fondativo di tutto l’Ordinamento Giuridico Italiano), tuttavia… sit modus in rebus proprio perché senza un adeguata pubblicità-notizia alle oscure norma di polizia mortuaria difficilmente, chi versi anche in una condizione di debolezza psicologica, magari per aver patito un recente lutto, potrà destreggiarsi tra commi, codicilli e cavilli del regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale per la materia concessoria e di gestione degli spazi sepolcrali, di mera pertinenza comunale (Art. 824 comma 2 Cod. Civile) opera addirittura ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost. su un livello di pari ordinazione dispetto allo stessa norma statale quadro individuabile nel Capo XVIII DPR 10 settembre 1990 n. 285. Dopo questa lungo e, forse, verboso preambolo (so, a volte di esser inutilmente prolisso) entraiamo in medias res, articolando una possibile risposta al Suo quesito per singoli punti tematici, così da rendere più scorrevole l’intera trattazione di una materia di per sé stessa poco conosciuta (se non altro per motivi scaramantici), ma parimenti affascinante e fortemente “trasversale” in quando si interseca con altre branche, più nobili e praticate, del Diritto Italiano!
1) Ex Art. 76 comma 3 DPR n. 285/1990 (e la norma è ripresa, con continuità temporale assoluta, dagli altri, vecchi regolamenti di polizia mortuaria succedutisi in epoca postunitaria) ogni loculo può si ospitare uno ed un solo feretro (assieme a più urne cinerarie o cassette ossario ai sensi del paragrafo 13. 1 sub) 1 della Circolare Ministeriale n.24/1993) ma deve parimenti esser dotato di vestibolo (concetto, invero che si presta a dubbie interpretazioni) ossia, apertis et claris verbis, di uno spazio libero presso l’imbocco da cui avere diretto accesso alla bara, consentendone così l’eventuale estrazione o movimentazione senza il bisogno di dover spostare altri feretri. Ora, nei tumuli di antica concezione (sono le cosiddette tombe ipogee a calata verticale, anche conosciute come tombe “a pozzo”) pensati, appunto per la concessione sotto regime di perpetuità (quando, cioè, non si sarebbe mai posto il problema dell’estumulazione, nemmeno per il futuro più remoto) questo vestibolo quasi mai è presente oppure è stato ricavato in epoche pregresse, ecco, allora, per consentire lo sfruttamento ottimale di tutte le tombe, specie di quelle più datate, l’avvento con l’Art. 106 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 della procedura di deroga, implementata poi dall’allegato di cui al paragrafo 16 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24. Questo insieme di passaggi amministrativi e tecnico-costruttivi permette di usare loculi altrimenti non a norma con il citato Art. 76 comma 3 e, di conseguenza, inutilizzabili. Bene: secondo alcuni giuristi la sullodata procedura di deroga, producendo un cambiamento nel numero totale di posti feretro disponibili, secondo l’originario progetto, in una tomba (Art. 94 comma 2 DPR n. 285/1990) inciderebbe sul rapporto concessorio stesso, con un suo radicale mutamento dei fini (per i quali esso stesso è sorto) e si è perfezionato), che, ex se, potrebbe persino comportare decadenza o comunque (io, personalmente aderisco più a questa seconda tesi) il bisogno di una novazione della concessione. Altri commentatori, con un accento più sfumato, vedono nelle modifiche al sepolcro di cui all’Art. 106 DPR n. 285/1990, un atto pressoché dovuto per riattare il sacello e renderlo fruibile, diverso da una semplice ristrutturazione dovuta, semmai, a diversi gusti estetici del concessionario, rispetto al progetto originario o alla volontà di ampliamento dell’edificio sepolcrale tout court. Gli oneri della procedura di deroga sono ordinariamente a carico del concessionario, diventano di competenza del comune se e solo se il sepolcro sia stato retrocesso al comune e questi debba autonomamente provvedere ai lavori di adeguamento prima di ri-assegnarlo con un nuovo atto di concessione ad un diverso concessionario.
2) L’onere della prova per dimostrare presunti diritti vantabili su di una sepoltura privata è a carico del cittadino, altrimenti occorre una sentenza accertativa del giudice ex Art. 2697 Codice Civile. Altre norme di riferimento sono l’art. 452 C.C. (e l’art. 132 C.C.), nonché la connessa procedura regolata oggi dal DPR n.396/2000 (Regolamento di Stato Civile), che svolgono la funzione di reintegrazione del titoli di stato che risultano distrutti.
Nel caso in cui il possessore del loculo non possa esibire alcun titolo e dopo aver esperito le opportune ricerche agli atti del Comune, non resta che acquisire al demanio del Comune i 2 loculi senza corrispondere alcunché all’attuale possessore. Come noto sui beni demaniali vigono le norme stabilite dagli art.. 823 e 824 del cod. civile.
