Le esumazioni straordinarie

DSCF0836L’art. 83 DPR 10 settembre 1990, n. 285 annovera tra le proprie fattispecie la possibilità di esumazione prima del prescritto turno di rotazione, normalmente di durata decennale.

In effetti anche se con il D.P.C.M 26 maggio 2000 le autorizzazioni per abbreviare o dilatare la durata del turno di rotazione sono state trasferite in capo alle regioni ed in molte realtà locali ai comuni, per effetto di un ulteriore processo di decentramento amministrativo all’interno del sistema normativo (1) del DPR 285/1990 il periodo minimo di sepoltura legale nelle quadre d’inumazione è sempre e solo di 5 anni (Art. 82 comma 3).

Oggi dopo il DPCM 26 maggio 2000 l’autorizzazione a ridurre il turno di rotazione in campo comune è stato trasferito alle regioni e molte di questehanno conferito tale potere al sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale (ex Legge 833/1978, Decreto Legislativo 112/1998 e Decreto Legislativo 267/2000). lo stesso Ministero della Sanità ha riconosciuto che data la natura del fenomeno conservativo-trasormativo a carico dei cadaveri spesso il prolungamento del tempo di inumazione non servirebbe ad altro che a rendere indisponibili ulteriormente fosse per successive inumazioni”.Si rimanda alla relazione svolta dal Dr. Leonardo Toti. Direttore dei servizi di igiene pubblica del Ministero della Sanità (ANTIGONE 3/91 pag. 12 e segg.) ed agli articoli di Massimo Massellani e Giovanni Pierucci (ANTIGONE 4/91).

Laddove il periodo legale di sepoltura in fossa comune sia stato compresso a 5 anni ( 5 anni sono il minimo consentito dallo stesso DPR 285/1990) le esumazioni dopo 5 o più anni di permanenza del cadavere nella fossa sono da considerarsi ordinarie.

Esse, allora, ai sensi dell’Art. 82 DPR 285/1990 sono regolate con ordinanza del sindaco.

E’ questa ordinanza, sentito anche il parere dell’autorità sanitaria, a definire un protocollo operativo per valutare lo stato di mineralizzazione
dei resti disseppelliti per la loro riduzione in cassetta ossario ex Art. 85 comma 1 DPR 285/1990.

Di solito, con ordine di servizio, si individua nel necroforo caposquadra il soggetto titolato a decidere nei casi dubbi di incompleta sheletrizzazione, e gli eventuali avanzi umani rinvenuti non sono cadaveri (o parti di essi) ma solo resti mortali (ex Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n. 254) oppure semplice ossame.

Per gli indecomposti dopo l’emanazione circolare del Min. Sanità n. 10/1998, ordinariamente i tempi di reinumazione sono “stabiliti” in 5 anni se non si fa uso di sostanze biodegradanti ed in 2 anni se se ne fa uso. Detti limiti minimi sono derogabili in caso di comprovata capacità scheletrizzante accelerata in analogia con l’Art. 82 comma 3 DPR 285/1990 Cosicché se regolamento comunale od ordinanza non dispongono diversamente, ora basta la circolare 10/98 a stabilire questi parametri cronologici. In caso contrario gli strumenti normativi debbono esser adeguati, senza dimenticare l’omologazione del regolamento comunale ex Art. 345 del RD 27 luglio 1934, n.1265 (almeno per le parti dello stesso di pertinenza statuale).

Spesso in occasione delle esumazioni ordinarie, sotto il primo strato di sepolture, si rinvengono altre casse più antiche. In alcuni casi si tratta di resti, in altri di cadaveri non completamente mineralizzati cui non è possibile attribuire una identità.

In passato era abbastanza usuale non procedere a raccogliere integralmente i resti mortali al momento della esumazione, sia perché tali operazioni venivano eseguite con vanga (mentre oggi si può usare un escavatore), sia perché era invalso l’uso di risolvere il problema degli inconsunti lasciandoli semplicemente sotto, sperando che la permanenza sottoterra determinasse una trasformazione in ossa.

Di tale situazione deve essere fatta segnalazione all’A.S.L., essa, infatti ai sensi dell’art. 51 D.P.R. 285/90, controlla il funzionamento dei cimiteri, o comunque mantiene un funzione di supervisione e consulenza sull’attività cimiteriale anche laddove, in forzaa di un provvedimento regionale, il comune le sia subentrato in questo compito perché questo fatto così scabroso, forse, non è un segno di un modo di lavorare passato non corretto, bensì un sintomo di una incapacità del terreno cimiteriale a mineralizzare.

Per i cadaveri inumati in campetti dati in concessione (ex Art. 90 commi 2 e 3), trattandosi di una sepoltura privata al pari della tumulazione, esumazione ordinaria al pari dell’estumulazione ordinaria dovrebbe collocarsi temporalmente alla fine del lasso temporale considerato nell’atto di concessione, ossia quando la concessione stessa si estingua per effetto di scadenza.

Tuttavia, sempre ragionando in via analogica dopo l’emanazione del DPR 15 luglio 2003 n. 254 sono ordinarie anche le esumazioni cui si dia luogo dopo il periodo di sepoltura legale (10 anni se non diversamente prolungato o abbreviato ex Art. 82 commi 2 e 3 DPR 285/1990). La grande novità del DPR n. 254/2003 è proprio l’introduzione di un criterio standardizzato e basato su di una definizione amministrativa per la distinzione tra cadaveri e resti mortali con relativa metodologia di smaltimento.

A rilevare, quindi è il periodo legale di sepoltura (anche se come somma di più momenti trascorsi in due o più tombe ad interro) e non la durata della concessione, questo discrimen è fondamentale per le tumulazioni (le quali traggono la loro ragion d’essere solo ed esclusivamente da un rapporto concessorio tra il comune, quale ente concedente ed il fondatore del sepolcro), mentre riesce quasi residuale per le inumazioni, siccome nell’ordinamento italiano l’inumazione è quasi sempre sinonimo di interro in campo comune (ex Art. 49 DPR 285/1990) dove il titolo di accoglimento a contenuto privatistico è incardinato non sullo Jus Sepulchri sibi familiaeque suae statuito dall’Art. 91 comma 1 DPR 285/1990, ma sul ricorrere delle circostanze effettuali di cui alle lettere a), b), d) e) dell’Art. 50 DPR 285/1990.

