IL cimitero del XXI secolo è un sistema complesso e molto articolato, è davvero una città dei morti che replica il microcosmo dei vivi; nell’Ottocento, sostanzialmente dopo l’editto napoleonico di Saint Cloud esso si configurava sostanzialmente come un’area d’inumazione recintata, con fosse monoposto e giustapposte in cui erano presenti una cappella per funzioni religiose ed alcune tombe a tumulo ricavati nei claustri del porticato. Dinnannzi a tanto spartano egualitarismo si scagliò il Foscolo nel suo celebre carme “I Sepolcri”.
Le nuove normative nazionali hanno introdotto nuovi elementi, per rispondere ad un fabbisogno di servizi cimiteriali sempre più diversificato. E’allora, interessante un confronto a “rime parallele”tra la legislazione nazionale di riferimento DPR 10 settembre 1990 n. 285 e la Legge emiliano Romagnola 29 luglio 2004 n. 19 implementata poi dal Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4
La dotazione minima cimiteriale prevista dalla normativa emiliano-romagnola è la seguente:
CAMPI COMUNI INUMAZIONE: Art. 337 Regio Decreto n. 1265/1934, Art. 49/1 D.P.R. 285/90 e Art. 6/6 Reg. reg.le 6/04 (nel fabbisogno deve anche esser considerato lo spazio per l’interro degli inconsunti ex Art. 86 comma 2 DPR 285/1990 e paragrafo 10 Circ.Min. n.24/1993).
Valutazione di almeno un campo comune a sistema di inumazione nel Comune o attraverso struttura consortile in caso di piccoli comuni contermini (decade quindi l’obbligo di un campo d’inumazione quale elemento obbligatorio per considerare “cimitero” un determinato lotto di terreno ben delimitato e con proprie peculiarità funzionali. (si veda sentenza del TAR Trento dell’08/08/2005)
Il numero minimo di fosse per l’intero Comune deve essere superiore a quello calcolato come fabbisogno minimo legale ai sensi di regolamento (regionale in Lombardia, D.P.R. 285/90 in altre Regioni).
Conviene approntare un campo di terra anche per parti anatomiche riconoscibili ex DPR 254/2003 e feti/prodotti abortivi o da concepimento x Art. 7 DPR 285/1990, qualora per essi non sia richiesta una sepoltura dedicata, con durata d’inumazione di 5 anni (Art. 2 comma 9 Reg. Reg. n.4/2006).
Data la notevole richiesta di sepolture private, che, è bene ribadire il comune può solo e non deve concedere, soprattutto tumuli monoposto ricavati in batterie di loculi, ma anche cappelle gentilizie, tombe ipogee, nicchie cinerarie ex Art. 80 comma 3 DPR 285/1990, senza dimenticare il paragrafo 13 della Circ.Min. n.24/1993) nonché campetti d’inumazione dati in concessione ex Art90 comma 2 DPR 285/1990, non certo comprimibile nei prossimi anni, sarà sempre più indispensabile un’attenta programmazione ex Art. 91 DPR 285/1990 ed Art. 4 comma 1 Reg. REg. 23 maggio 2006 n. 4 per non sottrarre risorse agli spazi istituzionali. Le cessioni in uso di spazi cimiteriali configurano due distinte situazioni:
a) uso di porzioni di edificio (colombaro, loculo, tumulo, forno, celletta, nicchia, ossarietto, ecc.) o di suolo (in fossa) per sepolture individuali di feretro, di urna cineraria, di cassetta di ossa, di contenitore di resti mortali, rispettivamente a sistema di tumulazione o inumazione, purché superiore all’ordinario periodo decennale dei campi comuni di inumazione;
b) uso di area per realizzarvi una tomba di famiglia, generalmente concessa da un minimo di 30 anni, ad un massimo di 99 anni, salvo rinnovo Le concessioni perpetue sono nulle di diritto dal 10 febbraio 1976 data di entrata in vigore del DPR 803/1975..
