Premessa: Nelle scienze giuridiche la proprietà è facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi previsti dall’ordinamento giuridico (art. 832 del codice civile), nella polizia mortuaria, invece essa, essendo solo strumentale e, quindi, subordinata allo Jus Sepulchri (diritto personalissimo e, quindi, non patrimoniale nè trasmissibile per acta inter vivos…almeno dall’entrata in vigore del del Libro III del Codice Civile), spesso si risolve unicamente nell’assunzione coatta di un onere.
I nostri cimiteri, per loro intrinseca natura, sono costituiti non tanto da sole aree recintate ex Art. 337 Regio Decreto 27 luglio 1937 n. 1265 (campi d’inumazione) quanto da corpi di fabbrica (batterie di loculi, cappelle gentilizie, colombari…) adibiti a sepoltura privata (Art. 91 DPR 285/1990) e, quindi, necessitano di continui interventi, anche edilizi, per assicurare loro un’ottimale conservazione. Si pone, così, il problema dell’imputazione dei relativi oneri. In capo a chi sorge, allora, il dovere di assicurare la manutenzione[1] straordinaria[2] (manto impermeabile, rivestimento, fasce in marmo.) dei manufatti sepolcrali come – loculi -costruiti dal Comune e dati in concessione sia perpetua (prima del 10 febbraio 1976, data in cui entra in vigore il “vecchio” regolamento nazionale di polizia mortuaria DPR 803/1975) sia novantanovennale?
Possiamo subito, con notevole profitto, riflettere su questa sentenza: Cassazione civile, Sez. Unite, 21 luglio 1977 n. 3257 “L’art. 824, 2° comma, cod. civ. assoggetta i cimiteri comunali al regime del demanio pubblico, salve le eccezioni costituite dalla continuazione dell’esercizio dei cimiteri particolari (art. 82 del regolamento di polizia mortuari) e della possibilità di cappelle private e gentilizie costruite fuori del cimitero (art. 340 T.U. delle leggi sanitarie); pertanto la pretesa che la parte del cimitero occupata da costruzioni funerarie di confraternite sia di proprietà privata di queste ultime, postula la necessità dell’accertamento dell’estraneità di detta parte del cimitero o delle costruzioni funerarie al patrimonio comunale, nonché della posizione delle relative aree all’esterno del cimitero comunale e non rientranti comunque nel patrimonio del Comune da questo concesso per tale uso. A norma dell’art. 1, n. 2 R.D. 15.10.1925, n. 2578, sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, dell’art. 91, lett. c), n. 14, T.U. 3 marzo 1934, n. 383, secondo il quale la costruzione, manutenzione ed esercizio dei cimiteri è funzione propria dei Comuni, nonché dell’art. 44 del vigente regolamento di polizia mortuaria, che affida al Sindaco la manutenzione, l’ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, spetta al Comune il potere di consentire quell’uso particolare del cimitero comunale, che si concreta nell’impianto di linee elettriche per l’illuminazione delle lampade votive nei sepolcri privati, e ciò anche per il caso di cappelle di Confraternite eventualmente sorgenti su suolo proprio nell’ambito del cimitero comunale”.
In assenza anche di una norma specifica prevista dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria il concessionario provvede alla cura ordinaria, mentre grava sul comune la manutenzione straordinaria[3] per tutto quanto concerne i lavori più rilevanti: il rifacimento della copertura, dell’intonaco.
In effetti, se il sepolcro è stato realizzato dal suo fondatore su terreno dato in concessione le opere murarie ed il paramento lapideo appartengono al concessionario per tutta la durata della concessione e la manutenzione straordinaria spetta al concessionario-fondatore del sepolcro poiché è lui il proprietario del manufatto sepolcrale. Se, invece, loculi e colombari sono stati costruiti dal comune e solo successivamente dati in concessione la manutenzione straordinaria è di pertinenza dell’ente locale.
