Pubblichiamo questo carteggio intercorso tra la redazione di www.funerali.org ed un nostro affezionato lettore.
Cara redazione,
Proprio stamane sono venuti a trovarmi in Ufficio i responsabili della confraternita di cui gia’ vi scrissi, per sollecitarmi la esecuzione delle operazioni cimiteriali a suo tempo da medesimi richieste ed autorizzate dalla Giunta Comunale della mia citta’ con tanto di delibera la quale, come ricorderete, li esonerava dal corrispondere somme per la esecuzione di quanto richiesto. Il Priore di questa confraternita, mi permetta il termine, pretenderebbe, per guadagnare spazio nell’ipogeo della tomba in questione, la esecuzione di una serie di riduzioni di feretri giacenti nei loculi da quaranta e piu’ anni.
Ho fatto presente che un priore non ha diritto alcuno di richiedere le riduzioni di R.M. solo perche’ la sua confraternita e’ proprietaria dei loculi occupati; mi pare che la legge non dia loro la titolarita’ di disporre delle spoglie mortali del ‘de cuius’ che spetta unicamente ai parenti piu’ prossimi.
Il priore dichiara di aver esperito degli accertamenti anagrafici e comunicata, a mezzo pubbliche affissioni, la necessita’ di rientrare in possesso dei loculi occupati, ma senza ottenere alcun risultato soddisfacente; per tal motivo vorrebbe che il Comune risolvesse per loro il problema, permettendogli di recuperare spazio all’interno dell’ipogeo.
Ma vista la situazione, non potrebbero rivolgersi all’autorita’ giudiziaria per trovare una soluzione al problema?
Infine mi hanno fatto presente che all’interno della tomba ipogea si trovano una serie di casse contenenti ‘mezze riduzioni’: cosi’ le hanno definite e mi hanno detto che prima la normativa consentiva simili operazioni e che vorrebbero, al pari delle cassette ossario riporle tutte in un unico loculo. A tal proposito chedo qual’era la legge che consentiva queste ‘mezze riduzioni’ e come oggi ci si deve comportare di fronte ad esse: vanno considerate come fossero cassette ossario e quindi senza obbligo di tamponatura del loculo oppure la prassi e’ diversa, oppure ancora, hanno detto una menzogna? Personalmente non ho mai sentito parlare di ‘mezze riduzioni’!
Lettera firmata
RISPOSTA:
Gentile Lettore,
Le cappelle funerarie in uso alle confraternite rientrano tra i sepolcri privati nei cimiteri in concessione ad un ente, in quanto le confraternite sono, generalmente, enti ecclesiastici (quali, oggi, regolati dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, a seguito delle modifiche al Concordato ed ai Patti Lateranensi di cui all’accordo firmato a Villa Madama il 18.2.1984).
Il tempo di permanenza di un feretro nella tomba appartenente ad una confraternita e’ regolato innanzitutto dall’atto costitutivo (statuto) della confraternita stessa.
Se non si puo’ esaminare questo documento nei suoi dettagli si rischia una logomachia, ossia un parlar del niente di cui noi italiani siamo specialisti.
Solo in questo caso, scaduto il tempo di sepoltura (da non confondersi con la durata della concessione che, per esempio, potrebbe esser anche perpetua) Il Priore avrebbe titolo per richiedere la riduzione dei resti ossei cosi’ da liberare spazio in funzione di nuove tumulazioni.
Ricordo il limite fisico della capienza del sepolcro enunciato dall’Art. 93 comma 1 DPR 285/90, unica vera compressione per lo jus sepulcrhi.
Innanzi tutto bisogna valutare l’atto di concessione con tutte le sue clausole (il priore, in deroga al principio generale delle jure sanguinis potrebbe aver titolo nel disporre dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato in assenza di soggetti legittimati da legami di consanguineita’ con il de cuius).
Non da ultimo va, poi, considerato il regolamento comunale di polizia mortuaria; esso, infatti, potrebbe contenere una norma di questo tipo: ‘Chi richiede un’operazione cimiteriale e’ ritenuto agire in nome e per conto di tutti gli altri aventi titolo).
Il Priore, allora, dichiarando su propria responsabilita’ (se la dichiarazione e’ mendace vi sarebbe falso in atto sostitutivo di atto di notorieta’) , il consenso, l’inazione o peggio ancora il disinteresse (o l’irreperibilita’?) dei famigliari dei defunti oggetto di riduzione potrebbe esercitare una sorta di surroga.
