La revoca delle concessioni

IL DPR 285/90 non delinea, ne’ codifica in modo esaustivo l’istituto della revoca demandandone, implicitamente, la piena attuazione ai regolamenti comunali di polizia mortuaria di cui si ribadisce la centralita’ nella pianificazione cimiteriale.

La revoca e’ attuabile quando sussista un interesse pubblico prevalente, come la necessita’ di riacquisire al patrimonio un lotto di terreno, perche’, ad esempio vi si deve realizzare un viale per accedere ad un ampliamento o costruire una nuova camera mortuaria.

La giurisprudenza, infatti, e’ abbastanza costante nel ritenere il diritto del privato un diritto affievolito nei confronti del comune. (TAR Campania Sez. III, 15/01/87 n.14, C.S. Sez. V 01/06/1949 n.458, C.S. Sez. V 16/12/50 n. 1289).

In tal evenienza occorre riservare un’altra tomba, equivalente alla prima nel nuovo padiglione del cimitero individuato nel piano regolatore. La vecchia concessione viene revocata e se ne pone in essere una successiva a tempo determinato , generalmente per 99 anni, salvo rinnovo.

In dottrina si ha ragione di ritenere che possano sussistere controversie circa il trasferimento di oneri in capo al privato per una scelta siffatta da parte dell’Amministrazione. E’, comunque,preferibile che il comune determini questi spostamenti dei sepolcri col minimo di riflessi per il/i cittadino/i interessato/i, accollandosi buona parte dei costi dello spostamento .

In altri analoghi frangenti e’ stato concordata, a fronte dell’acquisizione al patrimonio comunale di una tomba, con la procedura della revoca, l’assegnazione gratuita agli interessati, nel nuovo complesso cimiteriale, di un numero di posti salma equivalente a quelli della originaria concessione, con trasferimento delle spoglie mortali a carico del comune in simmetria con il protocollo operativo che si segue in caso di soppressione del cimitero (con l’Art. 98, infatti, sorge in capo al comune l’obbligo di assicurare (gratuitamente) nel nuovo cimitero un posto corrispondente in superficie a quello concesso nel cimitero soppresso (e con trasporto ad onere del comune)

C’e’ pero’ una sentenza shock su cui meditare: Consiglio Stato, sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5316 Sotto la vigenza del d.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, una concessione cimiteriale perpetua non puo’ essere revocata e la sua cessazione puo’ darsi unicamente nell’eventualita’ di estinzione per effetto della soppressione del cimitero.

le concessioni a tempo indeterminato, o perpetue , non sarebbero, quindi mai suscettibili di interventi ablativi, come appunto succede con la revoca da parte del comune concedente, il quale ha assunto il preciso obbligo di assicurare la perpetuita’ della concessione.

In altre parole, il comune non potrebbe mai alterare unilateralmente un rapporto giuridico che esso stesso ha liberamente posto in essere.

Gia’ prima di questo pronunciamento che, se divenisse orientamento costante vincolerebbe non poco i comuni nella gestione degli spazi cimiteriali in dottrina si erano rilevate posizioni simili: “Le concessioni conoscono diverse ipotesi estintive quali…omissis…la revoca delle concessioni a causa di sopravvenute ragioni di interesse pubblico ad eccezione delle concessioni perpetue” (Elisa Bertasi, Giurisprudenza: decadenza delle concessioni cimiteriali, tratto da la Nuova Antigone 1/1997)

Nella normativa statale (art. 92, comma 2 DPR 285/90)., per le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n. 803 del 1975, l’esercizio del potere di revoca nell’interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti (superamento di 50 anni dall’ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero) Concettualmente diverso, al di la’ della differente tempistica, e’ il cosiddetto “abbandono amministrativo”, con cui alcuni regolamenti comunali e lo stesso regolamento regionale emiliano romagnolo 4/2006 pongono soluzione al problema della perpetuita’ (o della lunga durata) di concessioni cimiteriali. Difatti viene definito come ”abbandono amministrativo’ di una tomba quello stato di fatto che e’ determinato dall’essere trascorso almeno un ventennio dalla data della morte (e non della sepoltura) dell’ultimo concessionario avente diritto.
Il DPR 10 settembre 1990, n. 285 prende in considerazione la ‘grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune’.