L’istituzione di un canone annuo destinato alla manutenzione non è possibile per le tombe precedentemente concesse, per l’irretroattività della norma giuridica lo è, invece, per le nuove concessioni, per esse si può prevedere una corresponsione di denaro composta da due voci di calcolo (una tantum + canone periodico); è comunque preferibile seguire la strada della determinazione di un congruo “diritto di tumulazione” (anche ai sensi dell’Art. 149 Decreto Legislativo n.267/2000 e “retroattivamente” giusta l’Art. 103 DPR 285/1990), magari differenziato, ogni volta che si tumula in loculo, ossario, nicchia cineraria, tomba concessa in passato o al momento.
Per il calcolo, invece, del canone di concessione vero e proprio si segue il D.M. 1 luglio 2002.
Il Regolamento Regionale Emiliano Romagnolo del 23 maggio 2006 n. 4, sembra, però, affrontare il problema in modo diverso e più innovativo, ampliando la portata dello stesso Art. 63 DPR 285/1990, in effetti l’Art. 4 comma 6 sembra proprio stabilire per:
-
concessioni perpetue (a prescindere da chi abbia costruito la tomba e, quindi dalla mera proprietà di eventuali fabbricati ed arredi lapidei)
-
manufatti di proprietà privata (non si considera, quindi, il criterio della durata temporale nel rapporto concessorio).
il vincolo giuridico di partecipare ai costi di gestione del complesso cimiteriale ed al mantenimento in efficienza della parti comuni, secondo modi e tempi definiti dall’Ente Locale.
Quindi, ricapitolando: generalmente il contratto fra amministrazione comunale e concessionario prevede tali obblighi e laddove essi non siano espressamente previsti potrebbero esserlo in strumenti normativi di natura amministrativa (ad es. regolamenti comunali di igiene o di polizia mortuaria).
Secondo l’Art. 62 DPR 285/1990, infatti, il comune può adottare un provvedimento (vi è, però, la riserva di regolamento, cosicché un’ordinanza o una diversa disposizione riuscirebbero inadeguate, ) per meglio definire criteri e modalità legati alla realizzazione sui sepolcri di monumenti, suppellettili rituali o altri oggetti legati all’arte commemorativa, così da favorire uno sviluppo del cimitero ordinato e di buon gusto, ad esempio il Comune autorizza la posa di copritomba di determinati materiali e con un certo dimensionamento. Ove quest’ultimi fossero diversi dall’autorizzato il copritomba, previa diffida, deve essere rimosso.
Qualora tale operazione non venga svolta entro i termini da parte della famiglia interessata (o per il tramite di operatore economico di sua fiducia), il Comune può effettuare la levata d’ufficio, con imputazione dei costi sostenuti alla famiglia interessata.
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Qualora tale operazione non venga svolta entro i termini da parte della famiglia interessata (o per il tramite di operatore economico di sua fiducia), il Comune può effettuare la levata d’ufficio, con imputazione dei costi sostenuti alla famiglia interessata.
Questo strumento di necessaria regolazione (altrimenti assisteremo al dilagare del kitsch più volgare e pacchiano) deve essere attentamente ponderato per non creare ingiuste compressioni al diritto secondario di sepolcro: si pensi ad esempio alla Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 emessa dal TAR Lombardia.
In nuce, il pronunciamento del giudice, in diversi procedimenti, focalizza queste tre fattispecie nella complessa relazione tra la potestà comunale ed il cittadino utente del servizi cimiteriali, mantenendo comunque chiara la posizione di soggezione del privato (i cui diritti, già di per sé affievoliti, degradano ad interesse legittimo, secondo giurisprudenza costante) rispetto alla pubblica amministrazione.
1) È vietata l’imposizione di monumenti e lapidi assolutamente uniformi ed accessori standardizzati. In merito, il TAR ha ritenuto illegittimo per i Comuni imporr monumenti, lapidi ed accessori uniformi in ragione della loro “peculiare funzione” (la quale attiene a sentimenti personali di pietà) e “della loro natura di beni privati” (di proprietà dei concessionari delle aree cimiteriali su cui insistono) o affidino appalti “per realizzare uniformi opere destinate a sepolture private date in concessione” (ord. 1703/99).
2) I Dolenti devono poter scegliere monumenti, lapidi, arredi e imprese di fiducia. Infatti, il TAR della Lombardia ha precisato che “con riferimento agli arredi funebri la legge riserva ai Comuni solo l’apposizione di cippo con targhetta in campo comune e la chiusura dei tumuli”.
