Premessa n.1: con il termine 'traslazione' si intende un' operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra. La bara viene quindi movimentata per esser tumulata, inumata o cremata; essa in rapporto alla sua destinazione puo' esser manomessa con la rimozione del coperchio, ad esempio per neutralizzare la cassa di zinco in caso di interro o incinerazione, oppure esser soggetta al cosiddetto 'rifascio', ai sensi del paragrafo 3 Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10 quando, al contrario, occorra rinforzarla con una cassone esterno di zinco in modo da garantirne la tenuta stagna.
La traslazione comporta sempre una preventiva esumazione o estumulazione per disseppellire la cassa (nel senso di smurarla dalla, cella o dissotterrarla dalla fossa).
Premessa n.2 In vigenza di DPR 285/90 le operazioni di esumazione e di estumulazione straordinarie e le traslazioni vengono eseguite alla presenza di operatori sanitari, i quali sia nei confronti del gestore, sia degli utenti, si
assumono la responsabilita' della esecuzione delle operazioni. Essi ai sensi dell'Art. 51 comma 2 hanno anche il potere di elevare sanzioni amministrative ex 107 DPR 285/90 ed Art. 358 Regio Decreto 1265/1934 in caso di comportamenti contra legem.
Sulla scia della semplificazione delle procedure in materia sanitaria approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle giunte regionali il 9 febbraio 2006, documento che e' considerato come oggetto di attuazione attraverso una specifica intesa dall'art. 5 AS 1249, i cui lavori parlamentari sono in corso molte regioni, per la verita' anche con un certo anticipo rispetto a questo atto di indirizzo, attraverso provvedimenti di varia natura alcune regioni come:
· Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 115-6947)
· Lombardia (Art. 20 comma 7 regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6)
· Emilia Romagna (Art. 12 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19)
· Liguria (Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2006, n. 225)
· Umbria (Deliberazione della Giunta Regionale in attuazione della DGR 296/2006)
Hanno deliberato di sospendere o, addirittura, abolire l'obbligo della presenza di operatori sanitari durante le traslazioni, trasferendo questa responsabilita' in capo ai necrofori in servizio presso il cimitero in cui avviene l'esumazione o l'estumulazione.
In regime di DPR 10 settembre 1990 n. 285 l'articolo 88 assegnava al coordinatore sanitario un duplice compito:
constatare la perfetta tenuta del feretro per evitare eventuali fenomeni percolativi durante il trasporto.
dichiarare che il suo trasferimento in altra sede puo' farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
A giudizio della dottrina (1), l'articolo 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri.
Da queste considerazioni consegue l'ammissibilita' della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento dei feretri all'interno del medesimo cimitero.
Nel caso in cui tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede si propende perl'inammissibilita' della delega.
(1) Cfr. BRUSCHI – PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.
Se, allora si tratta di verificare la tenuta del feretro (art. 88 DPR 285/1990) fattispecie che la normativa regionale (legge e regolamento) non considera, da qualificare, quindi, come tuttora vigente, e' comunque necessario un verbale di tale constatazione, prodromico alla stessa autorizzazione al trasporto.
Bisogna controllare che non vi siano perdite di liquami dovuti alla fessurazione dello zinco e le assi della cassa lignea non abbiano subito stress meccanico dovuto alla sovrappressione dei gas putrefattivi.
Non si puo', infatti, autorizzare un trasporto di feretro non a norma.
La questione, allora, verte su chi abbia la competenza per tale certificazione.
Ovviamente, la verbalizzazione del rispetto delle prescrizioni va fatta in tutti i casi, indipendentemente se il trasporto interessi un unico comune o piu',Infatti, il rispetto delle relative norme igienico-sanitarie va verificato in relazione a 'quel' tipo di trasporto e cio' costituisce l'oggetto di quel verbalino (di cui l'incaricato del trasporto funebre risponde, personalmente e direttamente,sotto ogni profilo).
Se, invece, si tratta di trasporto/traslazione di resti mortali (quali definiti dall'art. 3 DPR 15/7/2003, n. 254), il problema viene del tutto superato e
il trasporto/trasferimento fa effettuato con le metodologie di cui alla risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/l.4.c.d.3 del 23/3/2004
· Lombardia (allegato 4 alla delibera 20278 del 21 gennaio 2005 adottata in attuazione dell'Art. 36 Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6)
· Emilia Romagna (Determinazione del Responsabile del Servizio Sanita' Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 che implementa l'Art. 10 comma 13 della Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19)
· Umbria (allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2006 n. 1066) hanno approvato un'apposita modulistica per attestare il controllo sul corretto confezionamento del feretro in rapporto alla sua destinazione ultima ed al trasporto 'a caldo' ovvero al momento del funerale, infatti questa documentazione pare esser studiata solo per i trasporti funebri verso il cimitero secondo lo spirito del paragrafo 9.7 Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 e non per quelli in uscita dal camposanto, mentre un verbale di verifica parrebbe esser necessario anche per queste fattispecie (feretri esumati, estumulati o contenitori di resti mortali)
Per le regioni interessate da riforma su base locale dei servizi funebri, necroscopici e cimiteriali il trasferimento di competenze e' in capo agli operatori che erogano le prestazioni di polizia mortuaria. Quando si attua una cosi' profonda devoluzione di compiti, ruoli e responsabilita' e' sempre molto alto i rischio del cosiddetto 'vuoto di potere' ossia non si sa bene chi debba fare che cosa, rispondendo anche di eventuali omissioni.
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La regione Emilia Romagna si e' dimostrata particolarmente lungimirante, perche' con l'Art. 12 della propria legge prevede l'obbligo di una adeguata formazione. Poiche' le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal Sindaco (con ordinanza) si ritiene che le modalita' devono essere contenute nell'ordinanza ed il percorso di addestramento consiste almeno nel verificare che il personale sia a conoscenza delle norme e stabilire che qualora si riscontrino situazioni non normate deve rivolgersi all'ASL per avere indicazioni comportamentali (dopo aver consultato i responsabili gestionali), che diventeranno di riferimento ed integreranno i comportamenti gia' codificati.
Di solito con ordine di servizio si individua nel necroforo caposquadra il soggetto titolato a valutare le condizioni di integrita' della bara o di completa/imperfetta mineralizzazione del resto mortale.
Se l'ordinanza sindacale determina specifiche verifiche da parte deglioperatori cimiteriali e' consentito individuare un nuovo diritto di polizia
mortuaria, ovviamente da approvare dal Consiglio Comunale. Per la misuravale lo stesso criterio della verifica feretro. Limite massimo se esiste unalegge regionale in materia di tariffa. Se la tariffa era autonomamentestabilita dall'ASL vale il criterio che il Consiglio Comunale stabilisce
tale tariffa autonomamente. Il gestore del cimitero applica la tariffa e la riscuote.
Alle operazioni cimiteriali, dovra', sempre esser presente il responsabile del servizio di custodia, poiche' esse vanno sempre annotate sul registro di cui all'Art. 52 DPR 285/90.
Salve,
volevo sapere quanto si spende per un cassone per esumazione+ la saldatura
mi hanno cercato 800 euro è un prezzo buono io abito in basilicata
Distinti saluti.
Antonio