La ri-tumulazione

I resti mortali, ossia gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo per effetto di mummificazione, corificazione o adipocera, cosi' come definiti, in via amministrativa, prima dal paragrafo 15 della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n, 24, poi dal paragrafo 1 della circolare ministeriale 31 luglio 1998 n. 10 ed infine dall'Art.3 comma 1 lettera b) del DPR 15 luglio 2003 n. 254 una volta disseppelliti, poiche' e' scaduto il loro periodo di sepoltura legale, possono esser tumulati?

In effetti il fine ultimo della permanenza in cimitero di un cadavere e di tutte le sue trasformazioni di stato intermedie, ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 57 commi 5 e 6, 58 comma 2, 60 comma 2, 67, 68, 75, 82 commi 2 e 3, ed 86 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, dovrebbe esser la completa mineralizzazione delle parti molli sino al rinvenimento delle sole ossa da avviare all'ossario comune o racchiudere in cassetta di zinco ((Art. 85 DPR 285/90).

La tumulazione in loculo stagno poco si presta alla scheletrizzazione, essendo una pratica funebre mirata soprattutto alla conservazione dei corpi, il legislature, infatti, con l'art. 86 comma 2 del DPR 285/90 sembra imporre dopo l'estumulazione un periodo aggiuntivo di rotazione in campo di terra proprio per facilitare il riavvio di questi processi di disgregazione della materia organica, raccomandando ai comuni con l'Art. 58 comma 2, meglio esplicato, poi, dal paragrafo 10 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24, di considerare questo ulteriore bisogno di spazio nei campi di terra in sede di determinazione del fabbisogno cimiteriale.

Si notano, pero' nella evoluzione storica della normativa alcune incoerenze:

Nella seconda parte del punto 3 della circ. Min. Sanita' 10/98, si afferma che, dopo l'estumulazione '[… ] E' altresi' consentita la tumulazione nella stessa … sepoltura'.

La perplessita' nasce da questa constatazione: tale procedura, infatti, non risulta completamente in linea con quanto effettivamente stabilito dal Regolamento Nazionale. L'art. 86 comma. 2, come precedentemente evidenziato, prevede che i feretri estumulabili (ossia quelli non provenienti da tombe date in concessione perpetua) siano destinati all'inumazione.

Una lettura molto rigida di questo disposto potrebbe significare addirittura un inibizione dello jus sepulcrhi per i resti mortali cui dar nuova sepoltura in tumulo, essendo d'obbligo l'interro in campo indecomposti.

Si ravvisa, quindi, una margine di discrezionalita' affidato o alla ordinanza sindacale emanata solitamente di concerto con l'ASL per regolare le operazioni cimiteriali oppure all'orientamento stesso degli operatori sanitari, laddove sia ancora l'ASL a vigilare su esumazioni ed estumulazioni (Per maggiori approfondimenti si potra' proficuamente consultare l 'Articolo intitolato 'Il mondo dei cimiteri visto da un medico' pubblicato sul numero 3 de 'I Servizi Funerari' del 2005.

Bisogna poi ricordare come in forza della emanazione del DPR 15 luglio 2003 n. 254 suffragato anche dalla nota di p.n. 400.VIII/9Q/3886 del Ministero della Salute gli i cadaveri estumulati e rinvenuti ancora integri possano direttamente esser cremati senza dover per forza permanere almeno 5 anni in campo di terra.

L'art. 88 comma 1 DPR 285/90 consente altresi' che i feretri possano essere estumulati anche per un trasporto in altra sede. Tralasciando, ovviamente, le estumulazioni disposte dall'autorita' giudiziaria, quelle di cui sopra sono le uniche destinazioni del feretro che il DPR 285/90 contempli in caso di estumulazione.

La ritumulazione nella stessa sede, quindi, non e' stata presa in considerazione dal legislatore.

Anche nella evenienza di resti mortali esumati il problema pare porsi negli stessi termini come precisato dalla circolare Ministero sanita' n. 10/98.

In base a quanto riportato nella citata circolare al paragrafo 2. all'atto della esumazione ordinaria e' possibile trovare: o un cadavere incorrotto, oppure semplici ossa.