Occorre, pero’, precisare che l’insufficienza consiste nella carenza di area per l’inumazione, alla luce delle coordinate disposizioni dell’art. 337 TULLSS, art. 49, comma 1 e art. 58 DPR 10 settembre 1990, n. 285, in quanto le superfici eventualmente destinate ad altre funzioni non possono essere computate nel novero degli impianti e dei servizi obbligatori (quadre di terra a sistema di inumazione, camera mortuaria, recinzione, ossario e cinerario comune…) che il comune ha il dovere istituzionale di assicurare. Il comune non e’ tenuto ad assicurare spazi o, comunque, disponibilita’ di tumulazioni che, avendo natura di sepolcri privati, non determinano alcun vincolo in capo alla municipalita’, ma solo una facolta’ di concessione che puo’ esercitare solo se dispone di aree cimiteriali eccedenti il fabbisogno programmato definibile con i criteri del gia’ citato art. 58.

Una delle grandi innovazioni dell’attuale Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria consiste proprio nella formulazione dell’Art. 91 con cui si vincolano le sepolture private ad un’espressa previsione nei piani regolatori cimiteriali.

Si verificano, tuttavia situazioni di emergenza dovute all’intrinseca inefficienza dei nostri cimiteri ad accumulo nello smaltimento dei cadaveri (meno brutalmente: nella mineralizzazione degli stessi). Per governare queste situazioni limite di solito si ricorre non alla revoca ma allo strumento della requisizione.
Con ordinanza sindacale contingibile ed urgente, limitata nel tempo ed ovviamente motivata , come tutti i provvedimenti amministrativi, il sindaco come soggetto titolato ad assumere questa decisione puo’ ordinare il momentaneo rientro nella disponibilita’ del comune dei loculi vuoti ma gia’ assegnati attraverso l’atto di concessione, cosi’ da garantire regolarita’ all’attivita’ cimiteriale (i feretri, altrimenti, con gravi problemi logistici dovrebbero stazionare in camera mortuaria per molto tempo in attesa di definitiva sistemazione) Se nel frattempo, pero’, dovesse decedere il titolare della concessione o comunque un soggetto che su quella particolare tomba possa vantare uno jus sepulcrhi l’avello dovra’ esser liberato per consentire la sepoltura dell’avente diritto. E l’estumulazione del feretro provvisoriamente ivi deposto sara’ a carico dell’amministrazione comunale.

L’ordinanza per produrre i suoi effetti dovra’ specificare come non sia possibile provvedere ad un immediato ampliamento del camposanto, dimostrando, poi, la completa saturazione di tutte le sepolture con particolare riguardo per i campi d’inumazione, il loculo in tutte le sue forme (cella muraria, edicola, tomba ad arcosolio, nicchia…), infatti, sottende pur sempre il concetto di una sepoltura privata.

Altre soluzioni praticabili ancorche’ estreme e giustificate dallo stato di allarme potrebbero esser la diminuzione dei tempi ordinari di inumazione per far posto a nuove sepolture, sia l’ordine di utilizzo di posti salma in deroga a quanto previsto dall’art.106 del regolamento di polizia mortuaria.

Nel caso in cui le previste inumazioni dei resti mortali provenienti da estumulazioni mettano in crisi il sistema cimiteriale, il Sindaco puo’ adottare i provvedimenti di cui sopra per procedere a diretta cremazione come ricordato dallo Stesso Ministero della Salute con (p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003), prima dell’emanazione del DPR 254/2003. Non si puo’ non notare una differenza procedurale: con il DPR 254/2003 (vedasi nota del Ministero della salute n. 1681/SG del 22 settembre 2003) e’ possibile avviare a cremazione i resti mortali acquisendo la volonta’ in tal senso degli aventi titolo, o, in via residuale il loro disinteresse manifesto, con ordinanza con tingibile ed urgente, invece, si potrebbe ottenere l’incinerazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo anche senza il consenso degli aventi diritto.

