Le entrate da concessioni cimiteriali romane

La Corte dei Conti fa le pulci al bilancio del comune di Roma per gli anni di gestione finanziaria, tra il 2004 e il 2007, e trova che il Comune ha un bilancio fortemente criticabile quanto a criteri contabili applicati quanto alla sostanza, e necessita in fretta defire e approvare un piano di rientro. In quegli anni si è ‘compromessa la stabilità dei conti’ del Campidoglio, così è scritto nella ‘Indagine di controllo sulla gestione finanziaria del Comune di Roma – Esercizi 2004-2007’, un documento di 364 pagine stilato dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio dopo oltre un anno di minuziose analisi dei conti del Comune di Roma.

Tra gli elementi contestati la Corte ha rilevato come sarebbero state utilizzate entrate in conto capitale per la copertura delle spese correnti, pratica adatta a ‘esigenze di carattere non continuativo’, e ciò sarebbe accaduto in particolare per le concessioni cimiteriali i cui proventi ‘vengono assimilati di fatto alle entrate da oneri di urbanizzazione’, una prassi che ‘non trova alcun riscontro’. Si rammenta che attualmente a livello statale sono state diramate istruzioni di classificazione delle entrate e delle spese di bilancio attraverso il sistema di controllo della contabilità pubblica, noto come SIOPE. Inoltre a chiarimenti specifici in materia ha dato riscontro la Ragioneria Generale dello Stato. Pertanto la corretta imputazione ai capitoli di spesa e di entrata è la seguente:

Le entrate cimiteriali vanno allocate al titolo III – 2, al numero 3210 Canoni da concessioni cimiteriali e corrispondono alle entrate dei loculi, ossarietti, ecc.. Si tratta di proventi dai beni dell’Ente (classificate nelle entrate extratributarie).
Gli altri proventi dei servizi pubblici (trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva, cremazione, …) sono entrate extratributarie col codice 3124.
Invece i proventi da concessioni di area cimiteriale sono allocati al titolo IV e hanno codice 4105.

Dato lo squilibrio del bilancio di Roma e visto il parere della Corte dei Conti su tale bilancio, il Governo ha provato a mettere una “pezza” consentendo che anche le entrate da concessione di area cimiteriale fossero considerate a duplice valenza (sia a copertura di spesa corrente che per investimenti e con vincolo di destinazione cimiteriale). Ciò è avvenuto con il comma 16 dell’articolo 14 del DL 78/2010, noto come manovra finanziaria Tremonti – Calderoli, che così recita, alla lettera h):

16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificita’ di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma puo’ adottare le seguenti apposite misure:

…. omissis …

h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche’ utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

In realtà, se a prima vista la cosa può sembrare una pezza, corrisponde effettivamente alla realtà della maggior parte delle situazioni cimiteriali italiane, che trarrebbero un vantaggio da una classificazione siffatta (insieme vincolo di destinazione cimiteriale e libertà di utilizzo tra parte straordinaria e corrente). Nessun Comune ha accantonato negli anni spese fondi per spese future derivanti da concessioni cimiteriali e ora i nodi vengono al pettine, riducendosi le entrate da concessioni cimiteriali, sia per la crisi economica, sia per la sempre maggior diffusione della cremazione.

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