Per l ossame il trattamento e' quello solitamente legato all'istanza dei familiari, l'unica alternativa procedibile d' ufficio e' la dispersione in ossario comune.

Per i resti mortali (corpi inconsunti) secondo la circolare si potra':

' farli permanere nella stessa fossa o lo spostamento in altra in campo inconsunti

' farli cremare.

Ragion per cui il Ministero, non sembra ammettere alla esumazione ordinaria la tumulazione dell'inconsunto.

Le due circolare 24/1993 e 10/1998 sono pero', solo atti di carattere istruttivo, il piu' recente DPR 15 luglio 2003 n. 254, invece, e' una fonte di pari grado rispetto al regolamento nazionale di polizia mortuaria e' puo' integrarne o sostituirne le norme.

L 'Art 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254 cosi' recita:

Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto,inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati.

La tumulazione in loculo, tomba a sterro, cappella gentilizia, colombario, nicchia si configura sempre come una sepoltura privata che trae origine da un atto di disposizione in termini di pietas e diritti personalissimi legati ai vincoli di consanguineita' sintetizzati dall'Art. 79 DPR 285/90, dalla formulazione del suddetto Art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254 possiamo, quindi, dedurre come la tumulazione (o la ri-tumulazione per resti gia' precedentemente racchiusi in duplice cassa e murati in vano impermeabile a gas e liquidi) sia estesa anche ai resti mortali esumati o estumulati.

Questo e' anche l'orientamento della Regione Lombardia con l'Art. 20 comma 5 del Suo regolamento regionale n.6/2004 in materia di polizia mortuaria.

Il confezionamento del feretro dipende dalla condizione del resto mortale: il rifascio con cassone di metallo e' d obbligo solo se si ravvisa il pericolo di percolazione dovuta ai liquami cadaverici (paragrafo 3 Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10), altrimenti basterebbe la sola cassa di legno, altri giuristi si spingono oltre considerando legittimo tumulare i resti mortali racchiusi nei contenitori di cui alla Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004.

Written by:

Carlo Ballotta

805 Posts

View All Posts
Follow Me :

7 thoughts on “La ri-tumulazione

  1. X Alessandro
    L’imputazione dei costi di estumulazione e ri-tumulazione a carico dell’ente locale concedente mi sembra corretta.

    Non sussiste, infatti, responsabilità patrimoniale per danno erariale ex Art. 93 D.LGS n. 267/2000 se il comune sostiene le spese dell’estumulazione perché:

    a) se il loculo è stato costruito dal comune, quest’ultimo ne è proprietario e può concederlo in uso al concessionario, gravano, così, sull’ente locale tutte le spese di manutenzione straordinaria come appunto il ripristino delle condizioni di impermeabilità, dovute, tra l’altro ad un pacchiano errore di progettazione.

    2) il loculo stagno ex Art. 76 DPR n. 285/1990 deve esser realizzato a regola d’arte, così da riuscire ermetico a gas e liquidi e il comune, all’atto della stipula del contratto di concessione deve garantire queste condizioni minime prescritte dalla Legge.

    3) ex Art. 63 DPR 10 settembre 1990 compete, pur sempre, al proprietario del manufatto (al comune, nel nostro caso) il mantenimento dello stesso nel tempo.

    4) Le nicchie murarie ( anche monoposto come il singolo loculo), quali edifici parte integrante dell’impianto cimiteriale, prima di esser concesse in uso al privato, dovrebbero esser sottoposte ad adeguato collaudo, proprio per verificare il rispetto dei requisiti tecnici dettati dall’Art. 76 DPR n. 285/1990 ed evitare, così, i cosiddetti e disgustosissimi “fenomeni percolativi”, cioè la perfusione all’esterno di liquami cadaverici, dovuti allo scoppio del feretro.

    ***********************

    Il Rifascio della cassa ex Art. 88 DPR n. 286/1990 e paragrafo 3 della Circolare Ministeriale Esplicativa 31 luglio 1998 n. 10 con cassone esterno di zinco, in realtà, sarebbe una procedura igienico-sanitaria pensata per risolvere il problema della perfetta tenuta del feretro ai miasmi cadaverici, magari compromessa dalla fessurazione della controcassa metallica, obiettivamente la Legge non sembra considerare l’ipotesi rappresentata in cui sia il robusto cofano di legno massello ad aver improvvisamente ceduto, perché inzuppato d’umidità.