3) il diritto d’uso sui manufatti sepolcrali, trattandosi il cimitero di bene demaniale ex Art. 824 Codice Civile, è disciplinato in primis dal regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore quando si stipula il contratto e poi dalle norme interne allo stesso atto di concessione. Vige sempre, in via generale l’irretroattività della norma giuridica, ma l’atto di concessione può anche prevedere che situazioni future siano regolate e risolte alla luce dei nuovi regolamenti comunali di polizia mortuaria che si succederanno nel tempo, in fondo, come dicevano i giuristi latini, tempus regit actum.
Si considera, sconfinando nel merito, come le concessioni perpetue costituiscano evidentemente un limite nella gestione cimiteriale, vincolo, oggi, soffocante che non era stato percepito al momento originario del sorgere della concessione, probabilmente in ragione della (allora) ridotta incidenza quantitativa delle concessioni perpetue, ma anche di una visione per cui non si sarebbero potute considerare con lungimiranza le esigenze future.
Per altro, al di fuori di cio’, dal momento che una concessione a durata perpetuta non può essere modificata se non consensualmente dalle parti, oppure rinunciata da parte di chi vi abbia titolo, nel caso di concessioni perpetue cui si ‘aggiungano’ concessioni a tempo determinato, queste 2 concessioni rimangono distinte e con proprio scadenza (solo per quelle a tempo determinato), ponendo – evidentemente – non pochi problemi al momento della scadenza della seconda.
Qualcuno ha ipotizzato, un po’ ‘birichinamente’ (cioe’ non senza forzature), di prevedere che, la qui c.d. ‘sovapposizione’ ,sia ammessa in presenza di una rinuncia e concessione ‘ex novo’ della precedente concessione; in difetto, il sepolcro non e’ altrimenti utilizzabile. Spesso, opzioni (errori?) del passato, fanno emergere problemi in periodi in cui chi ha operato quelle scelte non e’ piu’ presente.
X Carlo
Un grazie molto sentito per la Sua così dettagliata risposta che ho letto e riletto con molta attenzione.
Per quanto riguarda il punto 1 – mi scuso di non averlo precisato nella mia lettera – considero sicuramente a ns. carico tutte le spese inerenti alle operazioni cimiteriali effettuate dal Comune tramite il personale addetto e su questo obbligo mi sentirei in grave torto ad eccepire qualcosa.
Per i punti 2 e 3 mi sembra di capire che sia stata predisposta una vera “trappola perfetta”, ma mi chiedo come possa essere legittimo omettere di dare agli interessati le informazioni basilari su ciò che le estumulazioni avrebbero comportato. Come può il singolo cittadino essere già al corrente di queste normative e non essere informato a priori delle conseguenze che le estumulazioni avrebbero comportato?
Le assicuro che nessuno di noi avrebbe accettato una novazione di questo tipo per una concessione perpetua, in primo luogo per una forma di rispetto nei confronti di nostro nonno, intestatario della concessione.
Come le avevo scritto, ho avuto dall’operatore necroforo il primo riferimento all’intenzione del Comune di farci acquistare la concessione di un nuovo loculo solo dopo le due estumulazioni e nel momento dell’arrivo della salma di mio fratello al cimitero. Non immaginavo assolutamente le possibili implicazioni di queste estumulazioni anche per il ricordo di questo precedente: nel 1979 il Comune aveva acconsentito ad accogliere la salma di un mio nipote, morto precocemente, nella tomba di famiglia adiacente, nella quale riposano i miei bisnonni, con un’operazione analoga. Nell’occasione la famiglia aveva pagato solo le spese inerenti all’estumulazione e la tomba aveva conservato la perpetuità.
RingraziandoLa ancora di cuore per il Suo importante aiuto, rimango in attesa del “2° round” augurandomi di non “finire nuovamente al tappeto” e sperando di poter intravvedere qualche possibile sbocco positivo!
Un cordiale saluto,
Domenico Molinari
X Domenico Molinari,
innanzi tutto chiedo scusa del leggero ritardo con cui Le scrivo, di solito, infatti, qui in redazione, rispondiamo ai quesiti formulatici dai lettori nel giro delle canoniche 24 ore, ma il caso da Lei prospettato, anche per la dovizia di dettagli e particolari di cui è corredato, si profila di non facile soluzione: insomma è una faccenda davvero complessa; ad ogni modo mi preme puntualizzare questi aspetti di fatto e diritto.
