La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTRO

Un Comune riferisce di aver stipulato negli anni molteplici attichiappe5 di concessione di area cimiteriale per la durata di 99 anni, con la clausola, in ciascuno di essi, del passaggio, specificamente, del diritto di uso relativo alla tomba di famiglia, alla morte del concessionario, agli eredi, con le modalità all’uopo previste. Il Comune chiede, dunque, se sia necessario reintestare il contratto specifico all’erede o se, invece, il contratto con il ‘de cuius’ operi nei confronti degli eredi senza necessità di variazione della titolarità.

Un problema di non poco conto riguarda la necessità di garantire, nel tempo, l’adeguata manutenzione e cura del manufatto sepolcrale, anche giusta il principio di imputazione sul risarcimento del danno ingiusto causato dall’eventuale rovina dell’edificio sancito dall’Art. 2053 Cod. Civile; ebbene questo obbligo grava in primis sul fondatore concessionario del sepolcro; al fine di assicurare la continuità dell’osservanza di tale dovere giuridico anche in seguito alla morte del fondatore/concessionario primo del sepolcro, è opportuno che gli aventi causa (o meglio i discendenti https://www.funerali.org/?p=283) del fondatore stesso si avvicendino al de cuius nella posizione del concessionario originario mediante il c.d. subentro o voltura della concessione amministrativa .

Autorevole dottrina ritiene che, ove l’istituto del subentro nella posizione del concessionario originario non sia contemplato in sede di regolamentazione comunale ovvero nell’atto di concessione del sepolcro, la morte del fondatore farebbe venir meno ogni figura di soggetto obbligato in base alla concessione.

Mentre il diritto al sepolcro in senso stretto (cioè diritto di natura patrimoniale sul corpus compositum di cui il sepolcro consta) con connessi oneri manutentivi, alla morte del concessionario, si trasferisce agli aventi diritto, non altrettanto accade per la concessione cimiteriale, cosicché si potrebbe determinare “una situazione per la quale il concessionario sia deceduto e non vi sia altro concessionario, mentre la proprietà” superficiaria dei manufatti si trasferisca agli aventi causa “i quali vengono ad avere l’onere della manutenzione, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno acquisito diritti sulla concessione cimiteriale, primo dei quali lo jus sepeliendi”., ossia lo jus sepulchri attivo e passivo.

Si è, quindi, condivisibilmente rimarcata la centralità delle previsioni contenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria, atteso che si potrebbero ipotizzare due schemi, tra loro alternativi, dalla cui scelta discendono conseguenze assai diverse:

1. «la limitazione del subentro per il solo diritto di jus sepulchri, ferma restando la posizione del concessionario (leggi, fondatore del sepolcro) nella persona originariamente individuata, cosicché l’individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato ex Art. 93 DPR n. 285/1990 è sempre valutata sulla base delle relazioni di parentela intercorrenti con il concessionario (fondatore del sepolcro) originario»;

2. ricorso al subentro nella posizione del concessionario, apparendo questa l’opzione da preferire poiché permette di ricondurre a unità il complesso di posizioni giuridiche che già facevano capo al concessionario originario, anche se finirebbe col dilatare a dismisura la platea degli aventi titolo di accoglimento nel sepolcro, i quali, in ogni caso, potranno esercitare questo loro diritto (o…legittima aspettativa) in base alla cronologia degli eventi luttuosi e sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva del sepolcro stesso, stante il combinato disposto tra gli Artt. 87 e 93 comma 1 DPR n. 285/1990.

Sarebbe pertanto opportuno che i regolamenti comunali così come i singoli atti di concessione prevedessero che, alla morte del fondatore, subentrino nella posizione di concessionario dello spazio cimiteriale uno o più dei titolari dello jus sepulchri in senso stretto, su domanda degli stessi; decorso inutilmente un dato termine, ad es. di un mese, la P.A. concedente dovrebbe provvedere d’ufficio.

In giurisprudenza, si osserva che lo Jus Sepulchri origina dalla concessione amministrativa e attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella (Cons. St., n. 1330/2010).