C’è un caso invero particolare sul quale la dottrina ancora si arrovella: è possibile inumare un feretro in una tomba ad inumazione oggetto di concessione cimiteriale la cui durata residua non riesca a coprire il periodo legale di sepoltura?

Se è consentito il rinnovo “in itinere” ex Art. 92 comma 1 DPR 285/1990 il problema non si porrebbe perché i 10 anni di permanenza nella fossa sarebbero comunque garantiti, altrimenti dovremmo ipotizzare un’esumazione straordinaria per trasferire il feretro in campo di terra o in altra sepoltura dedicata (compresa l’eventualità di cremazione con il pieno rispetto della procedura aggravata ai sensi dell’Art. 79 DPR 285/1990, o dell’Art. 3 Legge 130/2001… laddove applicabile).

Molto dipende dalle clausole contenute nell’atto di concessione con le quali si disciplina nel dettaglio l’accesso al sepolcro, anche con soluzioni migliorative rispetto allo scarno disposto dell’Art. 93 comma che sembra porre solo un limite di ordine fisico (la naturale capienza della tomba) e non cronologico. Si è tuttavia di questa opinione: come nelle tumulazioni il diritto d’uso si esercita attraverso lo jure sanguinis sino all’ultimo istante utile, se ovviamente il regolamento comunale di polizia mortuaria non stabilisce diversamente introducendo, in qualche modo, una irreggimentazione dello Jus sepulcrhi legata all’economia di gestione nell’attività cimiteriale.

26forenL’operazione cimiteriale volta all’apertura della tomba per dissotterrare il feretro è definita comunemente anche come esumazione straordinaria ed è prevista in due casi: l’uno è quello della disposizione dell’Autorità Giudiziaria per fini di giustizia, ai sensi dell’ Art. 116, comma 2 decreto legislativo n,271 del 28 luglio 1989; l’altro, demandato alla potestà dell’autorità comunale, si verifica quando sia richiesto il trasporto in altra sepoltura (fuori o all’interno del recinto cimiteriale di prima sepoltura a sistema di tumulazione oppure inumazione) o con la finalità della cremazione. L’esumazione non è consentita per altri scopi (indagini private, desideerio di rivedere il cadavere, curiosità morbosa…)

Detta separazione di ruoli assieme alla piena titolarità del comune sulle funzioni di polizia cimiteriale è stata ribadita anche dalla giurisprudenza: T.A.R. Emilia Romagna, 10 febbraio 1985 n. 317: “Il potere dell’Autorità giudiziaria di esumare o estumulare salme al fine di reperimento prove o tracce di reato, non esclude il potere del Sindaco di ordinare, nell’esercizio dell’attività di polizia mortuaria e di autotutela dei diritti dell’Ente che rappresenta, l’esumazione e l’estumulazione di salme, nonché di applicare le sanzioni previste dal D.P.R. 803/1975 e dal T.U. 27.7.1934, n. 1265. La durata posta in 10 anni per il periodo ordinario delle esumazioni non può vincolare i poteri di polizia mortuaria soprattutto se si tratta di salme inumate abusivamente”.

Per dar luogo al disseppellimento del feretro devono presentarsi queste condizioni strutturali:

Consenso degli aventi diritto a disporre del cadavere del de cuius, o in alternativa Provvedimento della magistratura

  • Assenza di volontà de de cuius contraria all’esumazione (Potrebbe esser il caso di una sepoltura privata, data in concessione, costituita non da un colombario, ma da un semplice quadra di inumazione riservata ai membri di una particolare famiglia).
  • Titolo di trasferimento del cadavere verso una nuovo sepolcro o l’ara crematoria (Occorrono quindi le autorizzazioni al seppellimento in altra tomba, o alla cremazione ed il decreto di trasporto se la nuova sepoltura è collocata fuori del cimitero, altrimenti basta l’annotazione sui registri cimiteriali).
  • Esclusione di morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva se l’esumazione avviene prima dei due anni dalla morte e non è ordinata dall’autorità giudiziaria. (Occorre, ai sensi dell’Art. 84 lettera b) una dichiarazione ufficiale dell’autorità sanitaria che attesti la non pericolosità dell’operazione cimiteriale per la salute pubblica. Invero alcune regioni disapplicano questo divieto (esempio: Emilia Romagna Art 12 L.R. 29 luglio 2004 n. 19)

A bordo fossa durante lo scavo dovrà esser presente anche l’addetto al servizio di custodia per redigere apposito verbale con conseguente annotazione nei registri cimiteriali e verificare la collocazione della tomba, nonché l’identità del cadavere anche attraverso il cippo di cui all’Art. 70 DPR 285/1990

La partecipazione al pietoso intervento da parte dei famigliari del de cuius, i quali assisterebbero quali attoniti spettatori deve esser attentamente valutata sotto il profilo della sicurezza ed anche dell’emotività (scene piuttosto crude possono ingenerare nelle persone più sensibili stati di alterazione psicologica)

C’è poi un ulteriore vincolo da rispettare: fatti salvi i poteri dell’Autorità Giudiziaria non si può dar luogo ad esumazioni straordinarie nei mesi compresi tra maggio è settembre

La domanda di esumazione straordinaria dovrà esser corredata con atti e documenti che consentano di valutare la sussistenza dei presupposti positivi di cui sopra.

L’autorità comunale, se l’istanza rispetta tutti i requisiti formali e sostanziali non può arbitrariamente denegare l’autorizzazione all’esumazione straordinaria (È comunque possibile e opportuno che vengano regolate le esumazioni e le estumulazioni (tutte) con ordinanza del sindaco. Con tale ordinanza si possono determinare, in funzione dei luoghi (ad es. in montagna il problema non si pone) sia gli orari che i giorni di intervento, ma anche inibire le operazioni in determinati periodi caldi.

Com’è ovvio l’ordine di eseguire l’esumazione straordinaria impartito dall’autorità giudiziaria si colloca, gerarchicamente, in posizione prodromica, rispetto alla formale autorizzazione rilasciata dal comune che, tuttavia, è pur sempre necessaria per perfezionare tutto l’iter procedurale.