    L’avvolgimento con cassone di zinco è senz’altro una soluzione sempre praticabile, anzi mi pare proprio l’unica ragionevole, ma se proprio volessimo esser ligi allo spirito dell’Art. 30 DPR n. 285/1990 la funzione di contenimento meccanico assicurata dalla massiccia cassa lignea, nel frangente di una sua rottura dovrebbe esser vicariata con l’impiego di un nuovo feretro da tumulazione, costituito a sua volta da una duplice bara, in cui deporre l’originario feretro corroso dalle infiltrazioni d’acqua piovana. Posto che non si possano rompere o violare i sigilli (paragrafo 9.7 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 e soprattutto Art. 349 Cod. Penale) apposti sul coperchio all’atto della sigillatura, almeno sino a quando non sia completamente decorso il periodo legale di sepoltura, bisognerebbe reperire un nuovo cofano di legno e zinco dalle dimensioni molto generose entro cui riporre il primo feretro, poiché la sostituzione in toto del feretro, con trasbordo del cadavere in una nuova bara non è proprio né plausibile nè ammessa daa alcuna norma positiva. Avremmo, quindi, per assurdo, una bara confezionata con la triplice (o quadruplice, addirittura?) cassa, con gravi problemi di spazio, perché, quest’ultima difficilmente entrerebbe nell’imbocco un loculo di cubatura standard.

    Ovviamente sto sragionando e procedo in quest’analisi quasi per paradossi. E’comunque vero che la bara da tumulazione deve esser costituita da due elementi di legno e zinco, quale ne sia l’ordine di disposizione, così non sarebbe del tutto rispondente alla Legge (un tempo si parlava di…legittimità) la tecnica di confezionamento in cui coesisterebbero attorno al cadavere solo due casse di zinco, senza il fondamentale apporto del cofano di legno.

  2. X Carlo

    Nel mio comune è successa questa cosa e vorrei sapere se per legge è fattibile:

    circa un anno fa si è tumulata una salma in un loculo di nuova costruzione.
    il mese scorso si è scoperto che in quel loculo c’erano infiltrazioni d’acqua.
    la famiglia minacciano il comune che gli avrebbe fatto causa è riuscita a farsi assegnare un loculo nuovo senza pagare niente. tutti i costi sono stati a carico del comune (nuova cassa, spostamento, apertura e ri-chiusura de del loculo, ecc.)

    Quello che mi lascia sconvolto è che hanno tolto la cassa di legno vecchia in quanto si era completamente rovinata secondo loro perché era immersa nell’acqua, (secondo me una cassa per quanto economica sia non si può rovinare in un anno anche a contatto con acqua, anche se mi hanno detto che una volta rimosso il tappo di cemento è uscito un fiume) comunque tolta la cassa vecchie la salma con la relativa cassa di zinco è stata messa in una nuova cassa di legno.

    Da quello che so è illegale fare una cosa del genere, se proprio la cassa era marcia andava presa e riposta in un cassettone di zinco che poi verrà chiuso e riposto nel nuovo loculo.

    Vorrei sapere cosa dice la legge in situazioni del genere e se c’è un regolamento a proposito.

    Grazie mille Alessandro.

  3. X Marco,
    Sì, è possibile!

    quanto disposto dall’art. 75, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 costituisce la sola ed unica fattispecie in cui è consentita, anzi prevista ed obbligatoria, l’apertura del feretro, disposizione che trova applicazione anche nei casi di cui all’Art.. 86, commi 2 e ss. d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In nessun altro frangente è ammessa la manomissione del feretro almeno per tutto il periodo legale di sepoltura. Quindi abbastanza problematico, soppo il profilo legale, ma anche operativo sarebbe il trasbordo del defunto in una nuova cassa predisposta per l’inumazione, ossia del tutto priva della controcassa di zinco.