AMBIENTI PER GLI ARREDI: carrelli porta feretri, monta feretri, scale, piccoli mezzi di locomozione a tre ruote, materiale per la pulizia come carriole, scope, cestini portarifiuti
SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA: Art. 52/1 D.P.R. 285/90, Art. 17 comma 1 DPR 254/2003 e Art. 5 Reg. reg.le 6/04
In base a quanto previsto dalla circolare Ministero Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 è da intendersi per custodia la custodia amministrativa, ovverosia la presenza delle registrazioni di entrata e uscita di cadaveri,resti mortali, ceneri ed ossa, come le traslazioni da sepoltura a sepoltura. I registri di cui all’Art. 52 comma 2 DPR 285/1990 sono il ruolo ideale dove annotare anche tutti gli spostamenti delle urne cinerarie per effetto di affido personale o rinuncia a quest’ultimo (Art. 11 comma 3 L.R. n. 19/2004) soprattutto dopro l’abrogazione del comma 3 Art.11 L.R. n.19/2004 ottenuto con la Legge Regionale 27 luglio 2005, n. 14.. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto anche alla segnalazione di comportamenti nell’attività cimiteriale che costituiscano reato (Artt. 410 e 411 Codice Penale) o illecito amministrativo (Art. 87 DPR 285/1990). Spetta poi al responsabile del servizio di custodia la segnalazione all’autorità competente (ASL o Comune secondo la legislazione locale) di eventuali confezionamenti errati (materiali, spessori degli stessi, mancanza della doppia cassa o presenza della stessa quando non richiesta) del feretro.
SERVIZI IGIENICI: Art. 60/1 D.P.R. 285/90, Art. 6/5 lett. h) Reg. reg.le 6/04 debbono esserci e soprattutto funzionare in condizioni decorose.
SERVIZI IDRICI: Art. 60/1 D.P.R. 285/90, Art. 6/5 lett. h) Reg. reg.le 6/04. Sistema fognante, impianti di illuminazione elettrica anche votiva
È da controllarne la sussistenza e soprattutto l’efficienza.
RECINZIONE CIMITERIALE – Art. 60/1 D.P.R. 285/90, Art. 8 Reg. reg.le 6/04.
Deve esser garantita la presenza della stessa e che la sua altezza sia almeno pari a quella minima stabilita dalla norma (2,00m.). Non occorre necessariamente un muro, basta una siepe (adeguatamente folta) o una rete. Le pareti di fondo di eventuali cappelle gentilizie o corpi di fabbrica in cui sono ricavati loculi non possono, invece, adempiere questa funzione di contenimento dello spazio cimiteriale.
DEPOSITO MORTUARIO: Art. 64-65 D.P.R. 285/90, Art. 9 Reg. reg.le 6/04
Su scala nazionale è chiamata camera mortuaria del cimitero, mentre in Lombardia è definito deposito mortuario.
Occorre una precisa ricognizione sul luogo per esaminarne la funzionalità e, soprattutto se vi sia corrispondenza con le caratteristiche stabilite dalle norme in tema di igienizzazione perché lì vengono aperte le bare provenienti da estumulazione, e confezionate le cassette ossario o i contenitori di resti mortali ex risoluzione ministeriale p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004. Fondamentale, allora, diventa il dremaggio dei liquami ed il ricambio dell’aria.
È inoltre da valutare se sia dotato o meno di un numero adeguato di posti salma/feretro in relazione al movimento connesso con il cimitero. Le operazioni cimiteriali consistono nelle prestazioni di servizio connesse con la movimentazione di feretri, ossa, resti mortali e ceneri all’interno di un cimitero.
In Emilia Romagna ex Art. 5 comma 5 Reg. Reg. n.4/2005 la previsione di cui all’Art. 64 DPR 285/1990 è da ritenersi soddisfatta quanto vi sia almeno una camera mortuaria in tutto il sistema cimiteriale di un comune, decade, così, implicitamente l’obbligo di dotare ogni camposanto di una propria camera mortuaria. Di solito i feretri sostano chiusi e già confezionati in rapporto alla loro destinazione. E’assolutamente da evitare la promiscuità tra la camera mortuaria ed altri luoghi aperti o accessibili al pubblico, per l’intrinseca scabrosità di certe situazioni, se poi la camera mortuaria funge eccezionalmente da deposito d’osservazione (Artt. 12, 13 e 14 DPR 285/1990 e DPR 14 gennaio 1997) servono almeno due ingressi non comunicanti tra loro, l’uno per i visitatori, l’altro per necrofori e feretri, così da consentire un’agevole movimentazione di salme, cadaveri e loro trasformazioni di stato. Tra l’altro la camera mortuaria deve esser ex Art. 64 comma 2 DPR 285/1990 esser ricavata in prossimità dell’edificio dove si trovano gli uffici del cimitero.
