Le esumazioni straordinarie

DSCF0836L’art. 83 DPR 10 settembre 1990, n. 285 annovera tra le proprie fattispecie la possibilità di esumazione prima del prescritto turno di rotazione, normalmente di durata decennale.

In effetti anche se con il D.P.C.M 26 maggio 2000 le autorizzazioni per abbreviare o dilatare la durata del turno di rotazione sono state trasferite in capo alle regioni ed in molte realtà locali ai comuni, per effetto di un ulteriore processo di decentramento amministrativo all’interno del sistema normativo (1) del DPR 285/1990 il periodo minimo di sepoltura legale nelle quadre d’inumazione è sempre e solo di 5 anni (Art. 82 comma 3).

Oggi dopo il DPCM 26 maggio 2000 l’autorizzazione a ridurre il turno di rotazione in campo comune è stato trasferito alle regioni e molte di questehanno conferito tale potere al sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale (ex Legge 833/1978, Decreto Legislativo 112/1998 e Decreto Legislativo 267/2000). lo stesso Ministero della Sanità ha riconosciuto che data la natura del fenomeno conservativo-trasormativo a carico dei cadaveri spesso il prolungamento del tempo di inumazione non servirebbe ad altro che a rendere indisponibili ulteriormente fosse per successive inumazioni”.Si rimanda alla relazione svolta dal Dr. Leonardo Toti. Direttore dei servizi di igiene pubblica del Ministero della Sanità (ANTIGONE 3/91 pag. 12 e segg.) ed agli articoli di Massimo Massellani e Giovanni Pierucci (ANTIGONE 4/91).

Laddove il periodo legale di sepoltura in fossa comune sia stato compresso a 5 anni ( 5 anni sono il minimo consentito dallo stesso DPR 285/1990) le esumazioni dopo 5 o più anni di permanenza del cadavere nella fossa sono da considerarsi ordinarie.

Esse, allora, ai sensi dell’Art. 82 DPR 285/1990 sono regolate con ordinanza del sindaco.

E’ questa ordinanza, sentito anche il parere dell’autorità sanitaria, a definire un protocollo operativo per valutare lo stato di mineralizzazione
dei resti disseppelliti per la loro riduzione in cassetta ossario ex Art. 85 comma 1 DPR 285/1990.

Di solito, con ordine di servizio, si individua nel necroforo caposquadra il soggetto titolato a decidere nei casi dubbi di incompleta sheletrizzazione, e gli eventuali avanzi umani rinvenuti non sono cadaveri (o parti di essi) ma solo resti mortali (ex Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n. 254) oppure semplice ossame.

Per gli indecomposti dopo l’emanazione circolare del Min. Sanità n. 10/1998, ordinariamente i tempi di reinumazione sono “stabiliti” in 5 anni se non si fa uso di sostanze biodegradanti ed in 2 anni se se ne fa uso. Detti limiti minimi sono derogabili in caso di comprovata capacità scheletrizzante accelerata in analogia con l’Art. 82 comma 3 DPR 285/1990 Cosicché se regolamento comunale od ordinanza non dispongono diversamente, ora basta la circolare 10/98 a stabilire questi parametri cronologici. In caso contrario gli strumenti normativi debbono esser adeguati, senza dimenticare l’omologazione del regolamento comunale ex Art. 345 del RD 27 luglio 1934, n.1265 (almeno per le parti dello stesso di pertinenza statuale).

Spesso in occasione delle esumazioni ordinarie, sotto il primo strato di sepolture, si rinvengono altre casse più antiche. In alcuni casi si tratta di resti, in altri di cadaveri non completamente mineralizzati cui non è possibile attribuire una identità.

In passato era abbastanza usuale non procedere a raccogliere integralmente i resti mortali al momento della esumazione, sia perché tali operazioni venivano eseguite con vanga (mentre oggi si può usare un escavatore), sia perché era invalso l’uso di risolvere il problema degli inconsunti lasciandoli semplicemente sotto, sperando che la permanenza sottoterra determinasse una trasformazione in ossa.