In senso lato lo Jus Sepulchri sorge anche in forza di una concessione amministrativa avente come oggetto non già la mera area cimiteriale su cui erigere o, comunque, impiantare un sepolcro (a sistema di inumazione o tumulazione), ma il solo diritto d’uso su edificio sepolcrale o porzione dello stesso costruito dal comune, si veda a tal proposito, sotto il profilo tariffario da applicarsi estensivamente l’Art. 4 D.M. 1 luglio 2002 adottato conformemente all’Art. 5 comma 2 Legge 30 marzo 2001 n. 130.

La concessione di area per la costruzione di un sepolcro a sistema di tumulazione individuale instaura tra comune e concessionario un rapporto avente ad oggetto il diritto di uso dell’area, allo scopo di costruire il manufatto finalizzato, a sua volta, all’uso di sepoltura (artt. 90 e ss., D.P.R. n. 285/1990). Dalla concessione amministrativa derivano, infatti, diritti aventi significato oggettivo, specificamente il diritto di uso dell’area, il diritto cioè di erigere sulla superficie concessa manufatti sepolcrali e diritti di natura personale, specificamente lo ius sepulchri, ossia il diritto ad essere tumulato (o tumulare altri) nel sepolcro.

Il subentro nella concessione cimiteriale può essere circoscritto al solo diritto di ius sepulchri, ferma restando la posizione del concessionario (fondatore del sepolcro) nella persona originariamente individuata, ovvero può consistere nel subentro nello ius sepulchri ed anche nella qualità di concessionario, ampliando, di conseguenza, il novero delle persone titolari dello jus sepulchri.

Nell’operare l’una o l’altra scelta, risulta fondamentale il ruolo del regolamento comunale, anche per consentire un ottimale impiego di tutto il patrimonio cimiteriale già costruito

Autorevoli commentatori parlano di sistema ‘a concessionario “fisso” e di sistema “a concessionario mobile” o “scorrevole”.

La disciplina della concessione cimiteriale è attualmente contenuta nel D.P.R. n. 285/1990, il cui art. 90 dispone che ‘il comune può concedere a privati e ad enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

La concessione di area per la costruzione di un sepolcro a sistema di tumulazione individuale instaura tra comune e concessionario un rapporto avente ad oggetto il diritto di uso dell’area, allo scopo di costruire il manufatto finalizzato, a sua volta, all’uso di sepoltura (art. 93, D.P.R. n. 285/1990).

Dalla concessione amministrativa, osserva la dottrina derivano diritti aventi significato oggettivo, specificamente il diritto di uso dell’area, il diritto cioè di erigere sulla superficie concessa manufatti sepolcrali, di installare monumenti, lapidi e altri elementi decorativi, e diritti di natura personale, specificamente lo ius sepulchri, ossia il diritto ad essere tumulato (o tumulare altri) nel sepolcro.

Ciò premesso, venendo al quesito posto dal Comune concernente il subentro nella concessione cimiteriale, alla morte del concessionario e, specificamente, la necessità o meno di una nuova intestazione della concessione in capo all’erede, il ragionamento muove dalla gestione dell’istituto del subentro, rispetto alla quale in dottrina[5] si prospettano due soluzioni: la prima consistente nella limitazione del subentro per il solo diritto di ius sepulchri, ferma restando la posizione del concessionario (fondatore del sepolcro) nella persona originariamente individuata; la seconda consistente nel subentro nello ius sepulchri ed anche nella qualità di concessionario.

Nella prima ipotesi, il concessionario rimane il fondatore del sepolcro e sulla base delle relazioni intercorrenti con questo, anche se deceduto, vanno individuate le persone destinate alla sepoltura (titolari dello ius sepulchri), alle quali si trasferiscono gli oneri manutentivi/conservativi del sepolcro. Nella seconda ipotesi, invece, tali oneri si trasferiscono dal concessionario (fondatore del sepolcro) ai concessionari subentranti in occasione dei decessi dei concessionari ascendenti.

Per la scelta dell’una o dell’altra soluzione, la dottrina sottolinea il ruolo centrale e dirimente del regolamento comunale di polizia mortuaria, il cui silenzio dovrebbe far propendere per la il “meccanismo” successorio del fondatore originario quale unico concessionario, figura alla quale, anche nel post mortem si farà riferimento per stabilire la cosidetta “riserva” ex Art. 93 comma 1 DPR n. 285/1990, sempre che, questa, non sia già rigidamente definita e perfezionata nell’atto di concessione.

