Un Comune riferisce di aver stipulato negli anni molteplici atti di concessione di area cimiteriale per la durata di 99 anni, con la clausola, in ciascuno di essi, del passaggio, specificamente, del diritto di uso relativo alla tomba di famiglia, alla morte del concessionario, agli eredi, con le modalità all’uopo previste. Il Comune chiede, dunque, se sia necessario reintestare il contratto specifico all’erede o se, invece, il contratto con il ‘de cuius’ operi nei confronti degli eredi senza necessità di variazione della titolarità.
Un problema di non poco conto riguarda la necessità di garantire, nel tempo, l’adeguata manutenzione e cura del manufatto sepolcrale, anche giusta il principio di imputazione sul risarcimento del danno ingiusto causato dall’eventuale rovina dell’edificio sancito dall’Art. 2053 Cod. Civile; ebbene questo obbligo grava in primis sul fondatore concessionario del sepolcro; al fine di assicurare la continuità dell’osservanza di tale dovere giuridico anche in seguito alla morte del fondatore/concessionario primo del sepolcro, è opportuno che gli aventi causa (o meglio i discendenti https://www.funerali.org/?p=283) del fondatore stesso si avvicendino al de cuius nella posizione del concessionario originario mediante il c.d. subentro o voltura della concessione amministrativa .
Autorevole dottrina ritiene che, ove l’istituto del subentro nella posizione del concessionario originario non sia contemplato in sede di regolamentazione comunale ovvero nell’atto di concessione del sepolcro, la morte del fondatore farebbe venir meno ogni figura di soggetto obbligato in base alla concessione.
Mentre il diritto al sepolcro in senso stretto (cioè diritto di natura patrimoniale sul corpus compositum di cui il sepolcro consta) con connessi oneri manutentivi, alla morte del concessionario, si trasferisce agli aventi diritto, non altrettanto accade per la concessione cimiteriale, cosicché si potrebbe determinare “una situazione per la quale il concessionario sia deceduto e non vi sia altro concessionario, mentre la proprietà” superficiaria dei manufatti si trasferisca agli aventi causa “i quali vengono ad avere l’onere della manutenzione, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno acquisito diritti sulla concessione cimiteriale, primo dei quali lo jus sepeliendi”., ossia lo jus sepulchri attivo e passivo.
Si è, quindi, condivisibilmente rimarcata la centralità delle previsioni contenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria, atteso che si potrebbero ipotizzare due schemi, tra loro alternativi, dalla cui scelta discendono conseguenze assai diverse:
1. «la limitazione del subentro per il solo diritto di jus sepulchri, ferma restando la posizione del concessionario (leggi, fondatore del sepolcro) nella persona originariamente individuata, cosicché l’individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato ex Art. 93 DPR n. 285/1990 è sempre valutata sulla base delle relazioni di parentela intercorrenti con il concessionario (fondatore del sepolcro) originario»;
2. ricorso al subentro nella posizione del concessionario, apparendo questa l’opzione da preferire poiché permette di ricondurre a unità il complesso di posizioni giuridiche che già facevano capo al concessionario originario, anche se finirebbe col dilatare a dismisura la platea degli aventi titolo di accoglimento nel sepolcro, i quali, in ogni caso, potranno esercitare questo loro diritto (o…legittima aspettativa) in base alla cronologia degli eventi luttuosi e sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva del sepolcro stesso, stante il combinato disposto tra gli Artt. 87 e 93 comma 1 DPR n. 285/1990.
Sarebbe pertanto opportuno che i regolamenti comunali così come i singoli atti di concessione prevedessero che, alla morte del fondatore, subentrino nella posizione di concessionario dello spazio cimiteriale uno o più dei titolari dello jus sepulchri in senso stretto, su domanda degli stessi; decorso inutilmente un dato termine, ad es. di un mese, la P.A. concedente dovrebbe provvedere d’ufficio.
In giurisprudenza, si osserva che lo Jus Sepulchri origina dalla concessione amministrativa e attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella (Cons. St., n. 1330/2010).