3) La posa di ogni altro arredo o lapide è un diritto che spetta ai privati cittadini esercitare, scegliendo liberamente. I Comuni quindi non possono ostacolare “il diritto dei dolenti a rivolgersi alle imprese da essi liberamente prescelte”, nè quello “delle imprese del settore ad operare liberamente, senza dover sottostare a limitazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle sancite in via generale dalla normativa sanitaria e di polizia mortuaria” (sent. 1685/2000).
In via generale vale l’art. 63 del Regolamento di polizia mortuaria DPR 10/9/1990 n. 285. Tale norma si riferisce specificamente ai manufatti di proprietà del concessionario di un’area cimiteriale. Su di esso incombe l’obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria e della relativa area di rispetto. In caso di concessione di loculi o altri manufatti costruiti direttamente dal Comune, in assenza di obblighi di natura contrattuale, valgono i seguenti criteri:
a) al concessionario compete l’ordinaria manutenzione;
b) al Comune spetta la manutenzione straordinaria.
A valle della concessione deliberata dal Comune, soprattutto in passato, vi era un atto sottoscritto fra le parti (la cosiddetta “convenzione”), con i relativi obblighi e diritti. In molti casi si poteva trovare una formula contrattuale con cui si rinviava al regolamento di polizia mortuaria via via vigente.
Il regolamento di polizia mortuaria comunale, allora, dovrebbe contenere una norma dove viene precisato come le disposizioni in esso contenute si applichino anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore e che comunque il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente, altrimenti, secondo la formula del famoso brocardo latino “tempus regit actum” il riferimento è tassativamente al regolamento di polizia mortuaria in vigore alla stipula dell’atto di concessione, se esso, ovviamente nel suo articolato esso non confligge con i principi generali dell’ordinamento.
La manutenzione per sepolcri di proprietà privata viene svolta da chi ne faccia domanda, avendone titolo e per la quantità e la qualità richiesti. La suddivisione in quote delle spese di manutenzione è questione a cui resta estraneo il Comune e viene regolata tra gli aventi diritto (o dovere) a provvedere al mantenimento della tomba. Per eventuali danni imputabili ad un comportamento di un privato concessionario, non sussiste una responsabilità del Comune, neppure di tipo oggettivo del proprietario del manufatto (nell’eventuale ipotesi in cui la costruzione del manufatto sepolcrale sia stata realizzata dal comune), mentre si ha responsabilità del concessionario che ha posto in essere il comportamento scorretto o pericoloso.
Per sepolture abbandonate[4] per incuria[5] e che versino in stato di degrado[6] sarà cura dell’comune[7] stesso segnalare anticipatamente tale circostanza al concessionario (ove irreperibile anche per pubbliche affissioni e pubblicazioni sulla stampa) e procedere successivamente ad addebitare la quota di spettanza. Laddove sia irreperibile il concessionario le spese risultano a carico dell’E.L. Quest’ultimo potrà attivarsi, secondo la procedura dettata dal regolamento di polizia mortuaria comunale, per acquisire, d’imperio, al patrimonio dell’ente le tombe abbandonate. Si rammenta di definire preventivamente con la Soprintendenza ai Monumenti la identificazione di sepolture con particolare vincolo storico – artistico.
In ultima analisi occorre soffermarsi sulla portata dello jus sepulchri e sulla sua distinzione dal diritto di proprietà.
Dunque lo jus sepulchri è composto da un complesso differenziato di situazioni giuridiche: in primo luogo di un diritto primario, consistente nella duplice facoltà di essere sepolti e di seppellire (jus inferendi in sepulcrhum) altri in un dato sepolcro; e di un diritto secondario che ha come contenuto la facoltà di accedere al sepolcro e di opporsi alle trasformazioni che arrechino pregiudizio alla sepoltura: Tribunale di Napoli, 30 giugno 1960 Gli eredi ed i parenti di uno dei fondatori del sepolcro familiare, seppellito nel medesimo, anche se non sono compresi tra i titolari del “ius sepulcri” hanno il diritto di accedere liberamente al sepolcro, ogni qualvolta lo ritengano opportuno e non soltanto nei pochi giorni dell’anno dedicati dalla consuetudine al culto dei morti, per compiervi verso il defunto gli atti di pietà consentiti dalla religione e dagli usi ivi comprese la pulizia e la manutenzione della tomba; essi hanno inoltre il diritto di munirsi a proprie spese, di una chiave del sepolcro.
