Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:
1)Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)
2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.
L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.
Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).
L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.
Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)
Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della possibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.
Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).
Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.
L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.
Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.
Buongiorno,
Le vorrei porre il seguente quesito:
nel cimitero di Casanova, una frazione del Comune di Varazze, si trova da diversi decenni una tomba della mia famiglia, a concessione perpetua. La capienza è di 4 posti e da più di 50 anni la tomba è completa. Quasi 20 anni fa è mancata mia mamma per la quale abbiamo acquistato un loculo a concessione trentennale nello stesso cimitero, non avendoci dato il Comune la possibilità di fare una estumulazione nella tomba di famiglia.
Molto recentemente è mancato un mio fratello che risiedeva a Savona e mia cognata, cercando di soddisfare il desiderio espresso dal marito, ha chiesto al Comune di Varazze se era possibile la tumulazione nel cimitero di Casanova. Il Sindaco e il geometra dell’Ufficio Tecnico responsabile delle operazioni cimiteriali hanno consigliato di chiedere un’ispezione della tomba prospettando la possibilità di accogliere il desiderio espresso da mia cognata. La domanda doveva essere formulata da un parente consanguineo, mi sono reso disponibile e nell’occasione mi sono sentito in dovere di fare presente che anche da parte di mia mamma era stato espresso il desiderio che le proprie spoglie riposassero a fianco a quelle del marito. Il problema è sembrato risolvibile grazie alla disponibilità del Comune a verificare la situazione e compiere, nel caso si dimostrasse possibile, due estumulazioni. La cosa è stata realizzata nel pomeriggio che ha preceduto il funerale di mio fratello la cui salma è stata così collocata nella tomba di famiglia. In essa erano stati creati 2 nuovi posti con la riduzione di due salme in cassette ossario. Al momento dell’arrivo della salma di mio fratello al cimitero, sono stato informato dall’operatore necroforo che era intenzione del Comune equiparare la sepoltura alla concessione quarantennale di un nuovo loculo e che la famiglia era tenuta a pagare tale concessione.
Il giorno successivo, in cui era prevista la traslazione della salma di mia mamma, mi sono presentato al Comune di Varazze e mi è stato detto che dovranno essere pagate due concessioni (quarantennali) di loculi al costo di € 2.135 ciascuna e che l’importo da versare, comprensivo di tutte le operazioni eseguite dai necrofori, sarà di € 4.560. Con varie argomentazioni, espresse in modo pacato e rispettoso, ho manifestato il mio stupore per queste condizioni, sostenendo che esse dovevano essere presentate con chiarezza nel corso dei primi colloqui e non a posteriori quando sarebbe stato ormai impossibile orientarsi verso scelta diversa, essendo già eseguita la tumulazione di mio fratello. Ho affermato inoltre che mi sembrava assurdo che il Comune richiedesse il pagamento della concessione di due nuovi loculi senza privarsene e anzi ottenendo con più di 10 anni di anticipo il rilascio del loculo che ospitava mia mamma.
Dopo un lungo ed estenuante colloquio, ho ottenuto solo la rassicurazione verbale che, nonostante la concessione quarantennale, alla sua scadenza, se essa non verrà rinnovata dagli eredi, il Comune non provvederà alla rimozione delle due ultime salme, permanendo la perpetuità per quelle sepolte in precedenza. Non avendo provveduto immediatamente al pagamento di una somma che ritenevo spropositata per i motivi suesposti, dopo tre giorni ho ricevuto una raccomandata AR firmata dal Sindaco che, oltre ad affermare la mancanza della concessione di questa tomba costruita nella prima metà del secolo scorso, osservava che essa non può essere considerata come Cappella Gentilizia, per la quale il regolamento non consente la creazione di nuovo spazio tramite la riduzione delle salme esistenti, ma come semplice tumulo.
Morale della favola, mi è stato ripresentato il conto e, dopo soli 5 giorni il costo per ogni concessione era lievitato a € 2.253 e la spesa totale a € 4.831!