“L’Amministrazione per integrare i presupposti richiesti dall’esercizio del potere in questione, deve dimostrare di non poter percorrere strade alternative, poiche’ i tempi e le circostanze non glielo consentono, oppure deve dar conto che la soluzione individuata sia il male minore per i cittadini (ad es. la
creazione di un’area cimiteriale o di un ampliamento in zona disagevole,determinerebbe la necessita’ di spostamenti dei cittadini, la difficolta’ di trovare i luoghi adatti con le caratteristiche idrogeologiche
opportune, ecc.). Altra valida motivazione puo’ essere costituita dall’adozione di tale provvedimento durante il tempo occorrente alla costruzione o all’ampliamento del cimitero”. (Elisa Bertasi, Ordinanze di Necessita’ ed Urgenza, La Nuova Antigone 3/1999).

C’e’ poi un’ultima sentenza su cui riflettere per meglio capire l’effettiva portata del potere di ordinanza:

TAR Campania, Sezione V, 8 febbraio 2006 Sentenza emessa il 08/02/2006.
È illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco ordina l’occupazione d’urgenza di suoli di proprieta’ privata al fine di fare fronte alla riscontrata carenza di spazi disponibili per le inumazioni nel cimitero comunale, pretendono illegittimamente di sostituire agli ordinari mezzi giuridici ablatori (espropriazione per pubblica utilita’ e subprocedimento di occupazione d’urgenza), predisposti dall’ordinamento secondo un principio di tipicita’ degli atti di esercizio di autorita’ posto a tutela delle liberta’ e dei diritti dei soggetti, il rimedio extra ordinem eccezionale costituito dall’ordinanza sindacale contingibile e urgente assunta per motivi igienico-sanitari. In sostanza, l’ente locale, avendo omesso di porre in atto per tempo tutte le procedure legali idonee a far fronte in modo tempestivo ai bisogni pubblici (nella specie, avendo omesso di provvedere a un congruo ampliamento del locale cimitero, in modo da poter far fronte alla necessita’ di aree per le inumazioni), pretende di porre rimedio alla conseguente carenza di aree cimiteriali occupando – senza indennizzo alcuno – i beni di privati mediante un provvedimento straordinario la cui urgenza e’ cagionata non gia’ da sopravvenienze impreviste e imprevedibili, bensi’ dalla stessa inefficienza gestionale dell’ente. Tale modo di procedere dell’ente locale contravviene alle piu’ elementari regole di legittimita’ che presiedono al ricorso allo strumento sussidiario e residuale dell’ordinanza contingibile e urgente che non puo’ surrogare i rimedi giuridici ordinari tipici (nel caso di specie, le procedure espropriative ordinarie) e non puo’ rinvenire il suo presupposto di urgenza nell’inerzia della stessa amministrazione.

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Carlo Ballotta

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11 thoughts on “La revoca delle concessioni

  1. X Lorenzo,

    dell’istituto della decadenza sanzionatoria (che ha effetti meramente dichiarativi e non costitutivi) da implementarsi, poi, per le procedure di dettaglio e per le ulteriori fattispecie di violazione unilaterale da parte del concessionario alle obbligazioni sinallagmatiche contratte dalle parti (privato e Comune, quale ente concedente) all’atto della stipula dell’atto concessorio, nel regolamento municipale di polizia mortuaria si rinviene traccia, appena delineata, nell’art. 92 comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria attualmente vigente. La pronuncia della decadenza, di competenza dirigenziale ex art. 107 comma 3 D.Lgs n. 267/2000 assumerà la forma giuridica di una determina appunto dirigenziale.

    Difatti la consegna del loculo per una sepoltura, ed il previo perfezionamento del rapporto concessorio che s’instaura tra il cittadino e l’Amministrazione Comunale titolare ultima del demanio cimiteriale (e per attrazione di tutti i sepolcri privati oggetto di concessione in esso insistenti) in senso civilistico è assimilabile ad un’obbligazione di risultato.