Di tale situazione deve essere fatta segnalazione all’A.S.L., essa, infatti ai sensi dell’art. 51 D.P.R. 285/90, controlla il funzionamento dei cimiteri, o comunque mantiene un funzione di supervisione e consulenza sull’attività cimiteriale anche laddove, in forzaa di un provvedimento regionale, il comune le sia subentrato in questo compito perché questo fatto così scabroso, forse, non è un segno di un modo di lavorare passato non corretto, bensì un sintomo di una incapacità del terreno cimiteriale a mineralizzare.

Per i cadaveri inumati in campetti dati in concessione (ex Art. 90 commi 2 e 3), trattandosi di una sepoltura privata al pari della tumulazione, esumazione ordinaria al pari dell’estumulazione ordinaria dovrebbe collocarsi temporalmente alla fine del lasso temporale considerato nell’atto di concessione, ossia quando la concessione stessa si estingua per effetto di scadenza.

Tuttavia, sempre ragionando in via analogica dopo l’emanazione del DPR 15 luglio 2003 n. 254 sono ordinarie anche le esumazioni cui si dia luogo dopo il periodo di sepoltura legale (10 anni se non diversamente prolungato o abbreviato ex Art. 82 commi 2 e 3 DPR 285/1990). La grande novità del DPR n. 254/2003 è proprio l’introduzione di un criterio standardizzato e basato su di una definizione amministrativa per la distinzione tra cadaveri e resti mortali con relativa metodologia di smaltimento.

A rilevare, quindi è il periodo legale di sepoltura (anche se come somma di più momenti trascorsi in due o più tombe ad interro) e non la durata della concessione, questo discrimen è fondamentale per le tumulazioni (le quali traggono la loro ragion d’essere solo ed esclusivamente da un rapporto concessorio tra il comune, quale ente concedente ed il fondatore del sepolcro), mentre riesce quasi residuale per le inumazioni, siccome nell’ordinamento italiano l’inumazione è quasi sempre sinonimo di interro in campo comune (ex Art. 49 DPR 285/1990) dove il titolo di accoglimento a contenuto privatistico è incardinato non sullo Jus Sepulchri sibi familiaeque suae statuito dall’Art. 91 comma 1 DPR 285/1990, ma sul ricorrere delle circostanze effettuali di cui alle lettere a), b), d) e) dell’Art. 50 DPR 285/1990.

C’è un caso invero particolare sul quale la dottrina ancora si arrovella: è possibile inumare un feretro in una tomba ad inumazione oggetto di concessione cimiteriale la cui durata residua non riesca a coprire il periodo legale di sepoltura?

Se è consentito il rinnovo “in itinere” ex Art. 92 comma 1 DPR 285/1990 il problema non si porrebbe perché i 10 anni di permanenza nella fossa sarebbero comunque garantiti, altrimenti dovremmo ipotizzare un’esumazione straordinaria per trasferire il feretro in campo di terra o in altra sepoltura dedicata (compresa l’eventualità di cremazione con il pieno rispetto della procedura aggravata ai sensi dell’Art. 79 DPR 285/1990, o dell’Art. 3 Legge 130/2001… laddove applicabile).

Molto dipende dalle clausole contenute nell’atto di concessione con le quali si disciplina nel dettaglio l’accesso al sepolcro, anche con soluzioni migliorative rispetto allo scarno disposto dell’Art. 93 comma che sembra porre solo un limite di ordine fisico (la naturale capienza della tomba) e non cronologico. Si è tuttavia di questa opinione: come nelle tumulazioni il diritto d’uso si esercita attraverso lo jure sanguinis sino all’ultimo istante utile, se ovviamente il regolamento comunale di polizia mortuaria non stabilisce diversamente introducendo, in qualche modo, una irreggimentazione dello Jus sepulcrhi legata all’economia di gestione nell’attività cimiteriale.