In senso lato lo Jus Sepulchri sorge anche in forza di una concessione amministrativa avente come oggetto non già la mera area cimiteriale su cui erigere o, comunque, impiantare un sepolcro (a sistema di inumazione o tumulazione), ma il solo diritto d’uso su edificio sepolcrale o porzione dello stesso costruito dal comune, si veda a tal proposito, sotto il profilo tariffario da applicarsi estensivamente l’Art. 4 D.M. 1 luglio 2002 adottato conformemente all’Art. 5 comma 2 Legge 30 marzo 2001 n. 130.
La concessione di area per la costruzione di un sepolcro a sistema di tumulazione individuale instaura tra comune e concessionario un rapporto avente ad oggetto il diritto di uso dell’area, allo scopo di costruire il manufatto finalizzato, a sua volta, all’uso di sepoltura (artt. 90 e ss., D.P.R. n. 285/1990). Dalla concessione amministrativa derivano, infatti, diritti aventi significato oggettivo, specificamente il diritto di uso dell’area, il diritto cioè di erigere sulla superficie concessa manufatti sepolcrali e diritti di natura personale, specificamente lo ius sepulchri, ossia il diritto ad essere tumulato (o tumulare altri) nel sepolcro.
Il subentro nella concessione cimiteriale può essere circoscritto al solo diritto di ius sepulchri, ferma restando la posizione del concessionario (fondatore del sepolcro) nella persona originariamente individuata, ovvero può consistere nel subentro nello ius sepulchri ed anche nella qualità di concessionario, ampliando, di conseguenza, il novero delle persone titolari dello jus sepulchri.
Nell’operare l’una o l’altra scelta, risulta fondamentale il ruolo del regolamento comunale, anche per consentire un ottimale impiego di tutto il patrimonio cimiteriale già costruito
Autorevoli commentatori parlano di sistema ‘a concessionario “fisso” e di sistema “a concessionario mobile” o “scorrevole”.
La disciplina della concessione cimiteriale è attualmente contenuta nel D.P.R. n. 285/1990, il cui art. 90 dispone che ‘il comune può concedere a privati e ad enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
La concessione di area per la costruzione di un sepolcro a sistema di tumulazione individuale instaura tra comune e concessionario un rapporto avente ad oggetto il diritto di uso dell’area, allo scopo di costruire il manufatto finalizzato, a sua volta, all’uso di sepoltura (art. 93, D.P.R. n. 285/1990).
Dalla concessione amministrativa, osserva la dottrina derivano diritti aventi significato oggettivo, specificamente il diritto di uso dell’area, il diritto cioè di erigere sulla superficie concessa manufatti sepolcrali, di installare monumenti, lapidi e altri elementi decorativi, e diritti di natura personale, specificamente lo ius sepulchri, ossia il diritto ad essere tumulato (o tumulare altri) nel sepolcro.
Ciò premesso, venendo al quesito posto dal Comune concernente il subentro nella concessione cimiteriale, alla morte del concessionario e, specificamente, la necessità o meno di una nuova intestazione della concessione in capo all’erede, il ragionamento muove dalla gestione dell’istituto del subentro, rispetto alla quale in dottrina[5] si prospettano due soluzioni: la prima consistente nella limitazione del subentro per il solo diritto di ius sepulchri, ferma restando la posizione del concessionario (fondatore del sepolcro) nella persona originariamente individuata; la seconda consistente nel subentro nello ius sepulchri ed anche nella qualità di concessionario.
Nella prima ipotesi, il concessionario rimane il fondatore del sepolcro e sulla base delle relazioni intercorrenti con questo, anche se deceduto, vanno individuate le persone destinate alla sepoltura (titolari dello ius sepulchri), alle quali si trasferiscono gli oneri manutentivi/conservativi del sepolcro. Nella seconda ipotesi, invece, tali oneri si trasferiscono dal concessionario (fondatore del sepolcro) ai concessionari subentranti in occasione dei decessi dei concessionari ascendenti.
