L’economia circolare interessa anche cimiteri e crematori

Il Testo Unico dell’Ambiente – TUA, come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, prevede, tra le altre novità, uno sconto tariffario per l’igiene urbana che può interessare anche il settore cimiteriale e di cremazione.
Per favorire l’economia circolare l’art. 238 comma 10 del TUA introduce l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria (quota variabile della TARI, come specificato nella nota del MITE “D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”), rapportata alla quantità dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero, cioé senza conferirli al servizio pubblico.
Occorre la dimostrazione dell’avvio a recupero e la comunicazione preventiva del ricorso al mercato per tale recupero.

La scelta vale 5 anni e, nel corso dei quinquennio, l’utente potrà cambiare operatore privato o passare nuovamente a quello pubblico.
Su questo tema è stata di recente emanata la circolare SEFIT Utilitalia p.n. 1863 del 17/5/2021.
Il primo termine per effettuare la comunicazione (al Comune o al soggetto gestore del servizio di igiene urbana) è tra pochi giorni (31 maggio 2021), che però vale dal 1 gennaio 2022. Se ci si dimentica di fare la comunicazione ora, la si potrà fare anche dopo, però NON sarà possibile conferire rifiuti urbani fino al successivo termine che è 1 gennaio 2023 (se la comunicazione al comune è fatta dal 1 giugno 2021 al giugno 2022).
CHI può trarre vantaggio da questa innovazione?
In primis i crematori che possono recuperare tutti i metalli, che derivano dallo spogliare i feretri prima dell’immissione nel forno: non più costi di smaltimento, ma possibilità di recupero dei materiali riciclabili e anche uno sconto in tariffa.
Il provvedimento, nato per incentivare la economia circolare nei più disparati settori della società italiane e europea, darà modo di effettuare una attenta ricognizione anche per le attività cimiteriali di possibili materiali da avviare a recupero, che, se sono urbani, potranno anche fruire dello sconto tariffario anzidetto.
Richiamiamo l’attenzione, infine, sulla presente previsione contenuta nella nota MITE citata, che specifica:
“(…) la norma non determina l’annullamento dei contratti di affidamento del servizio di raccolta a soggetti privati conclusi precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 116 del 2020 che, pertanto, continuano ad essere validi, salvo il loro adeguamento alle condizioni specificate dalla norma”.

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