26forenL’operazione cimiteriale volta all’apertura della tomba per dissotterrare il feretro è definita comunemente anche come esumazione straordinaria ed è prevista in due casi: l’uno è quello della disposizione dell’Autorità Giudiziaria per fini di giustizia, ai sensi dell’ Art. 116, comma 2 decreto legislativo n,271 del 28 luglio 1989; l’altro, demandato alla potestà dell’autorità comunale, si verifica quando sia richiesto il trasporto in altra sepoltura (fuori o all’interno del recinto cimiteriale di prima sepoltura a sistema di tumulazione oppure inumazione) o con la finalità della cremazione. L’esumazione non è consentita per altri scopi (indagini private, desideerio di rivedere il cadavere, curiosità morbosa…)

Detta separazione di ruoli assieme alla piena titolarità del comune sulle funzioni di polizia cimiteriale è stata ribadita anche dalla giurisprudenza: T.A.R. Emilia Romagna, 10 febbraio 1985 n. 317: “Il potere dell’Autorità giudiziaria di esumare o estumulare salme al fine di reperimento prove o tracce di reato, non esclude il potere del Sindaco di ordinare, nell’esercizio dell’attività di polizia mortuaria e di autotutela dei diritti dell’Ente che rappresenta, l’esumazione e l’estumulazione di salme, nonché di applicare le sanzioni previste dal D.P.R. 803/1975 e dal T.U. 27.7.1934, n. 1265. La durata posta in 10 anni per il periodo ordinario delle esumazioni non può vincolare i poteri di polizia mortuaria soprattutto se si tratta di salme inumate abusivamente”.

Per dar luogo al disseppellimento del feretro devono presentarsi queste condizioni strutturali:

Consenso degli aventi diritto a disporre del cadavere del de cuius, o in alternativa Provvedimento della magistratura

  • Assenza di volontà de de cuius contraria all’esumazione (Potrebbe esser il caso di una sepoltura privata, data in concessione, costituita non da un colombario, ma da un semplice quadra di inumazione riservata ai membri di una particolare famiglia).
  • Titolo di trasferimento del cadavere verso una nuovo sepolcro o l’ara crematoria (Occorrono quindi le autorizzazioni al seppellimento in altra tomba, o alla cremazione ed il decreto di trasporto se la nuova sepoltura è collocata fuori del cimitero, altrimenti basta l’annotazione sui registri cimiteriali).
  • Esclusione di morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva se l’esumazione avviene prima dei due anni dalla morte e non è ordinata dall’autorità giudiziaria. (Occorre, ai sensi dell’Art. 84 lettera b) una dichiarazione ufficiale dell’autorità sanitaria che attesti la non pericolosità dell’operazione cimiteriale per la salute pubblica. Invero alcune regioni disapplicano questo divieto (esempio: Emilia Romagna Art 12 L.R. 29 luglio 2004 n. 19)

A bordo fossa durante lo scavo dovrà esser presente anche l’addetto al servizio di custodia per redigere apposito verbale con conseguente annotazione nei registri cimiteriali e verificare la collocazione della tomba, nonché l’identità del cadavere anche attraverso il cippo di cui all’Art. 70 DPR 285/1990

La partecipazione al pietoso intervento da parte dei famigliari del de cuius, i quali assisterebbero quali attoniti spettatori deve esser attentamente valutata sotto il profilo della sicurezza ed anche dell’emotività (scene piuttosto crude possono ingenerare nelle persone più sensibili stati di alterazione psicologica)

C’è poi un ulteriore vincolo da rispettare: fatti salvi i poteri dell’Autorità Giudiziaria non si può dar luogo ad esumazioni straordinarie nei mesi compresi tra maggio è settembre

La domanda di esumazione straordinaria dovrà esser corredata con atti e documenti che consentano di valutare la sussistenza dei presupposti positivi di cui sopra.

