Le fasce di rispetto cimiteriale: inizio e fine.

La tematica che attiene alle fasce di rispetto cimiteriale è frequentemente oggetto di contenzioso giurisdizionale. Non solo ai fini strettamente edificatori, ma altresì per “impianti” che, in loro stessi, difficilmente possono essere qualificati quali edifici, come si ha nel caso delle stazioni radio base per la telefonia mobile (osservandosi a proposito di queste ultime il fatto che i soggetti gestori abbastanza raramente facciano richiamo, quale argomento, al Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.), probabilmente per il fatto che le tutele poste dal suo art. 86, comma 4 poco si prestano in questo specifico contesto).
Per altro, se oramai sia del tutto consolidato l’orientamento per il quale il vincolo d’inedificabilità posto dall’art. 338 T.U.LL.SS. (r .d. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.) e dall’art. 57 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., costituisca un vincolo assoluto e non derogabile, alcune recenti pronunce portano a considerare due “momenti” del sorgere di un tale vincolo, il momento iniziale e il momento finale.
Dopo la L. 1 agosto 2002, n. 166 (art. 28) erano sorti dubbi se l’anzidetto vincolo d’inedificabilità, in precedenza costantemente ritenuto prevalente sulle previsioni dettate localmente dagli strumenti urbanistici, fosse divenuto, per così dire, subordinato a questi ultimi. La Corte di Cassazione (Sez. V, sent. n. 19757 del 9 agosto 2017) ha affermato (o, meglio, ri-affermato) come il vincolo d’inedificabilità previsto da norma di legge per le fasce di rispetto cimiteriale non possa essere derogato dai piani urbanistici, in considerazione del sistema di gerarchia delle fonti del diritto, ma solo nei casi, espressamente, contemplati dalla stessa fonte normativa, così come ora modificata dal cit. art. 28, L. 1 agosto 2002, n. 166.
Inoltre, la stessa pronuncia ha considerato come un tale vincolo legale d’inedificabilità, in più occasioni ritenuto legittimo in sede di esame di legittimità costituzionale, abbia carattere conformativo della proprietà (cioè comportando prescrizioni e/o vincoli che comportano limitazioni legali della proprietà, con l’assoggettamento del bene ad un determinato regime giuridico di appartenenza e limitando le facoltà inerenti alla posizione proprietaria in conformità alla naturale struttura del bene; art. 42 Cost.) in quanto collegato – sotto il profilo soggettivo – ad un carattere generale, riferito alla generalità dei cittadini, nella posizione di proprietari di determinati beni trovantisi in una situazione data, e – dal punto di vista soggettivo – per il fatto di gravare su immobili individuati a priori per categoria, conseguendo che un tale vincolo non arreca, in via specifica, ai proprietari un qualche deprezzamento del valore dell’immobile (rimanendo del valore quo ante).
Rispetto alla seconda questione (quella afferente al momento “finale” del vincolo d’inedificabilità), il Consiglio di Stato (Sez. IV, sent. n. 2351 del 18 maggio 2017) ha considerato il caso di un cimitero da tempo non utilizzato, affermando che il vincolo d’inedificabilità cui sono soggette le zone di rispetto cimiteriale persiste anche se sia stata, formalmente (aspetto questo ultimo non secondario), disposta la soppressione del cimitero, fino a che sia decorso il termine stabilito dall’art. 97, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., e decorso questo, eseguita la bonifica prescritta (art. 97, comma 2 stesso d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).

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Sereno Scolaro

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2 thoughts on “Le fasce di rispetto cimiteriale: inizio e fine.

  1. La questione, purtroppo, va posto in altri termini, dal momento che il vincolo dato dalla fascia di rispetto cimiteriale ha natura di vincolo assoluto, per cui in caso di sua modificazione, sia per provvedimento che per ampliamento di cimitero (ampliamento che dovrebbe comportare, se del caso, la modifica della perimetrazione interessata), eventuali soggetti che abbiano già erette costruzioni e/o manufatti dovrebbero avere introdotto ricorso contro gli atti stabilenti il perimetro dell’area interessata al vincolo, eventualmente eccependo il mancato rispetto delle disposizioni in materia.
    Nel caso di successive costruzioni, il vincolo opera, a prescindere se la perimetrazione sia stata determinata in modo corretto o se essa sia frutto di vizi o violazioni (non essendo questi ultimi stati oggetto di impugnazione o, meglio, di impugnazione cui abbia fatto seguito pronuncia giudiziale di nullità).

  2. Il prof. Sereno Scolaro, potrebbe chiarire, perchè alcuni Comuni sbagliano ad applicare il rispetto previsto dall’art. 338 TULS anche ai cimiteri di propr. ente con personalità giuridica civile riconosciuta.
    Se una costruzione edilizia civile, finisce malauguratamente all’interno della zona di rispetto di un cimitero particolare ante 1934, fra l’altro questo è stato più volte ampliato, senza che il Comune di Prato abbia vigilato sul mantenimento delle sue condizioni, in questo caso la colpa non dovrebbe essere attribuita al privato proprietario, ma in primis del Comune ed in secondis del cimitero particolare mancante dell’area di rispetto.
    Io sono costretta a demolire perchè ho difficoltà a spiegare questo equivoco.

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