Solo se i resti mortali sono una sorta di ‘res nullius’ (mi si consenta l’espressione giuridicamente impropria) poiche’ non sono piu’ esercitabili su di loro atti di disposizione in quanto mancano parenti individuati secondo gli Artt. 74 e seguenti del Codice Civile (l’Art. 77 del Codice Civile riconosce vincoli di parentela entro il sesto grado, in mancanza di questi si configura il disinteresse) il concessionario potrebbe in qualche modo subentrare (il condizionale e’ d’obbligo) anche perche’ il Comune ha tutto l’interesse a massimizzare la capienza degli spazi cimiteriali.
In questa logica e’ da incentivare quanto da Lei descritto e cioe’ la riduzione in resti e nuovo uso del manufatto.
Dal punto di vista economico, basta introdurre diritti di estumulazione e tumulazione tali da rendere utile al cittadino l’operazione e al tempo stesso garantire un afflusso di risorse all’ente locale. Tenga presente che essendo concessioni perpetue, se non venissero usate, occorrerebbe costruire nuovi loculi e al tempo stesso pagare da parte del cittadino un importo molto maggiore di quello che ne puo’ derivare dalla riduzione in resti e uso con nuovo feretro.
Un cavillo su cui giocare per ricavarsi un minimo spazio di manovra potrebbe proprio esser la definizione di cadavere, considerando i recenti orientamenti legislativi e giurisprudenziali sulla semantica di salma, cadavere, resto mortale ed ossa.
I defunti aventi diritto ad esser sepolto nell’avello della confraternita possono esser ivi tumulati come feretri, cassette ossario, (forse urne?) o contenitori di resti mortali, essenziale e’ la presenza simbolica dei loro corpi piu’ o meno decomposti o degradati a cenere.
L’assoluto divieto di estumulazione o l’inaccessibilita’ del feretro (si veda la tipologia della ‘tomba chiusa’ per volonta’ del fondatore del sepolcro) inibirebbero, invece, qualsiasi operazione volta a movimentare o manomettere i feretri.
Comunque, ricapitolando, Una volta avvenuta la tumulazione, l’estumulazione e’ ammessa solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato, mentre non e’ ammessa l’estumulazione se si tratta di concessione perpetua, ma la spoglia tumulata deve rimanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), sempre se non ricorre l’ipotesi di cui al successivo art. 88, cioe’ quando venga richiesto il trasferimento in altro sepolcro, o per riduzione in resti. La traslazione ad altra tomba, se trattasi di sepoltura dedicata, ossia legata alla permanenza di quel determinato defunto in quella particolare tomba implica un mutamento di fine del rapporto concessorio da cui scaturisce la decadenza. Nel silenzio del fondatore del sepolcro la raccolta delle ossa e’ permessa, ma la cassettina di zinco (Artt.36, 85 comma 3 e 86 comma 5 DPR 285/90 ) dovra’ sempre esser ivi tumulata.
Da quest’ultima previsione normativa discende l’elemento determinante della richiesta, o quanto meno dell’assenso, di chi abbia titolo a disporre della salma o resti mortali.
Conseguentemente, se l’attuale concessionario del loculo (il Priore), presenta istanza di estumulazione, tale richiesta va accolta se quanti hanno diritto a disporre delle salme o resti vi aderiscano o vi acconsentano (o dimostrino inequivocabilmente inerzia parificabile al disinteresse); in difetto, il comune si limitera’ a formulare, per iscritto, l’esigenza che la parte richiedente produca tale adesione o consenso, ricordando come unicamente chi abbia relazioni parentali di grado adeguato possa decidere della salma o dei resti, disponibilita’ che non e’ assumibile da terzi.
Sara’, ovviamente, in concessionario (ossia la confraternita) ad accollarsi ogni onere. la tumulazione presuppone pur sempre una sepoltura privata quindi ogni intervento su di essa e’ da sempre a carico dei richiedenti, ben prima dell’entrata in vigore dell’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26.
Le cosiddette ‘mezze riduzioni’ sono, in realta’, una fattispecie piuttosto gergale legata ai resti mortali (leggasi esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo.conservativo) oggi definiti dal DPR 15 luglio 2003 n. 254.
Prima del DPR 254/2003 la confusione regnava sovrana, infatti, anche il DPR 285/90 pasticcia spesso i due concetti, oggi semanticamente cosi’ diversi.
