Le concessioni a confraternite

Pubblichiamo questo carteggio intercorso tra la redazione di www.funerali.org ed un nostro affezionato lettore.

Cara redazione,

Proprio stamane sono venuti a trovarmi in Ufficio i responsabili della confraternita di cui gia’ vi scrissi, per sollecitarmi la esecuzione delle operazioni cimiteriali a suo tempo da medesimi richieste ed autorizzate dalla Giunta Comunale della mia citta’ con tanto di delibera la quale, come ricorderete, li esonerava dal corrispondere somme per la esecuzione di quanto richiesto. Il Priore di questa confraternita, mi permetta il termine, pretenderebbe, per guadagnare spazio nell’ipogeo della tomba in questione, la esecuzione di una serie di riduzioni di feretri giacenti nei loculi da quaranta e piu’ anni.
Ho fatto presente che un priore non ha diritto alcuno di richiedere le riduzioni di R.M. solo perche’ la sua confraternita e’ proprietaria dei loculi occupati; mi pare che la legge non dia loro la titolarita’ di disporre delle spoglie mortali del ‘de cuius’ che spetta unicamente ai parenti piu’ prossimi.
Il priore dichiara di aver esperito degli accertamenti anagrafici e comunicata, a mezzo pubbliche affissioni, la necessita’ di rientrare in possesso dei loculi occupati, ma senza ottenere alcun risultato soddisfacente; per tal motivo vorrebbe che il Comune risolvesse per loro il problema, permettendogli di recuperare spazio all’interno dell’ipogeo.
Ma vista la situazione, non potrebbero rivolgersi all’autorita’ giudiziaria per trovare una soluzione al problema?
Infine mi hanno fatto presente che all’interno della tomba ipogea si trovano una serie di casse contenenti ‘mezze riduzioni’: cosi’ le hanno definite e mi hanno detto che prima la normativa consentiva simili operazioni e che vorrebbero, al pari delle cassette ossario riporle tutte in un unico loculo. A tal proposito chedo qual’era la legge che consentiva queste ‘mezze riduzioni’ e come oggi ci si deve comportare di fronte ad esse: vanno considerate come fossero cassette ossario e quindi senza obbligo di tamponatura del loculo oppure la prassi e’ diversa, oppure ancora, hanno detto una menzogna? Personalmente non ho mai sentito parlare di ‘mezze riduzioni’!

Lettera firmata

RISPOSTA:

Gentile Lettore,
Le cappelle funerarie in uso alle confraternite rientrano tra i sepolcri privati nei cimiteri in concessione ad un ente, in quanto le confraternite sono, generalmente, enti ecclesiastici (quali, oggi, regolati dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, a seguito delle modifiche al Concordato ed ai Patti Lateranensi di cui all’accordo firmato a Villa Madama il 18.2.1984).

Il tempo di permanenza di un feretro nella tomba appartenente ad una confraternita e’ regolato innanzitutto dall’atto costitutivo (statuto) della confraternita stessa.

Se non si puo’ esaminare questo documento nei suoi dettagli si rischia una logomachia, ossia un parlar del niente di cui noi italiani siamo specialisti.

Solo in questo caso, scaduto il tempo di sepoltura (da non confondersi con la durata della concessione che, per esempio, potrebbe esser anche perpetua) Il Priore avrebbe titolo per richiedere la riduzione dei resti ossei cosi’ da liberare spazio in funzione di nuove tumulazioni.

Ricordo il limite fisico della capienza del sepolcro enunciato dall’Art. 93 comma 1 DPR 285/90, unica vera compressione per lo jus sepulcrhi.

Innanzi tutto bisogna valutare l’atto di concessione con tutte le sue clausole (il priore, in deroga al principio generale delle jure sanguinis potrebbe aver titolo nel disporre dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato in assenza di soggetti legittimati da legami di consanguineita’ con il de cuius).

Non da ultimo va, poi, considerato il regolamento comunale di polizia mortuaria; esso, infatti, potrebbe contenere una norma di questo tipo: ‘Chi richiede un’operazione cimiteriale e’ ritenuto agire in nome e per conto di tutti gli altri aventi titolo).

Il Priore, allora, dichiarando su propria responsabilita’ (se la dichiarazione e’ mendace vi sarebbe falso in atto sostitutivo di atto di notorieta’) , il consenso, l’inazione o peggio ancora il disinteresse (o l’irreperibilita’?) dei famigliari dei defunti oggetto di riduzione potrebbe esercitare una sorta di surroga.