OSSARIO COMUNE/CINERARIO COMUNE: Art. 67/1 e 80 D.P.R. 285/90, Art. 10 Reg. reg.le 6/04
Deve sorgere in almeno un camposanto del comune ex Art. 5 Reg. Reg. 23 maggio 2006 n. 4 (essi sono considerarti servizi necroscopici e quindi istituzionali e gratuiti per l’utenza ex D.M. 28 maggio 1993). Possono fisicamente insistere nello stesso luogo (un pozzetto ipogeo, un blocco murario, ma è meglio tenerli separati perché durante l’eventuale sversamento delle ceneri ex Art. 80 comma 6 DPR 285/1990 non si abbiano a vedere anche le ossa così come richiesto ex Art. 67 DPR 285/1990.
SALA AUTOPSIA: Art. 66 D.P.R. 285/90, Art. 43 Reg. reg.le 6/04
È da verificare la sussistenza dentro il cimitero o il luogo esterno (generalmente l’Istituto di Medicina Legale
e delle assicurazioni o l’obitorio più vicino)dove avviare i cadaveri o i resti mortali quando necessario per indagini necroscopiche.
SPAZI PER IL COMMIATO: Art. 1/1 L. 130/01, Art. 2 Reg. reg.le 6/04
In Lombardia sono considerati spazi per il commiato quelli attigui al crematorio. La norma nazionale (L.130/01) li chiama anche sale del commiato. Diventerà sempre più importante disporre di uno spazio rituale neutro anche per funerali acattolici. Tuttavia la funzione secondo il rito di Santa Romana Chiesa potrebbe esser officiata anche entro le mura cimiteriali soprattutto se nel cimitero dovesse esser previsto un edificio da adibire a camera ardente ex DPR 14 gennaio 1997 . Il vincolo giuridico per il comune di istituire in almeno un proprio cimitero una sala del commiato ex Art. 4 comma 5 L.R. 29 luglio 2004 n. 19 è stato abrogato dall’Art. 29 comma 1 L.R. 27 luglio 2005, n. 14.
GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE: Art. 10 Reg. reg.le 6/04
In Lombardia e in talune altre Regioni che hanno adottato specifica norma vi è l’obbligo di disporre di una zona di dispersione delle ceneri in almeno un cimitero del Comune, possibilmente fuori del centro abitato EX Nuovo Codice del Strada Decreto Legislativo n.285/1992.
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Con la redazione del piano cimiteriale del Comune occorre valutare se sussista o meno il rispetto di questa nuova dotazione obbligatoria e soprattutto la sua ubicazione strategica assieme ad elementi di arredo urbano-cimiteriale (panchine, pensiline, fontanelle funzionali al riposo ed alla meditazione di chi visita il cimitero).
ALTRE DOTAZIONI CIMITERIALI: Art. 12 D.P.R. 254/03 (Rifiuti)
È necessaria la identificazione all’interno del cimitero, in idonea area, di deposito di rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione.
VIE D’ACCESSO, PARCHEGGI E COLLEGAMENTI: Art. 8 e All. 1 Reg. reg.le 6/04.
Viene valutata la presenza o meno, in funzione della importanza del cimitero, di adeguati parcheggi nelle vicinanze o dedicati alla struttura.
Inoltre se vi sia o meno un collegamento con mezzi pubblici Sembra una sciocchezza, ma la Regione Lombardia, con il Reg. Reg. 6 febbraio 2007 n. 1 tra gli elementi edificabili nella zona di rispetto ha inserito anche quelli di urbanizzazione primaria, come, appunto i ripetitori per i ponti radio della telefonia senza fili. Sembra una sciocchezza, ma questi impianti ormai indispensabili per la comunicazione wire less producono forte inquinamento elettromagnietico, quindi, giustamente vale il principio del NINBY (= va bene ovunque, ma non nelle vicinanze di casa mia) e quale zona migliore del cimitero per impiantare queste antenne? Se poi i necrofori s’ammalano…. Vabbè… a star coi morti ci sono avvezzi!