L’autorità comunale, se l’istanza rispetta tutti i requisiti formali e sostanziali non può arbitrariamente denegare l’autorizzazione all’esumazione straordinaria (È comunque possibile e opportuno che vengano regolate le esumazioni e le estumulazioni (tutte) con ordinanza del sindaco. Con tale ordinanza si possono determinare, in funzione dei luoghi (ad es. in montagna il problema non si pone) sia gli orari che i giorni di intervento, ma anche inibire le operazioni in determinati periodi caldi.

Com’è ovvio l’ordine di eseguire l’esumazione straordinaria impartito dall’autorità giudiziaria si colloca, gerarchicamente, in posizione prodromica, rispetto alla formale autorizzazione rilasciata dal comune che, tuttavia, è pur sempre necessaria per perfezionare tutto l’iter procedurale.

Il DPR 285/1990 delinea nel proprio articolato attribuzioni ad organi dei comuni pensate secondo le logiche presenti nel TULCP, solo che (perfino prima della sua emanazione, oltre che dell’entrata in vigore) era entrata in vigore la L. 142/1990 (oggi, TU di cui al D. Lgs. 267/2000) che ha modificato, e profondamente, le attribuzioni degli organi (oltretutto qualificando organi soggetti che prima non lo erano (dirigenti, segretario comunali (in riferimento all’art. 52 L. 142/1990; oggi vi è stato qualche mutamento anche sotto questo versante), organi di revisione contabile)).

Da questa discrasia deriva l’esigenza (purtroppo) di valutare le norme del DPR 285/1990 che individuano funzioni di questo o quell’organo comunale (si pensi all’art. 78, u.c. che fa riferimento al cons.comunale per una competenza che non rientra certo nell’art. 32 L. 142, oggi art. 42 SD.Lgs. 267/2000) tenendo conto della gerarchia delle fonti, dove il D. Lgs. 267/2000 (oggi) prevale nettamente, in quanto norma di rango primario, sulle norme del DPR 285/1990, norme di rango secondario.

Le disposizioni dell’art. 82 DPR 285/1990 rientrano chiaramente tra le attribuzioni ed i compiti di cui all’art. 107, 3 D. Lgs. 267/2000 (ricordando anche l’art. 107, 4 D. Lgs. medesimo).

Oggetto dell’ esumazione straordinaria, naturalmente, è sempre e solo il cadavere e non il resto mortale, proprio perché non è ancora completamente trascorso il periodo legale di sepoltura, quindi per il trasporto si dovranno osservare tutte le prescrizioni dettate in materia di trasporto cadaveri (autofunebre in regola con i requisiti dell’Art. 20, cofano in grado si assicurare il trattenimento del percolato cadaverico almeno per il tempo necessario trasporto stesso grazie all’adozione di un dispositivo impermeabilizzante…)

Anche se il DPR 10 settembre 1990, n. 285 rimanda testualmente alla figura del sindaco, per individuare l’autorità amministrativa preposta al rilascio di molti provvedimenti annoverati dal DPR 285/90, occorre ricordare che le autorizzazioni previste dal DPR 10 settembre 1990, n. 285 rientrano nelle responsabilità e nei compiti attribuiti in via esclusiva al dirigente (o chi ne assolva le funzioni, nei comuni che siano privi di figure dirigenziali) a termini dell’art. 107, commi 3 e seguenti D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (e, prima, dell’art. 51 legge 8 giugno 1990, n. 142, in vigore dal 13 giugno 1990).

È per altro opportuno segnalare l’autorizzazione concessa alla locale AUSL, affinché, se necessario, possa fornire indicazioni operative da osservare per il trasporto, ad integrazione di quanto già stabilito in via generale dal DPR 10 settembre 1990, n. 285 per il trasporto di cadaveri interno al territorio italiano (Artt. 18, 23, 24, 25, 26, 30) o diretto all’estero (Artt. 27 e 29).