Solo se i resti mortali sono una sorta di ‘res nullius’ (mi si consenta l’espressione giuridicamente impropria) poiche’ non sono piu’ esercitabili su di loro atti di disposizione in quanto mancano parenti individuati secondo gli Artt. 74 e seguenti del Codice Civile (l’Art. 77 del Codice Civile riconosce vincoli di parentela entro il sesto grado, in mancanza di questi si configura il disinteresse) il concessionario potrebbe in qualche modo subentrare (il condizionale e’ d’obbligo) anche perche’ il Comune ha tutto l’interesse a massimizzare la capienza degli spazi cimiteriali.

In questa logica e’ da incentivare quanto da Lei descritto e cioe’ la riduzione in resti e nuovo uso del manufatto.

Dal punto di vista economico, basta introdurre diritti di estumulazione e tumulazione tali da rendere utile al cittadino l’operazione e al tempo stesso garantire un afflusso di risorse all’ente locale. Tenga presente che essendo concessioni perpetue, se non venissero usate, occorrerebbe costruire nuovi loculi e al tempo stesso pagare da parte del cittadino un importo molto maggiore di quello che ne puo’ derivare dalla riduzione in resti e uso con nuovo feretro.

Un cavillo su cui giocare per ricavarsi un minimo spazio di manovra potrebbe proprio esser la definizione di cadavere, considerando i recenti orientamenti legislativi e giurisprudenziali sulla semantica di salma, cadavere, resto mortale ed ossa.

I defunti aventi diritto ad esser sepolto nell’avello della confraternita possono esser ivi tumulati come feretri, cassette ossario, (forse urne?) o contenitori di resti mortali, essenziale e’ la presenza simbolica dei loro corpi piu’ o meno decomposti o degradati a cenere.

L’assoluto divieto di estumulazione o l’inaccessibilita’ del feretro (si veda la tipologia della ‘tomba chiusa’ per volonta’ del fondatore del sepolcro) inibirebbero, invece, qualsiasi operazione volta a movimentare o manomettere i feretri.

Comunque, ricapitolando, Una volta avvenuta la tumulazione, l’estumulazione e’ ammessa solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato, mentre non e’ ammessa l’estumulazione se si tratta di concessione perpetua, ma la spoglia tumulata deve rimanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), sempre se non ricorre l’ipotesi di cui al successivo art. 88, cioe’ quando venga richiesto il trasferimento in altro sepolcro, o per riduzione in resti. La traslazione ad altra tomba, se trattasi di sepoltura dedicata, ossia legata alla permanenza di quel determinato defunto in quella particolare tomba implica un mutamento di fine del rapporto concessorio da cui scaturisce la decadenza. Nel silenzio del fondatore del sepolcro la raccolta delle ossa e’ permessa, ma la cassettina di zinco (Artt.36, 85 comma 3 e 86 comma 5 DPR 285/90 ) dovra’ sempre esser ivi tumulata.

Da quest’ultima previsione normativa discende l’elemento determinante della richiesta, o quanto meno dell’assenso, di chi abbia titolo a disporre della salma o resti mortali.

Conseguentemente, se l’attuale concessionario del loculo (il Priore), presenta istanza di estumulazione, tale richiesta va accolta se quanti hanno diritto a disporre delle salme o resti vi aderiscano o vi acconsentano (o dimostrino inequivocabilmente inerzia parificabile al disinteresse); in difetto, il comune si limitera’ a formulare, per iscritto, l’esigenza che la parte richiedente produca tale adesione o consenso, ricordando come unicamente chi abbia relazioni parentali di grado adeguato possa decidere della salma o dei resti, disponibilita’ che non e’ assumibile da terzi.

Sara’, ovviamente, in concessionario (ossia la confraternita) ad accollarsi ogni onere. la tumulazione presuppone pur sempre una sepoltura privata quindi ogni intervento su di essa e’ da sempre a carico dei richiedenti, ben prima dell’entrata in vigore dell’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26.

Le cosiddette ‘mezze riduzioni’ sono, in realta’, una fattispecie piuttosto gergale legata ai resti mortali (leggasi esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo.conservativo) oggi definiti dal DPR 15 luglio 2003 n. 254.

Prima del DPR 254/2003 la confusione regnava sovrana, infatti, anche il DPR 285/90 pasticcia spesso i due concetti, oggi semanticamente cosi’ diversi.