Cosa posso fare? Un grazie di cuore per tutto quanto mi saprà consigliare e un cordiale saluto, Domenico Molinari
X Mariano, In alcuni casi, vi sono Regolamentio comunali i
quali considerano questa fattispecie della perdita del diritto
d’uso su un manufatto sepolcrale. Essi, infatti, statuiscono una
norma di tale portata (ed essa prevede -espressamente- un qualche
effetto…ma non definisco, subito, quale sia): “quando vi sia una
destinazione esclusiva di un certo posto feretro per una
determinata persona, soprattutto nel caso di loculo monoposto, e
risulti che questa salma sia “allocata” altrove, magari a causa di
una traslazione in una nuova sepoltura, il rapporto concessorio è
da ritenersi estinto”. Per fortuna piu’ frequentemente,
disposizioni di questo tipo sono assenti. In tale frangente,
allora, sarebbe opportuno parlare di “estinzione della concessione”
(piu’ che di decadenza che invece ha carattere sanzionatorio),
estinzione causata da “naturale esaurimento del fine per cui la
concessione stessa era sorta”. Quest’ultima ipotesi potrebbe, forse
(ma occorrerebbe sempre conoscere il Regolamento comunale di
polizia mortuaria), consentire una presa d’atto di una tale
intervenuta estinzione (per esaurimento del fine). La concessione
individuale (cioè limitata e “compressa” ad un solo defunto) si
ritiene un errore logico se si ha l’obiettivo del massimo utilizzo
del patrimonio cimiteriale già costruito. Ovviamente ciò significa
anche un sistema tariffario capace di tariffare ogni entrata e ogni
variazione di stato in maniera adeguata. Se la concessione di
sepoltura è fatta ad una persona in vita, hanno diritto ad esservi
sepolti (se il concessionario non restringe o allarga tale concetto
nell’atto originario e mai più dopo) i familiari del concessionario
e lo stesso, in ordine di data di decesso, fino al raggiungimento
della capienza (il concessionario può riservarsi il posto per sé
stesso). Se la concessione è fatta a persona che la richiede in
presenza di una sepoltura da effettuare, le spoglie mortali del
soggetto sepolto devono permanere tranne che per traslazione
richiesta da avente diritto a chiederla in qualunque forma siano
state introdotte o trasformate (cadavere, resti mortali, ossa,
ceneri) fino a scadenza della concessione. Altri aventi diritto
alla sepoltura, generalmente familiari dellintestatario della
sepoltura o suoi subentrati (se si usa il metodo del concessionario
scorrevole) possono essere sepolti in ordine di data di decesso e
fino al raggiungimento della massima capienza del
sepolcro.
In merito a questo argomento volevo porre il presente quesito :
Se da un loculo cosiddetto perpetuo,viene estumulata la salma oggetto del diritto concessorio e viene tumulata un’altra salma della stessa famiglia,perchè si perde il diritto di mantenere tale loculo?
Forse, si dovrebbero distinguere le posizioni del titolare del sepolcro rispetto ai diritti di disposizione della salma/resti mortali.
Questi ultimi, in quanto diritti della persona regolati dalla sola Legge Statale, ex Art. 117 lettere i) ed m) COST. sono riconosciuti solo al coniuge superstite o, in difetto, ai parenti secondo il grado di prossimità e, quando siano piu’, occorre il consenso unanime.
Sempre facendo salve eventuali specifiche previsioni del Regolamento comunale, specie per quanto riguarda gli aspetti del procedimento, il titolo a disporre della salma/cadavere/resti mortali, in quanto diritto della personalita’, prevale sulle posizioni giuridiche concernenti il sepolcro (come manufatto) che sono meramente strumentali all’esercizio del diritto (personale) di sepoltura.
La salma che sia stata tumulata in un sepolcro privato (come sono tuttte le tumulazioni) in quanto appartemenente alla famiglia del concessionario non diventa, per questo, sottratta al titolo di disposizione dei familiari, se non nel caso limite ed invero piuttosto rarefatto (ma significativo!) della cosidetta “TOMBA CHIUSA”. In altri termini se chi ha fondato il sepolcro ha inserito la clausola espressa che per nessun motivo la salma doveva essere trasferita, gli aventi titolo non possono, fino alla scadenza della concessione, contrastare tale volontà.
Una volta avvenuta la sepoltura di un appartenente alla famiglia, il concessionario del sepolcro non puo’ disporre altrimenti, se non sia (anche e prima di tutto) persona che ha titolo a disporre di quella determinata salma/cadavere/resti mortali.
Quindi non è tanto la zia concessionaria del sepolcro a richiedere al comune, tramite l’ufficio della polizia mortuaria l’autorizzazione alla traslazione quando la moglie del nipote defunto, la quale, poi, parallelamente sarà pure l’intestataria del nuovo sepolcro, poichè, per il principio di poziorità (potere di scelta + priorità nel decidere) prevale pur sempre il volere del coniuge superstite.