Il DPR 285/1990 delinea nel proprio articolato attribuzioni ad organi dei comuni pensate secondo le logiche presenti nel TULCP, solo che (perfino prima della sua emanazione, oltre che dell’entrata in vigore) era entrata in vigore la L. 142/1990 (oggi, TU di cui al D. Lgs. 267/2000) che ha modificato, e profondamente, le attribuzioni degli organi (oltretutto qualificando organi soggetti che prima non lo erano (dirigenti, segretario comunali (in riferimento all’art. 52 L. 142/1990; oggi vi è stato qualche mutamento anche sotto questo versante), organi di revisione contabile)).

Da questa discrasia deriva l’esigenza (purtroppo) di valutare le norme del DPR 285/1990 che individuano funzioni di questo o quell’organo comunale (si pensi all’art. 78, u.c. che fa riferimento al cons.comunale per una competenza che non rientra certo nell’art. 32 L. 142, oggi art. 42 SD.Lgs. 267/2000) tenendo conto della gerarchia delle fonti, dove il D. Lgs. 267/2000 (oggi) prevale nettamente, in quanto norma di rango primario, sulle norme del DPR 285/1990, norme di rango secondario.

Le disposizioni dell’art. 82 DPR 285/1990 rientrano chiaramente tra le attribuzioni ed i compiti di cui all’art. 107, 3 D. Lgs. 267/2000 (ricordando anche l’art. 107, 4 D. Lgs. medesimo).

Oggetto dell’ esumazione straordinaria, naturalmente, è sempre e solo il cadavere e non il resto mortale, proprio perché non è ancora completamente trascorso il periodo legale di sepoltura, quindi per il trasporto si dovranno osservare tutte le prescrizioni dettate in materia di trasporto cadaveri (autofunebre in regola con i requisiti dell’Art. 20, cofano in grado si assicurare il trattenimento del percolato cadaverico almeno per il tempo necessario trasporto stesso grazie all’adozione di un dispositivo impermeabilizzante…)

Anche se il DPR 10 settembre 1990, n. 285 rimanda testualmente alla figura del sindaco, per individuare l’autorità amministrativa preposta al rilascio di molti provvedimenti annoverati dal DPR 285/90, occorre ricordare che le autorizzazioni previste dal DPR 10 settembre 1990, n. 285 rientrano nelle responsabilità e nei compiti attribuiti in via esclusiva al dirigente (o chi ne assolva le funzioni, nei comuni che siano privi di figure dirigenziali) a termini dell’art. 107, commi 3 e seguenti D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (e, prima, dell’art. 51 legge 8 giugno 1990, n. 142, in vigore dal 13 giugno 1990).

È per altro opportuno segnalare l’autorizzazione concessa alla locale AUSL, affinché, se necessario, possa fornire indicazioni operative da osservare per il trasporto, ad integrazione di quanto già stabilito in via generale dal DPR 10 settembre 1990, n. 285 per il trasporto di cadaveri interno al territorio italiano (Artt. 18, 23, 24, 25, 26, 30) o diretto all’estero (Artt. 27 e 29).

L’autorizzazione è soggetta al previo pagamento della tariffa stabilita dal comune e l’istanza deve esser redatta nel rispetto delle norme fiscali, come infatti ha rilevato la Cassazione penale, Sez. II, 20 ottobre 1978 “L’esumazione dei cadaveri per la collocazione in altra sepoltura, a richiesta dei privati, deve avvenire a spese degli stessi richiedenti, se non diversamente disposto dai regolamenti di polizia mortuaria comunali”.

Oggi, dopo l’entrata in vigore della Legge n. 26 del 28 febbraio 2001, è scomparsa anche quest’ultima eventualità poiché i servizi cimiteriali sono divenuti, salvo particolari frangenti, prestazioni a titolo oneroso per l’utenza.

Prima la disciplina di riferimento per il regime tariffario delle esumazioni sarebbe stata individuabile nell’Art.106 del RD 23 dicembre 1865, n. 2701, “Approvazione della tariffa penale”,in quanto non abrogato.

XXX Tale articolo recitava testualmente: “Le spese di dissotterramento di cadaveri saranno pagate secondo la tassa fissa per gli incaricati delle inumazioni dei comuni dove vengono eseguite queste operazioni, su mandato del giudice procedente o del pretore. In mancanza di tassa speciale si osservano gli usi locali. Lo stesso si farà quando occorresse trasportare qualche cadavere da una località all’altra per eseguire la sezione o ad altra operazione relativa alla istruzione del processo”. Inoltre, ai sensi dell’art.124 del RD citato, nel caso accennato al capoverso dell’art.106, anche le spese di trasporto dei cadaveri avrebbero dovuto essere anticipate dal pubblico erario.

Bisogna comunque ricordare come il RDL 23/12/1865, n. 2701 fosse già stato abolito (dal 1/7/2002) per effetto del DPR 30/5/2002, n. 115 il quale sopprimeva la previsione secondo cui tali spese rientrassero in quelle di giustizia, l’onere dell’esumazione, ordinaria o straordinaria che sia, disposta dall’autorità giudiziaria non può, quindi, più essere imputato tra le spese di giustiziza, ripetibili tramite la cancelleria.

La conseguenza è immediatamente intuibile: l’onere grava sulla parte processuale che ha richiesto al giudice il provvedimento di esumazione o nel cui interesse la disposizione e’ stata emessa.

E’ suggeribile che i comuni siano particolarmente attenti sul punto, meglio se richiedendone il pagamento preventivo, in quanto l’omesso introito delle somme stabilite dalle tariffe comunali per tali operazioni potrebbe comportare responsabilita’ patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267).

L’atto di autorizzazione risulta autonomamente soggetto all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.642 e successive motivazioni.

Fermo restando il ragionevolissimo criterio di una ridotta mobilità dei cadaveri interrati affinché si compiano i processi di mineralizzazione alcuni regolamenti comunali permettono interventi di spostamento verso altra destinazione con precise restrizioni di natura soprattutto temporale, ad esempio esclusivamente in momenti molto ravvicinati al giorno del funerale (quindi il cadavere dovrebbe esser ancora abbastanza integro) oppure) oppure, per converso, quando si stia per compiere il turno di rotazione e s’avvicini la scadenza dell’esumazione ordinaria perché molto elevata dovrebbe esser la probabilità di rinvenire solo ossa da avviare a cremazione (ex. Circ. Min. n.10 del 31 luglio 1998) tumulazione in celletta ossario conservazione in forma promiscua ed indistinta nell’ossario comune ai sensi dell’Art. 85 commi 1 e 2.