Occorsero, in itinere due interventi istruttivi ossia le circolari 24 giugno 1993 n. 24 e 31 luglio 1998 n. 10 per cercare di mettere un po’ d’ordine alla materia.

In pratica, il cadavere parzialmente incorrotto rinvenuto nell’estumulazione, considerato il suo stato di avanzata corificazione (parziale prosciugamento dei tessuti con conseguente diminuzione della massa corporea) veniva racchiuso in una sola cassa di zinco piuttosto bassa, cosi’ da permettere l’inserimento di questo contenitore e di un feretro intero in un unico loculo.

Questa procedura spesso molto diffusa e’ palesemente contra legem almeno dopo l’emanazione della circolare ministeriale 31 luglio 1998 n. 10 (paragrafo 3) secondo cui il rifascio della cassa, per consentirne la perfetta ermeticita’, anche ai sensi dell’Art. 88 comma 2 DPR 285/90 e’ d’obbligo solo quando si rilevi la presenza di parti molli con conseguente percolazione di liquidi cadaverici. Non sono, quindi ammesse bare di solo metallo: di zinco possonono esser solo le cassette ossario (Art. 36 DOP 285/90) le controcasse indifferentemente interne o esterne per i cofani lignei di cui agli Art. 30 e 77 DPR 285/90 (si veda amche il paragrafo 16 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 contenente l’allegato tecnico per le tumulazioni in deroga di cui all’Art. 106 DPR 285/90) ed i cassoni per avvolgimento esterno di quei feretri di cui agli Art. 30 e 77 DPR 285/90 interessati, pero’, da fenomeni percolativi con conseguente fuoriuscita di gas e liquidi, cosi’ come specificato dalla Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10.

Analogamente nicchie ed avelli in cui siano racchiusi cassette ossario, urne cinerarie o resti mortali (anche entro i recipienti di cui alla risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004, senza quindi l’obbligo di almeno la cassa di legno) non necessitano di muratura ermetica (ex paragrafo 13.1 Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24), dovranno, pero’ esser egualmente tamponati (semplice lapide fissata con staffe, chiavarde…) per evitare infiltrazioni di umidita’, acque piovane tentativi di effrazione o gesti profani da parte di sconsiderati.

Al momento, eccezion fatta per eventuali normative locali, di cui non sono a conoscenza, solo due regolamenti regionali (Lombardia Art. 16 comma 3 Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 ed Emilia Romagna Art. 2 comma 14 Reg. Reg. 23 maggio 2006 n. 4) prevedono espressamente la possibilita’ di riporre piu’ recipienti per resti mortali in un unico loculo, altrimenti vale il disposto della Circolare Ministeriale 24 luglio 1993 n. 24 (un solo feretro, ma piu’ urne o cassette ossario sia o meno presente una bara).

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Carlo Ballotta

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19 thoughts on “Le concessioni a confraternite

  1. Salve, i miei genitori nel 1989 si iscrissero a una arciconfraternita, e dopo aver versato la quota di iscrizione e un contributo di lire 6.000.000 ebbero in concessione un cassettone a testa. Sul contratto era stipulato che all’atto dell’accettazione ci si impegnava a pagare la quota di iscrizione fino all’anno di esistenza in vita dei sottoscritti. Mio padre è morto nel 2016, mia madre nel 2018. Dopo tale data, io personalmente chiesi se c’era da versare altro alla confraternita, e mi fu detto verbalmente che la quota annuale si interrompeva con la morte del confratello e che quindi non c’era da dare altro in futuro.
    In data Agosto 2021, trovo su tutti i loculi della cappella dei bigliettini che invitavano a contattare la Confraternita. Mi presento alla confraternita e mi si dice che era stato deciso nel 2018 (non esiste alcuna delibera ne alcuna comunicazione ai parenti) che i loculi con i defunti intestatari che in vita pagavano la quota di iscrizione, adesso da defunti i famigliari devono pagare un contributo di euro 15 annuali per la manutenzione della cappella. Essendo una cifra piccola, mi offro di pagare le due quote di quest’anno, ma con stupore mi vengono chieste le quote arretrate di 5 anni perché la decisione presa nel 2018 era retroattiva di 5 anni. Una confraternita può prendere queste decisioni senza alcuna delibera e addirittura retrodatare. Al mio rifiuto di retrodatare le quote, la segretaria asserisce che la confraternita prenderà dei provvedimenti. Mi sembra di essere nel medioevo. Grazie