    Io consiglio caldamente di approntare l’atto secondo questo schema:

    Dichiarazione di decadenza da concessione cimiteriale.

    Comune di ………………..

    Provincia di ………………

    Prot. n.

    Oggetto: Cimitero di …………………. – Concessione cimiteriale afferente a ……………………., contraddistinta come …………………………………, in concessione a …………………………….. – Dichiarazione di decadenza.

    Il ……………………………………..([1])

    RICHIAMATI gli artt. 823 e 824 c.c.;

    RICHIAMATO il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

    RICHIAMATA la L. R. (([2])…….) ………., n. …. ([3]);

    RICHIAMATO il Regolamento comunale di polizia mortuaria;

    RICHIAMAT… ……………………………………………………… ([4]);

    CONSTATATO che sono state accertat….

    |_| le seguenti violazioni al Regolamento comunale di polizia mortuaria: ([5]) ………………………………………………………………………

    |_| il seguente comportamento indebito da parte del concessionario: ([6]) …………………………………..

    |_| ([7]) …………………………………………………………………………………………..,

    come risulta dai seguenti atti che sono allegati alla presente: ([8]) ……………………………………………

    DATO ATTO che il concessionario è stato invitato / diffidato a rimuovere gli anzidetti comportamenti, senza esito;

    DATO ATTO che in data ……………. era stato provveduto a dare comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi ed ai soggetti di cui agli artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.;

    DATO ATTO che in data ….. era stato provveduto ad affiggere all’albo pretorio del comune (e all’ingresso del cimitero ([9]), apposito avviso, per la durata di ……………….. giorni e, quindi, fino al ………………….;

    ………………………………………………………………………………………………………….

    DICHIARA

    La decadenza della concessione cimiteriale, sita nel cimitero di ……………………, contraddistinta come ……., con effetto dal ([10]) …………………………..

    DISPONE

    1) Per la comunicazione agli interessati della presente, ingiungendo loro di provvedere, entro e non oltre …. giorni dal ricevimento del presente provvedimento a dare diversa destinazione ai defunti accoltivi, nonché oltre ulteriori …… giorni a completare le opere necessarie al pieno e normale utilizzo del sepolcro, ad integrali loro spese, informandoli che, in difetto, verrà provveduto d’ufficio con oneri a totale loro carico, se del caso avvalendosi degli strumenti di riscossione forzosa.

    2) Gli interessati sono soggetti a tutti gli oneri derivanti dalla concessione fino al giorno in cui il comune (gestore del cimitero) non assuma, con apposito verbale, la piena disponibilità del sepolcro, avendone constatata la piena e normale fruibilità.

    3) Las presente dichiarazione è comunicata, altresì, a: …………………………………………………………

    4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e con le procedure di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, od l’alternativo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e ss. d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

    …………….., …………………………………….

    Il ……………………………………..([11])

    …………………………………………

    ——————————————————————————–

    [1] – Indicare, a seconda dei casi, “il dirigente” o, nei comuni che siano privi di figure dirigenziali, la figura cui sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107, comma 3 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

    [2] – Indicare la regione.

    [3] – Indicare gli estremi della legge regionale; depennare il rigo nelle regioni in cui non sia intervenuta, in materia, legislazione regionale;

    [4] – Indicare, se necessario altri atti e provvedimenti; in difetto, depennare il rigo.

    [5] – Descrizione succinta.

    [6] – Descrizione succinta.

    [7] – Descrizione succinta.

    [8] – descriverne gli estremi.

    [9] – Ove previsto dal regolamento comunale di polizia mortuaria o, comunque, avvenuto; in difetto, depennare l’ipotesi.

    [10] – Indicare la data, oppure il periodo, in cui si è accertato avvenuto il comportamento od il fatto che determina la dichiarazione di decadenza.

