Una legge regionale della Liguria di qualche anno fa (L.R. 4 luglio 2007, n. 24, Art 6.bis), impose ai Comuni una rigida ripartizione di competenze tra imprese di pompe funebri e ditte specializzate nei servizi cimiteriali. L anorma non faceva altro che recepire nell’ordinamento gli orientamenti dell’Antitrust. E quindi alle imprese di pompe funebri è vietato, senza separazione societaria, l’esercizio di attività cimiteriali, come ad esempio la tumulazione, l’estumulazione, ma di fatto, ad oggi, in diverse città della Liguria e in particolare a Ventimiglia questo non avviene e la norma è disattesa. Caso emblematico: basti osservare ciò che avviene durante un funerale. Le imprese di pompe funebri si occupano, infatti, non solo del disbrigo delle pratiche amministrative legate al funerale, ma anche di effettuare materialmente i lavori cimiteriali che la normativa vieta. Perché? Chi deve vigilare e non vigila?
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Per altro, la Regione Liguria (nota PG/2011/161783 del 22/11/2011), sollecitata, in proposito, da FederUtility – SEFIT, aveva evidenziato che: ” … Tuttavia, la LR 04/07/2007 n. 4 …. non vieta, esplicitamente, la collaborazione nei confronti del personale cimiteriale.
A tal fine si auspica che tale collaborazione, … possa continuare proficua.”
Il nodo, non colto, e dal quale erano state motivate le sollecitazioni sollevate, anche nei riguardi di altre regioni, era, ed è, quello per cui qualora il personale delle “Aziende che si occupano del servizio funebre” (per usare l’espressione usata nella stessa nota regionale), incorresse in un qualche infortunio, potrebbe essere contestata la carenza delle condizioni di copertura INAIL, trattandosi di attività oggetto di divieto da parte della legge regionale.