Per poter effettuare la estumulazione e la traslazione occorre una domanda di un avente titolo (familiare, con il criterio dello jure sanguinis dove, come rilevato prima il rapporto di coniugio prevale su quello di consanguineità).
Ovviamente il comune dovrà, tramite apposita istruttoria, nemmeno, in verità, tanto strutturata, verificare preventivamente lo jus sepulchri del de cuius, ossia il titolo di accoglimento per il feretro da traslare ex Art. 93 DPR n.285/1990 nella nuova tomba.
un nipote è tumulato nella tomba di famiglia,la proprietaria (zia) che ha la concessione del loculo e del monumento stesso può far esumare il nipote per farlo trasferire in un altro loculo di proprietà della famiglia della moglie?
X Riccardo,
Ma le esumazioni non dovrebbero eseguirsi dopo 10 anni dall’inumazione (provocazione: 10 anni + 1 giorno) ?
Trattandosi di esumazioni ordinarie, cioe’ decorso il turno decennale di inumazione (e che avebbero dovuto avvenire subito dopo il turno ordinario di rotazione), non vi e’ alcun obbligo di comunicazione agli interessati, essendo del tutto suficiente il solo porvvedimento (dirigenziale) di regolazione delle esumazioni.
Una comunicazione potrebbe esser necessaria (non dal punto di vista dei familiari, ma del comune) dal punto di vista del recupero spese in quanto i familiari sono obbligati a sostenere l’onere dell’operazione cimiteriale (dal 2/3/2001 le esumazioni ordinarie sono a titolo oneroso).
In difetto di pagamento, si provvede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.
come e’ possibile andare al cimitero di Siracusa e non trovare piu’ la tomba a terra dove e’ sepolta mia madre?!
ero convinto che le sepolture a terra durassero almeno vent’anni, quindi pensavo che a qualche anno prima della scadenza ci fosse stata la possibilita’
di sistemare i resti in qualche loculo.
quello che mi chiedo: il comune puo’ fare questo senza un minimo di preavviso ai parenti piu’ prossimi??
X Stefano,
La legge n. 440/1987 definiva i servizi cimiteriali come servizi pubblici locali, ammettendone, almeno per inumazione e cremazione, la gratuità.
Dopo l’avvento della Legge n.26/2001 e della stessa Legge n. 130/2001 in materia di cremazione, tutto è cambiato
Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall’ente in economia diretta, non pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.
Con la legge 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta.
la norma che stabilisce l’obbligo di provvedere, con il pagamento dei relativi oneri, all’estumulazione, in caso di estinzione, anche per causa patologica, del rapporto concessorio è, di solito rinvenibile:
1) in un articolo ad hoc del regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale per produrre appieno i propri effetti è pur sempre soggetto ad omologazione ministeriale ex Art. 345 Testo Unico Leggi Sanitarie.
2) nello stesso atto di concessione o nella convenzione che sovente lo accompagna, in cui le parti contraenti, all’atto della stipula fissano i reciproci diritti e doveri
3) in difetto delle due ultime previsioni a livello locale, varrebbe pur sempre l’Art.1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 con il quale tutti i servizi cimiteriali sono divenuti prestazioni a titolo oneroso per l’utenza, fatti salvi i casi di indigenza, disinteresse, vita sola.
Con la piccola rivoluzione introdotta dall’Art.1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 si è instaurato questo principio: in merito alla sistemazione delle spoglie mortali in un dato sepolcro privato: “paga chi dedice” o, secondo altri, “decide chi paga” (limitatamente all’evenienza di disinteresse/irreperibilità degli aventi diritto a pronunciarsi tradotto: ogni atto di disposizione su salme cadaveri e loro trasformazioni di stato comporta l’assunzione del costo di queste operazioni cimiteriali
Mi spiego meglio: l’onere di riattare il sepolcro su cui spesso il concessionario vanta solo un diritto d’uso (se proprietario del manufatto è, infatti, il comune) sorge in capo al concessionario stesso, ma hanno titolo privilegiato per disporre dei resti mortali in via di estumulazione coloro i quali siano legati ai suddetti defunti da vincoli di consanguineità.
Prescinderei anche dall’art. 1, 7-bis D.-L. 392/2000 (L. 26/2001), siccome un tale principio sussisteva anche prima di tale norma positiva e formale
Infatti, trattandosi di sepolcri privati, ogni oenere non può non essere a carico dei familiari, in quanto che tale tipologia di sepoltura nè può nè, tanto meno DEVE comportare oneri a carico del bilancio comunale. In nessun caso, altrimenti sorgerebbe la responsabilità patrimoniale ex Art. 93 D.LGS n. 267/2000 per danno all’erario pubblico.