La permanenza stabile (2) dei cadaveri nel luogo originario in cui furono deposti (3) nel giorno delle esequie, affinché si compia la scheletrizzazione è un principio implicito del nostro ordinamento nazionale di polizia mortuaria che risponde non solo a questioni igieniche (4), ma anche a problemi di natura morale, così come rilevato dalla Cassazione civile, 16 dicembre 1974 n. 4288 “Nel giudicare dell’opposizione dei parenti del defunto alla traslazione della salma di questo, ad iniziativa degli attuali aventi diritto alla scelta del sepolcro – a seguito della verificatasi necessità di immutare l’originario luogo di sepoltura – il giudice, una volta accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l’esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro”.

Tuttavia la stessa Cassazione civile, diversi anni dopo, l’ 11 dicembre 1987 con sentenza n. 9168 ribadì come Il diritto del coniuge rimasto in vita a traslare la salma del coniuge defunto dal luogo di sepoltura ad altro sepolcro, che è limitato solo da diversa volontà del defunto, non fosse in contrasto con la pietas verso i defunti, perché la coscienza collettiva cui tale sentimento fa riferimento, non recepisce negativamente, né disapprova la traslazione dei resti mortali per un seppellimento ritenuto ragionevolmente più idoneo e conveniente da detto coniuge superstite e dagli altri aventi diritto.

Diversi comuni hanno introdotto nei loro regolamenti restrizioni e soglie temporali piuttosto rigide per “comprimere” il pur legittimo esercizio del diritto di dis-sepoltura straordinaria, questi limiti se dotati di una loro logica e, dunque, motivati, costituiscono uno strumento di attuazione rispetto al testo del DPR 285/1990 (o dei regolamenti regionali se la regione è intervenuta con una propria legislazione parallela) perché è funzionale ad un contenimento di pratiche funebri che comportano interventi particolarmente onerosi e disagevoli per l’organizzazione cimiteriale (Un altro metodo molto efficace per arginare certe istanze piuttosto pretenziose è un’accorta politica tariffaria che spesso consente una modulazione più elastica e flessibile).

Spesso, però, gli aventi titolo secondo jure sanguinis inoltrano richiesta di trasportare gli esiti dei fenomeni cadaverici (indecomposti) in un altro comune per la sepoltura in una tomba di famiglia.

La Circolare 31 luglio 1998 n. 10 contempla in questo caso, l’inumazione in campo indecomposti o la cremazione e sembrerebbe, quindi, escludere la tumulazione in altra tomba.

In subordine si porrebbe anche la questione del trasporto, soprattutto se fuori del cimitero di prima sepoltura. Con quale veicolo provvedere?

Le esumazioni ordinarie (cioè dopo il turno ordinario di rotazione (e si dovrebbe provvedervi 10 anni + 1 giorno dopo la sepoltura), infatti, secondo logica, comporterebbero il deposito delle ossa nell’ossario comune, salvo che i familiari non facciano domanda di conservale altrimenti (Art. 85 DPR 285/1990).

La disposizione richiamata pare, invece, ipotizzare una diversa sistemazione nel medesimo cimitero, non sussistono ostacoli a tenere presente anche l’art. 88 DPR 285/1990, ossia il rifascio della bara con il nastro metallico o nei casi più estremi (cassa originaria completamente distrutta il trasferimento della spoglia in un cofano con le caratteristiche di cui all’Art. 30 e, di riflesso 77 DPR 285/1990.

Siccome, però, si tratta di resti mortali (art. 3, comma 1, lett. b) DPR 15/7/2003, n. 254), per le autorizzazioni al trasporto si veda l’art. 3, 5 DPR 254/2003.

Se i resti mortali siano destinati a tumulazione, devono comunque essere confezionati in modo idoneo alla tumulazione. Tra l’altro, se si tiene conto dell’art. 88 DPR 285/1990, va anche verificata la perfetta tenuta del feretro (legno + zinco) o, in difetto, disposto il c.d. rifascio, superfluo solo se non si rileva la presenza di parti molli con conseguente percolazione di liquami (paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10).

Non essendo i resti mortali sempre e comunque equiparabili a cadaveri potrebbero anche non essere necessari i mezzi speciali di cui all’Art. 20 DPR 285/1990.

Si tratta, tuttavia, di aspetti tecnici che chi esercita l’attività onoranze funebri ben sa e, nelle regioni in cui sussista norma che preveda un’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre, ciò dovrebbe valere a maggior ragione.

Articoli correlati e rinvenibili con la funzione “CERCA”:

  • La “Traslazione” nell’ordinamento italiano di polizia mortuaria
  • La ri-tumulazione
  • La rotazione dei posti feretro
  • L’iter delle estumulazioni
  • La traslazione dei resti ossei

 

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(1) Nell’Art. 20 comma 1 del regolamento regionale approvato dalla Lombardia sembra scomparire anche il limite dei 5 anni.

(2) Si veda in particolare: Corte d’appello di Palermo, 7 febbraio 1930 n. 442, “Il permesso di immettere un cadavere in una sepoltura particolare, dato da chi è il proprietario, non è revocabile dopo che l’inumazione abbia avuto luogo. E’ ammissibile la prova testimoniale per accertare il consenso dato dal proprietario alla sepoltura per tale ammissione”.

(3) Corte d’appello di Torino, 13 novembre 1931 n. 267, “È valida la trasmissione per atto tra vivi o di ultima volontà, del diritto di sepolcro su tomba particolare, con rispetto all’intangibilità dei cadaveri già tumulati e con osservanza dei regolamenti locali. Il diritto di sepolcro, spettante al privato su un’area del cimitero comunale non ha natura dominicale, ma deve considerarsi quale concessione amministrativa passibile di trasferimento ai terzi e provvista di tutela giurisdizionale”.

