Il Testo Unico dell’Ambiente – TUA, come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, prevede, tra le altre novità, uno sconto tariffario per l’igiene urbana che può interessare anche il settore cimiteriale e di cremazione.
Per favorire l’economia circolare l’art. 238 comma 10 del TUA introduce l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria (quota variabile della TARI, come specificato nella nota del MITE “D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”), rapportata alla quantità dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero, cioé senza conferirli al servizio pubblico.
Occorre la dimostrazione dell’avvio a recupero e la comunicazione preventiva del ricorso al mercato per tale recupero.
La scelta vale 5 anni e, nel corso dei quinquennio, l’utente potrà cambiare operatore privato o passare nuovamente a quello pubblico.
Su questo tema è stata di recente emanata la circolare SEFIT Utilitalia p.n. 1863 del 17/5/2021.
Il primo termine per effettuare la comunicazione (al Comune o al soggetto gestore del servizio di igiene urbana) è tra pochi giorni (31 maggio 2021), che però vale dal 1 gennaio 2022. Se ci si dimentica di fare la comunicazione ora, la si potrà fare anche dopo, però NON sarà possibile conferire rifiuti urbani fino al successivo termine che è 1 gennaio 2023 (se la comunicazione al comune è fatta dal 1 giugno 2021 al giugno 2022).
CHI può trarre vantaggio da questa innovazione?
In primis i crematori che possono recuperare tutti i metalli, che derivano dallo spogliare i feretri prima dell’immissione nel forno: non più costi di smaltimento, ma possibilità di recupero dei materiali riciclabili e anche uno sconto in tariffa.
Il provvedimento, nato per incentivare la economia circolare nei più disparati settori della società italiane e europea, darà modo di effettuare una attenta ricognizione anche per le attività cimiteriali di possibili materiali da avviare a recupero, che, se sono urbani, potranno anche fruire dello sconto tariffario anzidetto.
Richiamiamo l’attenzione, infine, sulla presente previsione contenuta nella nota MITE citata, che specifica:
“(…) la norma non determina l’annullamento dei contratti di affidamento del servizio di raccolta a soggetti privati conclusi precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 116 del 2020 che, pertanto, continuano ad essere validi, salvo il loro adeguamento alle condizioni specificate dalla norma”.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.