Quindi sono, ed erano a titolo oneroso le estumulazioni, le spese di pulizia e sanificazione del loculo, la sostituzione della lapide (in modo che, dal giorno successivo alla scadenza possa esservi assegnazione a terzi), l’onere dell’inumazione post-estumulazione, l’eventuale cremazione, incluse le operazioni di collocamento nell’ossario comunale, quando possano eseguirsi.
L’onere grava sul concessionario per le prime, mentre per le seconde sul coniuge o, se manchi, sui parenti nel grado più prossimo e, in caso di pluralità, tutti i congiunti sono solidalmente obbligati.
Gli affini sono … estranei (a questi fini), salvo non intendano, spontaneamente, compiere atti di liberalità.
In riferimento all’ultima parte della sua ultima risposta:
X Alessio,
Non rileva che non vi sia stato ancora passaggio di denaro ai fini del provvedimento ricognitivo, e non costitutivo, della decadenza, perchè dietro la promessa di una compravendita si è data surrettiziamente sepoltura ad una salma che altrimenti non avrebbe mai maturato jure sanguinis il diritto di sepolcro, il quale sorge, appunto per il solo vincolo di consanguineità o mortis causa e mai per atto negoziale inter vivos.
Sarei curioso di sapere come siate riusciti a far tumulare un estraneo al Suo nucleo famigliare nella Sua tomba di famiglia. Il comune dovrebbe vigilare sulle autorizzazioni all’ingresso di un feretro in un sepolcro privato, proprio per evitare mercimonii, mercanteggiamenti e mascherate comparvendite, per altro vietate dalla Legge (Art. 92 comma 4 DPR n. 285/1990)
In astratto (cioè in via generale), la rinuncia (sempre ammissibile) dovrebbe comportare che l’avente titolo provveda con oneri a proprio carico, a dare altra sistemazione ai feretri tumulati, “liberando” (se sia ammesso il termine) l’intero sepolcro.
Ribadisco il concetto: è il concessionario il soggetto cui, per legge (iscrizione “a ruolo” per recupero coattivo del credito???), si debbono imputare le spese, a nulla rileva la tumulazione illegittima di un feretro sine titulo, poichè si tratta di una tumulazione viziata ab origine, ovvero senza titolo di accoglimento in quel dato saccello gentilizio.
Se non si procedesse con la retrocessione del sepolcro il comune sarebbe costretto a pronunciare la decadenza e la decadenza non dà origine a nessun possibile rimborso essendo in qualche modo una sanzione per violazione unilaterale delle obbligazioni sinallagmatiche contratte dal concessionario al momento della stipula del “regolare atto di concessione” di cui all’Art. 98 DPR n285/1990, quale titolo necessario per poter vantare diritti su suolo o edificio cimiteriale.
In linea di massima, spetta al Regolamento comunale di polizia mortuaria determinare eventuali altri effetti della rinuncia, la quale, in ogni caso, ha effetto da quando il comune decida, autonomamente, di accettarla (ad es.: tra gli effetti di questa potrebbero esservi somme corrispondenti al canone di concessione versato all’epoca nelle casse comunali (al valore nominale effettivamente corrisposto, ex art. 1277 Cod. Civile , senza aggiornamenti) per il periodo residuo eventuialmente mancante, ecc.).
Un atto di rinuncia è sempre incondizionato e non richiede particolari requisiti, se non quello della forma scritta, secondo alcuni giuristi preferibilmente autenticata, in quanto una semplice scrittura privata non sarebbe strumento idoneo a disciplinare un diritto personalissimo come lo jus sepulchri, valgono, ad ogni modo, le disposizioni in materia di disposizione di diritti del cod. Civile.
Ovviamente, in presenza di una rinuncia, la disponibilità del sepolcro rientra in capo al comune, quale titolare ultimo dell’area cimiteriale.
Va ricordato, comunque, come il concessionario o suoi aventi causa debbano provvedere, a proprio carico e diligenza, alle operazioni di estumulazione, pulizia e sanificazione del sepolcro e alle eventuali altre opere che consentano al comune la immediata assegnazione del sepolcro a soggetti terzi, fin a partire dal giorno successivo all’estinzione del rapporto concessorio.