L’autorizzazione è soggetta al previo pagamento della tariffa stabilita dal comune e l’istanza deve esser redatta nel rispetto delle norme fiscali, come infatti ha rilevato la Cassazione penale, Sez. II, 20 ottobre 1978 “L’esumazione dei cadaveri per la collocazione in altra sepoltura, a richiesta dei privati, deve avvenire a spese degli stessi richiedenti, se non diversamente disposto dai regolamenti di polizia mortuaria comunali”.

Oggi, dopo l’entrata in vigore della Legge n. 26 del 28 febbraio 2001, è scomparsa anche quest’ultima eventualità poiché i servizi cimiteriali sono divenuti, salvo particolari frangenti, prestazioni a titolo oneroso per l’utenza.

Prima la disciplina di riferimento per il regime tariffario delle esumazioni sarebbe stata individuabile nell’Art.106 del RD 23 dicembre 1865, n. 2701, “Approvazione della tariffa penale”,in quanto non abrogato.

XXX Tale articolo recitava testualmente: “Le spese di dissotterramento di cadaveri saranno pagate secondo la tassa fissa per gli incaricati delle inumazioni dei comuni dove vengono eseguite queste operazioni, su mandato del giudice procedente o del pretore. In mancanza di tassa speciale si osservano gli usi locali. Lo stesso si farà quando occorresse trasportare qualche cadavere da una località all’altra per eseguire la sezione o ad altra operazione relativa alla istruzione del processo”. Inoltre, ai sensi dell’art.124 del RD citato, nel caso accennato al capoverso dell’art.106, anche le spese di trasporto dei cadaveri avrebbero dovuto essere anticipate dal pubblico erario.

Bisogna comunque ricordare come il RDL 23/12/1865, n. 2701 fosse già stato abolito (dal 1/7/2002) per effetto del DPR 30/5/2002, n. 115 il quale sopprimeva la previsione secondo cui tali spese rientrassero in quelle di giustizia, l’onere dell’esumazione, ordinaria o straordinaria che sia, disposta dall’autorità giudiziaria non può, quindi, più essere imputato tra le spese di giustiziza, ripetibili tramite la cancelleria.

La conseguenza è immediatamente intuibile: l’onere grava sulla parte processuale che ha richiesto al giudice il provvedimento di esumazione o nel cui interesse la disposizione e’ stata emessa.

E’ suggeribile che i comuni siano particolarmente attenti sul punto, meglio se richiedendone il pagamento preventivo, in quanto l’omesso introito delle somme stabilite dalle tariffe comunali per tali operazioni potrebbe comportare responsabilita’ patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267).

L’atto di autorizzazione risulta autonomamente soggetto all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.642 e successive motivazioni.

Fermo restando il ragionevolissimo criterio di una ridotta mobilità dei cadaveri interrati affinché si compiano i processi di mineralizzazione alcuni regolamenti comunali permettono interventi di spostamento verso altra destinazione con precise restrizioni di natura soprattutto temporale, ad esempio esclusivamente in momenti molto ravvicinati al giorno del funerale (quindi il cadavere dovrebbe esser ancora abbastanza integro) oppure) oppure, per converso, quando si stia per compiere il turno di rotazione e s’avvicini la scadenza dell’esumazione ordinaria perché molto elevata dovrebbe esser la probabilità di rinvenire solo ossa da avviare a cremazione (ex. Circ. Min. n.10 del 31 luglio 1998) tumulazione in celletta ossario conservazione in forma promiscua ed indistinta nell’ossario comune ai sensi dell’Art. 85 commi 1 e 2.

La permanenza stabile (2) dei cadaveri nel luogo originario in cui furono deposti (3) nel giorno delle esequie, affinché si compia la scheletrizzazione è un principio implicito del nostro ordinamento nazionale di polizia mortuaria che risponde non solo a questioni igieniche (4), ma anche a problemi di natura morale, così come rilevato dalla Cassazione civile, 16 dicembre 1974 n. 4288 “Nel giudicare dell’opposizione dei parenti del defunto alla traslazione della salma di questo, ad iniziativa degli attuali aventi diritto alla scelta del sepolcro – a seguito della verificatasi necessità di immutare l’originario luogo di sepoltura – il giudice, una volta accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l’esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro”.