FASCE DI RISPETTO: La separazione dei cimiteri dal centro abitato non era data solo dalla posizione dell’insediamento e neppure dalla sola recinzione, ma anche da una fascia di terreno circostante, c.d. fascia di rispetto, assoggettata al vincolo di inedificabilità, che si collega alle esigenze di carattere igienico, non secondarie rispetto all’insediamento di un cimitero e rispetto a cui vanno ricordate altre situazioni rilevanti (ubicazione, orografia, natura del terreno, profondità e direzione delle falde idriche e, aggiungiamo, direzione dei venti prevalenti).
Questa complessa fattispecie, in Emilia Romagna è regolata a livello nazionale e locale da:
1. Art. 338 Regio Decreto 1265/1934 così come modificato dall’Art. 28 della Legge 1 agosto 2002 n. 166
2. Art. 4 commi 2 e 3 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19
3. Circ. Reg.21 gennaio 2005 n. 1493
L’approvazione di un piano cimiteriale è effettuata dal comune (in base al comma 2), sentita la ASL competente (con parere necessario in quanto ad acquisizione, ma è possibile non conformarvisi, tranne per la parte relativa alle zone di rispetto, con adeguata motivazione).
Se il piano cimiteriale determina la variazione di zona di rispetto i termini nei quali la ASL competente per territorio deve esprimersi sono quelli stabiliti dal comma 6 dell’art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie come modificato dall’art. 28 della L. 166/2002 (cioè entro due mesi, col vincolo del silenzio-assenso).
Si richiama in materia il contenuto dell’articolo 4 della L.R. 19/2004, nonché della circolare regionale 21 gennaio 2005, n. 1493.
A norma dell’Art. 106 DPR 10 settembre 1990 n. 285, per le sua parti ancora in vigore (esso non è stato del tutto abrogato dall’Art. 3 comma 16 Reg. Reg. n4/2006 possono esser autorizzate particolari prescrizione tecniche per la ristrutturazione del cimitero (quindi non solo limitate alle tombe prive di vestibolo ex Art. 76 DPR 285/1990), nonché per l’uso delle strutture cimiteriali già esistenti all’entrata in vigore del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. La procedura, rispetto a quella originale oggi dopo il DPCM 26 maggio 2000 è molto più snella, rapida e sicura nei tempi d’istruttoria ed approvazione.
Questa disposizione a maglie larghe può riuscire molto utile per sanare eventuali irregolarità dovute alla vetustà degli impianti cimiteriali, senza l’aggravio di notevoli costi aggiuntivi per la manutenzione straordinaria.
L’autore formula un sentito ringraziamento all’Ing. Daniele Fogli, relatore del corso su stesura del regolamento comunale e redazione dei piani cimiteriali tenutosi a Ferrara il 20 e 21 febbraio 2008.
In Lombardia ai sensi dell’Art. 4 comma 7 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 la casa funeraria (conosciuta anche come sala del commiato) deve rispondere a tutte le prescrizioni tecniche di cui al DPR 14 gennaio 1997.
Per i riflessi sulla tutela delle acque in rapporto all’attività cimiteriale si rimanda al Decreto Legislativo 155/1999 ed all’Art. 6 del DPR n. 254/2003.
In Lombardia la configurazione tecnica della casa funeraria è dettata dall’Art. 42 del Regolamento Regionala 9 novembre 2004 n. 6.
Solo l’Emilia Romagna, con la propria legge n. 19/2004 in tema di polizia mortuaria, è intervenuta sul problema delle distanze tra centro abitato e presidi igienico-sanitari (leggasi strutture del commiato) introducendo un’importante novità, in deroga all’Art. 338 Regio Decreto n. 1265/1934 così come modificato dall’Art. 28 della Legge 166/2002. IN Emilia Romagna, infatti, si può costruire una casa funeraria all’interno della fascia di rispetto cimiteriale (Art. 14 comma 5 legge regionale 29 luglio 2004 n. 19.
la fognatura deve essere specifica, cioè con depuratore, chimico a filtri o altro prima di entrare nelle fognature comunali?
I ricambi d’aria per le sale del Commiato in Lombardia quali sono?
Le sale del Commiato in lombardia non hanno distanze minime dalle abitazioni private ne un parcheggio apposito ne un giardino per la zona silente se in cenro urbano ? grazie walter
L’attività svolta in deposito di osservazione, obitorio, sala autopsie, camera mortuaria, può dar luogo a possibili sversamenti di liquidi biologici che, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DPR n.254/2003 possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.