(4) Durante il pietoso trasferimento le “carcasse”umane con presenza di parti molli, ancorché residue, percolano ed esalano odori fetidi, di conseguenza i necrofori debbono lavorare con determinati dispositivi di sicurezza piuttosto ingombranti come stivali con suola antichiodo e puntale per prevenire schiacciamenti, guanti in maglia metallica, tute monouso, occhiali e visiere se si ravvisa il pericolo di schizzi.

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Carlo Ballotta

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58 thoughts on “Le esumazioni straordinarie

  1. X Ester

    Di solito le estumulazioni si eseguono alla scadenza della concessione ex Art. 86 comma 1 DPR n.285/1990 salvo il caso di cui al successivo Art. 88 (traslazione ad altra forma di sepoltura). L’ingresso del nuovo feretro nel loculo liberato è regolato dallo Jus Sepulchri che si evince dal combinato disposto tra l’atto di concessione ed il regolamento comunale di polizia mortuaria. Se il loculo monoposto è stato concesso per la tumulazione solo di quella determinata salma che si vorrebbe estumulare potrebbe verificarsi l’estinzione della concessione stessa per esaurimento dei fini nel rapporto concessorio. Per evitare questa conseguenza sarà importante far permanere le ceneri nello stesso loculo, poichè, anche in base alla capienza del sepolcro privato (Art. 93 comma 2 DPR n.285/1990) ex Paragrafo 14.3 Circ. Min. n.24/1993 nella stessa cella sepolcrale possono esser ospitate, assime ad uno ed un solo feretro anche più cassette ossario ed urne cinerarie

    1) Se non sono già passati almeno 20 anni di tumulazione in loculo stagno, anche come somma di tempi trascorsi in diverse sepolture, il defunto è ancora cadavere e non “resto Mortale” ex Art. 3 comma 1 lett. b) DPR 15 luglio 2003 n. 254 e per la cremazione postuma di cadavere di persona deceduta in regime di DPR n. 285/1990 si segue la procedura aggravata di cui ai commi 4 e 5 dell’Art. 79 DPR n.285/1990 volta ad escludere il sospetto di morte dovuta a reato attraverso il reperimento del certificato necroscopico o della scheda ISTAT ambedue compilati e redatti in occasione della morte del de cuius.

    In Lombardia, per effetto della Legge n.130/2001, recepita, poi, dalla Legge Regionale n.22/2003 e dal regolamento attuativo n. 6/2004 l’autorizzazione alla cremazione di cadavere “ora per allora” è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del comune in cui insiste il cimitero di prima sepoltura.

    3) L’autorizzazione alla cremazione di cadavere è concessa nel rispetto della volontà del de cuius (egli, in vita non deve aver espresso parere negativo circa la cremazione del proprio corpo esanime) e dei suoi familiari più stetti individuati secondo il principio di poziorità (potere di scelta + priorità nel decidere) delineato dall’Art. 79 comma 2 DPR n. 285/1990. In Lombardia, per effetto della sullodata Legge n.130/2001 in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado non occorre più l’unanimità, in quanto basta la maggioranza assoluta di essi.

    4) Se c?è la scelta del de cuius per la sepoltura in quel particolare tumulo, i resti mortali devono colà essere mantenuti (anche solo come forma di ossa o di ceneri) e non è possibile il trasferimento ad altra sepoltura.

    5) Ad oggi in Regione Lombardia, nessun impianto di cremazione è abilitato a bruciare feretri confezionati con la cassa di zinco, servirà, pertanto il trasbordo del cadavere entro un contenitore di solo legno, magari munito di apposito lenzuolino assorbente così da trattenere, durante il trasporto, eventuali percolazioni di liquami e miasmi post mortali.

  2. E’ possibile estumulare un cadavere dopo 18anni dopo essere stato tumulato con bara di zinco in loculo singolo con contratto cimiteriale 30ennale per dare spazio ad un altro defunto seppur della stessa famiglia che fine farebbe la salma che sta compiendo il suo naturale processo di decomposizione?? Nel caso fosse stato chiesta la cremazione del corpo quali sono le procedure e i costi? sono della Regione Lombardia grazie

  3. Ad oggi, in Lombardia, non esiste ancora una declaratoria sulle tariffe da applicare per le operazioni cimiteriali, le quali notoriamente sono ai titolo oneroso per l’utenza ex Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26.
    Il criterio da seguire, allora, nella determinazione delle tariffe è quello generale di cui all’Art. 117 Decreto Legislativo n.267/2000 finalizzato all’equilibrio economico finanziario tra il costo del servizio ed il prezzo praticato. E quindi le fissa il comune.

  4. Provengo dalla Regione Lombardia, vorrei sapere se il costo dell’esumazione
    di cadavere è stabilito da ogni singolo comune oppure se c’e’ un tariffario
    regionale. Grazie.

  5. Gentile Salvatore,

    innanzi tutto i migliori e più sinceri auspici per la Sua carriera universitaria (a proposito a quale facoltà è iscritto???)

    IL DPR n.285/1990 (Artt. 82 comma 4 ed 86 comma1 )individua in capo al sindaco a competenza di regolare le esumazioni e le estumulazioni. In relazione al luoghi ed alle circostanze è quindi il Sindaco a disciplinare con apposita ordinanza i criteri da seguire. Da quanto ci risulta è inusuale disporre la chiusura del cimitero durante le operazioni e tanto meno disciplinarle in orari in cui non vi sia il pubblico presente. Le zone soggette a scavo sono da delimitare per evitare cadute accidentali dei frequentatori il cimitero. Vi è inoltre da precisare che se la incidenza di salme trasformatesi in adipocera e’ particolarmente rilevante, può essere opportuno recintare la zona di esumazione per evitare la vista di operazioni cimiteriali. che possono ingenerare qualche turbamento in occasionali passanti (i curiosi non mancano mai).

    Il regolamento comunale di polizia mortuaria ed an che l’ordinanza sindacale possono vietare il diretto accesso alla quadra di terra soggetta ad esumazione a persone non direttamente interessate, per ragioni di Jure Sanguinis all’esumazione stessa (si tratta dei congiunti del de cuius).