Esiste poi un diritto di proprietà sul manufatto e sui materiali sepolcrali, trasmissibile, mortis causa, indipendentemente dallo jus sepulchri.
Bisogna sempre distinguere i famigliari del fondatore e gli eredi, poiché quest’ultimi, benché privi dello Jus sepulcrhi sono comunque titolari sia del diritto secondario che del diritto di proprietà sul manufatto e sui materiali sepolcrali. Pertanto, ex art. 63 essi, in quanto proprietari, debbono sopportare l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per sepolcri interessati dalla procedura di deroga ex Art. 106 DPR 285/1990 (e paragrafo 16 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, con relativo allegato tecnico), laddove essa non sia stata sostituita da un nuovo protocollo operativo (Emilia-Romagna, Art. 2 comma 16 Reg.Reg. 23 maggio 2006 n. 4 e Lombardia, Art. 16 comma 8 Reg.Reg. 9 novembre 2004. 6 così come modificato dal Reg.Reg. 6 febbraio 2007 n.1) le spese per la ristrutturazione sono del comune se avvengono prima della concessione (si pensi ad esempio ad in sepolcro rientrato nella disponibilità dell’ente locale in seguito all’estinzione di un precedente rapporto concessorio), altrimenti competono al concessionario.
Rimane ora, solo un caso da esaminare, forse il più scabroso: Il DPR 285/1990, all’Art. 76, richiede infatti che nei tumuli l’impermeabilità ai liquidi ed ai gas debba essere garantita nel tempo, a volte, però, si deve sanare la tomba se questa presenta fenomeni percolativi, con perfusione all’esterno del tumulo di miasmi: Vale, comunque, lo stesso criterio enunciato prima: l’onere del mantenimento nel tempo è del concessionario, quando il manufatto è di sua proprietà, in base all’art. 63/1 del DPR 285/90 (è il caso, ad es., di edicola funeraria costruita da privato su un’area avuta in concessione dal Comune). Se il proprietario è il Comune, che ha concesso l’uso del loculo, l’onere è del Comune.
In assenza di specifica norma del regolamento di polizia mortuaria comunale spetta al Sindaco (ai sensi dell’art. 51 DPR 285/90), su proposta del dirigente del servizio cimiteriale e dell’ASL, emanare apposita ordinanza che preveda, in via generale, il da farsi. Il regolamento (o l’ordinanza sindacale) stabilisce:
- chi debba disporre l’intervento (di norma il responsabile del servizio cimiteriale);
- i criteri di esecuzione;
- le modalità di avviso o notifica al concessionario se proprietario del manufatto;
- chi dovrà eseguire l’intervento (in genere il gestore del cimitero)
- l’attribuzione del relativo costo (al proprietario del manufatto).
In mancanza di tale individuazione preventiva, si opera, di volta in volta, attraverso ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art. 51 del DPR 285/90.
In caso di lesione a strutture cimiteriali, se quest’ultimi sono riconducibili ad un comportamento di un privato concessionario, non sussiste una responsabilità del Comune, neppure la responsabilità oggettiva del proprietario del manufatto (nell’eventuale ipotesi in cui la costruzione del manufatto sepolcrale sia stata realizzata dal comune), mentre si ha responsabilità del concessionario che ha posto in essere l’azione da cui è stato determinato il danno. Tale responsabilità trova fondamento nell’art. 2043 C.C.