Apprezzo il Suo coraggio nell’indicare persino il Comune oggetto della querelle cimiteriale, ma il riferimento obbligato, per dirimere queste controversie rimane la fonte regolamentare locale (= il regolamento comunale di polizia mortuaria) di cui agli Artt. 344 e 345 Testo Unico Leggi Sanitarie, purché debitamente omologato ex Art. 345 Citato, ai fini di produrre pienamente i propri effetti giuridici, da leggersi in modo coordinato con la norma quadro statale, benché un po’ attempata, che è appunto il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, ora io non conosco il regolamento del Suo comune, pertanto assumerò a paradigma di questo breve studio il solo DPR n.285/1990 le cui disposizioni generali, poi, dovrebbero rispecchiarsi anche nel regolamento comunale, al quale sono demandate le questioni operative e di dettaglio e questa riserva ratione materiae (il cimitero è bene demaniale, ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile) ci salva dall’intromissione di eventuali leggi e leggine regionali, poichè ex Art. 117 lett. l) Cost. così come riformulato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001, l’ordinamento civile spetta, per competenza, solo alla Legge dello Stato Centrale.
1) tutte le estumulazioni, trattandosi di una cappella di famiglia, quindi, pur sempre, di un sepolcro privato pluriposto posto all’interno del perimetro cimiteriale, sono sempre a titolo oneroso per l’utenza, prescinderei anche dall’art. 1, 7-bis D.-L. 392/2000 (L. 26/2001), in quanto un simile principio sussisteva, implicitamente anche prima di tale norma.
Infatti, trattandosi di sepolcri privati, ogni onere altro non può se non essere a carico dei familiari, non potendosi avere che tale tipologia di sepoltura privata (è bene, a costo di riuscire pedanti, ribadire il concetto) comporti oneri a carico del bilancio comunale. In nessun caso ciò sarebbe ammissibile, salvo per il comune che autorizza l’operazione cimiteriale, incorrere per responsaabilità patrimoniale e danno erariale nelle ire giustificatissime della Corte dei Conti ex Art. 93 D.Lgs n. 267/2000.
Quindi sono a maggior ragione oggi, ed erano a titolo oneroso le estumulazioni, le spese di pulizia e sanificazione del loculo, la sostituzione della lapide (in modo che, dal giorno successivo alla scadenza possa esservi assegnazione a terzi), l’onere dell’inumazione post-estumulazione, l’eventuale cremazione, incluse le operazioni di collocamento nell’ossario comunale, quando possano eseguirsi.
L’onere grava sul concessionario per le prime, mentre per le seconde sul coniuge o, se manchi, sui parenti nel grado più prossimo e, in caso di pluralità, tutti solidalmente.
Non si dimentichi come le concessioni cimiteriali, quale ne sia la tipologia, costituiscano sempre sepolcri privati nei cimiteri, con conseguente “sottrazione” del relativo spazio cimiteriale alla fruizione da parte della comunità locale, da questa constatazione consegue che non possano derivarne, in alcun caso, oneri a carico del comune, neppure per quanto riguarda il necessario recupero delle spese gestionali cimiteriali. L’estumulazione di cui Lei mi parla, è pertanto, ab origine, sottoposta al tariffario comunale, perché proprietario del cimitero, in ultima istanza, è pur sempre il comune, il quale agisce in veste di monopolista, determinando, per l’utenza, il prezzo dei servizi cimiteriali, con apposita declaratoria della Giunta Comunale, una volta fissati, da parte del Consiglio Comunale, i criteri della politica fiscale propria di ciascun Ente Locale.
Attenzione verba volant e scripta manent: ogni provvedimento della pubblica amministrazione ai sensi della Legge n. 241/1990 deve risultare da un atto redatto in forma scritta, e soprattutto deve esser motivato, le semplici rassicurazioni verbali dai toni magari anche suadentinon hanno fondamento giuridico, appartengono forse alla politica dell’appleasement, ma non rilevano minimamente sul piano del diritto: dopo tutto, come dicevano gli antichi poeti latini: “Timeo Danaos et dona ferentes” (motto che tradotto molto liberamente significa: “io comincerei a preoccuparmi di tutte queste interessate attenzioni del Sindaco verso il mio problema cimiteriale!)