Per la scelta dell’una o dell’altra soluzione, la dottrina sottolinea il ruolo centrale e dirimente del regolamento comunale di polizia mortuaria, il cui silenzio dovrebbe far propendere per la il “meccanismo” successorio del fondatore originario quale unico concessionario, figura alla quale, anche nel post mortem si farà riferimento per stabilire la cosidetta “riserva” ex Art. 93 comma 1 DPR n. 285/1990, sempre che, questa, non sia già rigidamente definita e perfezionata nell’atto di concessione.
Nel caso di specie, l’espressa previsione (riferita dall’Ente), nei singoli contratti di concessione stipulati dal Comune, del passaggio del ‘diritto d’uso’ dal concessionario, al momento della sua morte, all’erede sembra far ritenere che l’Ente Locale abbia optato per la prima strada, e cioè per il subentro degli eredi nel solo diritto di uso, ferma restando la posizione del concessionario originario (fondatore del sepolcro). Sulla base di una regolamentazione comunale in tal senso, non sembrerebbe doversi procedere da parte dell’Ente alla voltura/nuova intestazione della concessione.
X Angelica,
Nell’atto costitutivo del sepolcro privato e gentilizio, e solo in questo momento, il fondatore stabilisce il novero dei soggetti aventi diritto alla sepoltura in quel particolare sacello ex Art. 93 comma 1 DPR n.285/1990. Modifiche unilaterali, per ampliare o restringere questa rosa, in un secondo tempo non sono più ammissibili, se non ricorrendo ad una novazione (Art. 1230 Cod. Civile) del rapporto giuridico instauratosi precedentemente (I titolari dello jus sepulchri, spesso sono espressamente indicati nell’atto di concessione o nella convenzione che sovente l’accompagna, in cui le parti contraenti fissano le rispettive obbligazioni sinallagmatiche, altrimenti nella sfortunata ipotesi di un silenzio in tal senso sia del contratto concessorio sia del regolamento comunale opererebbe pur sempre di default L’Art. 93 comma 1 DPR n. 285/1990 il quale, per le relazioni di parentela rinvia implicitamente agli Artt. 74, 75, 76 e 77 Cod. Civile. La concessione cimiteriale si configura come una comunione “sui generis” solidale ed indivisibile, quindi nella mancanza di un atto di regolazione (se consentito dalla fonte regolamentare comunale) per disciplinare diversamente l’ingresso delle salme nella tomba sarà la naturale cronologia degli eventi luttuosi fra gli aventi diritto a determinare l’uso dei posti feretro sono alla saturazione della massima capacità ricettiva del sepolcro stesso, oltre la quale lo jus sepulchri si estingue ex se, ai termini dell’Art. 93 comma 1 II Periodo DPR n. 285/1990….insomma finché c’è posto chi prima muore meglio alloggia!
Fermo restando che ogni definizione – a questi fini – della “famiglia del concessionario”, cioè delle persone Jure Sanguinis, portatrici dello Jus Sepulchri è rimessa, in via esclusiva, al Regolamento comunale di polizia mortuaria, così come a questa fonte regolamentare spetta, sempre in via esclusiva, la regolazione delle titolarità in conseguenza del decesso del concessionario primo (fondatore del sepolcro) ci si sofferma su questi aspetti: quando tra moglie e marito sia già intervenuta sentenza di divorzio, con apposita annotazione sui registri di Stato Civile (art. 10 legge 1 dicembre 1970, n. 898), lo scioglimento definitivo del matrimonio fa perdere la qualità di coniuge sotto ogni profilo, pertanto la prima moglie non è più titolare dello Jus Sepulchri, in quanto non più legata al fondatore del sepolcro da vincolo di coniugio.