Tuttavia la stessa Cassazione civile, diversi anni dopo, l’ 11 dicembre 1987 con sentenza n. 9168 ribadì come Il diritto del coniuge rimasto in vita a traslare la salma del coniuge defunto dal luogo di sepoltura ad altro sepolcro, che è limitato solo da diversa volontà del defunto, non fosse in contrasto con la pietas verso i defunti, perché la coscienza collettiva cui tale sentimento fa riferimento, non recepisce negativamente, né disapprova la traslazione dei resti mortali per un seppellimento ritenuto ragionevolmente più idoneo e conveniente da detto coniuge superstite e dagli altri aventi diritto.

Diversi comuni hanno introdotto nei loro regolamenti restrizioni e soglie temporali piuttosto rigide per “comprimere” il pur legittimo esercizio del diritto di dis-sepoltura straordinaria, questi limiti se dotati di una loro logica e, dunque, motivati, costituiscono uno strumento di attuazione rispetto al testo del DPR 285/1990 (o dei regolamenti regionali se la regione è intervenuta con una propria legislazione parallela) perché è funzionale ad un contenimento di pratiche funebri che comportano interventi particolarmente onerosi e disagevoli per l’organizzazione cimiteriale (Un altro metodo molto efficace per arginare certe istanze piuttosto pretenziose è un’accorta politica tariffaria che spesso consente una modulazione più elastica e flessibile).

Spesso, però, gli aventi titolo secondo jure sanguinis inoltrano richiesta di trasportare gli esiti dei fenomeni cadaverici (indecomposti) in un altro comune per la sepoltura in una tomba di famiglia.

La Circolare 31 luglio 1998 n. 10 contempla in questo caso, l’inumazione in campo indecomposti o la cremazione e sembrerebbe, quindi, escludere la tumulazione in altra tomba.

In subordine si porrebbe anche la questione del trasporto, soprattutto se fuori del cimitero di prima sepoltura. Con quale veicolo provvedere?

Le esumazioni ordinarie (cioè dopo il turno ordinario di rotazione (e si dovrebbe provvedervi 10 anni + 1 giorno dopo la sepoltura), infatti, secondo logica, comporterebbero il deposito delle ossa nell’ossario comune, salvo che i familiari non facciano domanda di conservale altrimenti (Art. 85 DPR 285/1990).

La disposizione richiamata pare, invece, ipotizzare una diversa sistemazione nel medesimo cimitero, non sussistono ostacoli a tenere presente anche l’art. 88 DPR 285/1990, ossia il rifascio della bara con il nastro metallico o nei casi più estremi (cassa originaria completamente distrutta il trasferimento della spoglia in un cofano con le caratteristiche di cui all’Art. 30 e, di riflesso 77 DPR 285/1990.

Siccome, però, si tratta di resti mortali (art. 3, comma 1, lett. b) DPR 15/7/2003, n. 254), per le autorizzazioni al trasporto si veda l’art. 3, 5 DPR 254/2003.

Se i resti mortali siano destinati a tumulazione, devono comunque essere confezionati in modo idoneo alla tumulazione. Tra l’altro, se si tiene conto dell’art. 88 DPR 285/1990, va anche verificata la perfetta tenuta del feretro (legno + zinco) o, in difetto, disposto il c.d. rifascio, superfluo solo se non si rileva la presenza di parti molli con conseguente percolazione di liquami (paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10).

Non essendo i resti mortali sempre e comunque equiparabili a cadaveri potrebbero anche non essere necessari i mezzi speciali di cui all’Art. 20 DPR 285/1990.

Si tratta, tuttavia, di aspetti tecnici che chi esercita l’attività onoranze funebri ben sa e, nelle regioni in cui sussista norma che preveda un’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre, ciò dovrebbe valere a maggior ragione.