Nel caso di specie, l’espressa previsione (riferita dall’Ente), nei singoli contratti di concessione stipulati dal Comune, del passaggio del ‘diritto d’uso’ dal concessionario, al momento della sua morte, all’erede sembra far ritenere che l’Ente Locale abbia optato per la prima strada, e cioè per il subentro degli eredi nel solo diritto di uso, ferma restando la posizione del concessionario originario (fondatore del sepolcro). Sulla base di una regolamentazione comunale in tal senso, non sembrerebbe doversi procedere da parte dell’Ente alla voltura/nuova intestazione della concessione.

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Carlo Ballotta

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78 thoughts on “La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTRO

  1. X Enrico,

    no, non è possibile siccome i sepolcri, data la loro peculiare funzione di res religiosae, come ci insegna il diritto romano, sono sempre sottratti agli atti di disposizione per acta inter vivos. Si veda anche l’Art. 823 Cod. Civile e l’Art. 92 comma 4 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria
    La ratio della norma è chiara: questo divieto, infatti, vuole impedire la libera circolazione dei titoli di sepoltura, per evitare, così spregevoli mercimoni (leggasi fine di lucro o di speculazione) Essi, non dimentichiamo, sono, in effetti, sempre extra commercium, proprio per la loro sublime implicazione morale.

    L’unico modo legittimo per variare l’intestazione di una tomba, con l’ovvio problema del dilatarsi, nel tempo, degli jura sepulchri, è rappresentato dall’istituto del subentro, se contemplato dal regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale, però, opera pur sempre -mortis causa- quindi alla morte del concessionario primo. Chi non sia più interessato a mantenere una concessione può solo e solamente, rinunciare, con oneri di riattamento del sepolcro a proprio carico, spogliandosi dello jus sepulchri e retrocedendo così l’intera concessione al Comune che, quale titolare esclusivo dell’impianto cimiteriale, potrà a sua volta riassegnarla a terzi.

  2. X Ettore,

    l’Art. 70 del Regolamento di Polizia Mortuaria della Sua città, a quanto vedo, consente la novazione della concessione (= costituzione di un rapporto giuridico del tutto nuovo anche se l’oggetto dello stesso è materialmente il medesimo sepolcro) la quale, altrimenti dovrebbe esser dichiarata come estinta per abbandono amministrativo (mancando il concessionario o i suoi aventi causa subentrati nella titolarità della concessione), o peggio ancora decaduta per insussistenza (…o irreperibilità?) del titolo formale di fondazione.

    Può esser una soluzione interessante da studiare e, quindi, esperire, per evitare di avventurarsi nel rischioso istituto dell’immemoriale o in una causa in sede civile.

    Attenzione, però, la novazione dell’atto concessorio, come il rinnovo, del resto, è sempre a titolo oneroso per il richiedente.

    La decorrenza dovrebbe essere collegata al momento della scadenza della precedente concessione (in caso contrario, vi sarebbe o sovrapposizione tra 2 distinti rapporti giuridici (nell’ipotesi di stipula che avvenga prima della scadenza) oppure un periodo di occupazione “sine titulo” (nell’ipotesi di stipula successiva alla scadenza).

    Ammesso, poi, che sia possibile far sorgere una concessione ex novo, essa non avrebbe effetti se non dal momento del perfezionarsi dell’atto di concessione.
    Per il pregresso, essendosi verificata un’occupazione di un bene demaniale, comunque deve essere pagato l’uso dello spazio sepolcrale, anche forzosamente (iscrizione a ruolo) ove occorra.

    Evidentemente sussiste responsabilità patrimoniale, almeno per la parte non prescritta (va in prescrizione a 5 anni) e ciò comporta che se ne dia segnalazione immediata alla Corte dei Conti, dato che l’omessa o ritardata segnalazione comporta la corresponsabilità di chi l’ometta o ritardi ex Art. 93 D.LGS n.267/2000.