Salve, mio zio si è sposato con mia zia in seconde nozze. Dalla prima moglie ha avuto due figlie e nessun figlio ha avuto da mia zia. Durante il primo matrimonio ha acquistato un terreno cimiteriale sul quale ha costruito una cappella funeraria durante il secondo matrimonio alle cui spese per la costruzione ha partecipato mia zia. Vorrei sapere adesso che mio zio è morto a chi spetta l’intera cappella funeraria, a mia zia o alle figlie di primo letto di mio zio defunto? E inoltre le figlie posso seppellire la loro madre nella tomba costruita anche da mia zia nonostante il volere contrario di mio zio defunto e la seconda moglie? Grazie per la risposta
Salve, mio zio si è sposato con mia zia in seconde nozze. Dalla prima moglie ha avuto due figlie e nessun figlio ha avuto da mia zia. Durante il primo matrimonio ha acquistato un terreno cimiteriale sul quale ha costruito una cappella funeraria durante il secondo matrimonio alle cui spese per la costruzione ha partecipato mia zia. Vorrei sapere adesso che mio zio è morto a chi spetta l’intera cappella funeraria, a mia zia o alle figlie di primo letto di mio zio defunto? E inoltre le figlie posso seppellire la loro madre nella tomba costruita anche da mia zia nonostante il volere contrario di mio zio defunto e la seconda moglie? Grazie per la risposta
X Cristiano,
non entro nel merito della strategia tariffaria del Suo Comune (Tanto?…Poco?… Forse TROPPO?), ma è del tutto legittimo che, per recuperare le spese gestionali dell’ufficio di polizia mortuaria, l’Ente Locale stesso, a norma del proprio regolamento di polizia mortuaria (dove, appunto si disciplina l’istituto del subentro) possa con formale atto del Consiglio Comunale, sottoporre a congrua tariffazione il cambio di intestazione mortis causa, di una concessione cimiteriale. E’ una scelta, massimamente politica che ogni comune opera in piena autonomia e libertà. Non esistono infatti, norme nazionali o regionali unificanti a tal proposito. Vale pertanto, una volta debitamente parafrasato, il detto latino del cuius regio eius religio = (tradotto brutalmente) ogni Comune fa come gli garba!
Buongiorno,
al decesso di mia madre, essendo io unico erede il comune di Ferrara mi ha chiesto la bella cifra di 202 euro per il cambio intestazione del loculo. So che in altri posti es. Comune di Comacchio non esistono queste tariffe. Cosa devo fare? Sono costretto a sborsare 200 euro per una pratica che posso fare da solo, semplicemente compilando un modulo. Grazie Cristiano.
X Ettore,
Le concessioni rilasciate in regime di perpetuità (Art. 70 Regio Decreto n. 1880/1942) non sono sottoposte a periodico rinnovo, in quanto continuano a produrre tutti i propri effetti giuridici (uno su tutti: lo JUS SEPULCHRI come diritto di accoglimento in quel dato sacello mortuario) sub specie aeternitatis, potendo solo estinguersi per decadenza, revoca, retrocessione o soppressione del cimitero.
Lo Jus Sepulchri, come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione, si configura anche come un diritto reale e patrimoniale, seppure sui generis, tutelabile in via possessoria (e con relative azioni previste dal Cod. Civile), in caso di usurpazione della tomba (= sepoltura avvenuta sine titulo) contro, appunto, la cosiddetta turbativa di sepolcro.
Nel caso del subentro, però, non si possono accampare diritti di possesso legati all’uso materiale sul sepolcro (= possesso vale titolo) perché: si tratta pur sempre di beni immobili (Art. 1153 Cod. Civile) e soprattutto di natura intimamente demaniale (Art. 824 comma 2 Cod. Civile) con l’ulteriore conseguenza (Art. 823 Cod. Civile) della non usucapibilità degli stessi.
Subentra chi abbia titolo principalmente jure sanguinis o jure haereditatis (sino a quando questo trasferimento dell’intestazione del sepolcro, con atto di disposizione mortis causa sia stato possibile, in quanto ammesso dalla legge ex Art. 71 Regio Decreto n. 1880/1942… oggi abrogato!) in base all’atto di concessione ed al regolamento comunale che è l’unica fonte normativa per disciplinare davvero questo complesso istituto.
La voltura della concessione non ha riflesso sui rapporti jure sanguinis e,
di conseguenza, jure sepulchri già posti in eccere e perfezionati nel tempo,
ossia il nuovo concessionario non può “sfrattare” dalla tomba i defunti già
da decenni ivi sepolti per il principio di stabilità delle sepolture, e per
la regola generale del tempus regit actum.