Articoli correlati e rinvenibili con la funzione “CERCA”:

  • La “Traslazione” nell’ordinamento italiano di polizia mortuaria
  • La ri-tumulazione
  • La rotazione dei posti feretro
  • L’iter delle estumulazioni
  • La traslazione dei resti ossei

 

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(1) Nell’Art. 20 comma 1 del regolamento regionale approvato dalla Lombardia sembra scomparire anche il limite dei 5 anni.

(2) Si veda in particolare: Corte d’appello di Palermo, 7 febbraio 1930 n. 442, “Il permesso di immettere un cadavere in una sepoltura particolare, dato da chi è il proprietario, non è revocabile dopo che l’inumazione abbia avuto luogo. E’ ammissibile la prova testimoniale per accertare il consenso dato dal proprietario alla sepoltura per tale ammissione”.

(3) Corte d’appello di Torino, 13 novembre 1931 n. 267, “È valida la trasmissione per atto tra vivi o di ultima volontà, del diritto di sepolcro su tomba particolare, con rispetto all’intangibilità dei cadaveri già tumulati e con osservanza dei regolamenti locali. Il diritto di sepolcro, spettante al privato su un’area del cimitero comunale non ha natura dominicale, ma deve considerarsi quale concessione amministrativa passibile di trasferimento ai terzi e provvista di tutela giurisdizionale”.

(4) Durante il pietoso trasferimento le “carcasse”umane con presenza di parti molli, ancorché residue, percolano ed esalano odori fetidi, di conseguenza i necrofori debbono lavorare con determinati dispositivi di sicurezza piuttosto ingombranti come stivali con suola antichiodo e puntale per prevenire schiacciamenti, guanti in maglia metallica, tute monouso, occhiali e visiere se si ravvisa il pericolo di schizzi.

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Carlo Ballotta

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58 thoughts on “Le esumazioni straordinarie

  1. A tredici giorni dalla sepoltura in terra di mia moglie, ho chiesto al sindaco l’esumazione straordinaria della bara per motivi di indecorosa situazione, di degrado, di abbandono totale in cui si trova la fossa: erbacce, pietre, lapidi risalenti al secolo scorso. È’ possibile lo spostamento in un loculo comune nell’interno dello stesso cimitero? Grazie.

    1. X Carmelo,

      teoricamente è possibile, la legge, infatti, ammette l’esumazione straordinaria, ma la subordina a condizioni molto stringenti e selettive, che alcuni regolamenti municipali tendono addirittura ad inasprire, con appositi divieti, ad esempio, ad eseguire queste operazioni cimiteriali prima del completo trascorrere di una lasso di tempo minimo. Questo perchè, pur essendo legittima in sè l’esumazione straordinaria (ad es. per cause di giustizia) la normativa statale e soprattutto locale comprime molto eventuali atti di disposizione tardivi su defunti già avviati a sepoltura in campo di terra, data l’intrinseca scabrosità e difficoltà oggettiva dell’intervento. Alcuni Comuni, poi tendono a disincentivare l’esumazione straordinaria per trasferimento da campo di terra a – poniamo – loculo, attraverso l’adozione di una specifica declaratoria tariffaria. In effetti…sì, si può fare, ma bisogna preventivare la poco piacevole idea di affrontare ingenti oneri economici, ad di la dell’acquisizione del tumulo, sottoposta pur sempre a regime di concessione cimiteriale, appunto a titolo oneroso, sempre! Occorre pagare l’operazione di disseppellimento, la fornitura di idoneo cofano funebre costituito con la doppia cassa obbligatoria per la tumulazione, il canone concessorio…

  2. Comune di Cesena: su richiesta della madre è possibile eseguire un’esumazione straordinaria per successiva cremazione della salma di una bimba di 6 gg. deceduta da oltre 5 anni; la madre trasferitasi a Milano vorrebbe poi tumulare le ceneri presso un cimitero nei pressi della nuova abitazione.
    Cordiali saluti.