    I responsabile del servizio di custodia in quanto dipendente (o del comune o, comunque, del gestore dei servizi cimiteriali), cioè lavoratore subordinato anche ai sensi dell’Art. 2104 Codice Civile è tenuto ad osservare ed applicare fedelmente le istruzioni impartitegli dai propri superiori e non può derogare alle disposizioni dettate dall’ordinanza di cui sopra o dal regolamento locale di polizia mortuaria.

    Il comune non è obbligato a dar luogo alla Sua istanza, comunque è legittimo presentare la domanda, anche se, come temo, verrà respinta.

  6. ALL’ATTENZIONE DEL SIG.CARLO
    GENTILE SIG.CARLO,DA QUANDO MAMMA è MORTA STO VEDENDO TUTTE LE ESUMAZIONI,IMPROVVISAMENTE DA STAMATTINA 22 NOV. 2010 ,TROVO ALCUNI ADDETTI CHE MI INVITANO A ENTRARE DOLO L’ESUMAZIONE CIOE’ ALLE 8.00.
    PER UN’ORDINANZA DEL SINDACO. DEL COMUNE DI BACOLI.IL DPR 285/90 AFFERMA CHE LE ESUMAZIONI SONO PUBBLICHE?,IL CUSTODE DEL CIMITERO PUO’ AUTONOMAMENTE DECIDERE DI FARMI ACCEDERE NONOSTANTE L’ORDINANZA IN BASE AI SUOI POTERI.
    VORREI INOLTRE SAPERE,DATO CHE DEVO SEGUIRE I CORSI ALL’UNIVERSITA’,SE PRESENTO UN’ISTANZA CHIEDENDO DI POTER ACCEDERE PRIMA DELLE ORE 8.00 (DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 8.00 SI PRATICANO ESUMAZIONI)IL SINDACO E’ TENUTO AD ACCOGLIERLA.
    GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

  7. Cara Redazione,

    scrivo dalla Regione Lazio.

    In merito alla questione della “esumazione straordinaria e
    ritumulazione di una salma” gia’ sottoposta alla Vostra attenzione tempo addietro mi servirebbero alcune spiegazioni:

    l’ufficio cimiteriale mi contesta la competenza del rilascio
    dell’autorizzazione, che sostengono essere del sindaco.
    io, una relazione tecnica, ho spiegato come a norma dell’art. 107
    comma 3 lettera f  del d.lgs n. 267 del 18/08/2000   e successivamente
    a norma dell’art.  3 comma 5 del d. p. r. n. 254  del 15/07/2003 sia il
    dirigente preposto ad autorizzare questo procedimento.
    sempre il dirigente mi ha tirato fuori l’art. 50 comma 5 del predetto
    d.lgs n. 267 del 18/08/2000 in quanto soltanto il sindaco essendo la
    massima autorita’ in materia di igiene pubblica puo’ autorizzare tale
    operazione, per la quale e’ necessario chiudere il cimitero, adottare
    particolari precauzioni da parte dei necrofori, ecc.
    io gli ho risposto verbalmente che il citato articolo fa riferimento
    ad “emergenze… di igiene pubblica”
    cosa ne pensi?

    inoltre può un familiare richiedere l’autorizzazione all’esecuzione
    di operazioni cimiteriali allegando un’autocertificazione in cui si
    assume tutto l’onere e tutta la responsabilità civile e penale pur
    sapendo la contrarietà degli altri aventi diritto e può il dirigente
    comunale accettare tale dichiarazione?

    confido in una Vostra solita risposta celere e puntuale.  

    ****************************************

    RISPOSTA:

    Ha ragione Lei.

    L’Art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n.267/2000 si riferisce al potere del sindaco, quale ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale (Legge n.833/1978, Decreto Legislativo n.112/1998, Decreto Legislativo n. 267/2000) di emanare ordinanze contingibili ed urgenti di sua esclusiva pertinenza, quale organo monocratico a rilevanza politica (tale attrbuzione non è surrogabile da terzi, se non dal Prefetto, quando il sindaco venga meno ai propri compiti ex Art. 54 comma 10 Decreto Legislativo n. 267/2000).

    La mancanza di un termine espresso di efficacia non può viziare l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco tesa alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, perché già il Dlgs 152/2006 stabilisce la durata massima. Lo ha stabilito il Tar Umbria (sentenza 360/2010) precisando ulteriormente quanto a suo tempo aveva sentenziato il Consiglio di Stato che nel 2007 aveva detto che “le ordinanze con tingibili e urgenti sprovviste di un termine finale di durata o efficacia, non per questo sono automaticamente illegittime” (sentenza 4448/2007). Il Tar ricorda ora l’attuale versione dell’articolo 191 del Dlgs 152/2006 – introdotta dal Dl 90/2008 – stabilisce che le ordinanze sindacali a tutela della salute e dell’ambiente possano essere “reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti” (il testo dell’articolo 191 vigente fino 22 maggio 2008 non prevedeva invece alcun termine finale massimo di durata, ma il solo divieto di reiterazione del provvedimento “per più di due volte”).

    L’esumazione straordinaria necessita per sempre di un’autorizzazione amministrativo-sanitaria (si pensi al ruolo dell’ASL delineato dal DPR n. 285/1990), ma non di un’ordinanza sindacale che, invece, sarebbe indispensabile in caso di grave pericolo per la salute pubblica (esumazioni massive dettate dall’emergenza, epidemie, mancanza di posti feretro in cimitero, cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo che saturano il cimitero (come ricordato dallo Stesso Ministero della salute in risposta allo stesso quesito posto da due distinti comuni con p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003).

    Già con la Legge n.142/1990, addirittura antecedente e di rango superiore rispetto al DPR n. 285/1990, che sconta un vizio di postmaturità, spetta agli apicali (= dirigenti o responsabili del servizio per comuni privi di figure dirigenziali, si veda per l’attribuzione delle funzioni il D. LGS. 150/2009 in combinazione con l’Art. 107 Decreto Legislativo n.267/2000 ed il Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modificazioni ) il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni cimiteriali.

    IL sindaco, in via generale (Art. 50 comma 6 Decreto Legislativo n. 267/2000) disciplina gli orari di apertura e chiusura dei servizi pubblici, cimitero compreso; e potrebbe regolare la fattispecie delle esumazioni straordinarie con l’ordinanza emanata ex Artt. 82 comma 4 ed 86 comma1 DPR n. 285/1999 con cui si stabilisce l’ordinato svolgimento delle operazioni cimiteriali.