Occorsero, in itinere due interventi istruttivi ossia le circolari 24 giugno 1993 n. 24 e 31 luglio 1998 n. 10 per cercare di mettere un po’ d’ordine alla materia.
In pratica, il cadavere parzialmente incorrotto rinvenuto nell’estumulazione, considerato il suo stato di avanzata corificazione (parziale prosciugamento dei tessuti con conseguente diminuzione della massa corporea) veniva racchiuso in una sola cassa di zinco piuttosto bassa, cosi’ da permettere l’inserimento di questo contenitore e di un feretro intero in un unico loculo.
Questa procedura spesso molto diffusa e’ palesemente contra legem almeno dopo l’emanazione della circolare ministeriale 31 luglio 1998 n. 10 (paragrafo 3) secondo cui il rifascio della cassa, per consentirne la perfetta ermeticita’, anche ai sensi dell’Art. 88 comma 2 DPR 285/90 e’ d’obbligo solo quando si rilevi la presenza di parti molli con conseguente percolazione di liquidi cadaverici. Non sono, quindi ammesse bare di solo metallo: di zinco possonono esser solo le cassette ossario (Art. 36 DOP 285/90) le controcasse indifferentemente interne o esterne per i cofani lignei di cui agli Art. 30 e 77 DPR 285/90 (si veda amche il paragrafo 16 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 contenente l’allegato tecnico per le tumulazioni in deroga di cui all’Art. 106 DPR 285/90) ed i cassoni per avvolgimento esterno di quei feretri di cui agli Art. 30 e 77 DPR 285/90 interessati, pero’, da fenomeni percolativi con conseguente fuoriuscita di gas e liquidi, cosi’ come specificato dalla Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10.
Analogamente nicchie ed avelli in cui siano racchiusi cassette ossario, urne cinerarie o resti mortali (anche entro i recipienti di cui alla risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004, senza quindi l’obbligo di almeno la cassa di legno) non necessitano di muratura ermetica (ex paragrafo 13.1 Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24), dovranno, pero’ esser egualmente tamponati (semplice lapide fissata con staffe, chiavarde…) per evitare infiltrazioni di umidita’, acque piovane tentativi di effrazione o gesti profani da parte di sconsiderati.
Al momento, eccezion fatta per eventuali normative locali, di cui non sono a conoscenza, solo due regolamenti regionali (Lombardia Art. 16 comma 3 Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 ed Emilia Romagna Art. 2 comma 14 Reg. Reg. 23 maggio 2006 n. 4) prevedono espressamente la possibilita’ di riporre piu’ recipienti per resti mortali in un unico loculo, altrimenti vale il disposto della Circolare Ministeriale 24 luglio 1993 n. 24 (un solo feretro, ma piu’ urne o cassette ossario sia o meno presente una bara).
Mia Madre è morta nel 2002 con regolamento 20 anni nei locoli Comunali, nel 2008 anno approvato il nuovo regolamento da 20 anni a 30 anni. Mettendo una clausa chi vorrebbe aderire nello stesso Loculo a tempo 2(due) anni a versare € 300,00 per poter stare nello stesso Loculo dalla entrata in vigore del nuovo Regolamento.Il Comune non ha mai mandato la comunicazione tramite Raccomandata ai eventi diritti quelli Loculi Comunali per poter aderire alla estensione dei 10 anni.Ha invece comunicato solo alle confraternite che loro si sono subito allertati comunicando ai loro confraterni di effettuare le varianti.La mia domanda è ; Io e altri che ci troviamo nella stessa condizione cioe 20 anni, la comunicazione telefonica della ditta che devono effettuare le operazioni di esumazioe senza comunicare tramite Racc.a.r. del responsabile del settore.I confraterni tuttoggi stanno prolungando da 20 anni a 30 anni .questo e possibile per loro??? c’è qualche articolo perchè noi non possiamo avere lo stesso diritto a rimanere nello stesso loculo e prolungando di 10 anni e pagare il dovuto. L’ordinanza del Sindaco sono per tutti i loculi Comunali e quelli delle Confraternite o c’ì sono Morti di serie (A) e serie(B) .Grazie
X Domenico,
il regolamento comunale di polizia mortuaria con relative ordinanze di attuazione è sovrano nella gestione del cimitero, e prevale, in quanto atto normativo emanato da un’istituzione pubblica (il Comune), su altre fonti di regolamentazione pattizie o interne tra la confraternita ed i suoi associati sull’uso dei loculi. E’tutto da verificarsi quale sia la natura del diritto reale (?) che si costituisce sulle tombe di cui all’oggetto del Suo intervento. Di solito la durata della sub-concessione tra Confraternita e privato cittadino è stabilita dall’ordinamento del corpo morale (la congrega), ed il Comune vero titolare del bene cimitero, non interviene di solito in questo rapporto subordinato di secondo livello, se non per comprovate ragioni di interesse pubblico.