    Il problema dell’inumazione di bare costituite anche da cassa di zinco è, infatti, affrontato in modo espresso all’art. 75, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il quale impone, in tali ipotesi, la realizzazione di tagli di opportune dimensioni della cassa metallica (zinco), ammettendo (se si vuole, “tollerando”) le differenze di caratteristiche (es.: spessori) previste per la cassa di legno a seconda che si tratti di inumazione o di tumulazione (cfr. artt. 30 e 75 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

    I precedenti regolamenti di polizia mortuaria non contemplavano questa norma per neutralizzare l’impermebilità della lastra metallica nell’evenienza di sepoltura nella nuda terra, lasciando la risoluzione del problema alla fonte regolamentare comunale o a singole ordinanze sindacali.

  4. Salve a tutti, volevo sapere se è possibile inumare una salma tumulata in loculo, quindi con zinco, circa tre anni fa. Come ci si deve comportare con lo zinco, può rimanere così oppure bisogna eliminarlo utilizzando un cofano nuovo. La legge cosa prevede in questi casi? Grazie.

  5. Note ed appunti sulla Ri-Tumulazione in Regione Lombardia

    inizialmente la seconda parte del punto 3 della circ. Min. Sanità 10/98, in cui si affermava che, dopo l’estumulazione “… E’ altresì consentita la tumulazione[20] nella stessa … sepoltura”. suscitava diverse perplessità interpretative poiché tale possibilità non appariva completamente in linea con quanto effettivamente stabilito dal regolamento nazionale. L’art. 86 c. 2, in effetti stabilisce che i feretri estumulati siano da inumare per favorire la ripresa della scheletrizzazione. L’art. 88 c. 1 DPR 285/90, però, contempla pur sempre l’eventualità di un’estumulazione finalizzata al trasporto in altra sede.

    La ritumulazione nella stessa sede non è stata presa in considerazione dal legislatore nazionale, almeno se ci atteniamo alla lettera del DPR 285/90. Anche il regolamento lombardo n.6/2004 contempla, però, espressamente, la facoltà di ritumulare gli inconsunti, e rinvia al proprio Art.18 recante norme sul confezionamento delle casse da tumulazione. Secondo il regolamento lombardo n. 6/2004 (Art. 16 comma 3) la ritumulazione del resto mortale è, quindi, pratica del tutto legittima.

    La circolare ministeriale n. 10/1998, però, con il paragrafo 3 subordinava la necessità rifascio al solo caso di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo interessati dalla percolazione di fluidi post mortali, altrimenti sarebbe bastato il solo cofano (ligneo? oppure solo cartaceo?) con proprietà di semplice contenimento.

    Il regolamento lombardo n. 6/2004, nel suo articolato non menziona esplicitamente la pratica dell’avvolgimento per gli inconsunti, solo nell’Art. 2 dove vengono fornite le definizione corrette ed ed istituzionali, afferenti al vocabolario tecnico della polizia mortuaria alla voce “cassone di avvolgimento in zinco” si parla di un rivestimento esterno al feretro per ripristinare le condizioni di impermeabilità per le tumulazioni (solo se si verifica durante il periodo di sepoltura legale la rottura della vasca zincata?).
    All’Art. 16 comma 3, tuttavia, nella norma che, di fatto, introduce il concetto di cimitero a rotazione il legislatore lombardo, ampliando la portata del paragrafo 13.2 Circ.Min. 24 giugno 1993 n.24, ammette la tumulazione in loculo di più urne, cassettine per ossa, contenitori per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, in relazione alla naturale capienza del sepolcro a prescindere dalla presenza o meno di un feretro. Questi elementi, sono poi stati ribaditi dalla regione Lombardia con il paragrafo 5 della circolare esplicativa n. 21 del 30 maggio 2005.

    In assenza di una posizione ufficiale da parte delle autorità locali preposte alla supervisione sull’attività cimiteriale sembra del tutto superfluo imporre sempre il rifascio anche quando all’atto dell’estumulazione o dell’inumazione il personale necroforo in servizio presso il cimitero possa escutere con assoluta certezza, attraverso apposita attestazione, il pericolo per la salute pubblica cagionato dalla perfusione dei miasmi cadaverici all’esterno del feretro o del tumulo.

  6. Si, dopo il cosiddetto “rifascio” operazione conosciuta anche con il nome di “avvolgimento” di cui all’Art. 88 DPR n.285/1990 il tumulo deve esser nuovamente tamponato ai sensi dell’Art. 76 commi 8 e 9 DPR n.285/1990.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.