    L’esumazione straordinaria, perdonate il bisticcio di parole, rientra nell’ordinaria amministrazione dell’azione di polizia mortuaria, soprattutto dopo la deliberazione della Regione Lazio 28 settembre 2007, n. 737 con la quale si sospende l’obbligo della presenza di personale ASL durante le esumazioni straordinarie di cui all’Art. 83 DPR n.285/1990. Quindi: se non c’è nemmeno più bisogno dell’ASL perchè scomodare sin anche il sindaco.

    Il dirigente (sì… proprio lui e non qualcun altro, tanto meno il sindaco) con atto motivato ex Legge 241/1990 potrebbe opporre rifiuto (se sussistono reali pericoli per l’ordine pubblico) indicando altresì l’autorità di garanzia cui ricorrere per impugnare l’atto stesso.

    Quale sia il dirigente preposto a firmare l’autorizzazione è stabilito dal regolamento interno al comune per l’organizzazione dei servizi ai sensi degli Artt. 48 comma 3 ed 89 T.U.E.L DECRETO LEGISLATIVO n.267/2000.

    Se il dirigente si ostina a non considerare la questione si cade nel penale con la fattispecie di omissione o rifiuto in atti d’ufficio e rischia sanzioni disciplinari o addirittura penali.

    L’imputabilità dell’atto (cioè la firma) è sempre da riferirsi al dirigente, anche se egli quale titolare della funzione dispositiva di cui all’art. 2104 C.C potrebbe demandare la fase dell’istruttoria ad un proprio subordinato.

    Non è possibile accettare un autocertificazione dove si ammetta la contrarietà degli altri aventi titolo, si tratterebbe di un illecito (favoreggiamento????). Occorre l’unanimità di tutti gli aventi diritto di pari grado (ricordaTi sempre il principio di poziorità di cui all’Art. 79 comma 2 DPR n. 285/1990), altrimenti, al di là degli aspetti penali si viola il regolamento comunale di polizia mortuaria (con relative sanzioni ex Art. 16 Legge n.3/2003) ed anche il DPR n.285/1990, incorrendo nella sanzione pecuniaria residuale di cui all’Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934 (da tre a diciotto milioni delle vecchie Lire ovviamente da convertire in Euro).

    La Legge (DPR n.445/2000) punisce le dichiarazioni mendaci, magari formulate attraverso atto sostitutivo di atto di notorietà (falso in atto pubblico) mentre leventuale autorizzazione rilasciata con troppa leggerezza (si veda l’Art. 2104 Codice Civile), sotto il profilo del procedimento autorizzatorio, sarebbe viziata da eccesso di potere.

  8. Gentile Salvatore,

    Sua madre è stata inumata con la sola cassa di legno, siccome ai sensi dell’Art. 75 comma 1 DPR n.285/1990 è vietato immettere nel ciclo cimiteriale delle quadre di terra materiali non facilmente biodegradabili.

    In media, un processo di mummificazione dura 6 mesi-1 anno, ma ci sono prove e casi di mummificazioni avvenute in 2, 3 mesi, eccezionalmente in 2-3 settimane molto dipende dalla conformazione idro-geologica del terreno e dalla sua composizione fisica.

    Se , come penso io, il corpo della Sua mamma ha subito un naturale trattamento di mummificazione (nei cimiteri del napoletano è quasi la norma) la salma esumata presenterà tegumenti molto sottili ed aderenti allo scheletro, cute dal colore giallo-bruno e consistenza pergamenacea simile al cuoio vecchio, molto fragile.

    Gli organi interni saranno rimpiccioliti, compatti, secchi e leggeri, di colore tendente al marrone chiaro.

    I cadaveri mummificati diminuiscono di volume e peso e sono ridotti a “pelle ed ossa”. La fortissima disidratazione cui sono esposti rende quasi impercettibile la presenza di residuali parti molli (per intenderci i tessuti acquosi che colliquano producendo percolazione di fluidi post mortali) e così alle volte per ri-tumularli non occorre il rifascio con la cassa di zinco, come espressamente stabilito dal paragrafo 3 della Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10.

  9. ALL’ATTENZIONE DELLA REDAZIONE
    -SIG.CARLO-
    GENTILE SIG. CARLO,MAMMA ESSENDO STATA INUMATA IN CASSA DI LEGNO,NON DI ZINCO,A BACOLI (NA) , TRASCORSO UN ANNO ,MAMMA è MORTA IL 20 OTTOBRE 2009, IN CASO DI DISSEPPELLIMENTO E’ POSSIBILE CHE TROVO ANCORA INTATTE LE PARTI MOLLE ,PELLE,TEGUMENTI
    GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

  10. I cimiteri, sotto il profilo meramente tecnico e quasi “disumanizzato”, sono discariche speciali in cui si smaltiscono i cadaveri umani. Sembra un asserzioni empia e blasfema, almeno per chi creda nella sacralità del corpo umano anche dopo la morte, ma per la Legge Italiana è proprio così: il fine della permanenza dei feretri in cimitero è la loro distruzione in forma controllata e graduale, sino alla raccolta delle ossa ed al loro sversamento massivo in ossario comune, per la conservazione perpetua, anche se promiscua ed indistinta.

    Non capisco il ruolo dell’impresa funebre nell’assegnazione di un loculo, la cessione in uso di aree cimiteriali, edifici sepolcrali o porzioni di essi compete al comune o, al massimo, al gestore del cimitero, siccome il camposanto è,comunque, emanio comunale ai sensi dell’Art. 824 comma 2 Codice Civile.

    L’esercizio delle funzioni che possono assolte, su incarico, dal titolare dell’autorizzazione ex Art, 115 Testo Unico Leggi di Pubbica Sicurezza. è individuabile all’interno delle operazioni indicate in sede di autorizzazione e determinate dallo stesso soggetto richiedente/dichiarante, senza che ciò attribuisca funzioni o titolarità eccedenti o rappresentanza per la stipula di atti giuridici.