    [11] – Indicare, a seconda dei casi, “il dirigente” o, nei comuni che siano privi di figure dirigenziali, la figura cui sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107, comma 3 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

  2. Al comune di catania per trasferimento uffici non trovano la concessione alla mia cappella ,non posso trasferire mio figlio, per abbreviare i tempi cosa si può fare?

    1. X Salvatore

      Ma diamine! un titolo è, pur sempre un titolo, ed un esemplare dello stesso dovrebbe, a suo tempo, esser stato consegnato al concessionario, affinchè quest’ultimo lo conservasse con la massima diligenza.

      Di norma, ed in linea di massima, una concessione cimiteriale sussiste solamente quando e se, agli atti del Comune, vi sia esemplare autentico del “regolare atto di concessione”, ex Art. 98 comma 1 DPR n. 285/1990, senza il quale si deve parlare d’inesistenza della concessione stessa, da cui deriverebbe un uso “senza titolo” dell’area, e quindi il sepolcro, in buona sostanza, sarebbe abusivo (in senso tecnico!)

      Quando manchi un titolo formale, secondo i principi generali dell’ordinamento ed ai sensi dell’Art. 2697 Cod. Civile dovrebbe esser necessario un accertamento giudiziale ex Art. 2907 Cod. Civile sulla fondatezza del diritto (o presunto tale) rivendicato cui provvede la Magistratura Ordinaria in sede civile, tenderei ad escludere la competenza funzionale del giudice di pace, perchè lo jus sepulchri ha natura di diritto reale (sui generis), patrimoniale e personale e non rientra pertanto (anche le eccede) tra le materie assegnate ex Art. 7 Cod. Proc. Civile al Giudice di Pace.

      Se ragionassimo di epoche piuttosto risalenti, la stipula dell’atto di concessione vero e proprio dovrebbe essere stata preceduta da una deliberazione del consiglio comunale di assegnazione dell’area, nonché dall’autorizzazione prefettizia per procedere alla concessione con il conseguente perfezionarsi dell’atto di concessione, il quale, oltretutto, una volta formato, sarebbe stato soggetto al visto di esecutività da parte della G.P.A. (organo oppresso con l’istituzione dei T.A.R.), tutto questo, almeno, in regime di Regio Decreto n.1880/1942, cioè del regolamento statale di polizia mortuaria vigente sino al 10 febbraio 1976.

      Infine, sia il progetto di costruzione del corpo di loculi sull’area data in concessione, sia quello per eventuali successivi interventi di ristrutturazione o ri-adattamento del manufatto dovrebbero essere stati approvati dal Comune e, le opere, una volta eseguite , avrebbero, comunque, dovuto esser oggetto sia verifica sulla rispondenza di quanto realizzato con il progetto precedentemente varato, sia di collaudo, quanto meno statico, a rilevanza igienico-sanitaria.

      Per altro, non mancano, anzi sono abbastanza diffusi, frangenti e realtà territoriali in cui la tenuta degli archivi presenti condizioni di pesante “sofferenza” ed inadeguatezza, stato di fatto che, senza entrare nel merito delle possibili cause, spesso annose e non solo dovute alla momentanea incuria, costituisce un fattore di criticità, perchè la disponibilità dell’atto di concessione e, quindi, la conoscenza del concessionario, costituisce elemento essenziale per acclarare, in occasione di ciascuna singola richiesta di tumulazione, se il defunto di cui sia richiesto l’accoglimento nel sepolcro abbia titolo ad esservi ammesso ex Art. 102 DPR 10 settembre 1990 n. 285 (aspetto che, altrettanto, spesso è poco praticato, generando situazioni, talora, di indebito uso del sepolcro).