  3. x Carlo
    Nella mattinata odierna ho chiesto all’Archvio di Stato di Benevento, se l’Ente Comune avesse versato presso di loro l’atto di concessione, almeno una deliberazione di concessione dell’area, e questo documento consentirebbe di individuare il concessionario primo (fondatore del sepolcro), il personale addetto, mi ha riferito che trattasi di documentazione molto giovane e, quindi, il mio comune non ha versato nulla. Farò altre ricerche al comune e Le farò sapere. Grazie

  4. c.a. Carlo
    Grazie, faro come Lei mi ha detto.
    Da domani inizierò a chiedere informazione all’Ente Comune e le farò
    sapere le novità.
    Cordiali saluti
    dimenticavo le allego l’art. 70 del reg mortuario del mio comune approvato nel sett 2012, che cita:”””””
    ART. 70.
    (Riconcessioni).
    Nel caso in cui il concessionario e tutti gli aventi diritto alla tumulazione
    risultino da ricerca anagrafica estinti, il Comune può accettare richiesta di
    nuova concessione, inoltrata tramite autocertificazione redatta da parte di un
    parente del concessionario fino al 3° grado in linea retta ed in mancanza, o in
    caso di rinuncia di questi, da parte di qualunque altro, purché specifichi il
    motivo della richiesta.
    In tale caso il nuovo concessionario avrà l’obbligo di mantenere in detta
    sepoltura le salme e i resti ivi presenti.

  5. X Ettore,

    Dimenticavo una postilla:
    Data di tumulazione di Suo Padre: anno 1978…ma la concessione era già stata posta in essere, dunque preesisteva, secundum legem, all’effettivo uso del sepolcro.

    Se la concessione di cui Lei riferisce è stata perfezionata negli anni ’70, comunque prima del DPR n.803/1975, cioè del vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria, ormai abrogato, che entrò in vigore il 10 febbraio 1976 si sarebbero dovute necessariamente seguire le regole, per far luogo a concessione cimiteriale, dettate dal Regio Decreto n.1880/1942. Orbene, la questione temporale diventa essenziale sotto il profilo del procedimento, perché in regime di Regio Decreto n. 1880/1942 il rilascio della concessione era subordinato ad una serie di passaggi istruttori molto più articolati, come il preventivo nulla osta prefettizio e la successiva delibera comunale.

    Il primo suggerimento é, allora, quello di ricercare, magari tra gli atti del consiglio comunale (le delibere nel passato erano raccolte in modo da avere anche un indice, e ciò agevola le ricerche), magari considerando un arco temporale di alcuni anni prima della prima tumulazione), per verificare se sia rintracciabile, se non l’atto di concessione, almeno una deliberazione di concessione dell’area, e questo documento consentirebbe di individuare il concessionario primo (fondatore del sepolcro) e, forse, di estendere le ricerche dell’atto di concessione all’Archivio di Stato.

  6. X Ettore,
    capisco il suo sconcerto nel vedersi, per così dire “scippato” di un diritto: fosse per me rischierei anche con la formula un po’ garibaldina del “juris tantum”, che poi si sostanzia nella figura dell’immemoriale.

    l’istituto giuridico dell’immemoriale e’ stato espressamente superato con l’Unita’ d’Italia (L. 20/3/1865, n. 2248, allegato A) per i rapporti di diritto privato, potendo persistere, a certe limitate condizioni, in rapporti di diritto pubblico e le concessioni cimiteriali rappresentano, come sempre un forte mix tra la disciplina pubblicistica e quella privatistica.

    Spetta/spetterebbe, tuttavia, al giudice dichiarare la sussistenza del diritto esercitato in mancanza del titolo ai sensi dell’art. 2697 Cod. Civile e questa soluzione, lunga e laboriosa rappresenta la via maestra, anche se consideriamo, l’onere economico e, peggio ancora il grado di aleatorietà insito in ogni umano giudizio.