Sulla pubblicità-notizia da conferire opportunamente alla decisione del Comune (soprattutto nei modi e nelle forme, purchè non troppo gravose per l’ente comunale, vi sono, sostanzialmente opinioni divergenti, anche profondamente. Secondo un certo orientamento, molto minimale, quando il Comune ha assolto l’obbligo di comunicazione legale (pubblicazione dell’atto in albo pretorio e telematico) ha già adempiuto nell’informare il cittadino con la dovuta diligenza (magari anche tramite affissioni in cimitero o sui loculi in estumulazione), non sussistono più vincoli giuridici di potenziale illegittimità e. così il gestore del cimitero è autorizzato a procedere con i disseppellimenti programmati.
Buongiorno , ho un quesito, nel
Cimitero di un paese della Calabria in 3 loculi appartenenti alla confraternita con concessione 99 anni, giacciono da più di 50 anni 3 persone . Mia suocera è venuta a mancare una settimana fa , anche lei iscritta alla confraternita . Noi parenti stiamo parlando con il priore per metterla in una dei loculi di queste 3 persone perché ai tempi sono stati i genitori affidatari affettivi di mia
Suocera .il priore mi indicò di richiedere uno stato di famiglia dopodiché avremmo dovuto pagare una somma di €350 per il rinnovo della concessione e avremmo potuto tumultare mia suocera in uno di questi 3 loculi . Ho provveduto a farmi
Rilasciare dal comune di residenza (del padre affidatario ..un tempo nel 1933 non si usava fare carta da tribunale per le
Adozioni ma si facevano a livello morale e affettivo ) lo stato di famiglia storico alla data di nascita dell’ultimo componente della famiglia e in effetti mia suocera rientra nello stato di famiglia di quest’ultimo insieme alla mamma, la nonna (adottiva ) , nella stato di famiglia poi rientra mio suocero e i primi 4 figli .
Ora il
Priore dice che questo documento non serve a nulla, e che lui nonostante siano passati più di 50 anni non può procedere all’esumazione in quanto il cimitero ha loculi vuoti da riempire e che a livello legale non può perché dal certificato di famiglia non risulta il
Grado di parentela . Dopo questa risposta del priore ho provveduto a richiamare il
Comune che mi ha rilasciato il
Documento per aver il
Certificato integrato con i gradi di parentela, ma la risposta è stata che una volta non si usava.
Chiedo gentilmente di avere una risposta
Grazie
Gli atti di disposizione su spoglie mortali richiedono sempre una legittimazione per vincolo coniugale o rapporto di consanguineità. Tutto ciò è legalmente documentabile anche con una certa facilità di forme. A nulla valgono, almeno avanti l’autorità comunale, rapporti di natura morale ed affettiva. Solo il Giudice potrebbe aderire a questa tesi, calcolando come nei nuovi concetti di “famiglia” ammessi dall’Ordinamento Italiano possano eventualmente ricomprendersi nuclei di persone perfette estranee per la Legge, ma magari unite da un vincolo d’AMORE sincero ed indissolubile, purtroppo non formalizzato dinanzi la pubblica autorità. Senza esser attratti nella spirale della burocrazia auto-referenziale (Priore e Comune non comunicano sufficientemente bene tra loro e si rimpallano le rispettive responsabilità) chi e scrive, da necroforo, convertitosi al pragmatismo cimiteriale, consiglia di ponderare questa soluzione: https://www.funerali.org/cimiteri/istituto-delle-benemerenze-una-trasgressione-calcolata-alla-natura-gentilizia-del-sepolcro-57306.html
Può davvero rappresentare una via di uscita formalmente ineccepibile, per conferire sepoltura certa ed immediata a Sua suocera.
Risentiamoci su questo “servizio” on line, semmai prima di intraprendere autonomamente iniziative non sufficientemente prima soppesate a dovere, forse per scarsità di trattazione dell’argomento. Il rischio concreto è avvilupparsi nel vortice degli incartamenti da produrre agli atti e quindi, poi, finire con il desistere per ragioni di mero stress emotivo o – piuttosto – monetarie.
Ringrazio per la risposta tempestiva.