    Nell’ambito dei rapporti in cui non è ammessa la rappresentazione, come accade nello jus sepulchri, siccome la tumulazione è sempre una sepoltura privata, i soli soggetti che hanno diritto ad agire vanno individuati nei familiari del defunto o nel concessionario del sepolcro privato nei cimiteri, a seconda dei casi; oppure, quando sia comunque ammissibile una rappresentazione, essa richiederebbe un titolo idoneo (procura) e ciò comporta come tale titolo debba necessariamente avere la forma prescritta per il contratto che deve essere posto in essere, forma che non sussiste nel caso di conferimento dell’incarico al titolare dell’autorizzazione di P.S., anche in relazione al fatto che questi assolve unicamente opera di intermediazione nell’assunzione o della trattazione del rapporto, cioè, in altri termini, opera nella fase antecedente all’instaurazione di qualsiasi rapporto giuridico: La questione potrebbe sorgere in relazione alla domanda e, soprattutto, alla stipula dell’atto di concessione (o di rinnovo della concessione) di sepolcro privato nei cimiteri, che richiedendo la forma dell’atto pubblico amministrativo, importerebbe che anche l’atto della procura debba avere la medesima forma. Attenzione, quindi, alla compravendite mascherati di posti salma in cimitero, in quanto questo mercimonio configurerebbe anche una fattispecie di reato, punito dal codice penale, oltre a comportare la nullità della concessione. Ai sensi dell’Art. 90 comma 4 DPR n.285/1990 nelle concessioni cimiteriali è, infatti, vietato il fine di lucro o speculazione.

    Nell’esperienza italiana la tumulazione è una pratica funebre in cui gli elementi di conservazione del cadavere prevalgono sulla regola generale che vorrebbe mineralizzazione dei tessuti molli, sino a quando, terminato il periodo legale di sepoltura, rimangano le sole ossa completamente spolpate, ripeto il concetto, a costo di sembrare volgare: per la legge italiana i morti debbono scheletrizzarsi, in modi e tempi certi corrispondente al periodo legale di sepoltura, fissato ordinariamente in 10 anni, tuttavia, la tumulazione, specie al SUD, è divenuta la sepoltura più diffusa, quasi predominante. Il mito della tomba eterna mantiene sempre inalterato il proprio fascino, anche se dal 10 febbraio 1976 sono proibite le concessioni a tempo indeterminato, poiché esse in regime di DPR n.803/1976 possono solo esser 99ennali, salvo eventuale rinnovo (Art. 92 comma 1 DPR n.285/1990).

    Nei cimiteri di Napoli, data l’ormai endemica mancanza di spazi sepolcrali (i campisanti partenopei sono prossimi al collasso) si “violenta” con ordinanza con tingibile ed urgente del sindaco la “ratio” dell’Art. 82 comma 3 riducendo ben sotto al limite minimo di 5 anni il turno di rotazione in campo di terra. A Napoli, vista lì emergenza continua, si esuma anche dopo 20 o 22 mesi dall’inumazione con risultati anche interessanti, perché la porosità del terreno vulcanico abbinata ad una scarsa profondità della fossa, produce una fortissima disidratazione del cadavere, il quale all’atto del dissotterramento, si presenta spesso mummificato (o…”cartonificato” come dicono alcuni colleghi necrofori del Meridione). L’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo può quindi esser nuovamente tumulato, in loculo, cappella gentilizia, nicchia già occupati da un altro feretro, anche perché richiede effettivamente meno spazio (non c’è nemmeno bisogno della cassa di zinco siccome le parti molli si sono prosciugate), senza bisogno di porre in essere quelle azioni aberranti di squartamento, sanzionate, anche penalmente, dall’Art. 87 DPR n.285/1990. Dopo un anno circa, i processi di mummificazione, grazie ad un microclima asciutto e ventilato, sono in pieno svolgimento. Il cadavere perde liquidi e conserva il proprio aspetto (lineamenti del volto, fattezze, dimensioni del corpo…). Ovviamente, un cadavere in queste condizioni, sigillato in una cassa di zinco somma i due effetti conservativi della mummificazione in quanto tale e della chiusura dei propri tessuti in un ambiente a tenuta stagna (nastro di zinco saldato + luculo impermeabile), così potrebbe mantenersi inalterato per moltissimi anni…tuttavia, mi sia permessa una provocazione: qual è il senso di questo accanirsi contro la naturale disgregazione della materia organica dopo la morte??? E’, forse, un surrogato dell’Aldilà? Sono esterrefatto e scandalizzato in quanto la Sacra Scrittura così recita: “Et in pulvem reverteris”, ossia …ed in polvere ritornarai! E l’uomo, invece, vuole ribellarsi al decreto Divino, inventando innaturali espedienti pur di driblare sorella morte, almeno in apparenza.
    In questa vita terrena per tutti i viventi il distino è già segnato: la morte, per negare l’incontrovertibilità del decesso l’imprenditoria funebre estera ha architettato demoniaci stratagemmi: svuotamento delle interiora, sostituzione del sangue con una soluzione acquosa di formaldeide, eviscerazioni delle budella, siringazione dell’addome con formalina…sono tutti trattamenti invasivi, cruenti prossimi al vilipendio di cadavere e per questa ragione ancora vietati in Italia (spero ancora per moltissimo tempo). Noi in Italia, da buoni poveracci molto creativi quali siamo, ci siamo inventati la tumulazione, ossia una sorta di imbalsamazione indiretta ed a basso costo.
    I cadaveri sigillati entro contenitore metallico ermetico non si corrompono, anzi, a causa dei sali di arsenico rilasciati dalla lamiera di zinco subiscono una sorta di concia del cuoio: si intridono dei liquami post mortali che si accumulano sul fondo della bara sino a diventare morbidi e gommosi. All’atto dell’estumulazione lo spettacolo è terribile e queste salme indecomposte debbono esser avviate alla distruzione attraverso la combustione (forno crematorio) è l’interro in campo inconsunti, magari con l’addizone di sostanze biodegradanti, capaci di favorire la consumazione dei tessuti.
    Visto tale e tanto orrore non sarebbe, forse, meglio lascaire che Dio/la natura seguano il loro infinito corso attraverso gli eterni processi di aggregazione e disgregazione tra atomi, particelle, catene proteiche, cellule….

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