Chi è stato sepolto legittimamente in un dato sacello, contimua a godere di
tale diritto anche se titolarità della tomba sia eventualmente variata in
seguito a successione mortis causa.
I diritti acquisiti, in quanto tali, non sono suscettibili di atti ablativi,
ma continuano a produrre nel tempo i propri effetti giuridici, così il nuovo
concessionario potrà disporre del sepolcro limitamente allo spazio ancora
libero al fine di assicurare la tomba per sè e la propria famiglia (Art. 93
DPR 285/1990). Esempio: una tumulazione perpetua non ha scadenza, come
stabilisce la stessa formula linguistica, essa, infatti, è a tempo
indeterminato, ebbene io, quale nuovo concessionario subentrato, mettiamo
l’ipotesi, a mio padre fondatore del sepolcro, non posso ad arbitrio,
ridurre il periodo di sepoltura per un defunto tumulato in tomba eterna, al
fine di recuperar spazio per nuove sepolture destinate ai miei famigliari i
quali potrebbero anche non coincidere con i famigliari jure sanguinis di mio
padre.
In altre parole, il nuovo concessionario non può chiedere nè tanto meno
ottenere d’ufficio l’estumulazione dei feretri già tumulati, se questi
defunti ricevettero regolare sepoltura in base ad un diritto allora vigente,
siccome tra loro ed il primo concessionario intercorreva un vincolo di
consanguineità.
Alla concessioni cimiteriali si applica lo jus superveniens solo se
quest’ipotesi sia contemplata dall’atto di concessione in primis, ed, in
seconda istanza, dal regolamento comunale di polizia mortuaria.. In difetto
di disposizioni a tal proposito continueranno a valere le norme, ancorchè
abrogate, in vigore, però, all’atto della stipula della concessione.
Il DPR 10 settembre 1990 n. 285 abroga sì le disposizioni contrarie al
proprio articolato, ma non è per sua intima natura retroattivo: esempio: la
cremazione delle persone morte prima del 27 ottobre 1990, data in cui entra
in vigore il DPR 285/1990, continua ad esser regolata dal DPR 803/1975,
mentre per c hi sia deceduto dopo tale data trovano applicazione le
disposizioni più aperturistiche, in tema di cremazione, del DPR 285/1990.
Il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre
1990 n. 285 è una fonte del diritto di rango secondario ed è stato emanato
in attuazione del Regio Decreto n1265/1934 recante il testo unico delle
leggi sanitarie.
Oggetto: morte del concessionario e istituto del subentro
Spett. le Redazione (c.a. dr Carlo)
La ringrazio per tutte le informazione finora date, ma la vorrei ancora disturbare per chiederLe ulteriori delucidazioni.
Nella mia ultima nota, La informavo, che presso il comune, dove io risiedo, in data 27 maggio 2014, era stata depositata da parte di un figlio del cugino di primo grado di mio padre, una nuova richiesta di subentro-concessione e voltura dell’area cimiteriale di circa 6 mq, (composta di due fosse), allegando all’uopo:
1-copia dell’atto concessivo, rilasciato al marito della zia di mio padre, datato 17 luglio 1943;
2-copia di una scrittura privata “registrata”in cui l’erede della concessione cimiteriale, (zia di mio padre), donava tutti i suoi beni al cugino di mio padre e, quindi, nipote della zia in argomento;
(il marito della zia di mio padre, insieme alla moglie erano gli unici membri del proprio nucleo familiare).
-Considerato che dal luglio del 1978, in quell’area cimiteriale, in particolare, in una della due fossa è ancora tumulato mio padre e in data 25/01/2013, presentavo istanza di subentro – voltura e concessione per quell’area, secondo Lei, a questo punto, chi ha diritto a chiedere il subentro-voltura o concessione dell’area in argomento??? e quale sono i provvedimenti in capo al comune???? (diniego al subentro o rinnovo rilascio di concessione perenne)????
La ringrazio di cuore Ettore
Oggetto: morte del concessionario e istituto del subentro
Spett. le Redazione (c.a. dr Carlo)
La ringrazio per tutte le informazione finora date, ma la vorrei ancora disturbare per chiederLe ulteriori delucidazioni.