Il responsabile del comportamento che ha determinato, oggettivamente, il danno deve provvedere al risarcimento direttamente agli altri concessionari, poiché il rapporto di concessione, se rientra nell’ambito dell’art. 823 C.C. nei riguardi al rapporto tra Comune/concessionario, attribuisce una posizione giuridica soggettiva piena nei confronti degli altri concessionari che non solo ha riguardo all’aspetto “attivo” (tutela rispetto da comportamenti indebiti o lesivi di altri concessionari), ma anche “passivo” (responsabilità per fatto illecito, nel caso), dal momento che l’obbligo della manutenzione di cui all’art. 63 DPR 10/9/1990, n. 285 ha per oggetto anche ogni atto e comportamento idoneo a non arrecare danni a terzi.
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[1] Tribunale di Spoleto, 11 febbraio 1955 Non esiste un diritto soggettivo alla manutenzione del recinto ed alla custodia all’interno del cimitero in favore dei proprietari delle cappelle gentilizie esistenti nel sacro luogo, e perciò non può prospettarsi responsabilità della P.A. nel caso che per insufficiente manutenzione o custodia siano state rese possibili asportazioni di materiali dalle cappelle stesse.
[2] Cassazione civile, Sez. I, 20 gennaio 1964 n. 114 I poteri dei comuni sui cimiteri non sono limitati a quelli previsti dal regolamento di polizia mortuaria e che attengono principalmente alla materia dell’igiene della sanità (R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880) ma comprendono anche quelli che sono in funzione della costruzione, manutenzione ed esercizio di essi (art. 91, lett. c), n. 14 T.U. 3 marzo 1934, n. 383), sicché nell’ambito dei poteri che gli competono il comune può concedere ai privati il servizio di accensione elettrica delle lampade votive per quei privati che del servizio stesso vogliano avvalersi.
[3] T.A.R. Toscana, 26 giugno 1987 n. 505 Condizioni essenziali perché un determinato servizio possa formare oggetto di concessione sono, da un lato, che si tratti di servizio nell’interesse della collettività e, dall’altro, che sussista la possibilità astratta di monopolio da parte dell’Ente pubblico; pertanto, costituisce servizio suscettibile di essere concesso ai privati la manutenzione dei cimiteri, in quanto la stessa può formare oggetto di gestione diretta da parte del Comune in regime di monopolio.
[4] Cassazione civile, Sez. Unite, 9 marzo 1981 n. 1300 L’obbligo del comune di Milano, a norma dell’art. 86 del proprio regolamento di polizia mortuaria, di comunicare agli interessati le deliberazioni impositive di opere di manutenzione delle tombe, anche al fine dell’eventuale decadenza dalla concessione cimiteriale in ipotesi di mancata esecuzione di tali opere, non viene meno per il caso in cui, dopo la morte dell’originario concessionario ed il subingresso nella concessione di più aventi diritto, costoro non abbiano provveduto, come prescritto dall’art. 30 del regolamento stesso, alla designazione di un unico rappresentante nei rapporti con l’ente concedente.
[5] L’incuria a sua volta può originare o meno pericolo di rovina di parte o dell’intero manufatto in stato di degrado. Oppure si ha lo stato di incuria limitato ad un degrado che corrisponde più all’abbandono delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Laddove sia così previsto nel contratto, il Comune può pronunciare la decadenza della concessione per inadempienza ai patti contrattuali.
[6] T.A.R. Sicilia, 11 novembre 1985 n. 1411 Il Comune non può revocare una concessione in uso perpetuo di fronte a incuria nella manutenzione e custodia del sepolcro, ma in base agli artt. 63 e 93 D.P.R. 20.1O.1975, n. 803, può provvedere soltanto alla conservazione del sepolcro quando sussiste pericolo, diffidando contemporaneamente gli aventi diritto. In base all’art. 93 D.P.R. 25 ottobre 1975, n. 803, l’Amministrazione può disporre la revoca delle concessioni di aree cimiteriali a tempo determinato solo se siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima sepoltura e si verifichi una situazione di grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno comunale, alla quale non possa ovviarsi con un ampliamento del cimitero stesso. 803/1975).
[7] Consiglio di Stato, Adunanza generale, 6 luglio 1933 Merita conferma il provvedimento dell’Alto Commissariato di Napoli che negò a privati l’autorizzazione alla costruzione di un cimitero destinato a ricevere le salme di tutte le persone decedute in un rione o frazione. … La costruzione e la manutenzione dei cimiteri ed il servizio di polizia mortuaria sono affidati alle Amministrazioni comunali e sottratti alla speculazione privata.