      All’assenza di atti d’archivio (o di registrazioni tratte dagli atti d’archivio), potrebbe essere sopperirsi, oltre che, ovviamente, con ricerche approfondite nell’archivio del comune interessato (spesso laboriose, specie se l’archivio non sia sempre stato tenuto in modo adeguato), anche con accessi all’Archivio di Stato, in cui potrebbero (es.) essere state riversate, decorsi oltre 40 anni, le copie dell’atto di concessione a suo tempo oggetto di visto da parte della G.P.A. In alcuni casi, potrebbe darsi il suggerimento di avviare le ricerche iniziando dai registri delle deliberazioni del consiglio comunale (che erano tenute in termini tanto più ordinati, quanto più indietro si vada nel tempo), ciò consentirebbe di individuare, oltre al il momento temporale cui restringere le ricerche, anche il concessionario iniziale (c.d. fondatore del sepolcro), operazione da “topi di biblioteca” che favorirebbe le ricerche per le fasi successive, cioè per provare l’eventuale subentro, ossia l’ingresso dei discendenti dell’originario fondatore nella piena titolarità del sepolcro. Ovviamente l’istituto della voltura nelle concessioni cimiteriali opera solo mortis causa, essendo vietato su quest’ultime ogni atto di disposizione per acta inter vivos, stante la sancita demanialità dei beni cimiteriali.

      Una volta individuato il fondatore del sepolcro, si definisce “di default”, cioè automaticamente anche l’ambito della famiglia avente diritto alla sepoltura, mentre per il tempo successivo al decesso del concessionario/fondatore del sepolcro dovrebbero esservi stati atti di “subentro”, regolati per altro dal regolamento comunale di polizia mortuaria, considerando come qualora questo istituto non sia stato considerato, né tanto meno applicato deve concludersi che concessionario sia rimasto quello originario.

      Va aggiunto, per quanto riguarda le opere di costruzione del sepolcro e, nel caso, anche per i lavori di ristrutturazione successivi, come non si possa escludere che i relativi atti siano stati oggetto di procedura di scarto dall’archivio comunale, per cui (almeno) dovrebbe essere reperibile il relativo verbale con cui è proceduto allo scarto ((DPR n.1409/1963), mentre non possono essere stati oggetto di scarto gli atti di concessione e, sempre che vi siano stati, gli eventuali aggiornamenti dell’intestazione, conseguenti al decesso del concessionario (e, forse, anche dei suoi discendenti), sempre che la procedura di c.d. “subentro” fosse contemplata dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

      Nel caso in esame, appare evidente come la gestione dell’archivio, localmente, non sia stata del tutto “perfetta” ed inappuntabile (e, come osservato, si tratta di una situazione anche molto diffusa, soprattutto per il pregresso).

      In Ultima analisi, se dalle mappe cimiteriali si evince la presenza continuata e costante della tomba in questione si potrebbe anche tentare anche la formula dello juris tantum (immemoriale) la quale dovrebbe, poi sfociare, dopo adeguata istruttoria, in un atto integrativo/ricognitivo sulla concessione in già essere, avente la forma di determina dirigenziale, adottato, appunto, dal dirigente (Art. 107 comma 3 D.LGS n.267/2000) di settore dei servizi cimiteriali. Meglio, comunque, percorrere la strada maestra dell’accertamento giudiziale, sostenendo, comunque, l’alea che un giudizio civile pur sempre comporta

  3. Siamo 3 eredi di una cappella che nessuno di noi 3 potrà mai usufruirne per motivi diversi,tra cui uno abita a 1000km di distanza ed ha famiglia e relativa cappella famiglia. Altri 2 anche se vicini,hanno anche loro la cappella di famiglia dei loro congiunti,quindi questa cappella che è stata costruita nel 1700 . Ora è quassi abbandonata e anche in stato di degrado. Raramente qualcuno porta un fiore o gli fa visita,ma la chiave sembra che la tenga solo uno degli eredi che pretende che anche gli altri partecipino alla ristrutturazione emessa in sicurezza di tale manufatto. Si può fare una rinuncia della concessione unilateralmente degli eredi non interessati? Se si quali sono i passi da seguire o lasciare che tale manufatto pericolante lo metta insicurezza il Comune e con i costi di certo molto più alti di quelli che si potrebbero far fare da un’impresa privata. Oppure sperare che un’altro terremoto gli dia solo a quella cappella il colpo di grazie definitivo? Oramai per ottenere qualcosa si deve sperare nelle disgrazie. Non è elencate tra le opere sottoposte ai vincoli delle belle arti.

