Legge annuale (2021) per il mercato e la concorrenza: approvata in via definitiva dal Senato. Novità per servizi pubblici locali e per settore rifiuti

La legge annuale (2021) per il mercato e la concorrenza, approvata in via definitiva dal Senato il 2 agosto 2022, è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Essa contiene, tra l’altro, anche novità in materia di società a partecipazione pubblica, che saranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.
Salvo i casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, ora l’articolo 11 della legge di concorrenza prevede che la Corte dei conti si pronunci sull’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, da parte di un socio pubblico ed innova, in modo significativo l’art. 5 del TUSP, e marginalmente l’art. 20.
In particolare, viene modificato il comma 3 dell’articolo 5, prevedendo che la Corte dei conti, Sezione di Controllo, deliberi, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, sull’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica e sull’acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite.

Tra le altre norme si richiama l’attenzione dei lettori sull’articolo 8 della legge di concorrenza, con la delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali, da attuare entro 6 mesi e se possibile entro fine 2022 (per i vincoli del PNRR).
Si veda anche la nostra precedente informativa.

Inoltre (si veda l’articolo 14 legge concorrenza) viene ridotta da cinque a due anni la durata del contratto per le utenze non domestiche che scelgano di affidare i propri rifiuti urbani a operatori privati al di fuori del servizio pubblico, questione che interessa anche il settore cimiteriale in particolare i crematori.
Si tratta di una modifica della disciplina introdotta dal D. Lgs.vo 116/2020, che aveva ridefinito i confini tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, facendo rientrare tra i primi anche un lungo elenco di rifiuti prodotti dalle attività economiche e chiarendo che le stesse possono affidarne la gestione al di fuori del servizio pubblico, ottenendo riduzioni della parte variabile della tariffa rapportate alle quantità avviate a recupero.
Riduzioni che potevano applicarsi purché si sottoscrivesse (allora) un contratto con operatori privati per non meno di cinque anni. Un periodo temporale ritenuto da diversi operatori troppo lungo e contro il quale era scesa in campo anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, chiedendone la cancellazione.
Alla fine il nuovo testo di legge prevede una più morbida riduzione da cinque a due anni, mediando tra le posizioni delle imprese private e quelle dei Comuni, che dal canto loro avevano da sempre considerato il vincolo dei cinque anni come indispensabile per pianificare la gestione alla luce dei minori introiti Tari determinati dalla fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico.
Si veda anche nostro precedente articolo.
Per gli interessati il testo approvato la Senato in via definitiva è già reperibile al link seguente (TESTO legge concorrenza 2021)

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