Se il sepolcro è stato costruito dal suo fondatore su terreno dato in
concessione le opere murarie ed il paramento lapideo appartengono al
concessionario per tutta la durata della concessione e la manutenzione
straordinaria spetta al concessionario-fondatore del sepolcro poichè è lui
il proprietario del manufatto sepolcrale. Se,invece, loculi e colombari sono stati costruiti dal comune e solo successivamente dati in concessione la manutenzione straordinaria è di competenza dell’ente locale.
Quindi, ricapitolando: Generalmente il contratto fra amministrazione
comunale e concessionario prevede tali obblighi e laddove essi non siano espressamente considerati potrebbero esser, invece, contemplati in provvedimenti amministrativi (ad es. regolamenti comunali di igiene o di polizia mortuaria).
In via generale vale l’art. 63 del Regolamento di polizia mortuaria DPR
10/9/1990 n. 285. Tale norma si riferisce specificamente ai manufatti di
proprietà del concessionario di un’area cimiteriale. Su di esso incombe
l’obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria.
In caso di concessione di loculi o altri manufatti costruiti direttamente
dal Comune, in assenza di obblighi di natura contrattuale, valgono i
seguenti criteri: a) al concessionario compete l’ordinaria manutenzione; b)
in capo al Comune sorge l’onere della manutenzione straordinaria.
Secondo Voi a chi spetta la manutenzione straordinaria (manto impermeabile, intonaco, fasce in marmo ecc.) dei manufatti – loculi -costruiti dal Comune e dati in concessione sia perpetua che
novantanovennale, dall’Ente al concessionario? in assenza anche di una norma specifica prevista dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
In riferimento anche al commento dell’art. 63 del DPR 285/90, autori Bruschi – Panetta secondo i quali, normalmente, il concessionario provvede alla manutenzione ordinaria, mentre grava sul comune la manutenzione straordinaria per tutto quanto concerne le opere più rilevanti: il rifacimento della copertura, intonaco ecc…
Come procedere per l’eventuale identificazione se si tratta di tombe senza iscrizione o con iscrizione indecifrabile? Quali le disposizioni normative di riferimento?
Se si tratta di inumazioni in campo comune, vi dovrebbe essere il cippo (obbligatorio; art. 70 dPR 10/9/1990, n. 285) e, comunque, potrebbero essere individuabili sulla base (anche) dei registri di cui all’art. 52 dPR 285/1990.
Se ragioniamo invece, come sembrerebbe, di altre tipologie di sepolcri (cioè, di sepolcri privati nei cimiteri), ci si dovrebbe basare sia sugli atti di concessione sia sulle planimetrie di cui all’art. 54 e ss. dPR 285/1990.
E’ ben vero che – a volte – non sempre le registrazioni (atti, c.d. contratti, planimetrie, ecc.) sono sempre tenute in ordine e gestite come bisognerebbe,, ma in tali casi (e, forse) non resta che tentare qualche c.d. ispezione, nel senso che anche i feretri dovrebbero (di nuovo il condizionale) riportare targhe metalliche identificatrici.
Escluderei, nettamente, l’ipotesi dell’art. 5 DPR 10/9/1990, n. 285, siccome tali rinvenimenti presupporrebbero che la scoperta di resti umani sia avvenuto al di fuori del cimitero. Infatti, nel cimitero non vi e’ rivenimento di quanto indicato nella norma, perchèsi tratta di un luogo in cui, per definizione, queste fattispecie medico-legali (cadaveri, ossa, resti mortali) debbono obbiligatoriamente trovarsi giusta l’Art. 340 Testo Unico Leggi Sanitarie.
Piuttosto, si potrebbe suggerire il ricorso alla c.d. pubbliche affissioni, magari identificando il sepolcro come quello che si trova in mezzo tra il sepolcro X e quello Y (o riferimenti di tal fatta, volendo anche ricorrendo a rappresentazioni grafiche), in particolare se, prima di intervenire sulle spglie mortali, si renda necessario dichiarare una decadenza di un sepolcro privato nei cimiteri, anche se cio’ fosse per carenza del ‘titolo’ (il c.d. regolare atto di concessione).