    1. Per Filippo,

      tutti e tre gli aventi diritto sul manufatto funerario sono obbligati in solido ex Art. 1292 Cod. Civile, alla manutenzione dell’edificio funerario, nei confronti del Comune, quale titolare ultimo della funzione cimiteriale e del demanio specifico cui il cimitero appartiene.

      Chi per varie ed insindacabili ragioni, anche personali o di distanza geografica voglia rinunciare alla concessione per la parte di propria spettanza deve formalizzare tale decisione irrevocabile ed unilaterale di rinuncia al Comune attraverso atto scritto e debitamente autenticato (è richiesta la forma solenne, perché una semplice scrittura privata, trattandosi di diritti personalissimi, non è reputata idonea allo scopo).

      In capo a chi non intenda retrocedere dal proprio Jus Sepulchri si produrrà un accrescimento, in senso civilistico del diritto successorio, delle quote di diritto di sepolcro stesso, assieme ad una chiara individuazione delle obbligazioni manutentive a contenuto, quindi, patrimoniale.

      IL Comune può procedere alla messa in sicurezza dell’edificio, ma ai sensi della figura giuridica denominata “gestione di affari altri” provvederà a ripetere la somma anticipata a carico degli aventi diritto a ciò obbligati, in difetto, per l’ente locale sorgerebbe la responsabilità patrimoniale per danno erariale ex Art. 93 D.Lgs n. 267/2000.

  4. Come si evince dal quesito il rapporto concessorio è sorto in vigenza dei vecchi regolamenti speciali di polizia mortuaria (uno su tutti Regio Decreto n. 1880/1942) , succedutisi in epoca post-unitaria, i quali ammettevano esplicitamente il regime della perpetuità nelle concessioni cimiteriali.

    Nella attuale normativa statale (DPR 10 settembre 1990 n. 285) l’istituto della revoca si traduce quasi sempre in una… MISSION IMPOSSIBLE!

    Neppure l’’intervenuta emanazione del precedente d.P.R. n. 803 del 1975, ha, infatti, inciso sulla fattispecie in esame, risultando possibile la revoca di una concessione «a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciata in epoca anteriore all’entrata in vigore del regolamento stesso, solo ove siano trascorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell’ultima salma e si verifichi, al contempo, una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero; ovvero ove si disponga la soppressione del cimitero stesso» (D.P.R. n. 803 del 1975, cit., art. 93; D. P. R. n. 285 del 1990, cit., art. 92). In tale ultima ipotesi occorre tuttavia rilevare come i concessionari abbiano «diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero» (D.P.R. n. 803 del 1975, cit., art. 99; D. P. R. n. 285 del 1990, cit., art. 98; in dottrina si discute in merito alla possibilità di revoca di concessione perpetua non solo in ipotesi di soppressione di cimitero, quanto, altresì, negli altri casi previsti dalle norme richiamate: G. C. DI SAN LUCA, Voce Cimitero, cit., 5). In merito all’interpretazione della disciplina riportata appare utile rilevare, come confermato dalla giurisprudenza, che «il Comune può revocare la concessione, che è connotata da poteri autoritativi incompatibili con la perpetuità della stessa» (Cons. St. sez. V, 28 maggio 2001, n. 2884), solo previa verifica dei presupposti normativamente previsti [decorso di cinquant’anni dalla tumulazione; insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune ovvero soppressione dello stesso]. Ne consegue come una concessione perpetua non possa essere revocata, né possano ammettersi pronunce di decadenza in ipotesi o evenienze diverse da quelle previste dal regolamento statale: «per le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n.803/1975, l’esercizio del potere discrezionale di revoca nell’interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti (superamento di 50 anni dall’ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero), che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca»: Cons. St., Sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505; Cons. St., sez. V, n. 2884 del 2001, cit.; cfr. C.G.A.R., 29 giugno 1989, n. 235; Cons. St.., sez. V, 12 maggio 1987 n. 279). Pare tuttavia opportuno ricordare in proposito la distinzione tra revoca e decadenza della concessione: «l’esercizio del potere discrezionale di revoca nell’interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti – superamento di 50 anni dall’ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero – che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca, mentre la decadenza viene consentita rispetto all’inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario da precisare con l’atto di concessione (o con la convenzione che sovente l’accompagna)» (Cons. St., sez. V, n. 5505 del 2002, cit.; per le concessioni perpetue rilasciate in data anteriore all’entrata in vigore al d.P.R. n. 803 del 1975, cit., è da ritenersi illegittima la revoca, potendo essa estinguersi o per decadenza o per soppressione del cimitero: TAR Basilicata, 26 maggio 1977 n. 96; TAR Lombardia 24 settembre 1975 n. 317; TAR Veneto 26 agosto 1975 n. 429).