    1. X Francesco,

      per come è posta la domanda condivido le Sue perplessità…infatti la legge dispone solo per l’avvenire (in ambito penalistico detto principio assume rango di norma costituzionale) e nessuna prestazione patrimoniale può esser imposta se non in forza di Legge. Ora è ben vero che il contratto assume valore di legge tra le parti, quando non in frode all’Ordinamento Giuridico Italiano. Un canone manutentivo può sen’altro esser istituito, ma a fronte di una manutenzione da garantirsi a tutti gli effetti concreti, d’ora in avanti…sulla retroattività legittima di un norma privatistica, assunta cioè dall’Ente Confraternita verso i propri consociati, nutrirei più di un dubbio e non solo di forma. Per il pregresso si valutino i termini di prescrizione, eventualmente già intervenuta.

  2. Salve sono titolare di un negozio di arredi funebri nella città di Benevento.
    Nel cimitero comunale della mia città ci sono diverse congreghe gestite da vari priori i quali impongono ai loro confratelli di rivolgersi per i lavori di arredo funebre ad una specifica ditta escludendo qualsiasi altra forma di concorrenza ed escludendo noi altri da tali lavori. Addirittura nel mese scorso,quando è venuto a mancare il mio caro nonno ed essendo stato tumulato in una di queste congreghe, sono dovuto andare a commissionare il lavoro al mio diretto concorrente per non incombere in lunghe battaglie.
    Volevo sapere se tale comportamento e presa di posizione da parte dei priori fosse in qualche modo tutelato da qualche legge o posso avvalermi io di qualche legge per battermi contro questi signori.Grazie mille

    1. X Irene,

      l’apposizione di lapide, arredi funebri e copritomba può essere oggetto di diritto per l’autorizzazione (di competenza comunale), mentre la collocazione di copritomba e lapide (diversa dal cippo, eguale per tutti) è compito di un marmista di libera scelta della famiglia.
      Si rileva inoltre che non è possibile che il gestore di un cimitero abbia la privativa per la collocazione di lapidi e copritomba diverse dal cippo (in ciò sussiste anche una segnalazione dell’Antitrust al Parlamento). Se vuole può segnalarlo a tale autorità (www.agcm.it)

  3. buongiorno carlo io avrei un problema il vescovo di XXXX ha cambiato il contratto per i loculi della congrega della Madonna del XY da 99 a 30 anni senza avvertire i parenti tumulati nella congrega. adesso vuole estumulare i feretri,(premetto che mio padre è tumulato dagli anni 70). Il vescovo può fare questo. grazie mille

    1. X Michele,

      grazie, innanzi tutto, per l’immeritata fiducia!

      L’art. 63 D.P.R. 10/09/1990, n. 285, recante l’approvazione del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, ci fornisce qualche spunto di riflessione preliminare.

      In caso di concessioni di aree (art. 90 D.P.R. n.285/1990), si ha un duplice fine funzionale e strumentale:

      a) concessione dell’area, ad un dato fine (concessione che attiene al demanio dell’area cimiteriale, e puo’ essere oggetto di istituzione, con regolare atto di concessione, di diritti di terzi (rispetto al titolare della demanialità).

      b) costruzione sull’area, cosi’ concessa, di un edificio sepolcrale affinche si possa esercitare lo jus sepulchri.

      Il sepolcro, è sì di proprietà dei concessionari, anche se il suo diritto di utilizzo non e’ legato all’esercizio della proprietà di esso, bensi’ all’appartenenza alla famiglia ecc. ecc., sin quando duri la concessione, cessando questultima, il manufatto cessa di essere di proprietà dei concessionari, per divenire (per accessione, ex art. 935 Cod.Civile) parte del demanio comunale.

      Per inciso, si dovrebbe anche considerare quale sia la l’essenza prima ed il significato profondo di demanio.

      Non si rileva incongruenza, qualora si tenga presente la distinzione tra la concessione dell’area, ad un dato fine, rispetto al manufatto erettovi.

      Ma, trattandosi di concessione ad “ente” (confraternita, corpo morale, congrega…), va tenuto sempre presente come vi sia un doppio livello di rapporti, il primo intercorrente tra comune ed ente, che puo’ anche essere (in relazione all’epoca in cui sia sorto) perpetuo. il secondo, invece, è intrattenuto tra l’ente e le persone appartenenti ad esso stesso.