    1. X Matteo,

      Sì, è possibile, ma sola volontà della madre non è sufficiente o bastevole, si rischia, infatti, di incappare nella “trappola” dell’inamissibilità della relativa istanza, per carenza di presupposti fondamentali.
      E’, pertanto, ammessa anche la cremazione di un minore, persino dopo un primo e diverso periodo di alternativa sepoltura, poiché l’ordinamento italiano riconosce la legittimità della rappresentazione da parte di entrambi i genitori (se viventi) su dichiarazione congiunta (dopo la Legge 8 febbraio 2006 n. 54) di quest’ultimi anche attraverso atti separati.

  3. in merito alla sua risposta mi pregio segnalarle che sul nome ossario non sono d’accordo, qui nella mia città, l’ossario tre tombini con tre saracinesche accessibile a tutti, ossa accatastate l’una sull’altra dove spuntano buste di cellophane, rosari, pezzi di croci di legno e marmo pupazzetti di peluche ed altri ricordi.Ora se hanno portato i resti di mia figlia nell’ossario come posso fare a recuperarli???? ed inoltre non sono d’accordo sulla risposta circa i resti dopo trentasei anni sono minimi le ricordo che qui a Sassari si trovano resti umani anche dopo mezzo secolo abbastanza visibili, comunque la ringrazio e la saluto mariano

    1. x Mariano

      Non potrebbe nemmeno vedere all’interno dell’ossario comune.
      Men che meno entrare nell’ossario comune e prelevare ossa o altro.
      Infine non può pensare che le ossicine di un nato morto di 1 giorno possano essere dimensionalmente e per costituzione analoghe a quelle di un cadavere adulto.
      E infine plastiche, stracci o qualunque cosa diversa dalle ossa o resti mortali non è da collocare in ossario comune, ma trattandosi di rifiuti cimiteriali da esumazione od estumulazione seguono il trattamento previsto dal DPR 254/2003

  4. Un giorno dopo della nascita (circa 36 anni fa) mia figlia è deceduta in Sassari e per volere dei genitori sepolta nel campo comune (dieci anni). Ogni anno puntualmente ci rechevamo agli uffici cimiteriali per chiedere se era arrivato il momento di esumularla, ma la risposta è stata sempre: non è per questi anni. Ne sono passati 26 (dopo i 10) e senza informarci hanno letteralmente tolto ciò che rimaneva della mia piccola piccina e a loro dire trasportato i resti nell’ossario comune (botola situata in una stradina interna al cimitero accessibile a tutti) dove all’interno c’era di tutto ossa, buste di plastica legni,fiori,acqua piovana che tenevano a galla diversi resti chissà di quali persone. Vorrei chiedere a distanza di tutti questi anni era possibile che non ci fossero dei resti anche ossei della bambina???se potete rispondetemi e vi ringrazio tanto m.s.

    1. Egregio sig. Mariano,
      La mia risposta di tipo tecnico, non mi esime dal partecipare al suo cordoglio per la perdita della sua figlioletta, anche se sono passati tanti anni.
      Per quanto riguarda le considerazioni e le domande da Lei poste, sono del parere che la probabilità di rinvenimento di ossicini a distanza di 36 anni dalla sepoltura di un nato morto, per la esperienza che ho, è veramente minima.
      E anche se qualche ossicino sia rimasto e collocato in ossario comune, ora questo si trova assieme alle ossa di tante altre persone decedute.
      Circa le procedure più corrette per le esumazioni da campo comune decennale, chi ritiene di chiedere i resti ossei (rinvenuti nel corso della esumazione) per seppellirli distintamente dall’ossario comune, deve fare richiesta scritta prima dello spirare dei 10 anni o comunqu eprima della effttuazione della esumazione del campo comune di che trattasi. L eossa vengono raccolte in cassettina di zinco e sepolte in tomba di cui si dispone (ossarietto, loculo, tomba familiare).
      Diversamente gli operatori collocano le ossa rinvenute in ossario comune.

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