  5. A fronte di un rilevato carattere perpetuo di una concessione cimiteriale pare possibile trarre la conseguenza di un’avvenuta revoca della stessa, con conseguente sottrazione della disponibilità dell’area e dei loculi ivi costruiti alla Sig.ra XYZ erede degli originari concessionari?

  6. Con ogni probabilità è stata avviata la procedura di decadenza per esaurimento dei fini nel rapporto concessorio, siccome il sepolcro era stato fondato per ospitare le spoglie dei nonni, la traslazione di questi ultimi ad altra sepoltura ha fatto mancare lo scopo precipuo per cui la tomba era sorta.

    La decadenza è un provvedimento di natura ricognitiva di spettanza dirigenziale, non è un atto ablativo ad essa deve esser data opportuna pubblicità-notizia assieme ai termini entro cui presentare ricorso.

    Come ricordato dalla Cassazione (9 marzo 1981) “[…] Per conseguire quell’ideale coincidenza tra la conoscenza legale e quella effettiva della diffida, e conseguentemente evitare di porre in essere un atto di decadenza nullo, per violazione dell’obbligo di comunicazione, il procedimento che la p.a. dovrebbe adottare si sostanzia nello svolgimento di accurate e complete ricerche anagrafiche degli aventi titolo; qualora queste non sortissero i risultati sperati, il ricorso alle pubbliche affissioni appare l’ultima reale possibilità che ha la p.a. di adempiere all’obbligo di comunicazione”.

    Si consiglia la lettura dell’articolo reperibile a questo link:
    https://www.funerali.org/blog/?p=915

    La sede giurisdizionale cui adire è quella amministrativa per la tutela degli interessi legittimi (diritto ad esser sottoposti ad una procedura corretta e secundum lege), mentre è quella civile per far valere i propri diritti soggettivi (esempio: diritti patrimoniali sul fabbricato sepolcrale oggetto della pronuncia di decadenza e Jus Sepulchri originato da rapporti di consanguineità con il fondatore del sepolcro)

  7. avrei bisogno di un consiglio. i miei nonni hanno avuto la concessione di un’area cimitariale per una capella a 2 posti dal comune X. sono morti e stati seppelliti nella medesima. successivamente mia madre li ha spostati in un comune limitrofo per volontà deri fratelli. La capella è rimasta vuota ma mia madre l’ ha sempre curata e tenuta pulita riservandosi con i fratelli ( che sono d’accordo) di esservi poi seppellita lei con mio padre. A questo punto il comune X, senza dire niente e appropriandosi di tutte le suppellettili della capella croci marmi ecc., ha fatto inumare degli estranei nella stessa.I miei rivogliono indietro il sepolcro e tutti i suppellettili. Mi devo rivolgere ad un avvocato che fa diritto amministrativo o ad un civilista per tutelare i diritti dei miei genitori?

    1. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, ‘ prevista la decadenza della concessione, la stessa deve essere eseguita tramite quale atto, lettera, determinazione del dirigente preposto , dal sindaco.. Ci sono dei prestampati e altro. Grazie.

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