      Sotto questo ultimo profilo la durata di permanenza di un feretro potrebbe anche essere a tempo determinato (essendo indipendente dal rapporto costituito tra comune e congrega).

      In caso di modifica dell’ordinamento dell’”ente” (per quelli ecclesiastici si veda anche la Legge n. 222 del 20 maggio 1985), cher avvenga, ovviamente, in conformità alla sua natura, l’ente dovrebbe porsi la questione se rapporti pregressi possano subire modifiche a seguito di una successiva diversa regolazione dei rapporti tra ente/appartenenti (aspetto su cui, in assenza di altri elementi, e’ ben difficile fornire indicazioni di sorta).

      La durata di questo secondo rapporto, e’ disciplinata dall’ordinamento dell’ente.

      In linea generale, dovrebbe pur sempre valere l’irretroattività della norma giuridica e contrattuale, bisognerebbe consultare e scrutinare attentamente il decreto vescovile con cui si incide unilateralmente sulla durata del rapporto concessorio, provocandone anzi tempo l’estinzione.
      posti
      Esso com’è stata motivato e giustificato? Quali ne sono i presupposti giuridici? Al momento non ho altri elementi per giudicare correttamente!

  4. X Anastasio,

    Per il generalissimo principio del tempus regit actum e dell’affidamento (= buona fede) una concessione perpetua è e rimane tale, essendo in ultima istanza INTANGIBILE! e pertanto non modificabile, quale rapporto già perfetto, men che meno unilateralmente da una parte sola, magari per capriccio!

    I feretri tumulati in sepoltura concessa a tempo indeterminato risultano, pertanto, estumulabili d’ufficio solo in poche remote ipotesi, a dire il vero anche piuttosto rarefatte come: soppressione del cimitero, revoca per interesse pubblico, dichiarazione di decadenza e se il camposanto di cui Lei mi parla è comunale l’adozione di atti competerebbe pur sempre al Comune, esercitando la confraternita, sui loculi in oggetto, un semplice diritto di gestione. Il cimitero anche se fosse privato ovvero di proprietà della confraternita (= impiantato e costruito prima dell’entrata in vigore del Testo Unico Leggi Sanitarie avvenuta nell’agosto 1934…cioè non proprio l’altro ieri!) sarebbe comunque sottoposto alla vigilanza comunale (Art. 104 comma 4 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285)

    L’attuale legislazione statale (DPR 10.9.1990 n.. 285) prevede: a) la concessione a privati di area su cui questi realizzano a propria cura e spese per sé e/o la propria famiglia il sepolcro (artt. 80/3, 90/1, 91, 92, 93, 94);

    b) la concessione di area ad ente su cui detto ente costruisce sepolture a sistema di tumulazione, per collettività, (art. 90/1), alla condizione che l’uso di dette sepolture sia riservato alle persone contemplate dall’ordinamento dell’ente (confraternita) e dall’atto di concessione dell’area (93/1). Quindi la cessione in uso dei loculi a soggetti estranei a questo secondo rapporto (tra confraternita e privato cittadino) di diritto squisitamente è vietato, in quanto illegittimo e di per sè sarebbe violazione già sufficiente a provocare la dichiarazione di decadenza della concessione per grave inadempimento contrattuale.

    La costruzione avviene a cura dell’ente, con progetto che deve essere approvato nei modi di cui all’art. 94 del DPR 285/90. Rispetto alla normativa seguita in genere per costruzione di sepoltura da parte di confraternite, per le urne cinerarie vi è, poi l’ulteriore obbligo di legge che gli spazi siano dati in concessione unicamente ad enti morali (art. 80/3).

    In ogni caso confraternite ed enti morali non possono mirare a fare oggetto di lucro e di speculazione (art. 92/4) per questa attività. Lucro e speculazione, in termini civilistici sono da intendersi come incremento patrimoniale.

    La concessione dell’area per sepolture private è a titolo oneroso (art. 95). In Italia è usuale equiparare le concessioni per sepolture ad enti a quelle per privati ai fini della onerosità delle stesse. Semmai e’ da valutare la differenza di tariffa da applicare e quindi fissarle anche in relazione alla numerosità di sepolture che si vanno a realizzare. Si richiama, per le tariffe per conservazione di urne da applicarsi da parte dell’ente, il paragrafo 14.3 della circolare del Ministero della Sanità n. 24/93: “Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall’art. 92/4 e cioè le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il Consiglio Comunale deve vigilare su tali tariffe.”.