Tra l’altro, immagino (con un po’ di fantasia o, semplicemente, di conoscenza dell’ambiente) che, con molta probabilità, non si tratti di sepolture ad inumazione in campo comune, quanto di altro, cioe’ di sepolcri privati nei cimiteri, spesso molto risalenti nel tempo e datati.
REGIONE CAMPANIA – SAN LORENZO MAGGIORE (BENEVENTO)
HO RICEVUTO DAL COMUNE UNA RICHIESTA DI PAGAMENTO PER ACCENSIONE LAMPADA VOTIVA (TOMBA DI MIO PADRE) AUMENTATA DEL 42% E RELATIVA ALL’ANNO PRECEDENTE! PRIMA DELLA RICHIESTA NESSUNA COMUNICAZIONE E’ PERVENUTA ALLO SCRIVENTE! CREDO CHE MI SIA STATO NEGATO IL “DIRITTO” DI SOSPENDERE IL SERVIZIO…..QUALORA AVESSI AVUTO NOTIZIA DELL’AUMENTO! E’ LEGITTIMO TUTTO CIO’? GRAZIE ANTICIPATAMENTE PER L’EVENTUALE RISPOSTA!!!!
Cosa significa il 42%? Se la tariffa era anormalmente bassa, dico ad es. 10 euro, aumentarla a 14,2 euro è un fatto corretto.
Quanto era la tariffa prima?
Nell’ambito di propria competenza ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost. (così novellato dopo la riforma del Titolo V con Legge Costituzionale n.3/2001) il REgolamento Comunale di Polizia Mortuaria opera su un piano di pari ordinazione rispetto agli altri livelli di governo del fenomeno funerario, DPR 10 settembre 1990 n. 285 in primis. Si noti, appunto, la “riserva di regolamento” attuata per previsione costituzionale, e non ai sensi dell’Art. 7 D.LGS n.267/2000, in quanto la legge ordinaria (Art. 824 comma 2 Codice Civile) stabilisce la demanialità comunale dei cimiteri.
Il Regolamento comunale di polizia mortuaria, tuttavia è, pur sempre, quale condizione d’efficacia, soggetto ad omologazione ai sensi dell’Art. 345 REgio DEcreto 27 luglio 1934 n. 1265..
L’adozione di un regolamento comunale è espressamente contemplata anche dal DPR n.285/1990, si veda a tal proposito, l’Art. 62 a proposito del modo in cui discliplinare l’erezione di monumenti sepolcrali o l’applicazione sugli stessi di lapidi ed altri arredi votivi.
Lo JUs Sepulcri si compone, almeno, di due differenti situazioni giuridiche: un diritto reale di natura patrimoniale e, quindi di natura privatistica (= la mera proprietà sui manufatti funerari) ed un diritto di tipo personalissimo, asiimilabile aalla sfera dei diritti civili, ossia il trovar sepoltura in una determinata tomba (Jus Sepeliendi) o il dar sepoltura all’interno della stessa (Jus Inferendi Mortuum in SEpulchrum) secondo il criterio di consanguineità, in quanto il sepolcro privato nasce come sibi familiaeque suae, cioè per il concessionario e per la propria famiglia. LO JUs Sepulchri si acquisisce jure proprio per il solo fatto di esser in rapporto di consanguineità con il fondatore del sepolcro, senza, però, mai dimenticare lo JUs Coniugii.
Ora il diritto reale di natura patrimoniale è intermedio, ossia strumentale e teleologicamente finalizzato all’esercizio del diritto personalissimo dello Jus SEpulchri.
Ad ogni modo la manutenzione straordinaria spetta al proprietario del bene ex Art. 63 DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Se il sacello (immagino, infatti si tratti di tomba a sistema di tumulazione, dove l’elemento centrale è rappresentato dal fabbricato) è stato costruito da un privato su area data in concessione provvede quest’ultimo, se invece, il tumulo sepolcrale è stato, a suo tempo, edificato dal comune il quale, poi, ha ceduto al privato il solo diritto d’uso sull’edificio o su porzioni dello stesso, la responsabilità è del comune.
la manutenzione straordinaria dei sepolcri in concessioe a chi spetta secondo il codie civile? puo’ un regolamnto di polizia mortuaria porre dei limiti ad una legge nazionale??????