    L’istituto cui si fa riferimento non andrebbe utilizzato senza averlo approfondito (ad esempio, ben pochi ricordano come la prova testimoniale dovrebbe avere la forma dell’atto di notorietà (quello “vero”, non la dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n.445/2000), e che i testi dovrebbero essere ultra50ennali e non solo avere conoscenza di quanto dichiarato dal .. dichiarante, ma anche riferire che altrettanta conoscenza avevano i loro genitori, ecc.). Si ponderi attentamente (= non e’ una scappatoia).

    Tuttavia, proprio per le difficolta’ che possono aversi rispetto a concessioni di lontanissima data o, anche, antecedenti l’Unita’ d’Italia, non si puo’ escludere a priori di inserire nei Regolamenti comunali di polizia mortuaria quest’istituto (e taluni ‘schemi’ aderiscono a questa “filosofia” più progressista). Due sono le modalità:

    a) quella piu’ seria sarebbe di applicare l’immemoriale, in modo che chi reclama un diritto d’uso di un sepolcro privato possa adire al giudice per far accertare il diritto di cui ritiene di essere titolare, recependo la decisione del giudice;
    b) quella più “spericolata”, invece, consisterebbe nel trasformare gli strumenti di prova dell’immemoriale in un procedimento amministrativo di accertamento del diritto vantato (qualche piccola perplessita’ sorge per il fatto che, cosi’ facendo, l’azione’ amministrativa sconfinerebbe nell’attivita’ giurisdizionale).

    Comunque, non dimenticare MAI l’art. 117, 6, III Periodo Cost., ne’ le condizioni per l’efficacia dei questi regolamenti comunali (art. 345 TULLSS).

  7. La ringrazio per la risposta.
    Pur non essendo in possesso del titolo di “acquisto”, è pur vero che il lotto cimiteriale in cui è stato sepolto mio padre era stato acquistato negli anni 60 dalla propria zia, la quale, alla morte di mio padre-1978- autorizzo’ la tumulazione del proprio nipote, in quanto al tempo possessore del “titolo di concessionario” (trascrizione della morte sul registro cimiteriale).
    E’ altrettanto vero quello che lei dice, che non essendo il richiedente il subentro in possesso del “titolo di concessione”, spetterebbe al giudice dirimere la sussistenza della mia richiesta.
    Ma il fatto stesso che sia stato sepolto un parente del concessionario da oltre un trentennio e che la concessionaria non sia più in vita e, quindi in grado di poter dimostrare il “possesso”, non da la possibilità di richiedere il subentro nella posizione del concessionario quale ere.
    Altrimenti cosa mi consiglia di fare a questo punto?
    Grazie e cordiali saluti Ettore

  8. X Ettore,

    il subentro jure sanguinis o jure haereditatis si colloca su un piano del tutto differente rispetto alla titolarità nel rapporto concessorio ed al perfezionarsi dello stesso. Qui il problema è tremendamente più semplice: non si riesce, infatti, a risalire all’atto di fondazione del sepolcro privato, saremmo, allora, in presenza di un uso sine titulo, ex Art. 823 Cod. Civile, di lotto di terreno cimiteriale.

    Se manca il titolo formale cioè quel regolare atto di concessione di cui all’Art. 98 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285 quale condicio juris per poter legittimamente vantare diritti su area, edificio cimiteriale (o porzione di quest’ultimo) la concessione stessa dovrebbe risultare insussistente.

    Spetta/spetterebbe solo al giudice, in sede civile, dichiarare la sussistenza del diritto esercitato in mancanza del titolo ai sensi dell’art. 2697 Cod. Civile.

  9. gentile red.ne, mi rivolgo a voi per sottoporre un quesito:
    > -mio padre, deceduto il 1978, fu autorizzato dalla (zia/morta dopo pochi anni dalla morte del nipote) diretta concessionaria alla tumulazione nella proprio lotto cimiteriale. Nel gennaio 2013 ho presentato istanza di subentro, voltura e concessione del lotto in argomento. L’ufficio preposto del comune mi ha richiesto copia dell’atto di concessione, che io non ho e che neanche lo stesso Ente è riuscito a trovare (archivio distrutto per incendio), per poter rilasciare autorizzazione al subentro. Visto questo stallo come posso chiedere ed ottenere il subentro nella posizione del concessionario quale erede. Ringrazio per la disponibilità e porgo cordiali saluti.

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