    Alla luce di queste chiare disposizioni, tassative ed inderogabili, Le consiglio una segnalazione in primis al comune per denunciare l’eventuale abuso (anche un’azione in sede civile per inosservanza delle obbligazioni contrattuali da parte della confraternita potrebbe esser esperibile) Se dovessero ricorrere gli estremi di un reato, bisognerà interessare del fatto la Magistratura siccome in una generale situazione di carenza di spazi sepolcrali, in più di un occasione è intervenuta l’Autorità Giudiziaria per stroncare il mercimonio di loculi, ripeto il concetto: proibito dalla Legge! Sono strumenti giuridici di tutela del Suo diritto di sepolcro molto seri ed impegnativi: si debbono lungamente ponderare le eventuali conseguenze prima di procedere in tal senso!

  5. Ciao Carlo e grazie per la tua pronta risposta. Ho un po’ le idee confuse. ti dico: il regolamento della confraternita è del 1950. ed il mio congiunto associato giace nel loculo acquistato e pagato in vita dal 1965. la tumulazione ritengo essere perpetua e nemmeno da legare al nuovo regolamento del comune come ha fatto la confraternita negli anni 90 con un “nuovo” regolamento. Voglio dire, questi qua, stanno intimando ai congiunti che d’ufficio procederanno alla estumulazione…con quali normative? NON ESISTONO NORMATIVE DEL GENERE. inoltre, non esiste nessuna pubblica utilità ne abbandono e disinteresse della tomba… Costoro cercano di estumulare illegalmente, per rivendersi i loculi a prezzo pieno e a gente che non è associata alla confraternita. Immagino che non sia consentito scopo di lucro e che una tumulazione avvenuta in una confraternita e quindi concessionaria, non abbia scadenza alcuna. Corregimi se sbaglio, ma mi pare che tutta la giurisprudenza sia concorde su questa cosa

  6. X Anastasio,

    L’art. 63 DPR 10/9/1990, n. 285, recante l’approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, quale norma quadro da implementare , poi, attraverso regolamentazione comunale di dettaglio, ci fornisce qualche spunto di riflessione.

    In caso di concessioni di aree (art. 90 DPR 285/1990), si ha un duplice fine funzionale e strumentale:

    a) concessione dell’area, ad un dato scopo (concessione che attiene al demanio dell’area cimiteriale, e può essere oggetto di costituzione, con regolare atto di concessione, di diritti di terzi (rispetto al titolare della demanialità).

    b) costruzione sull’area, così concessa, di un edificio sepolcrale affinché si possa esercitare lo Jus Sepulchri.

    Il sepolcro, è sì di proprietà dei concessionari, anche se il suo diritto di utilizzo non è legato all’esercizio della proprietà di esso, bensì all’appartenenza alla famiglia, se il sepolcro sorge come di tipo familiare, sin quando duri la concessione, cessando quest’ultima, il manufatto cessa di essere di proprietà dei concessionari, per divenire (accessione, art. 935 Cod.Civile) parte del demanio.

    Per inciso, si dovrebbe anche considerare quale sia la natura ed il significato di demanio.

    Non si rileva incongruenza, qualora si tenga presente la distinzione tra la concessione dell’area, ad un dato fine, rispetto al manufatto erettovi.

    Ma, trattandosi di concessione ad “ente”, cioè a Confraternita, la quale veda riconosciuta la sua personalità giuridica, va tenuto sempre presente come vi sia un doppio livello di rapporti, il primo intercorrente tra comune ed ente, che può anche essere (in relazione all’epoca in cui sia sorto) perpetuo. il secondo, invece, è intrattenuto tra l’ente e le persone appartenenti ad esso stesso.

    Sotto questo ultimo profilo la durata di permanenza di un feretro potrebbe anche essere a tempo determinato (essendo indipendente dal rapporto intercorrente tra comune/ente).

    In caso di modifica dell’ordinamento dell’ente, che avvenga, ovviamente, in conformità alla sua natura, la confraternita dovrebbe porsi la questione se rapporti pregressi possano subire modifiche a seguito di una successiva diversa regolazione dei rapporti tra ente/appartenenti (aspetto su cui, in assenza di altri elementi, è ben difficile fornire indicazioni di sorta).

    La durata di questo secondo rapporto, tra confraternita e privato cittadino è, comunque regolata dall’ordinamento dell’ente.