Gli obblighi che il concessionario contrae verso il comune sono definiti da:
1) regolamento comunale di polizia mortuaria (sia quello vigente al sorgere della concessione, si quello eventualmente entrato in vigore dopo la concessione)
2) atto di concessione.
Senza esaminare questi due documenti è pressochè impossibile rispondere al quesito.
Oggetto della concessione possono esser alternativamente:
a) area, ex Art. 90 DPR n.285/1990, su cui costruire un sepolcro privato di proprietà del concessionario
b) cessione in uso di spazio, edificio o porzione dello stesso (loculo, celletta…) ai sensi del D.M. 1 luglio 2002, per dar luogo ad una sepoltura privata.
Il primo caso si configura come un diritto di superficie ed in esso ordinariamente la manutenzione, di qualunque tipo, spetta al concessionario (persona fisica o giuridica titolare della concessione; nel secondo solitamente competono al comune, costruttore del sepolcro, le azioni di sistemazione e risanamento del loculo (opere murarie e disinfezione dello stesso)
Il comune non ha l?obbligo di concedere aree per l?erezione di sepolcri privati all?interno del cimitero e, men che meno, di provvedere alla costruzione di sepolture private da concedere in uso e, quando vi provvede, lo fa in termini di facoltatività, anche se dalle concessioni che disponga assuma oneri corrispondenti sulla base del regolamento comunale di polizia mortuaria e dell?atto di concessione. Le tumulazioni sono quindi sempre sepolcri privati nei cimiteri.
mi è pervenuta una lettera del comune di castel del giudice(IS) che mi dice di pagare 225,00 euro per lavori di manutenzione straordinaria loculi cimitero dove è sepolta mia madre è una richiesta di pagamento come quota di partecipazione finanziaria….loculo dato in concessione nel 1986 per 50 anni….volevo chidere se sono tenuta a pagare visto che si tratta di m anutenzione straordinaria e non ordinaria
Buon Giorno, volevo chiedere informazioni in merito ad una situazione verificatasi nel nostro cimitero, ovvero il crollo di una lapide di un loculo a concessione perpetua, crollo verificatosi molto probabilmente per vetustà della lapide.
L’informazione che vorrei sapere è se la lapide da ripristinare è a carico del Comune o del Concessionario.
Dalle informazioni reperite credo che la lapide sia a carico dell’ente comunale , e le opere ornamentali (fotografia e iscizione) a carico del concessionario, vorrei però avere un ulteriore conferma. Grazie resto in attesa di notizie
Se la lapide è stata montata da un marmista di sua fiducia ne risponde il marmista. Se sono state fatte azioni da parte di visitatori della tomba capaci di danneggiare i sistemi di fissaggio della lapide è un onere di chi ha fatto il danno. Se è il sistema di montaggio della lapide che è stato sbagliato (in progettazione ed esecuzione) e la lapide fornita dal Comune è quest’ultimo che ne risponde nei termini (tempi ) del codice civile. In ogni caso il ripristino è a carico del concesisoneario (che è tenuto a mantenere la sepoltura in solido e decoroso stato) e poi sarà questi a procedere nei confronti di chi ha la colpa.
Nell’ambito del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria il Comune, ex Art. 62 DPR 10 settembre 1990 n. 285 può imporre che nella posa di lapidi, iscrizioni, fregi, ecc. vengano utilizzati determinati materiali, dimensioni, colori, ecc. ai fini della preservazione della tipologia esistente, o di economicità dell’intervento, o di decoro, ecc., ma appare di difficile giustificazione che sia il Comune stesso a venderli, a meno che ciò rientri nell’atto di concessione, che il cittadino liberamente sottoscrive. Ma il cittadino, nel rispetto delle norme regolamentari, deve poterle acquistare dove crede. Non va dimenticato che, mentre il sepolcro è oggetto solamente di concessione, i manufatti sono di proprietà del concessionario.