2) Ex Art. 86 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285, eccetto quando disposto dal successivo Art. 88, le estumulazioni (comprese quelle finalizzate a raccogliere i resti ossei in apposita cassetta, se non diversamente stabilito dal regolamento comunale) si eseguono ordinariamente alla scadenza della concessione, da questa norma discendono direttamente almeno 2 considerazioni subito apprezzabili ed applicabili alla fattispecie in esame:
nelle concessioni perpetue, cioè prive di scadenza, almeno non patologica (escludiamo, quindi, gli istituti della revoca e della decadenza) , non si possono mai legittimamente eseguire estumulazioni, proprio per il regime a tempo indeterminato in cui esse sono sorte ed al quale sono ancora sottoposte in forza del tempus regit actum
qualora gli aventi diritto a disporre, con proprio atto personalissimo, in termini di pietas, della spoglia mortale richiedano ugualmente, ex Art. 88 l’estumulazione, forse per traslare ad altra destinazione il feretro, il rapporto giuridico di perpetuità instauratosi in passato si estingue di default, per esaurimento dei propri fini e delle obbligazioni sinallagmatiche contratte tra le parti (concessionario, da un lato, e comune dall’altro, con la stipula di quel regolare atto di concessione ex Art. 98 DPR n. 285/1990 che è condicio sine qua non affinché un bene demaniale, come appunto una tomba all’interno del camposanto, possa formare oggetto di diritti in favore di un soggetto di diritto privato, quale il concessionario. Dunque, esemplificando, la concessione si perfeziona sul sepolcro x per ottenere la sepoltura solo e solamente del feretro di y, i famigliari di y decidono per la traslazione di y stesso e così cessa anche lo jus sepulchri, così non più esercitabile, sul sacello x.
3) Secondo me, almeno, per eludere il divieto tassativo di estumulazione da una sepoltura perpetua (proibizione che, addirittura, potrebbe esser rafforzata dalla clausola contrattuale della cosiddetta “tomba chiusa” con cui il fondatore del sepolcro all’atto della stipula, proibisce espressamente, in futuro l’apertura del tumulo) cui era soggetta ab origine, la Sua cappella gentilizia si è ricorso a questo stratagemma perfettamente legale, ossia una rinuncia unilaterale da parte degli aventi diritto cioè da parte di cui sia subentrato al concessionario primo nell’intestazione della concessione, così da poter costituire sul medesimo manufatto sepolcrale (fisicamente si tratta dello stesso loculo che prima viene retrocesso e, poi, simultaneamente ri-assegnato al medesimo concessionario) una rapporto concessorio del tutto nuovo e meno penalizzante, per future immissioni di feretri. Tecnicamente si parla di “novazione” della concessione, ma questo istituto, capace di render più elastico lo jus sepulchri, fa venir meno il regime di perpetuità, siccome le nuove concessioni poste in essere dopo l’entrata in vigore del DPR n.803/1975, avvenuta il 10 febbraio 1976, sono sempre e comunque a tempo determinato e non eccedente i 99 anni.
Per adesso mi fermo qui, mi pare ci sia abbastanza materiale per alcune prime delucidazioni, e replicherò, già domani, alla II Parte della Sua richiesta, inoltratami, ad integrazione del Suo primo commento, nello scorso fine settimana.
A completamento di quanto scritto in data 24/10/2013, preciso che la tomba di famiglia, fatta costruire da mio nonno paterno nella prima metà del secolo scorso, accoglie le salme dei miei nonni, di uno zio e di mio padre. Ad esse sono state aggiunte, in seguito alle due estumulazioni effettuate recentemente, le salme di mio fratello, da poco scomparso, e quella di mia mamma, traslata da loculo presente nello stesso cimitero. Le due cassette ossario sono state riposte nella stessa tomba. Titolare della concessione perpetua, la cui documentazione non è stata trovata, era mio nonno i cui discendenti viventi sono 5 nipoti, 4 mie sorelle e il sottoscritto.
Oltre ad auspicare una richiesta meno onerosa da parte del Comune per le due estumulazioni effettuate, temiamo che le concessioni quarantennali, che ci sono state presentate come necessarie per giustificare riduzioni in cassette ossario, altrimenti vietate dal regolamento cimiteriale, possano arrecare un duplice danno. In primo luogo la perdita della perpetuità per 2 dei 4 posti della tomba e in secondo luogo la possibile richiesta, da parte del Comune, di rendere accessibili, uno indipendentemente dall’altro, i 2 nuovi loculi di cui parla la concessione. Nello stato attuale della tomba, i due posti inferiori, a livello sotterraneo, e i due superiori, sopra il livello del terreno, sono separati solo da sbarre e griglie di ferro su cui poggiano le casse più recenti. Il nostro timore è avvalorato dal fatto che il Comune, nella domanda di rilascio della concessione, da noi per il momento non firmata, aveva aggiunto la clausola di un nostro impegno ad effettuare interventi di ripristino per adeguare la tomba alla normativa vigente. Si tratta di un timore fondato? Esiste la possibilità di arrivare a un accordo con il Comune senza la perdita della condizione di perpetuità? Grazie di tutto e cordiali saluti,
Domenico Molinari