    Si ritorna all’ordinamento dell’ente (confraternita), osservando come, se questo non sia previsto dallo Statuto (o altrimenti definito), la durata del diritto d’uso potrebbe risultare da atto adottato dall’ente (confraternita).
    Per altro, non mancano casi in cui taluni enti operino per …consuetudine e non sulla base di formali deliberazioni …

    Nel caso di concessioni ad enti, non si ha un termine per la durata della tumulazione (e quindi per le estumulazioni; vi sono indicazioni per le concessioni fatte a persone e/o famiglie, dato dall’art. 86 comma 1 dPR 10/9/1990, n. 285). Vi è invece, un diverso trattamento, una volta effettuata l’estumulazione, a seconda che essa abbia avuto una durata superiore o pari/inferiore a 20 anni.

    Le ossa estumulate (sempre che sia accertato l’avvenuto completamento dei processi di scheletrizzazione) possono essere collocate in altre tumulazioni (es.: cellette ossario, tumulazioni per feretri) che la famiglia abbia già in precedenza, avute in concessione e per le quali il defunto di riferimento abbia titolo ad esservi accolto, in quanto appartenente alla famiglia del concessionario (e l’appartenenza alla famiglia del concessionario è definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria).

  7. BUONGIORNO CARLO, VIVO IN UN PAESINO DELL’AGRO ROMANO DOVE ALCUNE CONFRATERNITE HANNO DELLE AREE CIMITERIALI IN CONCESSIONE NELLE QUALI HANNO COSTRUITO LOCULI PER GLI ASSOCIATI.
    I MIEI NONNI RIPOSANO IN UNA DI QUESTE. PER UNI DI LORO DECEDUTO NEL 65 MI ARRIVA UNA LETTERA DELLA CONFRATYERNITA CHE MI INTIMA DI PAGARE IL RINNOVO CONCESSIONE PER IL LOCULO ALTRIMENTI VERRA’ ESTUMULATO D’UFFICIO. IL LOCULO COSTA 1500 EURO SEMPRE LO STESSO, ALTRIMENTI ESTUMULANO E METTONO NELLE CELLETTE OSSARIE E OVVIAMENTE HO CAPITO CHE SI RIVENDONO IL LOCULO AD UN ALTRO CHE MAGARI NON è NEMMENO ASSOCIATO. LO STATUTO DELLA CONFRATERNITA è DEL 1951 ED IN GENERE DA QUELLO CHE NE SO LE CONCESSIONI IN QUESTI CASI SONO PERPETUE E QUINDI NON VALGONO I REGOLAMENTI COMUNALI CHE SUBENTRANO E NEMMENO UN PROBABILE RINNOVO DELLO STATUTO DELLLA CONFRATERNITA DEGLI ANNI 90. NON è PER I SOLDI DEL LOCULO MA MI CREDA SIGNOR CARLO, MI DA FASTIDIO CHE DEBBANO FARE COMMERCIO DI LOCULI DOPO SOLTANTO NEMMENO 50 ANNI DALLA MORTE DI MIO NONNO.. OVVIO QUELLO CHE DICO IO VALE ANCHE PER I PARENTI DEGLI ALTRI DEFUNTI ASSOCIATI. COME MI DEVO COMPORTARE DAVANTI A QUESTI ATTEGGIAMENTI TRUFFALDINI?
    GRAZIE E COMPLIMENTI.. HO LETTO I VARI POST, LEI è DAVVERO MOLTO ESAUSTIVO

  8. X Salvatore,

    se il sepolcro fu costituito dalla confraternita in regime di perpetuità esso è intangibile (può solo decadere o esser revocato per motivi di pubblica utilità) ed forma oggetto di diritti perfetti ed acquisiti, non soggetti ad interventi ablativi, vale a dire: per il principio della buona fede, dell’affidamento e soprattutto del TEMPUS REGIT ACTUM (= generale irretroattività della norma giuridica) una concessione a tempo indeterminato non può esser sottoposta a scadenza trentennale, né, quindi, a successivo rinnovo (utile, quest’ultimo a rimpinguare le finanze della confraternita). Tutta la dottrina è concorde su quest’aspetto di diritto sostanziale.

    Attenzione: l’atto di fondazione del sepolcro potrebbe contenere una clausola la quale, delineando un rapporto dinamico ed “in divenire”, preveda l’aggiornamento del rapporto concessorio in base alle nuove norme stabilite, IN FUTURO; dai diversi regolamenti comunali di polizia mortuaria che, eventualmente dovessero susseguirsi nel tempo. Sarebbe, allora, il caso dello JUS SUPERVENIENS.