Nella mia ultima nota, La informavo, che presso il comune, dove io risiedo, in data 27 maggio 2014, era stata depositata da parte di un figlio del cugino di primo grado di mio padre, una nuova richiesta di subentro-concessione e voltura dell’area cimiteriale di circa 6 mq, (composta di due fosse), allegando all’uopo:
1-copia dell’atto concessivo, rilasciato al marito della zia di mio padre, datato 17 luglio 1943;
2-copia di una scrittura privata “registrata”in cui l’erede della concessione cimiteriale, (zia di mio padre), donava tutti i suoi beni al cugino di mio padre e, quindi, nipote della zia in argomento;
(il marito della zia di mio padre, insieme alla moglie erano gli unici membri del proprio nucleo familiare).
-Considerato che dal luglio del 1978, in quell’area cimiteriale, in particolare, in una della due fossa è ancora tumulato mio padre e in data 25/01/2013, presentavo istanza di subentro – voltura e concessione per quell’area, secondo Lei, a questo punto, chi ha diritto a chiedere il subentro-voltura o concessione dell’area in argomento??? e quale sono i provvedimenti in capo al comune???? (diniego al subentro o rilascio di concessione perenne)????
La ringrazio di cuore Ettore
X Ettore,
1) Per quanto riguarda l’eventuale trasformazione del sepolcro da gentilizio in ereditario, va ricordato come questa mutazione avvenga quando la famiglia del concessionario (quale individuata, a tale fine, dal Regolamento comunale di polizia mortuaria) venga ad estinguersi (Corte di Cassazione, sez. 1^ civ. sent. n. 1672 del 16 febbraio 1988; Sez. 2^ civ., sent. n. 5015 del 29 maggioo 1990; Sez. 2^ civ., sent. n. 112957 del 29 settembre 2000; Sez. 2^ Civ. sent. n. 1789 del 29 gennaio 2007, tra le altre).
2) La definizione di famiglia individuata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria opera in tutti i casi in cui il concessionario, nell’atto di concessione, non indichi/individui una situazione diversa (che puo’ essere piu’ restrittiva oppure amplificatrice).
Determinata così’ (tanto che ciò derivi dall’atto di concessione o per default dal regolamento comunale) la famiglia ai fini della “riserva” (spesso non facciamo attenzione a questo termine) di cui all’art. 93, comma 1 dPR 10/9/1990, n. 285, è questo l’ambito della famiglia cui fare riferimento, anche per quanto riguardi l’estinzione della stessa, intesa come morte dell’ultimo avente diritto, senza che questi abbia trasmesso ad altri il proprio jus sepulchri.
3) in merito all’ereditarietà di un sepolcro, poi, è del tutto improprio continuare a ragionare su quest’istituto, se non altro per il fatto che l’art. 71, commi 2 e ss. R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, è abrogato, con effetto solo ….. dal 10 febbraio 1976. Tra l’altro, quando tale disposizione vigeva, l’art. 71, comma 3 R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880 prevedeva come: “… La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal comune all’originario titolare della concessione. …. “
Ammettendosi, ora, la trasformazione di un sepolcro da gentilizio (cioè, di famiglia) ad ereditario il rapporto di concessione, qualora sia sorto, anche sotto l’imperio di una precedente ed ora abrogata disciplina continua alle medesime condizioni di diritto originarie, cambiando, nel tempo, solo ed unicamente la figura del concessionario, per effetto del subentro, se e solo se il regolamento comunale consenta la voltura della concessione.
4) Già negli anni ’80, vigente il DPR n.803/1975 con cui, appunto si abrogava per incompatibilità sopravvenuta con la nuova fonte normativa l’intero Regio Decreto n. 1880/1942 sussisteva il divieto, operante anche oggi, per altro, di trasferire o cedere la titolarità di una tomba per acta inter vivos. Qualsiasi atto di tale genere, pertanto, è nullo di diritto.
5) lo Jus sepulchri è un diritto al plurale, perché al diritto della personalità di dare o ricever sepoltura, che si acquisisce solo: a) Diventando concessionari primi di un sepolcro b) jure sanguinis, ossia trovandosi in rapporto di consanguineità con il titolare di una concessione cimiteriale, si affianca anche un diritto sul sepolcro in sé, vale a dire sul corpus compositum di cui la sepoltura consta, cioè sul sepolcro inteso in senso materiale, quale insieme di opere murarie, monumenti funerari ed arredi votivi di proprietà del concessionario (Art. 63 DPR n. 285/1990), per tutta la durata della concessione.
Ora, mentre la Legge proibisce la circolazione dei titoli di sepoltura, attraverso meccanismi di diritto privato, la componente patrimoniale (= quella suscettibile di valutazione economica), la quale rappresenta solo lo strumento fisico per l’esercizio dello jus sepulchri, potrebbe astrattamente esser donata, lasciata in eredità o, addirittura pignorata da eventuali creditori. Mi preme, però, sottolineare quest’aspetto dirimente e di principio: in un eventuale divaricazione tra titolarità dello jus sepulchri (= diritto della personalità) e mera proprietà del manufatto sepolcrale è inibito al proprietario l’uso del sepolcro, gravando su costui (o costei) solo gli oneri manutentivi ex Art. 63 DPR n. 285/1990.
Stessa questione per il subentro, poiché chi succede al fondatore del sepolcro, potrebbe anche trovarsi nella spiacevole condizione di dover far fronte agli obblighi di conservazione della tomba, senza vantare a sua volta lo jus sepulchri in quel particolare sacello privato e gentilizio.
Oggetto: morte del concessionario e l’istituto del subentro.
Spett. le Redazione –c.a. sig. Carlo –
Di seguito e ad integrazione di quanto già rappresentato con le precedenti noti, Le chiedo, gentilmente, ulteriori delucidazioni, in merito a quanto Le vado ad enunciare:
– Anno 1978: decesso di mio padre il quale come già detto, viene tumulato, su autorizzazione della concessionaria, zia paterna di 1° grado (sorella di mio nonno e, quindi, zia di mio padre), in una area cimiteriale a lei intestata;
– Premetto che a tutt’oggi mio padre è ancora tumulato in tale area (costituita da due fossa).
– Si precisa, che lo scrivente in data 25 gennaio 2013, faceva richiesta al Comune xxx di “subentro – concessione e voltura” dell’area cimiteriale in argomento;
– Alla data del 17 ottobre 2013, ricevevo dal Sett. Tecn.Man. vo del Comune dove io risiedo, una nota in cui il Responsabile del Procedimento Amministrativo, chiedeva allo scrivente, copia dell’atto di concessione della titolarietà di tale area, che ne io, né lo stesso Comune possiamo produrre (archivio comunale distrutto da incendio);
– Con l’istanza del 25 gennaio 2013, chiedevo, contestualmente, oltre al subentro-voltura e concessione, ai sensi della legge 241/90 e s.c.i., se su detta area cimiteriale erano state prodotte altre istanze, i nominativi dei richiedenti ed i titoli abilitativi presentati;
– In data 27 maggio 2014, recatomi all’ente comune per una ricerca analitica della concessione cimiteriali, consultando le delibere comunali, venivo chiamato dal responsabile del procedimento amministrativo della pratica de quo, il quale mi riferiva, che presso l’ufficio protocollo del comune, era stata depositata una nuova istanza di subentro per la stessa area cimiteriale, con allegati altri atti, tra cui anche la concessione, da parte di un figlio del cugino di 1° grado di mio padre; (scrittura privata registrata in cui il titolare della concessione, donava e cedeva l’area cimiteriale, in eredità al proprio genitore, cugino di 1° grado di mio padre)
– E’ possibile che una concessione cimiteriale possa essere lasciata in eredità?
P.S. tale lascito è avvenuto successivamente alla morte della concessionaria anni 80, il marito l’unico erede era già deceduto negli anni 60. Vorrei, inoltre, sottolineare il mancato rispetto di una legge dello Stato in tutte le sue parti e codicilli…….. da parte del mio comune, cosa Le pare???
Grazie mille.