    L’atto di concessione (per il caso specifico) ed il regolamento comunale di polizia mortuaria (come parametro generale) hanno entrambi valore normativo, ovviamente il regolamento comunale è funzionalmente sovraordinato, in quanto si colloca a monte, come premessa necessaria, in tutti i procedimenti di polizia mortuaria che interessino il comune.

    Sarebbe allora assai opportuno definire la relazione gerarchica tra atto di concessione e regolamento comunale di polizia mortuaria, in base ad un criterio cronologico. Eventuali riforme o novelle del regolamento municipale di polizia mortuaria si applicano ex nunc (cioè da adesso in poi) solo ai nuovi rapporti di concessione, al momento del loro perfezionarsi (tempus regit actum) oppure hanno valore ex tunc (già da allora) con riflessi, al passato, sulle concessioni già poste in essere (jus superveniens) quando vigeva una diversa disciplina?
    “Lex posterior derogat priori”, dicevano i giuristi romani, tale brocardo è stato, poi, codificato nel nostro ordinamento moderno dall’art. 15 delle “Disposizioni sulla legge in generale” del Codice Civile, siccome “la Legge non dispone se non per l’avvenire”, anche se l’assoluta irretroattività della norma è tassativamente sancita solo per la Legge Penale (Art. 25 comma 2 Cost.).

    Alla concessioni cimiteriali si applica lo jus superveniens solo se
    quest’ipotesi sia contemplata dall’atto di concessione in primis, ed, in
    seconda istanza, dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

    In difetto di disposizioni a tal proposito continueranno a valere le norme, ancorché abrogate, in vigore, però, all’atto della stipula della concessione, provocandone una sorta di ultrattività

    Secondo alcuni “tecnici” del diritto funerario se l’atto di concessione non precisa la retroattività sui suoi effetti giuridici dello Jus Superveniens, ossia delle successive modifiche del regolamento comunali di polizia mortuaria, di cui si ribadisce la centralità per dirimere potenziali antinomie di questo tipo, dovrebbero, dovrebbero valere ancora le vecchie norme, salvo una diversa, esplicita statuizione del nuovo regolamento municipale di polizia mortuaria, ecco perchè sia così importante inserire nel testo in esame presso il Consiglio Comunale una disposizione ad hoc!

    Le concessioni cimiteriali, per quanto riguarda la durata (e non solo, anche per altri aspetti) sono disciplinate dalle norme vigenti al momento del loro sorgere, regolazioni che non possono, di norma, subire modificazioni nel tempo, se non altro per il fatto che una tale eventualita’ (insostenibile) comporterebbe una lesione del principio dell’affidamento dei terzi e di buona fede e della stessa certezza del diritto Attenzione, però, sia l’atto di concessione, sia il regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbero, in sé, contenere una sorta di clausola sullo jus superveniens, con cui si affida alle norme future anche la soluzione di casi pregressi, con ciò conferendo alle fonti regolamentare che si succederanno nel tempo l’arduo compito di regolare, alla luce, appunto dello jus superveniens, situazioni preesistenti (diritti perfetti ed acquisiti???) fatte salve le condizioni di maggior favore, come accade proprio per la perpetuità delle concessioni.

  9. Salve sono il segretario di una confraternita in Calabria da circa un anno.
    La congrega era tutta transennata per un ordinanza del sindaco per la messa in sicurezza. Con tanti sacrifici la stiamo rilanciando facendo opere di ripristino e nuovi assentati. Tutto ciò con i soldi dei rinnovi concessione dei defunti. Ma alcuni parenti sono contrari, nonostante contenti del ripristino, e nn vogliono pagare perchè dicono che i loro parenti hanno pagato una vita per stare li e di conseguenza nn devono dare nulla( quindi pepetuo secondo loro). Ultima cosa: nello statuto precedente a quello attuale (datato 12/04/1953) la congrega dava al momento del decesso: cripta nel cimitero, bara, lastra, trasporto, mentre dal 1993 la confraternita segue il D.P.R. 10/09/1990 ed il regolamento di polizia mortuaria del Comune di Crotone (30 anni + 30 anni). La mia domanda è : vale il regolamente del 1993 e quindi retroattivo oppure ditemi voi come posso sciogliere questo nodo. Grazie

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